CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 giugno 2022
Cassazione n. 40534/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CATANIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG ""t-. Cx»7449_Ctt..t.k; CLA._ c-1)-tile-CA) t C t'° akt JtCC__ch,T4-0 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 20 maggio 2021 la Corte di Appello di Catania - quale giudice della esecuzione - ha respinto la domanda di revoca della pena sospesa concessa a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza emessa dal Tribunale di Livorno in data 21 luglio 2014. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la Procura Generale territoriale, deducendo vizio di motivazione ed errore percettivo. 2.1 Ciò perché la domanda rivolta al giudice della esecuzione aveva carattere di novità rispetto ad una antecedente procedura esecutiva conclusasi con il mantenimento del beneficio. La nuova domanda si basa, invero, su fatti sopravvenuti (ai sensi dell'art. 168 comma 1 n.2 cod.pen.), avendo il Cuomo riportato altra condanna per delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata con quella sospesa, supera i limiti indicati dall'art.163 cod.pen. . 3. Il ricorso è fondato, atteso che il giudice della esecuzione ha motivato il diniego in riferimento agli esiti della precedente procedura esecutiva, senza compiere valutazione dei fatti sopravvenuti, oggetto della nuova domanda. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Catania. Così deciso in data 8 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]