Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 23427/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17722-2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio legale sito in Milano al viale [OSCURATO:PERSONA], n. 35, è elettivamente domiciliato; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 3917/19/2019 della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, depositata il giorno 11/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre con due motivi, articolati di più censure, nei confronti dell'Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con la quale la CTR aveva accolto l'appello dell'amministrazione finanziaria avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, ritenendo legittima la cartella di pagamento con cui, a seguito di controllo formale della dichiarazione relativa ad IVA per l'anno 2012, aveva disconosciuto la detraibilità del credito IVA maturato nei precedenti anni di imposta (2010 e 2011), per i quali risultava omessa la dichiarazione.

2. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente propone due censure.

1.1. Con la prima censura deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 36-bis, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis, domma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972.

1.2. Con la seconda deduce la nullità della sentenza per assenza o illogicità della motivazione e per violazione degli artt.112 e 116 cod. proc. civ.

2. Anche con il secondo motivo di ricorso il ricorrente propone due distinte censure.

2.1. Con la prima deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, 30 e 54-bis, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, 2, comma 7, del d.P.R. n. 322 del 1988.2.2.

Con la seconda deduce la nullità della sentenza per assenza o illogicità della motivazione e per violazione degli artt.112, 115 e 116 cod. proc. civ.

3. Le censure di assenza ed illogicità della sentenza impugnata, di cui alla seconda censura dei due motivi di ricorso, da esaminarsi preliminarmente per evidenti ragioni di ordine logico-giuridico, sono infondate.

3.1. E' noto che si è in presenza di una tipica fattispecie di "motivazione apparente", allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (tra le altre: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; v. anche Cass., Sez.

U, Sentenza n. 22232 del 2016, Rv. 641526-01; conf.

Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 14927 del 2017).

3.2. Orbene, la CTR, al di là dell'esattezza della statuizione adottata, di cui si dirà in seguito, ha espresso una chiara ratio decidendi, niente affatto illogica, affermando che la cartella di pagamento era stata legittimamente emessa per recupero di un credito IVA esposto in dichiarazione ma non spettante per omessa presentazione della dichiarazione relativa all'anno precedente.

4. Sono invece fondate le prime censure dei due motivi di ricorso alla stregua del principio giurisprudenziale secondo cui «In tema di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, qualora l'amministrazione finanziaria verifichi che il credito di imposta erroneamente esposto non era stato riportato nelle dichiarazioni precedenti potrà solo procedere alla rettifica degli errori materiali o di calcolo, ma non anche all'emissione della cartella di pagamento per il recupero del credito non dichiarato, salvo che accerti che il contribuente ha anche illegittimamente utilizzato il credito di imposta esposto, così generando un debito nei confronti dell'amministrazione, che in tal caso legittima la pretesa di recupero dell'importo mediante la notifica della cartella di pagamento» (Cass. n. 20643 del 2007).

E nella specie risulta, dal contenuto del ricorso, in cui è stato riportato un prospetto riepilogativo dei crediti di imposta maturati nel corso degli anni d'imposta, prodotto in primo grado, che il contribuente non ha operato alcuna compensazione di quei crediti e tale circostanza neppure è stata contestata dall'amministrazione finanziaria che si è limitata a sostenere l'irregolarità delle dichiarazioni fiscali.

5. Restano assorbite le censure sollevate dal ricorrente con riferimento alla violazione degli artt. 112 e 116 cod. proc. civ. neppure sviluppate nei motivi di ricorso.

6. In estrema sintesi, il ricorso va accolto nei termini di cui si è detto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con accoglimento dell'originario ricorso del contribuente.

Tenuto conto dell'esito del giudizio e del fatto che la causa è stata decisa sulla scorta di recente orientamento giurisprudenziale, le spese processuali, sia di merito che di legittimità, vanno integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M. accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso del contribuente, compensando i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17722-2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio legale sito in Milano al viale [OSCURATO:PERSONA], n. 35, è elettivamente domiciliato; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 3917/19/2019 della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, depositata il giorno 11/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre con due motivi, articolati di più censure, nei confronti dell'Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con la quale la CTR aveva accolto l'appello dell'amministrazione finanziaria avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, ritenendo legittima la cartella di pagamento con cui, a seguito di controllo formale della dichiarazione relativa ad IVA per l'anno 2012, aveva disconosciuto la detraibilità del credito IVA maturato nei precedenti anni di imposta (2010 e 2011), per i quali risultava omessa la dichiarazione. 2. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc., risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente propone due censure. 1.1. Con la prima censura deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 36-bis, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis, domma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972. 1.2. Con la seconda deduce la nullità della sentenza per assenza o illogicità della motivazione e per violazione degli artt.112 e 116 cod. proc. civ. 2. Anche con il secondo motivo di ricorso il ricorrente propone due distinte censure. 2.1. Con la prima deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, 30 e 54-bis, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, 2, comma 7, del d.P.R. n. 322 del 1988.2.2. Con la seconda deduce la nullità della sentenza per assenza o illogicità della motivazione e per violazione degli artt.112, 115 e 116 cod. proc. civ. 3. Le censure di assenza ed illogicità della sentenza impugnata, di cui alla seconda censura dei due motivi di ricorso, da esaminarsi preliminarmente per evidenti ragioni di ordine logico-giuridico, sono infondate. 3.1. E' noto che si è in presenza di una tipica fattispecie di "motivazione apparente", allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (tra le altre: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; v. anche Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 2016, Rv. 641526-01; conf. Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 14927 del 2017). 3.2. Orbene, la CTR, al di là dell'esattezza della statuizione adottata, di cui si dirà in seguito, ha espresso una chiara ratio decidendi, niente affatto illogica, affermando che la cartella di pagamento era stata legittimamente emessa per recupero di un credito IVA esposto in dichiarazione ma non spettante per omessa presentazione della dichiarazione relativa all'anno precedente. 4. Sono invece fondate le prime censure dei due motivi di ricorso alla stregua del principio giurisprudenziale secondo cui «In tema di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, qualora l'amministrazione finanziaria verifichi che il credito di imposta erroneamente esposto non era stato riportato nelle dichiarazioni precedenti potrà solo procedere alla rettifica degli errori materiali o di calcolo, ma non anche all'emissione della cartella di pagamento per il recupero del credito non dichiarato, salvo che accerti che il contribuente ha anche illegittimamente utilizzato il credito di imposta esposto, così generando un debito nei confronti dell'amministrazione, che in tal caso legittima la pretesa di recupero dell'importo mediante la notifica della cartella di pagamento» (Cass. n. 20643 del 2007). E nella specie risulta, dal contenuto del ricorso, in cui è stato riportato un prospetto riepilogativo dei crediti di imposta maturati nel corso degli anni d'imposta, prodotto in primo grado, che il contribuente non ha operato alcuna compensazione di quei crediti e tale circostanza neppure è stata contestata dall'amministrazione finanziaria che si è limitata a sostenere l'irregolarità delle dichiarazioni fiscali. 5. Restano assorbite le censure sollevate dal ricorrente con riferimento alla violazione degli artt. 112 e 116 cod. proc. civ. neppure sviluppate nei motivi di ricorso. 6. In estrema sintesi, il ricorso va accolto nei termini di cui si è detto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con accoglimento dell'originario ricorso del contribuente. Tenuto conto dell'esito del giudizio e del fatto che la causa è stata decisa sulla scorta di recente orientamento giurisprudenziale, le spese processuali, sia di merito che di legittimità, vanno integralmente compensate tra le parti. P.Q.M. accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso del contribuente, compensando i
Sentenza Cassazione n. 23427/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris