CassazionedecretoSezione 1Decisione del 4 marzo 2024
Cassazione n. 40485/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 04/03/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Torino, con provvedimento adottato de plano il 04/03/2023, ha dichiarato non doversi procedere in ordine all'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] - detenuto in espiazione della pena di anni due, mesi quattro e giorni diciassette di reclusione, determinata con provvedimento di cumulo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino del 18/10/2023 - che aveva domandato la riduzione della pena detentiva ai sensi dell'art. 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, in conseguenza della sussistenza di un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti, di cui all'art. 69, comma 6 lett. b) legge 26 luglio 1975, n, 354, derivante da condizioni detentive tali da violare l'art. 3 della CEDU, subite nel periodo detentivo espiato presso la Casa circondariale di Cuneo, dal 14/02/2023 al 01/08/2023. La decisione del Magistrato di sorveglianza si fonda sull'esser stato il richiedente scarcerato per fine pena nel febbraio 2024 e, pertanto, presumibilmente non più interessato a coltivare la domanda, 2. Avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza del 04/03/2024, ha proposto reclamo [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], opponendo la permanenza del suddetto interesse, sia in punto di riduzione della pena, sia sotto il profilo del possibile risarcimento in forma pecuniaria. 3. In data 04 giugno 2024 il Tribunale di sorveglianza di Torino ha dichiarato la propria incompetenza funzionale, in ordine al reclamo avanzato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], riqualificando la proposta impugnazione quale ricorso in cassazione, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. 4. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato e, consequenzialmente, la trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Torino per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Questa Corte ha ripetutamente chiarito come, in tema di rimedi risarcitori connessi alla violazione dell'art. 3 CEDU, in danno di persone detenute o internate, sia competente il magistrato di sorveglianza - e non il giudice civile - a provvedere in ordine all'istanza ex art. 35-ter Ord. pen., formulata da detenuto successivamente rimesso in libertà, nelle more della definizione del procedimento di reclamo volto alla detrazione della pena. La richiesta di riduzione della durata della pena da espiare, poi, contiene implicitamente anche una domanda di natura risarcitoria, inerente agli stessi periodi di carcerazione e sulla quale deve decidere, comunque, il Magistrato di sorveglianza (Sez. 5, n. 1995 del 04/11/2020, dep. 2021, Burgio, rv. 280327: «In materia di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, sussiste la competenza del magistrato di sorveglianza - e non del giudice civile - a provvedere sull'istanza prevista dall'art. 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, presentata dal detenuto per il quale, nelle more del procedimento di reclamo per la detrazione della pena, a seguito alla proposizione di ricorso per cassazione, sia cessata l'esecuzione, dovendo ritenersi l'istanza risarcitoria implicitamente compresa in quella specifica di riduzione della pena e riferita ai medesimi periodi pregressi di carcerazione»; si veda anche Sez. 1, n. 38801 del 19/07/2016, Commisso, rv. 268118, che ha chiarito come l'attualità del pregiudizio non rappresenti condizione necessaria, in vista dell'accoglimento dell'azione riparatoria in tema di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati). Lo stesso tenore testuale dell'art. 35 -ter Ord. pen., peraltro, non lascia residuare perplessità, in ordine al fatto che il Magistrato di sorveglianza fosse tenuto, nel caso di specie, a evitare l'emissione di decreto inaudita altera parte e, al contrario, dovesse delibare la domanda per la parte ancora oggetto di possibile decisione; ciò non avrebbe certo precostituito al richiedente un inammissibile credito di pena, bensì avrebbe consentito di verificare se la dedotta detenzione inumana attribuisse, a quest'ultimo, il diritto ad una prestazione risarcitoria di tipo pecuniario. Alcun dubbio, infine, può porsi circa la persistente competenza del Magistrato di sorveglianza, ad onta dell'ormai intervenuta scarcerazione, in epoca posteriore alla proposizione della domanda [si veda Sez. 1, n. 9661 del 17/11/2016, dep. 2017, Cangelosi, rv. 270659, che ha così statuito: «In materia di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, la competenza del Magistrato di sorveglianza presuppone lo stato di restrizione del richiedente al momento della proposizione del reclamo ex art. 35-ter ord. pen. e non viene meno in caso di scarcerazione dello stesso nelle more della decisione, trattandosi di competenza di natura funzionale. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di inammissibilità del reclamo fondata sulla sopravvenuta scarcerazione del ricorrente)»]. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il provvedimento impugnato deve essere annullato, con rinvio al Magistrato di sorveglianza di Torino perché, facendo applicazione dei richiamati principi di diritto, proceda - nel contraddittorio pieno delle parti - ad esaminare l'istanza dell'interessato. 3.1. L'annullamento del provvedimento impugnato è disposto con rinvio per le ragioni di seguito esposte. Non può essere disposto l'annullamento senza rinvio, in quanto non si versa in alcuna delle ipotesi tassativamente dettate dall'art. 620 cod. proc. pen. e, in particolare, non si tratta di un provvedimento non consentito dalla legge (lett. d), in quanto sussiste in astratto il potere di dichiarare de plano l'inammissibilità della richiesta, ma tale potere è stato male esercitato nel caso di specie. Al contrario, ricorre l'ipotesi della nullità assoluta del provvedimento ex art.179 cod. proc. pen., in quanto - non potendosi ravvisare l'ipotesi prevista dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., il magistrato di sorveglianza avrebbe dovuto fissare l'udienza camerale, facendone dare avviso all'interessato e al difensore (circa la nullità per l'omesso avviso al difensore, si veda Sez. 1, n. 43854 del 18/09/2019, Sozzi, rv. 277327). In conseguenza di tale nullità, che attiene alla regolarità del contraddittorio, deve disporsi l'annullamento con rinvio; esito che costituisce, del resto, la regola generale prevista, in relazione alle ipotesi annullamento del provvedimento oggetto di ricorso per cassazione, alla luce della clausola di eccettuazione posta in esordio dell'art. 623 cod. proc. pen. («fuori dei casi previsti dagli artt. 620 e 622»). D'altra parte, ricorre un caso analogo a quello previsto dall'art. 623, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., ipotesi alla quale occorre fare riferimento nel caso di specie. Tale ultima disposizione, infatti, stabilisce, mediante il richiamo all'art. 604, comma 4, cod. proc. pen., che la Corte di legittimità dispone l'annullamento con rinvio, proprio nel caso in cui sia accertata una causa di nullità ex art. 179 cod. proc. pen., come accertato nel caso in esame. 3.2. Dovrà tenersi conto, infine, del principio di diritto secondo il quale «in caso di annullamento con rinvio del provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione dichiara de plano l'inammissibilità dell'istanza, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., non è configurabile l'incompatibilità del medesimo giudice a pronunciarsi nuovamente in sede di rinvio» (Sez. 1, n. 5042 del 07/05/2019, dep. 2020, Marcello, Rv. 278461). P.Q.M. Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizi