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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 15451/2024

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a sentenza osservava quindi come gli [OSCURATO:PERSONA] intercorsi nel tempo avessero collocato i segretari nell’ambito del [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], nel cui ambito UNSCP, seppure ammessa in passato reiteratamente alle trattative, non possedeva la rappresentatività sufficiente;

2. UNSCP ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistiti da controricorso dell’ARAN; la ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. il primo motivo di ricorso denuncia la violazione di legge, con riferimento agli artt. 40 e 43 del d. lgs. n. 165 del 2001, sostenendo che erroneamente la Corte territoriale avrebbe preteso che fosse la legge a prevedere un’apposita area, mentre erano i contratti collettivi nazionali quadro (di seguito, CCNQ) a poter disciplinare i segretari come area autonoma, senza contare che le previsioni del titolo IV, capo II, del d. lgs. 267 del 2000 e del d.p.r. n. 465 del 1997, espressamente fatte salve dall’art. 70 del d. lgs. n. 165 del 2001, qualificavano la funzione e il rapporto di lavoro dei segretari come riguardante una figura del tutto speciale e distinta da quella del personale de comparto Regioni-[OSCURATO:PERSONA], con particolarità derivanti dalla funzione stessa che tali lavoratori sono chiamati ad assolvere; il motivo aggiunge poi che i vari CCNQ, dicendo che il rapporto dei Segretari era da regolare «nell’ambito del comparto delle Regioni ed EE.LL.», avrebbero costruito un’area autonoma, adducendosi ad ulteriore riprova di ciò il comportamento tenuto con cui era stato consentita a UNSCP la partecipazione alle trattative, come emergeva anche dalle intestazioni dei vari CCNL nel tempo intervenuti; il secondo motivo è rubricato con riferimento alla violazione degli artt. 40 e 43 d. lgs. n. 165 del 2001, nonché degli artt. 97, 98, 99, 108 del d. lgs. n. 267 del 2000 e dell’art. 97 Cost. e con esso si assume che i segretari avrebbero dovuto ricevere accorpamento con i dirigenti, «laddove il loro lavoro sia equiparato a quello dirigenziale»; a tal fine il motivo valorizza l’art. 97 del d. lgs. n. 267 cit., ove si prevede che il segretario «sovrintende» allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività, sottolineando come il segretario non sia chiamato a rispondere neppure al direttore generale (art. 108 del d. lgs. n. 267 cit.) ed aggiungendo che a riprova dell’equiparazione starebbe il rivenire dell’abilitazione dalla Scuola superiore per la formazione dei dirigenti (art. 98 del d. lgs. n. 267 cit.), l’obbligo di pubblicità, al pari dei dirigenti, delle retribuzioni (art. 21, co. 1, L. n. 69 del 2009), la sottoposizione ad un regime di spoil system (art. 99 d. lgs. n. 267 cit.), oltre che la competenza del segretario per i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei dirigenti generali (Circolare 14/2010 del Dipartimento della [OSCURATO:PERSONA]), la posizione del segretario quale, di norma, responsabile anticorruzione (art. 1, co. 7, L. n. 190 del 2012) e varie previsioni della contrattazione collettiva, confermative del livello dirigenziale delle funzioni e dell’incarico;

2. i due motivi vanno esaminati congiuntamente, data la loro connessione logica, e sono infondati;

3. va premesso come sia pacifico che, nel 2010 , l’ UNSCP avrebbe avuto rappresentatività utile alla partecipazione alle trattative per il CCNL (art. 43 del d. lgs. n. 165 del 2001, con materia già regolata analogamente dall’art. 47-bis del d. lgs. n. 29/1993 ) solo se il calcolo di essa fosse stato effettuato nell’ambito della a rea della dirigenza degli enti locali o di un’“area” autonoma destinata ai soli segretari, non invece con il riferimento operato - come avvenuto - all’intero comparto Regioni-Autonomie locali; 3.1 senza dubbio l’art. 17, co. 74 della L. n. 127 del 1997 ha previsto che il rapporto di lavoro dei segretari fosse «disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni» ed analogamente poi ha disposto l’art. 97, co. 6,del d. lgs. n. 267/2000; tali norme non prevedevano tuttavia una particolare modalità vincolante nella stipula di tali CCNL, rinviando al sistema di cui al d. lgs. n. 29 del 1993, in seguito confluito nel sistema di cui al d. lgs. n. 165 del 2001; ciò posto, l’art. 40, co. 2, del d. lgs. n. 165 del 2001, nelle sue varie versioni temporalmente vigenti – come del resto era per l’art. 45, c. 3, del d. lgs. n. 29 del 1993 - ha sempre rimesso alla contrattazione collettiva c.d.

“quadro”, quale scaturente da «appositi accordi tra l'ARAN e le confederazioni rappresentative», la determinazione dei comparti, ovverosia la individuazione dei «settori omogenei o affini» destinatari di un’unitaria procedura di elaborazione del CCNL del pubblico impiego privatizzato; il testo originario prevedeva altresì che «i dirigenti costituiscono un'area contrattuale autonoma relativamente a uno o più comparti», mentre, a partire dalle modifiche apportate con il d. lgs. 150/2009, qui non applicabili ratione temporis (art. 66, co. 5 del predetto d. lgs. n. 150), si è stabilito che, con tali «appositi accordi», siano «definiti fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di quattro separate aree per la dirigenza»; nel testo vigente ratione temporis l’art. 40, co., 2, prevedeva altresì che «per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione o che comportano iscrizione ad albi oppure tecnico scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto», poi sostituito con il d. lgs. n. 150 del 2009 dalla previsione per cui «nell'ambito dei comparti di contrattazione possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità»; 3.2 la contrattazione “quadro” susseguitasi ha collocato per lungo tempo i segretari comunali nell’ambito del comparto riguardante gli enti locali; ciò è stato stabilito: - dall’art. 11 lett. c) del CCNQ 2 giugno 1998, che prevedeva «la collocazione contrattuale dei segretari comunali e provinciali nell’ambito del comparto Regioni-[OSCURATO:PERSONA]»; - dall’art. 10, co. 2, del CCNQ 2002 - 2005 del 18.12.2002, secondo cui «il rapporto di lavoro dei Segretari comunali e provinciali è regolato nell’ambito del comparto [OSCURATO:PERSONA] locali»; - dall’art. 9, co. 2, del CCNQ 2006/2009 del 11.6.2007, secondo cui «il rapporto di lavoro dei Segretari comunali e provinciali è regolato nell’ambito del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali». 3.3 non vi è dubbio che, nella dizione dell’art. 40, il termine “comparto”, per quanto destinato, attraverso l’individuazione del “settore”, a dispiegare effetti anche nell’individuazione delle “aree” dirigenziali, si contrapponga a queste ultime; pertanto, quando la normativa fa riferimento al “comparto” in senso stretto esso concerne la contrattazione non dirigenziale, mentre a quest’ultima sono destinate le “aree”; ciò inevitabilmente porta a dire che le dizioni di “comparto” e di “area” hanno analoga portata nella contrattazione collettiva quadro, non a caso sviluppatasi nel tempo attraverso appositi e separati CCNQ riguardanti i “comparti” e distinti CCNQ riguardanti le “aree”; è solo con il CCNQ 2016-2018 che, per effetto dell’unificazione dei “settori” operata dal d.lgs. 150/2009, i CCNQ hanno riguardato insieme “comparti” ed “aree”, per quanto poi al proprio interno essi abbiano mantenuto la distinzione tra gli uni e le altre; 3.4 d’altra parte, le norme - come si è visto - hanno destinato nel tempo «discipline distinte» (o poi, «apposite sezioni») nell’ambito dei contratti collettivi “di comparto”, tra gli altri, alle figure che «comportano iscrizione ad albi», tra cui rientrano i segretari (art. 17, co. 75 L. n. 127 del 1997 e poi art. 98 d. lgs. n. 267 del 2000) e quindi, più in generale, per «specifiche professionalità»; 3.5 il combinarsi delle norme primarie (generiche sul punto) riguardanti la contrattazione collettiva, con l’impostazione dei CCNQ (chiare nell’inserire la regolazione dei segretari nell’ambito di un “comparto”, individuato come quello delle “Regioni-[OSCURATO:PERSONA]”) ed infine con le previsioni, ancora di fonte primaria, della possibilità di destinare ai professionisti, specie se iscritti ad albi, sezioni apposite o discipline speciali, porta a concludere che il sistema normativo, nel suo insieme, non possa intendersi se non nel senso che appunto i CCNQ regolasse ro il lavoro dei segretari nell’ambito del menzionato comparto, seppure anche attraverso una disciplina distinta ed apposita; 3.6 i motivi neanche pongono in dubbio che la formazione degli accordi quadro sopra menzionati sia stata frutto di errata applicazione – rispetto ai segretari –delle regole di rappresentanza necessarie alla formazione di essi; parimenti non vi sono norme, pur tra quelle cui fa riferimento la ricorrente, che sanciscano in modo espresso il rientrare dei segretari nell’ambito della dirigenza e del resto lo statuto giuridico dei segretari, nel tempo, è stato diverso da quello della dirigenza pubblica, seppure munito di responsabilità di grado elevato;

4. in tale quadro normativo non può attribuirsi al fatto che in concreto fossero stipulati CCNL riferiti ai soli segretari la capacità di individuare un’area autonoma in difformità della previsione dei CCNQ di regolazione di tale professionalità nell’ambito del “comparto” –inteso in senso stretto – di riferimento; è stata senza dubbio scelta di opportunità quella di avere fatto comunque partecipare la sigla sindacale ricorrente alle trattative nel contesto del comparto Regioni-[OSCURATO:PERSONA], con CCNL formati in via autonoma ma con le componenti sindacali proprie dei quel comparto, visto che appunto si trattava di regolare il rapporto proprio dei segretari, ma da ciò non deriva alcun mutamento delle regole di fondo sopra delineate e quindi la esclusione di UNSCP, in applicazione rigorosa delle regole di rappresentatività, dalle trattative del 2010, non può dirsi illegittima; è stato probabilmente altrettanto opportuno – dato il livello di responsabilità - anche il successivo inserimento, di cui al CCNQ 2016-2018, CCNQ 2019-2021 e CCNQ 2022-2024 dei segretari comunali nell’ambito dell’area dirigenziale, ma ciò ha comportato un’innovazione che non interferisce con il regime e le regole che operavano nel 2010;

5. tutto ciò comporta quindi la reiezione del ricorso per cassazione;

6. la complessità giuridica della questione ed il palese risalire dei mutamenti nel posizionamento dei segretari comunali ad una progressiva evoluzione della loro posizione sul piano collettivo sono circostanze che giustificano la compensazione almeno delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presup

