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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 2021

Cassazione n. 36258/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; _ letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto riposa su motivi manifestamente infondati o del tutto inconferenti, sotto il primo versante perché afferenti a asseriti aspetti di illogità della motivazione smentiti dal portato della decisione (la circostanza che il latitante che viaggiava in compagnia dell'imputato fosse stato riconosciuto nell'immediatezza dagli operanti non toglie spazio anche logico giuridico alla successiva affermazione in forza della quale, anche alla luce del possesso di un falso documento di identità da parte del soggetto favorito, solo a seguito della fuga da parte di quest'ultimo e della declinazione delle sue effettive generalità, confermate dai successivi rilievi operati in caserma, si pervenne alla certezza della relativa identificazione), che si è rilevata in linea con l'ipotesi di reato contestata ( perché la condotta omissiva contestata al ricorrente, riscontrata quando ancora tale certezza non poteva ritenersi acquisita, ha finito per rilevare sul piano della relativa idoneità decettiva); sotto il secondo versante perchè si denunzia un vizio in rito comunque indifferente al fine della tenuta della decisione impugnata (perché il ricorso omette di contrastare la circostanza in fatto relativa alla consapevolezza della identità del soggetto favorito in capo al ricorrente, per altra via comunque inequivocabilmente disvelata dal contegno tenuto al momento del commiato dall'Esposito, parimenti evocato in sentenza).

Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20/5/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; _ letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto riposa su motivi manifestamente infondati o del tutto inconferenti, sotto il primo versante perché afferenti a asseriti aspetti di illogità della motivazione smentiti dal portato della decisione (la circostanza che il latitante che viaggiava in compagnia dell'imputato fosse stato riconosciuto nell'immediatezza dagli operanti non toglie spazio anche logico giuridico alla successiva affermazione in forza della quale, anche alla luce del possesso di un falso documento di identità da parte del soggetto favorito, solo a seguito della fuga da parte di quest'ultimo e della declinazione delle sue effettive generalità, confermate dai successivi rilievi operati in caserma, si pervenne alla certezza della relativa identificazione), che si è rilevata in linea con l'ipotesi di reato contestata ( perché la condotta omissiva contestata al ricorrente, riscontrata quando ancora tale certezza non poteva ritenersi acquisita, ha finito per rilevare sul piano della relativa idoneità decettiva); sotto il secondo versante perchè si denunzia un vizio in rito comunque indifferente al fine della tenuta della decisione impugnata (perché il ricorso omette di contrastare la circostanza in fatto relativa alla consapevolezza della identità del soggetto favorito in capo al ricorrente, per altra via comunque inequivocabilmente disvelata dal contegno tenuto al momento del commiato dall'Esposito, parimenti evocato in sentenza). Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/5/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 36258/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris