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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 giugno 2022

Cassazione n. 24358/2022

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24631-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 229/2021 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 23/02/2021; Ric. 2021 n. 24631 sez.

M1 -ud. 09-06-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il ricorso in atti [OSCURATO:SOCIETA]., quale incorporante di [OSCURATO:SOCIETA]., già officiata per conto del Comune di [OSCURATO:PERSONA] della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in forza di ordinanza sindacale contingibile ed urgente, tra il 2000 ed il 2005, impugna ai fini della sua cassazione – sulla base di un solo motivo di ricorso, a cui resiste il Comune con controricorso e memoria – la sentenza in atti con la quale la Corte d'Appello di Lecce ne ha respinto la domanda di arricchimento senza causa promossa nei confronti del Comune al fine di vedersi remunerati i maggiori costi sostenuti per l'espletamento del servizio sull'assunto che pur in difetto di un valido contratto, il servizio era stato reso in forza del citato provvedimento sindacale, di talché, attesa la sussistenza di una giusta causa – in considerazione della quale la [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe potuto agire avanti al giudice amministrativo per far dichiarare l'illegittimità di detto atto o avanti al giudice ordinario a titolo risarcitorio – non ricorrevano i presupposti dell'art. 2041 cod. civ. e faceva difetto la condizione di sussidiarietà delsuccessivo art. 2042. [OSCURATO:PERSONA]

2. Con l'unico motivo del proprio ricorso la [OSCURATO:SOCIETA] lamenta la violazione delle norme dianzi citate facendo osservare che, incontestata l'insussistenza di un valido contratto, le preclusioni fatte valere dal decidente non erano condivisibili, poiché non era ravvisabile la sussistenza di una giusta causa nell'ordinanza sindacale la quale non conteneva una compiuta regolazione del rapporto.

3. Il motivo non è fondato.

Ric. 2021 n. 24631 sez.

M1 -ud. 09-06-2022 -3- Rettamente la Corte d'Appello ha regolato la vicenda al suo esame, individuando la fonte del rapporto nell'ordinanza sindacale contingibile ed urgente in esecuzione della quale era stata affidato l'espletamento dell'incarico, in piana applicazione del principio, reiteratamente affermato da questa Corte, secondo cui «l'azione generale di arricchimento ha come presupposto che la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro sia avvenuta senza giusta causa, per cui, quando questa sia invece la conseguenza di un contratto o comunque di un altro rapporto, non può dirsi che la causa manchi o sia ingiusta, almeno fino a quando il contratto o l'altro rapporto conservino la propria efficacia obbligatoria» (Cass., Sez.

Un., 3/10/2002, n. 14215).

Le obiezioni che la ricorrente muove al deliberato oggetto di impugnazione non sono conducenti, l'una perché l'inesistenza di un valido rapporto contrattuale non determina, alla luce del principio di diritto testè richiamato, l'insussistenza di una giusta causa della locupletazione altrui, l'altra perché, pur nell'asserito difetto di una compiuta regolamentazione del rapporto, l'espletamento del servizio era stato reso in esecuzione dell'ordinanza contingibile ed urgente ed in essa trovava quindi la propria giustificazione causale in vista della quale, potendo reclamare l'officiata l'adeguamento della remunerazione ai costi anche a titolo risarcitorio, resta perciò esclusa l'esperibilità dell'azione di arricchimento.

4. Il ricorso va dunque respinto.

5. Spese alla soccombenza e doppio contributo ove dovuto.

PQM Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore di parte resistente in euro4800,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ric. 2021 n. 24631 sez.

M1 -ud. 09-06-2022 -4- Ai sensi del dell'art. 13, comma 1 - quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma nella camera di consig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24631-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 229/2021 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 23/02/2021; Ric. 2021 n. 24631 sez. M1 -ud. 09-06-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il ricorso in atti [OSCURATO:SOCIETA]., quale incorporante di [OSCURATO:SOCIETA]., già officiata per conto del Comune di [OSCURATO:PERSONA] della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in forza di ordinanza sindacale contingibile ed urgente, tra il 2000 ed il 2005, impugna ai fini della sua cassazione – sulla base di un solo motivo di ricorso, a cui resiste il Comune con controricorso e memoria – la sentenza in atti con la quale la Corte d'Appello di Lecce ne ha respinto la domanda di arricchimento senza causa promossa nei confronti del Comune al fine di vedersi remunerati i maggiori costi sostenuti per l'espletamento del servizio sull'assunto che pur in difetto di un valido contratto, il servizio era stato reso in forza del citato provvedimento sindacale, di talché, attesa la sussistenza di una giusta causa – in considerazione della quale la [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe potuto agire avanti al giudice amministrativo per far dichiarare l'illegittimità di detto atto o avanti al giudice ordinario a titolo risarcitorio – non ricorrevano i presupposti dell'art. 2041 cod. civ. e faceva difetto la condizione di sussidiarietà delsuccessivo art. 2042. [OSCURATO:PERSONA] 2. Con l'unico motivo del proprio ricorso la [OSCURATO:SOCIETA] lamenta la violazione delle norme dianzi citate facendo osservare che, incontestata l'insussistenza di un valido contratto, le preclusioni fatte valere dal decidente non erano condivisibili, poiché non era ravvisabile la sussistenza di una giusta causa nell'ordinanza sindacale la quale non conteneva una compiuta regolazione del rapporto. 3. Il motivo non è fondato. Ric. 2021 n. 24631 sez. M1 -ud. 09-06-2022 -3- Rettamente la Corte d'Appello ha regolato la vicenda al suo esame, individuando la fonte del rapporto nell'ordinanza sindacale contingibile ed urgente in esecuzione della quale era stata affidato l'espletamento dell'incarico, in piana applicazione del principio, reiteratamente affermato da questa Corte, secondo cui «l'azione generale di arricchimento ha come presupposto che la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro sia avvenuta senza giusta causa, per cui, quando questa sia invece la conseguenza di un contratto o comunque di un altro rapporto, non può dirsi che la causa manchi o sia ingiusta, almeno fino a quando il contratto o l'altro rapporto conservino la propria efficacia obbligatoria» (Cass., Sez. Un., 3/10/2002, n. 14215). Le obiezioni che la ricorrente muove al deliberato oggetto di impugnazione non sono conducenti, l'una perché l'inesistenza di un valido rapporto contrattuale non determina, alla luce del principio di diritto testè richiamato, l'insussistenza di una giusta causa della locupletazione altrui, l'altra perché, pur nell'asserito difetto di una compiuta regolamentazione del rapporto, l'espletamento del servizio era stato reso in esecuzione dell'ordinanza contingibile ed urgente ed in essa trovava quindi la propria giustificazione causale in vista della quale, potendo reclamare l'officiata l'adeguamento della remunerazione ai costi anche a titolo risarcitorio, resta perciò esclusa l'esperibilità dell'azione di arricchimento. 4. Il ricorso va dunque respinto. 5. Spese alla soccombenza e doppio contributo ove dovuto. PQM Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore di parte resistente in euro4800,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ric. 2021 n. 24631 sez. M1 -ud. 09-06-2022 -4- Ai sensi del dell'art. 13, comma 1 - quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consig
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