CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33061/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
liere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 517/2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di titolare della omonima [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura alle liti in calce al ricorso per cassazione, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]), in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 95. - ricorrente- contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli , nel la person a de l legal e rappresentante pro tempore , rappresentat a e difes a dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12. - controricorrente - e nei confronti di Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difesodall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12. -controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della PUGLIA, n. 2268/2016, depositata il 30 settembre 2016, notificata in data 21 ottobre 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'11 ottobre2022 da l C ons igliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 30 settembre 2016, la Commissione t ributaria regionale di Bari ha accolto l'appello proposto dall' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avverso la sentenza n. 3346/22/14 della Commissione tributaria provinciale di Bari che aveva dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e condannato l'Agenzia resistente al pagamento delle spese processuali, disponendo la compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, per ragioni di equità in ragione della complessità delle questioni trattate. 2.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha affermato che la condanna alle spese del giudizio statuita in primo grado era stata determinata sia dalla valutazione della violazione dell'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, sia dalla valutazione del motivo di merito ; la sentenza di primo grado era censurabile per la violazione e falsa applicazione dell'art. 92 cod. proc. civ., perché i giudici avevano applicato in modo automatico il principio della soccombenza virtuale, in relazione all'esame del primo motivo di ricorso che aveva determinato l'annullamento in autotutela, senza tenere in considerazione il mutamento giurisprudenziale intervenuto in ordine alla portata applicativa dell'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente; che il contrasto giurisprudenziale non era stato risolto e che lo Schirone, nonostante la rimessione in termini, non aveva presentato le osservazioni di cuiall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, dimostrando in tal modo la pretestuosità del motivo; tale circostanza, peraltro, evidenziatadall'Ufficio nelle memorie illustrative depositate ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo n. 546/1992, non era stata tenuta in considerazione in sede di decisione sulle spese; mentre il contribuente aveva posto in essere una condotta che denotava una grave violazione dei doveri di lealtà e probità previsti dall'art. 88 cod. proc. civ., anche in sede di impugnazione del nuovo avviso di pagamento proc. n. 2014/27900, l'Ufficio aveva dimostrato lealtà e correttezza nei rapporti con il contribuente annullando l'avviso di pagamento, per consentire l'esercizio del contraddittorio, e di ciò il Collegio non ne aveva tenuto conto ai fini della statuizione sulle spese di giudizio. 3. I giudici di secondo gra d o hanno evidenziato , altresì, che la statuizione della Commissione tributaria provinciale doveva essere censurata anche per l'errata rilevanza attribuita all'accesso del 17 marzo 2014, ai fini dell'applicabilità dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, dato che l'obbligo tributario era già sorto all'atto della ricezione dei prodotti, riscontrata dalla note di ricevimento sottoscritte con la firma digitale (operando la presunzione della riconducibilità della firma digitale al titolare, espressamente onerato dalla prova contraria ex art. 21, comma 2, del decreto legislativo n. 82/2005), da ritenersi equivalenti (le note di ricevimento) alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento (art. 65, comma 2, Codice dell'Amministrazione digitale) e che la firma digitale alla sottoscrizione autenticata di cui all'art. 2703 cod. civ. era contestabile soltanto con la querela di falso ex art. 221 cod. proc. civ., non essendo sufficiente il semplice disconoscimento della sottoscrizione ex art. 214 cod. proc. civ.. 4. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità, ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a duemotivi. 5. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e il Ministero dell'Economia e delle Finanzeresistono con rispettivi controricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.In via preliminare va ritenuta la fondatezza dell'eccezione del difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze, cui è stato notificato in data 20-27 dicembre 2016, presso l'Avvocatura dello Stato, il ricorso per cassazione, il quale nonpuò essere parte del presente giudizio, non essendo stata la domanda proposta nei suoi confronti e non essendo mai statoparte nel giudizio di merito. 1.1 Va, peraltro, ribadito il principio secondo cui « I n tema di contenzioso tributario, il trasferimento operato dal capo secondo del titolo quinto del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 di funzioni e rapporti inerenti le entrate tributarie dalMinistero dell'Economia e delle [OSCURATO:PERSONA] fiscali, divenute operative a partire dal 1 gennaio 2001, ex art. 1 del D.M. 28 dicembre 2000, ha determinato una ipotesi di successione fra enti a titolo particolare, nel diritto controverso, ai sensi dell'art. 111 del codice di procedura civile. Ne deriva, da un canto, che successivamente alla data (primo gennaio 2001) di inizio dell'operatività delle Agenzie predette, è rituale l'appello proposto nei soli confronti dell'Ufficio periferico dell'Agenzia fiscale subentrata nella titolarità dei rapporti giuridici, poteri e competenze in materia tributaria già di pertinenza dei dipartimenti, essendo valida la prosecuzione del processo direttamente nei confronti del solo ente successore a titolo particolare nel diritto controverso qualora, come nella specie, la successione avvenga "ex lege" e non sussista prova di un interesse contrario alla permanenza in giudizio del dante causa; e, dall'altro, che il ricorso per cassazione avverso la relativa sentenza della Commissione tributaria regionale è inammissibile ove proposto nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanzeormai privo di legittimazione passivae processuale non avendo conservato la qualità di parte e la veste di contraddittore necessario nel giudizio di merito e non essendo peraltro l'Agenzia fiscale un suo organo» (Cass., 12 agosto 2004, n. 15643; Cass., 10 febbraio 2006, n. 2994). 2. Il primo motivo deduce la nullità della sentenza e la violazione e falsa applicazione dell'art. 24 Cost. e/o decreto legislativo n. 546/1992 e degli artt. 15 e/o 91 cod. proc. civ. e/o 92 cod. proc. civ. , ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ.. Siduole il ricorrente che il Giudice di appello aveva posto a fondamento del proprio convincimento ragioni errate e illogiche che partivano da un evidente errore di valutazione e di fraintendimento e specificamente del contenuto della denuncia/querela del 4 giugno 2014 richiamata nella motivazione, dalla quale emergeva che egli non aveva mai comunicato volontariamente ad alcuno le credenziali per l'accesso informatico e non aveva mai detto di avere fornito a terzi le password dei codici per l'accesso al sistema telematico; inoltre, i giudici di secondo grado avevano erroneamente fondato il proprio convincimento in merito alla compensazione delle spese sulla rilevanza dell'accesso avvenuto in data 17 marzo 2014, essendo sfuggito alla Commissione che la ditta Schirone aveva ricevuto diverse partite di birra la mattinata del 17 marzo 2014 e addirittura nel momento stesso in cui vi era la presenza nel capannone dei funzionari della dogana, circostanza di cui non vi era menzione nel verbale di ispezione e che risultava da altra documentazione in atti, il che dimostrava l'uso illegale di terzi dei codici di accesso.3.Il secondo motivo deduce la nullità della sentenza e la violazione e falsa applicazione dell'art. 24 Cost. e/o del decreto legislativo n. 546/1992e degli art t . 15 e/o 91 cod. proc. civ. e/o 92 cod. proc. civ. , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. Si duole il ricorrente che l'annullamento in autotutela da parte dell'Ufficio delle dogane era avvenuto soltanto dopo la notifica del ricorso introduttivo del giudizio, così ammettendo di essere incorso nella violazione denunciata dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, con la conseguenza che egli doveva essere dichiarato, nel giudizio, totalmente vittorioso e che la compensazione delle spese aveva determinato un ingiusto danno, con conseguente violazione del diritto di difesa. 3.1 Il primo e il secondo motivo vanno trattati unitariamente perché inammissibili per le stesse ragioni. 3.2Ed invero l'onere di specificità de l motiv o , sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., impone alricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass., Sez. U., 28 ottobre 2020, n. 23745), onere, nel caso in esame, non assolto dal ricorrente; i motividedotti, infatti, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all'art. 360, primo comma,n. 3, cod. proc. civ., mediante una specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le norme evocate in rubrica, si volgonopiuttosto ad invocare , peraltro genericamente, una diversa lettura (rispetto a quella affermata dai giudici di merito) dell'annullamento disposto da parte dell'Ufficio delle dogane, senza minimamente censurare le plurime ed autonome ragioni del decidere che pure sono state poste a fondamento della decisione. 3.3I motivi , inoltre, pon gono un ulteriore profilo di inammissibilità, stante chetrascura no del tutto di censurare l' iter argomentativo della Commissione tributaria regionale, laddove essa ha affermato che la sentenza di primo grado era censurabileperchè non aveva considerato il comportamento processuale e l'atteggiamento soggettivodelle parti; in particolare, affermando i giudici di secondo grado che la Commissione tributaria provincialenon aveva tenuto conto ai fini della statuizione sulle spese di giudizio chementre lo Schirone aveva posto in essere una condotta che denotava una grave violazione dei doveri di lealtà e probità previsti dall'art. 88 cod. proc. civ., anche in sede di impugnazione del nuovo avviso di pagamento proc. n. 2014/27900, l'Ufficio aveva dimostrato lealtà e correttezza nei rapporti con il contribuente annullando l'avviso di pagamento, al fine specifico di consentire l'esercizio del contraddittorio. 3.4 Ed invero, deve osservarsi che « in tema di spese giudiziali, il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n.157 del 2014), in una verifica "in negativo" in ragione della "elasticità" costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, "non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese" in favore della parte vittoriosa»(Cass., 26 luglio 2021, n. 21400). Le Sezioni Unite di questa Corte, al riguardo, hanno affermato che «l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche. In particolare, anche la novità delle questioni affrontate integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise» (Cass., Sez. U., 22 febbraio 2012, n. 2572 e, più di recente, Cass., 11 marzo 2022, n. 7992). 4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e va rigettato nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;il r icorrent e va condannat o alpagamento delle spese processuali, sostenute dalle Amministrazioni controricorrentie liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento dell'ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e lo rigetta nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;condanna il ricorrent e al pagamento, in favore di ciascuna delle Amministrazioni contro ricorrent i , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comm a 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte d