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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 01655/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21917/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato come da pec registri di giustizia presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 42/2022 emessa dalla CORTE D'APPELLO di L'AQUILA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in e uro

2. 200,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21917/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato come da pec registri di giustizia presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 42/2022 emessa dalla CORTE D'APPELLO di L'AQUILA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in e uro 2. 200,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Così deciso in Rom
Decreto Cassazione n. 01655/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris