Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 luglio 2022

Cassazione n. 32719/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Napoli ha riformato - limitatamente al riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale - la pronuncia con la quale il Tribunale di Napoli aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen.; - che avverso detta sentenza, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore; - che l'unico motivo di ricorso, che deduce la mancata assunzione di una prova decisiva, è del tutto generico, perché si esaurisce in mere proposizioni astratte, prive di riferimenti al reale corredo argonnentativo su cui poggia la condanna; - che la censura - non articolata in motivo di ricorso - relativa al verbale di accertamento è priva di specificità, perché meramente reiterativa di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali il ricorrente non si è affatto confrontato; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Napoli ha riformato - limitatamente al riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale - la pronuncia con la quale il Tribunale di Napoli aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen.; - che avverso detta sentenza, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore; - che l'unico motivo di ricorso, che deduce la mancata assunzione di una prova decisiva, è del tutto generico, perché si esaurisce in mere proposizioni astratte, prive di riferimenti al reale corredo argonnentativo su cui poggia la condanna; - che la censura - non articolata in motivo di ricorso - relativa al verbale di accertamento è priva di specificità, perché meramente reiterativa di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali il ricorrente non si è affatto confrontato; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 32719/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris