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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 24418/2023

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18109/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difes o da gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima, sito in Roma, via Pierluigi da Palestrina, 63 -ricorrente, controricorrente in via incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa da gli avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, sito in Roma, via G. G. Porro, 8 -controricorrente, ricorrente in via incidentale - avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n . 574 /201 9 , depositatail 29 marzo 2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2023dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: Oggetto: contratti di intermediazione finanziaria -[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, depositata il 29 marzo 2019 , di reiezione del suo appello per la riforma della sentenza delTribunale di Asti cheaveva respinto le domande per la declaratoria di inesistenza e/o nullità del contratto quadro relativo alla prestazione dei servizi di investimentoe d i diversi acquist i di prodott i finanziari (azioni emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA].) per difetto di forma scritta e incompletezza del primo contratto e, in via gradatamente subordinata, per la risoluzione degli stessi per violazione degli obblighi di informazione e buona fede da parte dell’intermediario [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per la risoluzione e/o l’annullamento e/o l’inefficacia di tali contratti per violazione da parte di quest’ultimo della normativa in materia di conflitto di interesse e, in ogni caso, per la condanna della predetta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità contrattuale e/o precontrattuale e/o extracontrattuale; - la Corte di appello ha disatteso il gravame evidenziando , in particolare, che: il contratto quadrorisultava essere stato sottoscritto dall’investitore, oltre che dal coniuge contitolare, la sig. [OSCURATO:PERSONA]; in relazione agli acquisti dedotti in giudizio l’intermediario aveva informato l’investitore della non adeguatezza delle operazioni in ragione del loro impatto sul rischio del portafoglio rispetto al profilo finanziario dell’investitore medesimo e dell a loro eccessiva concentrazione su titoli emessi da un’unica società emittente; tali acquisti non erano stati suggeriti da dipendenti della banca, ma erano riconducibili a una precisa volontà dell’attore; l’intermediario aveva assolto agli oneri informativi sia nel momento genetico del rapporto, sia nel suo svolgimento; non sussistevano i presupposti invocati dall’attore affinché l’intermediario si astenesse dall’esecuzione degli acquisti; -il ricorso è affidato a tre motiv i ; -resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , la quale propone ricorso incidentale condizionato affidato a un motivo; - avverso tale ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; -le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 21 t.u.f. e 27, 28, 31, 34 e 43 Reg.

Consob 29 ottobre 2007, n. 16190, per aver la sentenza impugnata ritenuto che l’intermediario avesse assolto agli obblighi informativi sullo stesso gravante benché l’avvertimento di inadeguatezza delle operazioni fosse generico e privo delle caratteristiche dei titoli e delle ragioni di inadeguatezza e, inoltre, non facesse menzione del conflitto di interesse nel quale versava; - aggiunge, in proposito, che le contestate omissioni non potevano considerarsi supplite né dalle informazioni ricevute dal dipendente Magnetto, né dalsuo livello di conoscenza dei mercati finanziari; -il motivo è inammissibile; - la Corte di appello ha ritenuto che « la banca abbia fornito la prova sufficiente di aver assolto gli oneri informativi a suo carico durante la fase genetica del rapporto, avuto riguardo ad una valutazione unitaria delle risultanze derivanti dalla prova testimoniale e dai riscontri documentali, peraltro riguardanti tutte le operazioni poste in essere»; -ha, in particolare, precisato che la documentazione acquista agli atti offrivaadeguato riscontro della valutazione del giudice di prime cure in ordine al fatto che l’acquisto dei prodotti finanziari in oggetto non era stato suggerito dai dipendenti della banca ma era riconducibile a una espressa volontà dell’investitore, che la banca aveva rappresentato la rischiosità dell’investimento sia per l’entità dello stesso, sia per le vicende che interessavano l’emittente e che l’investitore si era determinato all’acquisto «nonostante tali rappresentazioni e la precisa valutazione di non adeguatezza esposta dalla Banca ad ogniordine di acquisto»; - parte ricorrente allega che le dichiarazioni con cui aveva disposto l’esecuzione degli ordini controversi a seguito della comunicazione di non adeguatezza dell’intermediario non erano idonee a esonerare quest’ultimo dall’obbligo di astensione poiché prive della descrizione delle caratteristiche del titolo e delle ragioni di inadeguatezza al profilo finanziario dell’investitore; - sul punto, si osserva che l’allegazione del ricorrente si scontra con l’accertamento operato dal giudice di merito in ordine alla completezza dell’informazione resa dall’intermediario «precisa»con riferimento ad ogni operazione; - non vi è, inoltre, evidenza nella sentenza impugnata del fatto che l’informazione dell’intermediario fosse priva della descrizione delle caratteristiche del titolo e delle ragioni di inadeguatezza al profilo finanziario dell’investitore e, comunque, che non fosse specifica, per cui il vizio fatto valere di violazione di legge risulta fondarsi su un presupposto fattuale non accertato; -come noto, il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non può che essere formulato se non assumendo l'accertamento di fatto, così come operato dal giudice del merito, in guisa di termine obbligato, indefettibile e non modificabile del sillogismo tipico del paradigma dell'operazione giuridica di sussunzione, là dove, diversamente (ossia ponendo in discussione detto accertamento), si verrebbe a trasmodare nella revisione della quaestio facti e, dunque, ad esercitarsi poteri di cognizione esclusivamente riservati al giudice del merito (cfr. Cass. 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n. 18715); -inammissibile è, poi, la doglianza anche nella parte in cui contesta la statuizione della Corte di appello in ordine all’insussistenza del dedotto conflitto di interessi; - infatti, il motivo non aggredisce specificamente la ratio decidendi , consistente nell’assenza, al momento dell’esecuzione delle operazioni controverse, di alcun rapporto tra l’investitore e l’emittente, limitandosi ad affermare che la banca era stata azionista dell’emittente in epoca antecedente alla data di esecuzione delle operazioni e che, successivamente, aveva redatto uno studio che suggeriva il ricorso dell’emittente all’amministrazione straordinaria, ribadendo circostanze di cui la Corte di appello ha dato atto e ritenuto, per il richiamato motivo di ordine temporale, prive di rilevanza; - con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 cod. proc. civ., 21 t.u.f., 34, sesto comma, Reg.

Consob n. 16190 del 2007 e 1176 cod. civ., per aver la Corte di appello ritenuto che l’intermediario avesse assolto a ll’obbligo di informare l’investitore in ordine all’andamento del titolo mediante l’invio di apposite comunicazioni in virtù dell’operatività del principio di non contestazione; - nega , in particolare, l’esistenza dei presupposti per l’applicazione di un tale principio evidenziando che il fatto della spedizione non poteva essere contestato in quanto non conoscibile dall’investitore; -evidenzia, inoltre, che in presenza di un «crollo» del titolo acquistato e dell’entità dell’investimento operato l’intermediario avrebbe dovuto procedere non solo alla informazione periodica nel termine contrattualmente stabilita, ma informare tempestivamente il cliente del fatto sopravvenuto; -il motivo è inammissibile; - la doglianza muove da una non corretta interpretazione d ella decisione impugnata, la quale ha applicato il principio della non contestazione non già, come ritenuto dal ricorrente, all’invio delle comunicazioni da parte dell’investitore – ritenuto adeguatamente dimostrato per via documentale –, quanto all’effett iva ricezione delle spesse da parte dell’investitore; - con il terzo motivo si duole della violazione degli artt . 1218, 1226, 2043 e 2059 cod. civ., per aver il giudice di appello dichiarato assorbita la domanda di risarcimento dei danni benché si fosse inpresenza di un inadempimento della banca degli obblighi informativi sulla stessa gravanti; - il motivo è inammissibile in quanto presuppone l’accertamento dell’inadempimento dell’intermediario che la Corte di appello ha negato con decisione che ha resistito alle censure formulate dal ricorrente in questa sede; - per le esposte considerazioni, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato; - le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 15.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unific

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18109/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difes o da gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima, sito in Roma, via Pierluigi da Palestrina, 63 -ricorrente, controricorrente in via incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa da gli avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, sito in Roma, via G. G. Porro, 8 -controricorrente, ricorrente in via incidentale - avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n . 574 /201 9 , depositatail 29 marzo 2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2023dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: Oggetto: contratti di intermediazione finanziaria -[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, depositata il 29 marzo 2019 , di reiezione del suo appello per la riforma della sentenza delTribunale di Asti cheaveva respinto le domande per la declaratoria di inesistenza e/o nullità del contratto quadro relativo alla prestazione dei servizi di investimentoe d i diversi acquist i di prodott i finanziari (azioni emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA].) per difetto di forma scritta e incompletezza del primo contratto e, in via gradatamente subordinata, per la risoluzione degli stessi per violazione degli obblighi di informazione e buona fede da parte dell’intermediario [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per la risoluzione e/o l’annullamento e/o l’inefficacia di tali contratti per violazione da parte di quest’ultimo della normativa in materia di conflitto di interesse e, in ogni caso, per la condanna della predetta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità contrattuale e/o precontrattuale e/o extracontrattuale; - la Corte di appello ha disatteso il gravame evidenziando , in particolare, che: il contratto quadrorisultava essere stato sottoscritto dall’investitore, oltre che dal coniuge contitolare, la sig. [OSCURATO:PERSONA]; in relazione agli acquisti dedotti in giudizio l’intermediario aveva informato l’investitore della non adeguatezza delle operazioni in ragione del loro impatto sul rischio del portafoglio rispetto al profilo finanziario dell’investitore medesimo e dell a loro eccessiva concentrazione su titoli emessi da un’unica società emittente; tali acquisti non erano stati suggeriti da dipendenti della banca, ma erano riconducibili a una precisa volontà dell’attore; l’intermediario aveva assolto agli oneri informativi sia nel momento genetico del rapporto, sia nel suo svolgimento; non sussistevano i presupposti invocati dall’attore affinché l’intermediario si astenesse dall’esecuzione degli acquisti; -il ricorso è affidato a tre motiv i ; -resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , la quale propone ricorso incidentale condizionato affidato a un motivo; - avverso tale ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; -le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 21 t.u.f. e 27, 28, 31, 34 e 43 Reg. Consob 29 ottobre 2007, n. 16190, per aver la sentenza impugnata ritenuto che l’intermediario avesse assolto agli obblighi informativi sullo stesso gravante benché l’avvertimento di inadeguatezza delle operazioni fosse generico e privo delle caratteristiche dei titoli e delle ragioni di inadeguatezza e, inoltre, non facesse menzione del conflitto di interesse nel quale versava; - aggiunge, in proposito, che le contestate omissioni non potevano considerarsi supplite né dalle informazioni ricevute dal dipendente Magnetto, né dalsuo livello di conoscenza dei mercati finanziari; -il motivo è inammissibile; - la Corte di appello ha ritenuto che « la banca abbia fornito la prova sufficiente di aver assolto gli oneri informativi a suo carico durante la fase genetica del rapporto, avuto riguardo ad una valutazione unitaria delle risultanze derivanti dalla prova testimoniale e dai riscontri documentali, peraltro riguardanti tutte le operazioni poste in essere»; -ha, in particolare, precisato che la documentazione acquista agli atti offrivaadeguato riscontro della valutazione del giudice di prime cure in ordine al fatto che l’acquisto dei prodotti finanziari in oggetto non era stato suggerito dai dipendenti della banca ma era riconducibile a una espressa volontà dell’investitore, che la banca aveva rappresentato la rischiosità dell’investimento sia per l’entità dello stesso, sia per le vicende che interessavano l’emittente e che l’investitore si era determinato all’acquisto «nonostante tali rappresentazioni e la precisa valutazione di non adeguatezza esposta dalla Banca ad ogniordine di acquisto»; - parte ricorrente allega che le dichiarazioni con cui aveva disposto l’esecuzione degli ordini controversi a seguito della comunicazione di non adeguatezza dell’intermediario non erano idonee a esonerare quest’ultimo dall’obbligo di astensione poiché prive della descrizione delle caratteristiche del titolo e delle ragioni di inadeguatezza al profilo finanziario dell’investitore; - sul punto, si osserva che l’allegazione del ricorrente si scontra con l’accertamento operato dal giudice di merito in ordine alla completezza dell’informazione resa dall’intermediario «precisa»con riferimento ad ogni operazione; - non vi è, inoltre, evidenza nella sentenza impugnata del fatto che l’informazione dell’intermediario fosse priva della descrizione delle caratteristiche del titolo e delle ragioni di inadeguatezza al profilo finanziario dell’investitore e, comunque, che non fosse specifica, per cui il vizio fatto valere di violazione di legge risulta fondarsi su un presupposto fattuale non accertato; -come noto, il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non può che essere formulato se non assumendo l'accertamento di fatto, così come operato dal giudice del merito, in guisa di termine obbligato, indefettibile e non modificabile del sillogismo tipico del paradigma dell'operazione giuridica di sussunzione, là dove, diversamente (ossia ponendo in discussione detto accertamento), si verrebbe a trasmodare nella revisione della quaestio facti e, dunque, ad esercitarsi poteri di cognizione esclusivamente riservati al giudice del merito (cfr. Cass. 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n. 18715); -inammissibile è, poi, la doglianza anche nella parte in cui contesta la statuizione della Corte di appello in ordine all’insussistenza del dedotto conflitto di interessi; - infatti, il motivo non aggredisce specificamente la ratio decidendi , consistente nell’assenza, al momento dell’esecuzione delle operazioni controverse, di alcun rapporto tra l’investitore e l’emittente, limitandosi ad affermare che la banca era stata azionista dell’emittente in epoca antecedente alla data di esecuzione delle operazioni e che, successivamente, aveva redatto uno studio che suggeriva il ricorso dell’emittente all’amministrazione straordinaria, ribadendo circostanze di cui la Corte di appello ha dato atto e ritenuto, per il richiamato motivo di ordine temporale, prive di rilevanza; - con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 cod. proc. civ., 21 t.u.f., 34, sesto comma, Reg. Consob n. 16190 del 2007 e 1176 cod. civ., per aver la Corte di appello ritenuto che l’intermediario avesse assolto a ll’obbligo di informare l’investitore in ordine all’andamento del titolo mediante l’invio di apposite comunicazioni in virtù dell’operatività del principio di non contestazione; - nega , in particolare, l’esistenza dei presupposti per l’applicazione di un tale principio evidenziando che il fatto della spedizione non poteva essere contestato in quanto non conoscibile dall’investitore; -evidenzia, inoltre, che in presenza di un «crollo» del titolo acquistato e dell’entità dell’investimento operato l’intermediario avrebbe dovuto procedere non solo alla informazione periodica nel termine contrattualmente stabilita, ma informare tempestivamente il cliente del fatto sopravvenuto; -il motivo è inammissibile; - la doglianza muove da una non corretta interpretazione d ella decisione impugnata, la quale ha applicato il principio della non contestazione non già, come ritenuto dal ricorrente, all’invio delle comunicazioni da parte dell’investitore – ritenuto adeguatamente dimostrato per via documentale –, quanto all’effett iva ricezione delle spesse da parte dell’investitore; - con il terzo motivo si duole della violazione degli artt . 1218, 1226, 2043 e 2059 cod. civ., per aver il giudice di appello dichiarato assorbita la domanda di risarcimento dei danni benché si fosse inpresenza di un inadempimento della banca degli obblighi informativi sulla stessa gravanti; - il motivo è inammissibile in quanto presuppone l’accertamento dell’inadempimento dell’intermediario che la Corte di appello ha negato con decisione che ha resistito alle censure formulate dal ricorrente in questa sede; - per le esposte considerazioni, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato; - le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 15.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unific
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