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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 29878/2026

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o a NAPOLI il 22/04/1985 avverso la sentenza del 12/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] Carmine - imputato dei reati di cui agi artt. 5 (capi A e B) e 10 (capo C) d.lgs. n. 74 del 2000, a lui ascritto quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 04/041/2025, con cui la Corte d'Appello di Napoli ha parzialmente riformato (dichiarando estinto per prescrizione il reato sub A, rideterminando conseguentemente il trattamento sanzionatorio e l'ammontare della confisca, e confermando nel resto) la sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale della stessa città; rilevato che la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento: alla nullità assoluta della notifica al ricorrente del decreto di citazione in appello, effettuata ai sensi del comma 4 dell'art 161 cod. proc. pen. per l'irreperibilità del [OSCURATO:PERSONA], in assenza delle necessarie verifiche in ordine alla idoneità del domicilio; alla ritenuta utilizzabilità del verbale di constatazione; alla violazione dell'art. 10, in presenza di una mera condotta omissiva in assenza di elementi indicativi della avvenuta istituzione della documentazione contabile; alla mancata idonea valutazione delle eccezioni mosse dall'appellante; ritenuto che il primo motivo sia manifestamente infondato, dovendosi qui ribadire l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, secondo cui «l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., è integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l'irreperibilità dell'imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'art. 157 cod. proc. pen.» (Sez.

U, n. 58120 del 22/06/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 271772 -

01. Nello stesso senso, con riferimento all'ipotesi di notifica a mezzo posta, cfr. Sez.

U, n. 14573 del 25/11/2021, dep. 2022, D., Rv. 282848 - 02; ritenuto che il secondo ordine di doglianze presenti connotazioni reiterative e aspecifiche, essendosi la difesa limitata a ribadire la propria eccezione senza alcun effettivo confronto con la motivazione della Corte territoriale, che ha diffusamente esposto sia gli elementi probatori acquisiti sia per l'individuazione della SA.PI. come società dedita al commercio di contrabbando di prodotti petroliferi, sia i criteri di determinazione dei ricavi e dell'imposta evasa, tracciando quindi un percorso argomentativo rimasto privo di adeguata confutazione, anche quanto all'effettiva configurabilità di un concreto pregiudizio per i diritti difensivi;t ritenuto che ad analoghe conclusioni debba pervenirsi per le doglianze concernenti l'art. 10, avendo la difesa evitato di confrontarsi con quanto emerso, all'esito dell'istruttoria, in ordine sia all'insussistenza di denunce di smarrimento della documentazione societaria, sia al recupero, da parte degli operanti, di un elenco della documentazione medesima presso il vecchio commercialista della società (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata): circostanze rimaste senza alcuna confutazione, che risultano all'evidenza idonee ad escludere la fondatezza delle eccezioni difensive; ritenuto che quanto precede consenta di pervenire a conclusioni di manifesta infondatezza anche della residua censura (avendo la Corte territoriale adeguatamente e puntualmente preso in considerazione le varie questioni proposte), imponendosi quindi una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle mmende P.Q.M.

Dichiara P.Q.MSirnonato [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a NAPOLI il 22/04/1985 avverso la sentenza del 12/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] Carmine - imputato dei reati di cui agi artt. 5 (capi A e B) e 10 (capo C) d.lgs. n. 74 del 2000, a lui ascritto quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 04/041/2025, con cui la Corte d'Appello di Napoli ha parzialmente riformato (dichiarando estinto per prescrizione il reato sub A, rideterminando conseguentemente il trattamento sanzionatorio e l'ammontare della confisca, e confermando nel resto) la sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale della stessa città; rilevato che la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento: alla nullità assoluta della notifica al ricorrente del decreto di citazione in appello, effettuata ai sensi del comma 4 dell'art 161 cod. proc. pen. per l'irreperibilità del [OSCURATO:PERSONA], in assenza delle necessarie verifiche in ordine alla idoneità del domicilio; alla ritenuta utilizzabilità del verbale di constatazione; alla violazione dell'art. 10, in presenza di una mera condotta omissiva in assenza di elementi indicativi della avvenuta istituzione della documentazione contabile; alla mancata idonea valutazione delle eccezioni mosse dall'appellante; ritenuto che il primo motivo sia manifestamente infondato, dovendosi qui ribadire l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, secondo cui «l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., è integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l'irreperibilità dell'imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'art. 157 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 271772 - 01. Nello stesso senso, con riferimento all'ipotesi di notifica a mezzo posta, cfr. Sez. U, n. 14573 del 25/11/2021, dep. 2022, D., Rv. 282848 - 02; ritenuto che il secondo ordine di doglianze presenti connotazioni reiterative e aspecifiche, essendosi la difesa limitata a ribadire la propria eccezione senza alcun effettivo confronto con la motivazione della Corte territoriale, che ha diffusamente esposto sia gli elementi probatori acquisiti sia per l'individuazione della SA.PI. come società dedita al commercio di contrabbando di prodotti petroliferi, sia i criteri di determinazione dei ricavi e dell'imposta evasa, tracciando quindi un percorso argomentativo rimasto privo di adeguata confutazione, anche quanto all'effettiva configurabilità di un concreto pregiudizio per i diritti difensivi;t ritenuto che ad analoghe conclusioni debba pervenirsi per le doglianze concernenti l'art. 10, avendo la difesa evitato di confrontarsi con quanto emerso, all'esito dell'istruttoria, in ordine sia all'insussistenza di denunce di smarrimento della documentazione societaria, sia al recupero, da parte degli operanti, di un elenco della documentazione medesima presso il vecchio commercialista della società (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata): circostanze rimaste senza alcuna confutazione, che risultano all'evidenza idonee ad escludere la fondatezza delle eccezioni difensive; ritenuto che quanto precede consenta di pervenire a conclusioni di manifesta infondatezza anche della residua censura (avendo la Corte territoriale adeguatamente e puntualmente preso in considerazione le varie questioni proposte), imponendosi quindi una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle mmende P.Q.M. Dichiara P.Q.MSirnonato [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 29878/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris