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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43031/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 12 febbraio 2021 la Corte di Appello di Trento ha confermato la sentenza del 31 ottobre 2018 del Tribunale di Rovereto, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di rappresentante legale della s.p.a. [OSCURATO:PERSONA], era stata condannata - riconosciute le attenuanti generiche - alla pena, sospesa, di mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 in relazione all'anno d'imposta 2013.

2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un motivo di impugnazione.

2.1. In particolare, la ricorrente ha lamentato vizio motivazionale e violazione di legge assumendo che la Corte territoriale, pur riconoscendo la grave crisi economica e di liquidità della società, aveva ritenuto la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato laddove in specie la carenza di provvista, necessaria all'adempimento, non era invece imputabile alla ricorrente e tantomeno evitabile, né poteva essere fronteggiata con misure sfavorevoli al patrimonio personale.

In specie era stata infatti fornita la prova della mancanza di liquidità nelle casse sociali e del tentato ricorso al credito bancario, nonché del pagamento di dipendenti e fornitori nella convinzione di potere proseguire l'attività.

Non vi era quindi alcuna volontà, penalmente rilevante, di omettere il versamento dell'imposta, a fronte dell'impossibilità dì fronteggiare la nota crisi di liquidità dell'azienda. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. La sentenza impugnata ha preso atto delle difficoltà economiche della società rappresentata dall'odierna ricorrente, e di conseguenza ha ritenuto di determinare il trattamento sanzionatorio nel minimo edittale anche in ragione della generale crisi edilizia, riconoscendo altresì all'imputata le attenuanti generiche ed infine la sospensione condizionale della pena.

Ma al contempo, ed anche in considerazione della tipologia della condotta penalmente rilevante, ha avvertito che la facoltà di scelta - con la quale l'imputata aveva altrimenti destinato le somme che avrebbero dovuto essere corrisposte all'Erario - escludeva di per sé la possibilità di comprendere il comportamento nell'ambito della forza maggiore, cui non era possibile resistere.

3.1.1. In proposito, invero, poiché la forza maggiore postula la individuazione di un fatto imponderabile, imprevisto ed imprevedibile, che esula del tutto dalla condotta dell'agente, sì da rendere ineluttabile il verificarsi dell'evento non potendo ricollegarsi in alcun modo ad un'azione od omissione cosciente e volontaria dell'agente, è stato così sempre escluso, quando la specifica questione è stata posta, che le difficoltà economiche in cui versa il soggetto agente possano integrare la forza maggiore penalmente rilevante.

Anzi, proprio in ragione della natura del dolo, il reato deve ritenersi integrato dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, ravvisabile anche qualora il datore di lavoro, in presenza di una situazione dì difficoltà economica, abbia deciso di dare preferenza al pagamento degli emolumenti ai dipendenti ed alla manutenzione dei mezzi destinati allo svolgimento dell'attività di impresa, e di pretermettere il versamento delle ritenute all'erario, essendo suo onere quello di ripartire le risorse esistenti all'atto della corresponsione delle retribuzioni in modo da adempiere al proprio obbligo contributivo (così Sez. 3, n. 43811 del 10/04/2017, Agozzino, Rv. 271189).

In proposito, infatti, è costante il rilievo secondo il quale l'inadempimento dell'obbligazione tributaria può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all'imprenditore che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico (era stato così escluso che potesse essere ascrivibile a forza maggiore la mancanza della provvista necessaria all'adempimento dell'obbligazione tributaria per effetto di una scelta di politica imprenditoriale volta a fronteggiare una crisi di liquídità)(Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014, dep. 2015, Schirosi, Rv. 263128).

Infatti, in tema di reato di omesso versamento dell'Iva, la colpevolezza del contribuente non è esclusa dalla crisi di liquidità del debitore alla scadenza del termine fissato per il pagamento, a meno che non venga dimostrato che siano state adottate tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo e, nel caso in cui l'omesso versamento dipenda dal mancato incasso dell'Iva per altrui inadempimento, non siano provati i motivi che hanno determinato l'emissione della fattura antecedentemente alla ricezione del corrispettivo (Sez. 3, n. 23796 del 21/03/2019, Minardi, Rv. 275967).

3.1.2. In specie, al contrario, è stata espressamente dedotta la scelta imprenditoriale di pagare dipendenti e fornitori, in una dichiarata prospettiva di continuità aziendale, e di non pagare il dovuto allo Stato, laddove in definitiva la Corte territoriale ha osservato che la crisi societaria non si era manifestata né improvvisamente né imprevedibilmente, mentre appunto non erano stati rispettati gli oneri di allegazione quanto alla non imputabilità al contribuente della crisi aziendale, e all'assenza di altre idonee misure per fronteggiare la contingenza.Il reato invero non può essere scriminato dalla scelta del datore di lavoro, in presenza di una situazione di difficoltà economica, di destinare - come in specie - le somme disponibili al pagamento delle retribuzioni.

3.1.3. Il valore assorbente della cd. suitas della condotta, vieppiù evidente proprio in ragione della condotta tenuta e contestata, non consente l'accoglimento del ricorso.

4. Ne consegue quindi senz'altro l'inammissibilità del ricorso in considerazione della complessiva manifesta infondatezza dell'impugnazione, che si pone altresì in contrasto con orientamenti consolidati.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 22/10/2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12 febbraio 2021 la Corte di Appello di Trento ha confermato la sentenza del 31 ottobre 2018 del Tribunale di Rovereto, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di rappresentante legale della s.p.a. [OSCURATO:PERSONA], era stata condannata - riconosciute le attenuanti generiche - alla pena, sospesa, di mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 in relazione all'anno d'imposta 2013. 2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, la ricorrente ha lamentato vizio motivazionale e violazione di legge assumendo che la Corte territoriale, pur riconoscendo la grave crisi economica e di liquidità della società, aveva ritenuto la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato laddove in specie la carenza di provvista, necessaria all'adempimento, non era invece imputabile alla ricorrente e tantomeno evitabile, né poteva essere fronteggiata con misure sfavorevoli al patrimonio personale. In specie era stata infatti fornita la prova della mancanza di liquidità nelle casse sociali e del tentato ricorso al credito bancario, nonché del pagamento di dipendenti e fornitori nella convinzione di potere proseguire l'attività. Non vi era quindi alcuna volontà, penalmente rilevante, di omettere il versamento dell'imposta, a fronte dell'impossibilità dì fronteggiare la nota crisi di liquidità dell'azienda. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. La sentenza impugnata ha preso atto delle difficoltà economiche della società rappresentata dall'odierna ricorrente, e di conseguenza ha ritenuto di determinare il trattamento sanzionatorio nel minimo edittale anche in ragione della generale crisi edilizia, riconoscendo altresì all'imputata le attenuanti generiche ed infine la sospensione condizionale della pena. Ma al contempo, ed anche in considerazione della tipologia della condotta penalmente rilevante, ha avvertito che la facoltà di scelta - con la quale l'imputata aveva altrimenti destinato le somme che avrebbero dovuto essere corrisposte all'Erario - escludeva di per sé la possibilità di comprendere il comportamento nell'ambito della forza maggiore, cui non era possibile resistere. 3.1.1. In proposito, invero, poiché la forza maggiore postula la individuazione di un fatto imponderabile, imprevisto ed imprevedibile, che esula del tutto dalla condotta dell'agente, sì da rendere ineluttabile il verificarsi dell'evento non potendo ricollegarsi in alcun modo ad un'azione od omissione cosciente e volontaria dell'agente, è stato così sempre escluso, quando la specifica questione è stata posta, che le difficoltà economiche in cui versa il soggetto agente possano integrare la forza maggiore penalmente rilevante. Anzi, proprio in ragione della natura del dolo, il reato deve ritenersi integrato dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, ravvisabile anche qualora il datore di lavoro, in presenza di una situazione dì difficoltà economica, abbia deciso di dare preferenza al pagamento degli emolumenti ai dipendenti ed alla manutenzione dei mezzi destinati allo svolgimento dell'attività di impresa, e di pretermettere il versamento delle ritenute all'erario, essendo suo onere quello di ripartire le risorse esistenti all'atto della corresponsione delle retribuzioni in modo da adempiere al proprio obbligo contributivo (così Sez. 3, n. 43811 del 10/04/2017, Agozzino, Rv. 271189). In proposito, infatti, è costante il rilievo secondo il quale l'inadempimento dell'obbligazione tributaria può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all'imprenditore che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico (era stato così escluso che potesse essere ascrivibile a forza maggiore la mancanza della provvista necessaria all'adempimento dell'obbligazione tributaria per effetto di una scelta di politica imprenditoriale volta a fronteggiare una crisi di liquídità)(Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014, dep. 2015, Schirosi, Rv. 263128). Infatti, in tema di reato di omesso versamento dell'Iva, la colpevolezza del contribuente non è esclusa dalla crisi di liquidità del debitore alla scadenza del termine fissato per il pagamento, a meno che non venga dimostrato che siano state adottate tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo e, nel caso in cui l'omesso versamento dipenda dal mancato incasso dell'Iva per altrui inadempimento, non siano provati i motivi che hanno determinato l'emissione della fattura antecedentemente alla ricezione del corrispettivo (Sez. 3, n. 23796 del 21/03/2019, Minardi, Rv. 275967). 3.1.2. In specie, al contrario, è stata espressamente dedotta la scelta imprenditoriale di pagare dipendenti e fornitori, in una dichiarata prospettiva di continuità aziendale, e di non pagare il dovuto allo Stato, laddove in definitiva la Corte territoriale ha osservato che la crisi societaria non si era manifestata né improvvisamente né imprevedibilmente, mentre appunto non erano stati rispettati gli oneri di allegazione quanto alla non imputabilità al contribuente della crisi aziendale, e all'assenza di altre idonee misure per fronteggiare la contingenza.Il reato invero non può essere scriminato dalla scelta del datore di lavoro, in presenza di una situazione di difficoltà economica, di destinare - come in specie - le somme disponibili al pagamento delle retribuzioni. 3.1.3. Il valore assorbente della cd. suitas della condotta, vieppiù evidente proprio in ragione della condotta tenuta e contestata, non consente l'accoglimento del ricorso. 4. Ne consegue quindi senz'altro l'inammissibilità del ricorso in considerazione della complessiva manifesta infondatezza dell'impugnazione, che si pone altresì in contrasto con orientamenti consolidati. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 22/10/2021 [OSCURATO:PERSONA]
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