Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31991/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Magistrato di Sorveglianza di Roma ha respinto numeroso istanze e doglianze relative alla tutela della salute presentate da [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che in due distinti motivi con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento agli argomenti posti dal magistrato di sorveglianza a fondamento della decisione; Rilevato che il reclamo proposto dalla ricorrente si riferisce a una pluralità di situazioni che, seppure relative allo stato di salute, sono nella sostanza costituite da generiche segnalazioni e doglianze con le quali si sollecita, sotto vari profili, una maggiore attenzione alle esigenze mediche e una migliore gestione e organizzazione delle stesse, anche nella fornitura dei pasti; Rilevato che il reclamo, pertanto, non si riferiva a provvedimenti che incidono su diritti soggettivi del detenuto ma solo sulle modalità circa l'esercizio di questi, che restano affidate alla discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria; Rilevato quindi che il reclamo deve essere qualificato come generico ex art. 35, comma 1, n. 5, ord. pen., trattandosi di materia che non rientra nelle previsioni di legge in tema di tutela giurisdizionale, e il relativo provvedimento deve essere ritenuto non impugnabile (cfr. Sez. 1, n. 28258 del 09/04/2021, Gallico, Rv. 281998 - 01) e conseguentemente , il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (cfr. Sez. 1, n. 37298 del 24/06/2021, Mantiglia, Rv. 282010 - 01; Sez. 1, n. 39607 del 3/4/2014, Attanasio, Rv 261474 - 01); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Magistrato di Sorveglianza di Roma ha respinto numeroso istanze e doglianze relative alla tutela della salute presentate da [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che in due distinti motivi con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento agli argomenti posti dal magistrato di sorveglianza a fondamento della decisione; Rilevato che il reclamo proposto dalla ricorrente si riferisce a una pluralità di situazioni che, seppure relative allo stato di salute, sono nella sostanza costituite da generiche segnalazioni e doglianze con le quali si sollecita, sotto vari profili, una maggiore attenzione alle esigenze mediche e una migliore gestione e organizzazione delle stesse, anche nella fornitura dei pasti; Rilevato che il reclamo, pertanto, non si riferiva a provvedimenti che incidono su diritti soggettivi del detenuto ma solo sulle modalità circa l'esercizio di questi, che restano affidate alla discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria; Rilevato quindi che il reclamo deve essere qualificato come generico ex art. 35, comma 1, n. 5, ord. pen., trattandosi di materia che non rientra nelle previsioni di legge in tema di tutela giurisdizionale, e il relativo provvedimento deve essere ritenuto non impugnabile (cfr. Sez. 1, n. 28258 del 09/04/2021, Gallico, Rv. 281998 - 01) e conseguentemente , il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (cfr. Sez. 1, n. 37298 del 24/06/2021, Mantiglia, Rv. 282010 - 01; Sez. 1, n. 39607 del 3/4/2014, Attanasio, Rv 261474 - 01); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
Sentenza Cassazione n. 31991/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris