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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 03221/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21871-2017 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 21871/2017 Cron.

Rep.

Ud. 24/11/2022 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 31/2017 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 24/03/2017 R.G.N. 195/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].R.G. 21871/17 Rilevatoche: Con sentenza del 24 . 3 .201 7 n. 31 , l a Corte d’appello di Trieste respingeva l’appello dell’Inpsavverso la sentenza del tribunale di Udine che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva esposto che il coniuge defunto era titolare dal marzo 2015 di pensione di vecchiaia con riduzione dell’età pensionabile in ragione del fatto di essere stato dichiarato invalido in misura non inferiore all’80%.

Esponeva la ricorrente che l’assegno di pensione era stato riconosciuto al marito solo dall’agosto 2013, in applicazione del meccanismo della cd. finestra mobile (di cui all’art. 12 del DL n. 78/10) e non invece, come sarebbe dovuto accadere, dal mese di agosto 2012 e cioè, dal mese successivo al compimento del sessantesimo anno di età.

Ad avviso del tribunale, la disposizione introdotta dal legislatore nel 2010 si applicherebbe solo a coloro che maturano il diritto al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 per le donne, con la conseguenza che sarebbero esclusi coloro che non sono vincolati a tale parametro.

Una diversa lettura della norma si porrebbe in contrasto con l’esigenza – ricavabile dalle disposizioni di cui al d.lgs. n. 503/92 –di favorire un rapido accesso alla pensione, per i soggetti con invalidità superiore all’80%.

La Corte d’appello confermava la decisione di primo grado.

Avverso la sentenza della Corte d’appello, l’Inps ricorre per cassazione , sulla base diun unico motivo, mentre [OSCURATO:PERSONA] resist e con controricorso .

Considerato che: Con ilmotivo di ricorso, l’Inps deduce la violazione dell’art. 12 del DL 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’appello escluso la generale applicazione della disciplina delle cc.dd.

“finestre di accesso o mobili”, prevista dall’art. 12 cit. anche per gli invalidi in misura non inferiore all’80% che beneficiano della pensione anticipata.

Infatti , ad avviso dell’Istituto previdenziale, la norma di cui alla rubrica che prevede lo “slittamento” di un anno per accedere alla pensione valepure per costoro, in quanto la norma è di applicazione generale, con le deroghe nella stessa legge previste e nelle quali non rientrano gli invalidi in misura non inferiore all’80% che beneficiano dell’accessoanticipato alla pensione (al maturare dei sessant’anni).

Il ricorso è fondato.

Questa Corte ha già deciso analoghe fattispeciee affermato il seguente principio di diritto: "In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui alla L. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, il regime delle cd.

"finestre" previsto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, (conv., con modif. in L. n. 122 del 2010), si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto a pensione a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accessoal pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti" (v.

Cass. n. 37697/21, 16591/22, Cass. n. 2382/20, Cass. n. 29191 del 2018; Cass.n. 32591 del 2018; Cass. n. 15964 del 2019; ex plurimis ord., VI sez., n. 17278 del 2020); Atali principi occorre assicurare continuità in questa sede e, pertanto, il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto la decorrenza della pensione anticipata di vecchiaia, senza considerare il periodo di 12 mesi della c.d. finestra mobile.

La causa va, pertanto, rinviata per un nuovo esame, secondo gli indicati principi, alla Corte di Appello di Trieste, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Trieste, in diversa com

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21871-2017 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 21871/2017 Cron. Rep. Ud. 24/11/2022 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 31/2017 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 24/03/2017 R.G.N. 195/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].R.G. 21871/17 Rilevatoche: Con sentenza del 24 . 3 .201 7 n. 31 , l a Corte d’appello di Trieste respingeva l’appello dell’Inpsavverso la sentenza del tribunale di Udine che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva esposto che il coniuge defunto era titolare dal marzo 2015 di pensione di vecchiaia con riduzione dell’età pensionabile in ragione del fatto di essere stato dichiarato invalido in misura non inferiore all’80%. Esponeva la ricorrente che l’assegno di pensione era stato riconosciuto al marito solo dall’agosto 2013, in applicazione del meccanismo della cd. finestra mobile (di cui all’art. 12 del DL n. 78/10) e non invece, come sarebbe dovuto accadere, dal mese di agosto 2012 e cioè, dal mese successivo al compimento del sessantesimo anno di età. Ad avviso del tribunale, la disposizione introdotta dal legislatore nel 2010 si applicherebbe solo a coloro che maturano il diritto al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 per le donne, con la conseguenza che sarebbero esclusi coloro che non sono vincolati a tale parametro. Una diversa lettura della norma si porrebbe in contrasto con l’esigenza – ricavabile dalle disposizioni di cui al d.lgs. n. 503/92 –di favorire un rapido accesso alla pensione, per i soggetti con invalidità superiore all’80%. La Corte d’appello confermava la decisione di primo grado. Avverso la sentenza della Corte d’appello, l’Inps ricorre per cassazione , sulla base diun unico motivo, mentre [OSCURATO:PERSONA] resist e con controricorso . Considerato che: Con ilmotivo di ricorso, l’Inps deduce la violazione dell’art. 12 del DL 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’appello escluso la generale applicazione della disciplina delle cc.dd. “finestre di accesso o mobili”, prevista dall’art. 12 cit. anche per gli invalidi in misura non inferiore all’80% che beneficiano della pensione anticipata. Infatti , ad avviso dell’Istituto previdenziale, la norma di cui alla rubrica che prevede lo “slittamento” di un anno per accedere alla pensione valepure per costoro, in quanto la norma è di applicazione generale, con le deroghe nella stessa legge previste e nelle quali non rientrano gli invalidi in misura non inferiore all’80% che beneficiano dell’accessoanticipato alla pensione (al maturare dei sessant’anni). Il ricorso è fondato. Questa Corte ha già deciso analoghe fattispeciee affermato il seguente principio di diritto: "In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui alla L. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, il regime delle cd. "finestre" previsto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, (conv., con modif. in L. n. 122 del 2010), si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto a pensione a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accessoal pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti" (v. Cass. n. 37697/21, 16591/22, Cass. n. 2382/20, Cass. n. 29191 del 2018; Cass.n. 32591 del 2018; Cass. n. 15964 del 2019; ex plurimis ord., VI sez., n. 17278 del 2020); Atali principi occorre assicurare continuità in questa sede e, pertanto, il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto la decorrenza della pensione anticipata di vecchiaia, senza considerare il periodo di 12 mesi della c.d. finestra mobile. La causa va, pertanto, rinviata per un nuovo esame, secondo gli indicati principi, alla Corte di Appello di Trieste, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Trieste, in diversa com
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