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a sentenza osservava quindi come gli [OSCURATO:PERSONA] intercorsi nel tempo avessero collocato i segretari nell’ambito del [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], nel cui ambito UNSCP, seppure ammessa in passato reiteratamente alle trattative, non possedeva la rappresentatività sufficiente; 2. UNSCP ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistiti da controricorso dell’ARAN; la ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. il primo motivo di ricorso denuncia la violazione di legge, con riferimento agli artt. 40 e 43 del d. lgs. n. 165 del 2001, sostenendo che erroneamente la Corte territoriale avrebbe preteso che fosse la legge a prevedere un’apposita area, mentre erano i contratti collettivi nazionali quadro (di seguito, CCNQ) a poter disciplinare i segretari come area autonoma, senza contare che le previsioni del titolo IV, capo II, del d. lgs. 267 del 2000 e del d.p.r. n. 465 del 1997, espressamente fatte salve dall’art. 70 del d. lgs. n. 165 del 2001, qualificavano la funzione e il rapporto di lavoro dei segretari come riguardante una figura del tutto speciale e distinta da quella del personale de comparto Regioni-[OSCURATO:PERSONA], con particolarità derivanti dalla funzione stessa che tali lavoratori sono chiamati ad assolvere; il motivo aggiunge poi che i vari CCNQ, dicendo che il rapporto dei Segretari era da regolare «nell’ambito del comparto delle Regioni ed EE.LL.», avrebbero costruito un’area autonoma, adducendosi ad ulteriore riprova di ciò il comportamento tenuto con cui era stato consentita a UNSCP la partecipazione alle trattative, come emergeva anche dalle intestazioni dei vari CCNL nel tempo intervenuti; il secondo motivo è rubricato con riferimento alla violazione degli artt. 40 e 43 d. lgs. n. 165 del 2001, nonché degli artt. 97, 98, 99, 108 del d. lgs. n. 267 del 2000 e dell’art. 97 Cost. e con esso si assume che i segretari avrebbero dovuto ricevere accorpamento con i dirigenti, «laddove il loro lavoro sia equiparato a quello dirigenziale»; a tal fine il motivo valorizza l’art. 97 del d. lgs. n. 267 cit., ove si prevede che il segretario «sovrintende» allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività, sottolineando come il segretario non sia chiamato a rispondere neppure al direttore generale (art. 108 del d. lgs. n. 267 cit.) ed aggiungendo che a riprova dell’equiparazione starebbe il rivenire dell’abilitazione dalla Scuola superiore per la formazione dei dirigenti (art. 98 del d. lgs. n. 267 cit.), l’obbligo di pubblicità, al pari dei dirigenti, delle retribuzioni (art. 21, co. 1, L. n. 69 del 2009), la sottoposizione ad un regime di spoil system (art. 99 d. lgs. n. 267 cit.), oltre che la competenza del segretario per i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei dirigenti generali (Circolare 14/2010 del Dipartimento della [OSCURATO:PERSONA]), la posizione del segretario quale, di norma, responsabile anticorruzione (art. 1, co. 7, L. n. 190 del 2012) e varie previsioni della contrattazione collettiva, confermative del livello dirigenziale delle funzioni e dell’incarico; 2. i due motivi vanno esaminati congiuntamente, data la loro connessione logica, e sono infondati; 3. va premesso come sia pacifico che, nel 2010 , l’ UNSCP avrebbe avuto rappresentatività utile alla partecipazione alle trattative per il CCNL (art. 43 del d. lgs. n. 165 del 2001, con materia già regolata analogamente dall’art. 47-bis del d. lgs. n. 29/1993 ) solo se il calcolo di essa fosse stato effettuato nell’ambito della a rea della dirigenza degli enti locali o di un’“area” autonoma destinata ai soli segretari, non invece con il riferimento operato - come avvenuto - all’intero comparto Regioni-Autonomie locali; 3.1 senza dubbio l’art. 17, co. 74 della L. n. 127 del 1997 ha previsto che il rapporto di lavoro dei segretari fosse «disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni» ed analogamente poi ha disposto l’art. 97, co. 6,del d. lgs. n. 267/2000; tali norme non prevedevano tuttavia una particolare modalità vincolante nella stipula di tali CCNL, rinviando al sistema di cui al d. lgs. n. 29 del 1993, in seguito confluito nel sistema di cui al d. lgs. n. 165 del 2001; ciò posto, l’art. 40, co. 2, del d. lgs. n. 165 del 2001, nelle sue varie versioni temporalmente vigenti – come del resto era per l’art. 45, c. 3, del d. lgs. n. 29 del 1993 - ha sempre rimesso alla contrattazione collettiva c.d. “quadro”, quale scaturente da «appositi accordi tra l'ARAN e le confederazioni rappresentative», la determinazione dei comparti, ovverosia la individuazione dei «settori omogenei o affini» destinatari di un’unitaria procedura di elaborazione del CCNL del pubblico impiego privatizzato; il testo originario prevedeva altresì che «i dirigenti costituiscono un'area contrattuale autonoma relativamente a uno o più comparti», mentre, a partire dalle modifiche apportate con il d. lgs. 150/2009, qui non applicabili ratione temporis (art. 66, co. 5 del predetto d. lgs. n. 150), si è stabilito che, con tali «appositi accordi», siano «definiti fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di quattro separate aree per la dirigenza»; nel testo vigente ratione temporis l’art. 40, co., 2, prevedeva altresì che «per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione o che comportano iscrizione ad albi oppure tecnico scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto», poi sostituito con il d. lgs. n. 150 del 2009 dalla previsione per cui «nell'ambito dei comparti di contrattazione possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità»; 3.2 la contrattazione “quadro” susseguitasi ha collocato per lungo tempo i segretari comunali nell’ambito del comparto riguardante gli enti locali; ciò è stato stabilito: - dall’art. 11 lett. c) del CCNQ 2 giugno 1998, che prevedeva «la collocazione contrattuale dei segretari comunali e provinciali nell’ambito del comparto Regioni-[OSCURATO:PERSONA]»; - dall’art. 10, co. 2, del CCNQ 2002 - 2005 del 18.12.2002, secondo cui «il rapporto di lavoro dei Segretari comunali e provinciali è regolato nell’ambito del comparto [OSCURATO:PERSONA] locali»; - dall’art. 9, co. 2, del CCNQ 2006/2009 del 11.6.2007, secondo cui «il rapporto di lavoro dei Segretari comunali e provinciali è regolato nell’ambito del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali». 3.3 non vi è dubbio che, nella dizione dell’art. 40, il termine “comparto”, per quanto destinato, attraverso l’individuazione del “settore”, a dispiegare effetti anche nell’individuazione delle “aree” dirigenziali, si contrapponga a queste ultime; pertanto, quando la normativa fa riferimento al “comparto” in senso stretto esso concerne la contrattazione non dirigenziale, mentre a quest’ultima sono destinate le “aree”; ciò inevitabilmente porta a dire che le dizioni di “comparto” e di “area” hanno analoga portata nella contrattazione collettiva quadro, non a caso sviluppatasi nel tempo attraverso appositi e separati CCNQ riguardanti i “comparti” e distinti CCNQ riguardanti le “aree”; è solo con il CCNQ 2016-2018 che, per effetto dell’unificazione dei “settori” operata dal d.lgs. 150/2009, i CCNQ hanno riguardato insieme “comparti” ed “aree”, per quanto poi al proprio interno essi abbiano mantenuto la distinzione tra gli uni e le altre; 3.4 d’altra parte, le norme - come si è visto - hanno destinato nel tempo «discipline distinte» (o poi, «apposite sezioni») nell’ambito dei contratti collettivi “di comparto”, tra gli altri, alle figure che «comportano iscrizione ad albi», tra cui rientrano i segretari (art. 17, co. 75 L. n. 127 del 1997 e poi art. 98 d. lgs. n. 267 del 2000) e quindi, più in generale, per «specifiche professionalità»; 3.5 il combinarsi delle norme primarie (generiche sul punto) riguardanti la contrattazione collettiva, con l’impostazione dei CCNQ (chiare nell’inserire la regolazione dei segretari nell’ambito di un “comparto”, individuato come quello delle “Regioni-[OSCURATO:PERSONA]”) ed infine con le previsioni, ancora di fonte primaria, della possibilità di destinare ai professionisti, specie se iscritti ad albi, sezioni apposite o discipline speciali, porta a concludere che il sistema normativo, nel suo insieme, non possa intendersi se non nel senso che appunto i CCNQ regolasse ro il lavoro dei segretari nell’ambito del menzionato comparto, seppure anche attraverso una disciplina distinta ed apposita; 3.6 i motivi neanche pongono in dubbio che la formazione degli accordi quadro sopra menzionati sia stata frutto di errata applicazione – rispetto ai segretari –delle regole di rappresentanza necessarie alla formazione di essi; parimenti non vi sono norme, pur tra quelle cui fa riferimento la ricorrente, che sanciscano in modo espresso il rientrare dei segretari nell’ambito della dirigenza e del resto lo statuto giuridico dei segretari, nel tempo, è stato diverso da quello della dirigenza pubblica, seppure munito di responsabilità di grado elevato; 4. in tale quadro normativo non può attribuirsi al fatto che in concreto fossero stipulati CCNL riferiti ai soli segretari la capacità di individuare un’area autonoma in difformità della previsione dei CCNQ di regolazione di tale professionalità nell’ambito del “comparto” –inteso in senso stretto – di riferimento; è stata senza dubbio scelta di opportunità quella di avere fatto comunque partecipare la sigla sindacale ricorrente alle trattative nel contesto del comparto Regioni-[OSCURATO:PERSONA], con CCNL formati in via autonoma ma con le componenti sindacali proprie dei quel comparto, visto che appunto si trattava di regolare il rapporto proprio dei segretari, ma da ciò non deriva alcun mutamento delle regole di fondo sopra delineate e quindi la esclusione di UNSCP, in applicazione rigorosa delle regole di rappresentatività, dalle trattative del 2010, non può dirsi illegittima; è stato probabilmente altrettanto opportuno – dato il livello di responsabilità - anche il successivo inserimento, di cui al CCNQ 2016-2018, CCNQ 2019-2021 e CCNQ 2022-2024 dei segretari comunali nell’ambito dell’area dirigenziale, ma ciò ha comportato un’innovazione che non interferisce con il regime e le regole che operavano nel 2010; 5. tutto ciò comporta quindi la reiezione del ricorso per cassazione; 6. la complessità giuridica della questione ed il palese risalire dei mutamenti nel posizionamento dei segretari comunali ad una progressiva evoluzione della loro posizione sul piano collettivo sono circostanze che giustificano la compensazione almeno delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presup
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