Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2024

Cassazione n. 42431/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l'ordinanza con cui la Corte di assise di appello di Napoli, in data 16 maggio 2024, ha accolto la sua richiesta di applicare l'istituto della continuazione tra i reati giudicati con due diverse sentenze, ed ha calcolato la pena complessiva in anni venticinque e mesi sei di reclusione; rilevato che la ricorrente deduce la violazione di legge, per avere il giudice dell'esecuzione omesso di indicare nel dettaglio e in modo specifico gli aumenti disposti per i singoli reati satellite, nonostante la loro entità elevata; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato quanto alla censura per l'omessa motivazione circa l'aumento per i reati satellite, perché la Corte di appello ha indicato in modo distinto e specifico l'aumento per ogni singolo reato satellite e, trattandosi di aumenti inferiori alla media edittale di ciascun reato ed anzi molto contenuti, escluso il solo reato di cui all'art. 416-bis cod.pen. (per il quale è stato, comunque, applicato un aumento molto inferiore al minimo edittale), deve applicarsi il principio di questa Corte, secondo cui «In tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen.» (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Rv. 284005; vedi anche Sez.U, n.47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv.282269); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l'ordinanza con cui la Corte di assise di appello di Napoli, in data 16 maggio 2024, ha accolto la sua richiesta di applicare l'istituto della continuazione tra i reati giudicati con due diverse sentenze, ed ha calcolato la pena complessiva in anni venticinque e mesi sei di reclusione; rilevato che la ricorrente deduce la violazione di legge, per avere il giudice dell'esecuzione omesso di indicare nel dettaglio e in modo specifico gli aumenti disposti per i singoli reati satellite, nonostante la loro entità elevata; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato quanto alla censura per l'omessa motivazione circa l'aumento per i reati satellite, perché la Corte di appello ha indicato in modo distinto e specifico l'aumento per ogni singolo reato satellite e, trattandosi di aumenti inferiori alla media edittale di ciascun reato ed anzi molto contenuti, escluso il solo reato di cui all'art. 416-bis cod.pen. (per il quale è stato, comunque, applicato un aumento molto inferiore al minimo edittale), deve applicarsi il principio di questa Corte, secondo cui «In tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen.» (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Rv. 284005; vedi anche Sez.U, n.47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv.282269); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 42431/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris