CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 dicembre 2022
Cassazione n. 03434/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 2 novembre 2021 la Corte d'appello di Napoli, salvo ridurre la durata delle pene accessorie fallimentari, ha confermato la decisione di primo grado, quanto all'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, loro attribuiti nella qualità, rispettivamente, di amministratore di fatto e amministratore di diritto della M.G.M. di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., dichiarata fallita il 26 febbraio 2013. 2. Nell'interesse della sola [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamenta inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, rilevando che le considerazioni della Corte d'appello sull'eccezione di invalidità della richiesta di rinvio a giudizio erano, in parte, infondate e, in parte, incomplete. Sotto il primo profilo, si osserva che, sebbene l'avviso di conclusione delle indagini fosse stato emesso nel settembre del 2013 e la nomina del difensore cittf,,A, fiducia risalisse al 29 ottobre 2013, comunque la notifica del primo all'imputata era avvenuta in data 10 febbraio 2014, in epoca di gran lunga successiva al momento della nomina fiduciaria. Sotto il secondo profilo, si aggiunge che il medesimo avviso non era stato notificato né al difensore di fiducia né al precedente difensore d'ufficio. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali in relazione all'affermazione di responsabilità della Montella e con particolare riguardo all'accertamento dell'elemento oggettivo della bancarotta fraudolenta patrimoniale. Si rileva che era mancata la dimostrazione della previa disponibilità dei beni che sarebbero stati distratti, alla luce, per un verso, delle dichiarazioni della teste Osteria, curatrice fallimentare, la quale aveva riferito che non risultavano beni intestati alla società, e, per altro verso, della inattendibilità di quanto riferito dal teste [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva, tra l'altro, dichiarato di essere stato ingiustamente licenziato e di avere ricevuto solo una parte della liquidazione. La ricorrente osserva, infine, che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto irrilevante l'ampio periodo di tempo trascorso fra la cessazione dell'attività e la richiesta di restituzione dei beni da parte del curatore fallimentare. 2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali, in relazione alla ritenuta sussistenza del dolo generico della bancarotta fraudolenta patrimoniale, tenuto conto che il teste [OSCURATO:PERSONA], alle cui dichiarazioni la Corte territoriale aveva affidato le proprie conclusioni, aveva riferito che la società era gestita dal [OSCURATO:PERSONA] e che, in occasione del licenziamento, dovendo chiedere un permesso di uscita anticipata, in assenza di quest'ultimo, si era rivolto alla moglie dello stesso e non all'imputata, che pure era presente. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. All'udienza del 6 dicembre 2022 si è svolta la discussione orale. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è infondato. Va premesso che la questione sollevata ha natura squisitamente giuridica, con la conseguenza che l'esame della doglianza prescinde del tutto dalla motivazione utilizzata dal giudice di merito per affrontarla. Anche di recente questa Corte ha ribadito, infatti, che, in tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge (Sez. Il, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 05). Ciò posto, nonostante gli accertamenti che si è ritenuto di svolgere officiosamente in assenza di qualunque produzione da parte del ricorrente, non si è rinvenuta copia della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini al difensore, fosse pure quello di ufficio esistente al momento di emissione dell'avviso stesso. E, tuttavia, è del pari incontestato che la relativa eccezione non è stata proposta nel corso dell'udienza preliminare. Ora, corrisponde alla giurisprudenza di questa Corte (v., ad es., Sez. 2 n. 4641 del 02/10/2020, dep. 2021, Panico, Rv. 280636 - 0) la conclusione per cui la nullità che si verifica in tale ipotesi è di ordine generale riconducibile nello schema dell'art. 178 cod. proc. pen., lett. c) e, in quanto di tipo intermedio, a differenza delle nullità assolute di cui all'art. 179, comma 1, cod. proc. pen., può essere eccepita o rilevata non oltre il limite temporale stabilito dagli artt. 180 e 182 cod. proc. pen. ed è suscettibile di sanatoria ai sensi degli artt. 183 e 184 cod. proc. pen.A questo riguardo, occorre considerare i principi espressi da Sez. 2, n. 41397 del 16/09/2014, Paterna, Rv. 260693 - 01, la quale ha condivisibilmente concluso nel senso che la nullità derivante dalla omessa od irregolare notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari è sanata quando nel corso dell'udienza preliminare non venga proposta la relativa eccezione, poiché tale condotta processuale dimostra che la parte interessata ha accettato gli effetti dell'atto, ha rinunciato ad avvalersi delle facoltà previste dall'art. 415-bis cod. proc. pen, e a contestare la validità della richiesta di rinvio a giudizio. 2. Il secondo motivo è inammissibile, poiché: a) valorizza una personale sintesi delle dichiarazioni della curatrice, a proposito del fatto che non risultava l'intestazione di beni e conti correnti della società (e già tale profilo rivela l'assoluta irritualità formale della censura), peraltro senza considerare che, per quanto emerge dalle sentenze di merito, tale era la situazione esistente al momento del fallimento e rappresenta il posterius della previa disponibilità dei beni mobili la cui esistenza, oltre che logicamente necessaria per lo svolgimento dell'attività del supermarket (si pensi, ad es., al banco frigorifero, al banco salumeria e macelleria e altri beni indicati nella sentenza di primo grado: e ciò vale a superare il tema della distanza temporale tra il momento del licenziamento del teste [OSCURATO:PERSONA] e il momento della dichiarazione di fallimento), è stata confermata dal teste [OSCURATO:PERSONA]. A proposito di quest'ultimo, va poi ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510). Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167). 3. È invece fondato il terzo motivo di ricorso. In tema di reati fallimentari, è certo sufficiente ad integrare il dolo, in forma diretta o eventuale, dell'amministratore formale la generica consapevolezza, pur non riferita alle singole operazioni, delle attività illecite compiute dalla società per il tramite dell'amministratore di fatto (Sez. 5, n. 32413 del 24/09/2020, Loda, Rv. 279831 - 01). Ma appunto siffatta consapevolezza deve emergere dai dati probatori ed essere oggetto di puntuale motivazione. La Corte d'appello, pur investita di uno specifico motivo di impugnazione, quanto alla reale esistenza di attività gestoria dell'amministratrice di diritto, supera la questione e quella, eventualmente conseguente, della consapevolezza delle attività distrattive del coimputato, ossia dell'amministratore di fatto, richiamando le dichiarazioni rese dall'imputata al curatore e a quanto riferito dal teste [OSCURATO:PERSONA]: ma in entrambi i casi non si cura di indicare il contenuto delle prove, in tale modo esibendo una motivazione assertiva e non controllabile rispetto alle critiche contenute in ricorso. Ne consegue che, in relazione a tali profili, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la senten