CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 8 gennaio 2022
Cassazione n. 09015/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2020 del TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG \1 [OSCURATO:PERSONA] 1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, a mezzo dei propri difensori di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza con cui in data 6/10/2020 il Tribunale di Verona in composizione mo- nocratica gli aveva applicato ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. la pena, condizio- nalmente sospesa, di mesi tre e gg. 6 di reclusione per il reato dall'art. 590 bis co.1 cod. pen., in relazione all'art. 583 co. 1 n.1 cod. pen., perché, alla guida dell'autocarro [OSCURATO:PERSONA] targato [OSCURATO:TARGA], percorrendo via Garofoli con dire- zione di marcia [OSCURATO:PERSONA] - Verona, giunto all'altezza del civico n. 354, per negligenza, imprudenza, imperizia e violazione delle norme sulla disci- plina della circolazione stradale (art. 149 co. 1 e 5 cod. strada), tamponava l'au- tovettura [OSCURATO:PERSONA] targata [OSCURATO:TARGA] condotta da [OSCURATO:PERSONA] che trasportava quale passeggera [OSCURATO:PERSONA] così cagionando a [OSCURATO:PERSONA] lesioni personali giudicate guaribili in 45 giorni s.c. (consistite in frattura della VII, VIII, IX costa di SX, frattura delle ossa nasali, trauma cranico facciale) e cagionando a [OSCURATO:PERSONA] lesioni giudicate guaribili in giorni 60 s.c. (consistite in frattura L2). [OSCURATO:PERSONA] il 16 novembre 2017. Con la sentenza il giudice del patteggiamento applicava all'imputato la so- spensione della patente per un anno. Il ricorrente, a mezzo del proprio difensore, censura proprio tale ultima sta- tuizione, asserendo che, poiché era in contestazione la violazione degli artt. 149 co. 1 e 5 cod. strada la sospensione della patente poteva essere al massimo di tre mesi. E deduce che la sospensione di tre mesi in ogni caso era già stata scontata in via amministrativa. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. Essendo stata l'impugnazione proposta contro sentenza non appellabile, la stessa veniva trasmessa per competenza a questa Corte. 2. In data 8/1/2022 il P.G. presso questa Corte ha rassegnato le proprie con- clusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. chiedendo dichiararsi il ricorso inam- missibile, con le statuizioni consequenziali. [OSCURATO:PERSONA] 1. In premessa, va evidenziato che il ricorso è in astratto ammissibile (cfr. Sez. Un. n. 21369 del 26/9/2019, dep. 2020, P.G. c/ Melzani, Rv. 279349 che ha chiarito essere ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative). Tuttavia, i motivi pro- posti sono manifestamente infondati e, pertanto, ne va dichiarata l'inammissibilità.2. Ed invero, diversamente da quanto opina il ricorrente, il richiamo in impu- tazione all'art. 149 co. 1 e 5 cod. strada attiene al profilo di colpa specifica conte- stato, ma la sanzione amministrativa accessoria va riferita all'art. 590bis co. 1 cod. pen. in relazione all'art. 583 cod. pen., per cui il giudice del patteggiamento ha applicato l'art. 222 cod. strada, norma che, va ricordato, prevedeva sub d. che, se vi fosse stata condanna per omicidio stradale o per lesioni personali stradali gravi o gravissime, il giudice sarebbe stato tenuto ad applicare la sanzione accessoria della revoca della patente. Il rigore della norma è stato, tuttavia, temperato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 88/2019. (dep. 17/4/2019), con la quale i giudici delle leggi hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222 co- 2, quarto periodo, del codice della strada, "nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (omicidio stradale) e 590-bis (lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen." La pronuncia della Corte Costituzionale di cui si è appena detto ha dato, allora, al giudice del patteggiamento, in casi come quello che ci occupa, la possibilità di valutare se non fosse da applicare la sanzione meno afflittiva della sospensione del titolo abilitativo alla guida. Ed è proprio quanto è stato fatto, nel caso che ci occupa, in cui ha optato per la sanzione amministrativa accessoria meno gravosa (la sospensione della patente di guida in luogo della revoca). E l'ha applicata, te- nuto conto del massimo possibile di due anni, nel quantum medio dì un anno. 3. Ebbene, la doglianza è manifestamente infondata, in quanto questa Corte di legittimità ha condivisibilmente affermato - e va qui ribadito- che il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (omicidio stradale) e 590-bis (lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, come consentitogli dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2019, applichi la sanzione amministrativa acces- soria della sospensione della patente di guida, in luogo di quella, meno favorevole, della revoca del titolo di guida, non è tenuto dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più favorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, co. 2, cod. strada, essendo sufficiente, all'uopo, anche il richiamo alle "circostanze del fatto" e/o alla "gravità della condotta" (cfr. Sez. 4 n. 11479 del 9/3/2021, Conci, Rv. 280832). E in altra successiva pronuncia ha aggiunto che, in tali casi, e dunque in situazioni come quella in esame, il riferi- mento ai parametri ex art. 133 cod. pen., pur se operato solo con riferimento alla pena, appare sufficiente per poter far dire assolto l'obbligo di motivazione richie- sto, in ragione della misura scelta e della sua entità (Sez. 4 n. 27476 del 2/7/2021, Oreto, n.m.). 4. Quanto ai rapporti con la sospensione provvisoria le Sezioni Unite (n. 8488/1998, Bosio e n. 20/2000, Cerboni), hanno chiarito da tempo che la diffe- renza di finalità e presupposti tra il provvedimento prefettizio di sospensione prov- visoria della patente di guida e la sanzione accessoria della sospensione della pa- tente applicata dal giudice penale, all'esito dell'accertamento di violazione del co- dice stradale, rende impossibile computare il periodo di sospensione provvisoria nella determinazione della durata della sanzione amministrativa definitivamente applicabile dal giudice. Tuttavia, ciò non comporta che i due periodi di sospensione siano cumulabili, giacché essi sono, invece, complementari. Ed invero, la sospensione provvisoria disposta dal Prefetto e quella definitiva disposta dal giudice incidono sull'autore della violazione per il medesimo fatto, per il quale il codice della strada prevede, come sanzione amministrativa accessoria, una sola sospensione della patente di guida per un periodo che va da un minimo a un massimo, anche se l'applicazione, prima di essere definitiva, può essere provvisoria e anche se all'applicazione prov- visoria e a quella definitiva procedono distinte autorità. Ne consegue che è il Prefetto, organo di esecuzione della sanzione ammini- strativa accessoria, a dover provvedere alla detrazione, obbligatoria, del periodo di sospensione eventualmente presofferto, e senza che vi sia bisogno di esplicita dichiarazione al riguardo da parte dell'autorità giudiziaria procedente. Il principio è stato più volte ribadito, laddove si è affermato che, in tema di sospensione della patente di guida quale sanzione amministrativa accessoria con- nessa alla violazione di norme del codice della strada costituenti reato (nella spe- cie, guida in stato di ebbrezza), l'avvenuta applicazione in via amministrativa non preclude l'irrogazione della stessa sanzione da parte del giudice penale, salvo la detrazione del presofferto da effettuarsi in via esecutiva, né vi sono ragioni che impediscano al giudice di commisurare la sanzione in termini maggiori rispetto a quelli determinati dal Prefetto (Sez. 4, n. 47955 del 27/10/2004, Marinelli, Rv. 230349; conf. Sez. 1, n. 18920 del 26/02/2013, Carnelietto, Rv. 256005).5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 27 gennaio 2022 I