CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 gennaio 2022
Cassazione n. 26194/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Milano il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 16/11/2022 Dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi degli artt. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e 8 D.L. n. 198/2022 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen. Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per difetto di querela [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Lodi in data 28/1/2022, assolveva l'imputato dal delitto sub B) limitatamente all'appropriazione dell'importo di euro 12.985,00, rideterminando la pena inflitta per le ulteriori violazioni dell'art. 646 cod.pen. in danno dei condomini "Pola" e "[OSCURATO:PERSONA]" di S. [OSCURATO:PERSONA] in mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa. 1 d), 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 la violazione degli artt. 336 cod.proc.pen. e 124 cod.pen. Il difensore, dopo aver richiamato le modifiche circa la procedibilità relative a reati contro il patrimonio introdotte con D. Igs n. 36/2018, segnala che per effetto della cennata novella il reato di appropriazione indebita aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 11 cod.pen. è divenuto procedibile ad istanza di parte e detto regime deve trovare applicazione anche riguardo ai fatti antecedentemente commessi. Aggiunge che, nella specie, le denunzie sporte dagli amministratori dei condomini subentrati al prevenuto difettano dei requisiti previsti dall'art. 336 cod.proc.pen., stante l'assenza della manifestazione della volontà di procedere penalmente nei confronti dell'imputato. La questione, sebbene devoluta con l'atto di appello, non è stata oggetto di valutazione da parte della Corte territoriale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1? ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza della censura proposta. La Corte di merito, contrariamente a quanto assume il difensore, ha scrutinato la doglianza difensiva relativa alla sopravvenuta procedibilità a querela del delitto di appropriazione indebita aggravata ex art. 61 n. 11 cod.pen., evidenziando che i due condomini avevano "già espresso la volontà di punizione del colpevole con il deposito delle querele (così espressamente indicate nelle intestazioni) il 20/1/2017 e l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]" (pag. 4). Dall'accesso agli atti, giustificato dalla natura dell'eccezione, risulta che [OSCURATO:PERSONA], amministratore del condominio "Pola", in data 20 gennaio 2017, depositava presso la Procura della Repubblica di Lodi "denunzia querela", nella quale espressamente chiedeva di essere avvisato di un'eventuale richiesta di archiviazione e si opponeva alla definizione dell'instaurando procedimento con richiesta di decreto penale di condanna. In data 1/8/2016 [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del condominio "[OSCURATO:PERSONA]" presentava "denunzia-querela" nella quale espressamente instava "per la giusta punizione di condanna" del responsabile e avanzava istanza d'applicazione di misure cautelari. 2. Questa Corte con orientamento consolidato e costante ritiene che, in tema di reati perseguibili a querela, la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari e, pertanto, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del "favor querelae" (Sez. 2, n. 5193 del 05/12/2019, dep. 2020, Rv. 277801-01; Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021,dep. 2022, Rv. 282648-01; n. 2293 del 18/06/2015, dep. 2016, Rv. 266258-01). Si è, pertanto, ritenuto che, ai fini della validità della querela, la manifestazione della volontà di punizione è univocamente desumibile dall'espressa qualificazione dell'atto depositato dalla persona offesa come denuncia-querela, in quanto assume rilievo decisivo il significato tecnico dell'espressione adoperata (Sez. 5, n. 1710 del 05/12/2013, dep. 2014, Rv. 258682-01;Sez. 5, n. 42994 del 14/09/2016, Rv. 268201-01; Sez. 4, n. 3733 del 7/11/2019, dep. 2020, Rv. 278034-01) e si è ulteriormente chiarito che è, comunque, sufficiente ad integrare l'istanza punitiva l'uso di espressioni quali "si faccia giustizia" (Sez. 5, n. 44968 del 27/09/2012, Rv. 253824-01), ovvero, l'invito a "prendere provvedimenti" (Sez. 5, n. 6333 del 18/10/2013, dep. 2014, Rv. 258876-01; n. 18267 del 29/01/2019, Rv. 275912-01). 3. Alla luce delle richiamate coordinate ermeneutiche deve ritenersi giuridicamente corretta la valutazione della Corte territoriale, la quale ha ritenuto che le denunzie-querele acquisite in atti contengano una valida espressione della volontà punitiva dei rappresentanti dei condomini, accompagnandosi all'esplicito riferimento alla "querela" anche l'utilizzo di espressioni univocamente attestanti la determinazione delle pp.00. di procedere nei confronti del responsabile degli illeciti denunziati. 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 26 Mag