Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2020
ECLI:EU:C:2020:686
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CJ0498_INF
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 10 settembre 2020 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione
(causa C‑498/19 P)
«Impugnazione – Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr) – Decisione della Commissione europea che esclude talune spese dal finanziamento dell’Unione europea – Notifica al destinatario – Errore di stampa nell’allegato – Pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea – Termine di ricorso – Dies a quo – Tardività – Principio della certezza del diritto – Rispetto del principio del contraddittorio»
1.
Ricorso di annullamento – Termini – Dies a quo – Data di notifica della decisione – Data in cui si è avuta conoscenza dell’atto – Differenze tra la versione notificata e la versione pubblicata della decisione – Differenze che non impediscono di prendere conoscenza del contenuto di tale decisione e di proporre ricorso
(Artt. 263, comma 6, e 297, § 2, comma 3, TFUE)
(v. punti 27, 28, 35)
2.
Ricorso di annullamento – Termini – Norma di ordine pubblico – Dies a quo – Notifica – Irrilevanza degli errori meramente formali
(Artt. 263, comma 6, e 297, § 2, comma 3, TFUE)
(v. punto 31)
3.
Ricorso di annullamento – Termini – Dies a quo – Data della presa di conoscenza effettiva o completa, mediante la sua successiva pubblicazione, di una decisione notificata precedentemente – Pregiudizio alla finalità del termine di ricorso
(Artt. 263, comma 6, e 297, § 2, comma 3, TFUE)
(v. punto 36)
4.
Ricorso di annullamento – Termini – Norma di ordine pubblico – Dies a quo – Notifica – Violazione del diritto a un ricorso effettivo – Insussistenza
(Art. 263 TFUE; carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47)
(v. punto 53)
5.
Procedimento giurisdizionale – Misure di organizzazione del procedimento – Quesiti scritti posti alle parti – Insussistenza di conseguenze automatiche sulla soluzione della controversia – Valutazione insindacabile degli elementi di fatto e probatori da parte del Tribunale – Presupposto – Rispetto del principio del contraddittorio
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 88)
(v. punti 74, 75)
6.
Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Principio del contraddittorio – Osservanza nel contesto di un procedimento giurisdizionale – Portata – Decisione basata su fatti e documenti forniti da una parte e che non sono stati oggetto di dibattito in contraddittorio con la controparte – Violazione di detto principio – Annullamento di tale decisione – Presupposto – Possibilità che la procedura sfoci in un risultato diverso in assenza di tale violazione
(v. punti 76, 77)
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
[OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.