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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 28296/2025

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di Napoli – in procedura di reclamo ai sensi dell’art. 18 ter ord.pen. – ha confermato i provvedimenti di trattenimento della corrispondenza emessi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con cui si deduce vizio di motivazione.

Pur essendo in atto la sottoposizione del [OSCURATO:PERSONA] al regime differenziato di cui all’art. 41 bis ord.pen. il provvedimento sarebbe lesivo delle facoltà comunicative in modo irragionevole.

Non vi è congrua motivazione circa la pretesa ambiguità di taluni passaggi espressivi. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.

Si è più volte evidenziato - nella presente sede di legittimità - che ai fini della limitazione del diritto alla corrispondenza dei detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41 bis ord.pen. non è necessario dimostrare che la missiva trasmessa ordini la commissione di reati o contenga espliciti messaggi rivolti ad altri partecipi della organizzazione, ma è sufficiente che elementi concreti facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura e, dunque, temere che il detenuto abbia voluto trasmettere un messaggio che abbia a che fare con le 'esigenze' di prevenzione indicate dall'art. 18 ter (in tal senso v.

Sez.

I n. 9689 del 12.2.2014).

E' evidente, dunque, che la legittima finalità preventiva è correlata da un lato alla 'dimensione criminale' del soggetto sottoposto al regime differenziato, dall'altro allo specifico contenuto della missiva, che deve apparire tale da determinare un ragionevole allarme circa l'effettiva volontà del mittente di trasmettere, in realtà, una comunicazione che esula dall'ambito strettamente personale e si rapporta alle finalità di mantenere una influenza criminale sul mondo esterno .

Nel caso in esame, pertanto, la motivazione resa appare del tutto in linea con tale finalità, atteso che effettivamente i passaggi indicati dal Tribunale (punti ove in apparenza si parla di cibo o dell'attività di cucinare) non sono del tutto chiari in rapporto alla condizione deel soggetto recluso.

Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Napoli – in procedura di reclamo ai sensi dell’art. 18 ter ord.pen. – ha confermato i provvedimenti di trattenimento della corrispondenza emessi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con cui si deduce vizio di motivazione. Pur essendo in atto la sottoposizione del [OSCURATO:PERSONA] al regime differenziato di cui all’art. 41 bis ord.pen. il provvedimento sarebbe lesivo delle facoltà comunicative in modo irragionevole. Non vi è congrua motivazione circa la pretesa ambiguità di taluni passaggi espressivi. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. Si è più volte evidenziato - nella presente sede di legittimità - che ai fini della limitazione del diritto alla corrispondenza dei detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41 bis ord.pen. non è necessario dimostrare che la missiva trasmessa ordini la commissione di reati o contenga espliciti messaggi rivolti ad altri partecipi della organizzazione, ma è sufficiente che elementi concreti facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura e, dunque, temere che il detenuto abbia voluto trasmettere un messaggio che abbia a che fare con le 'esigenze' di prevenzione indicate dall'art. 18 ter (in tal senso v. Sez. I n. 9689 del 12.2.2014). E' evidente, dunque, che la legittima finalità preventiva è correlata da un lato alla 'dimensione criminale' del soggetto sottoposto al regime differenziato, dall'altro allo specifico contenuto della missiva, che deve apparire tale da determinare un ragionevole allarme circa l'effettiva volontà del mittente di trasmettere, in realtà, una comunicazione che esula dall'ambito strettamente personale e si rapporta alle finalità di mantenere una influenza criminale sul mondo esterno . Nel caso in esame, pertanto, la motivazione resa appare del tutto in linea con tale finalità, atteso che effettivamente i passaggi indicati dal Tribunale (punti ove in apparenza si parla di cibo o dell'attività di cucinare) non sono del tutto chiari in rapporto alla condizione deel soggetto recluso. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è
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