CassazionedecretoSezione 3Decisione del 21 giugno 2023
Cassazione n. 19188/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.16002/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliata p e r le g ge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato per le g ge in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO SALERNO n. 1399/2019depositata il 11/10/2019 . R.g. n. 16002 del 2020; Ad. 21/06/2023; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] V alle , osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA], titolare di una farmacia accreditata con il [OSCURATO:PERSONA] N azionale , otteneva un decreto ingiun t i v o nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Salerno per l’importo di oltre cento ventiseimila euro, ancora dovutole a titolo di interessi , nella misura stabilita dal d.lgs. n. 231 del 9/10/2002, per il ritardato pagamento delle prestazioni sanitarie da essa erogate in favore degli assistiti. L’[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione. [OSCURATO:PERSONA], ritenendo applicabile la disciplina di cui al d.lgs. n. 231 del 2002, rigettava l’opposizione e confermava il decreto ingiuntivo. Nel giudizio di appello proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] sollevava preliminare eccezione di giudicato esterno derivante dalla sentenza n. 5009 del 2019 del Tribunale diSalerno, con riferimento alla qualificazione giuridica del rapporto tra la Farmacia e l’Asl in termini di transazione commerciale di cui al menzionato d. lgs n. 231 del 2002. La Corte territoriale, sul presupposto del mancato deposito della copia della sentenza passata in giudicato con in calce l’attestazione del cancelliere di non proposta impugnazione ex art. 327 cod. p roc . c iv ., ritenendo insufficie nte ai fini della prova del giudicato il certificato di passaggio in giudicato rilasciato dalla cancelleria ai sensi dell’art. 124 disp. att. cod. proc. civ. , respingeva l’eccezione di giudicato e accoglieva l’appello nel merito ritenendo non applicabile la normativa di cui al d.lgs. n. 231 del 2002. R.g. n. 16002 del 2020; Ad. 21/06/2023; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione, su tre motivi, [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso la ASL di Salerno. Per l’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]: Non occorre dare conto, allo stato, dei motivi di ricorso, in quanto il presente processo non può ancora avere seguito poiché il procedimento di questa Corte è stato sospeso dalla Corte di Appello di Salerno, dinanzi alla quale è stata proposta revocazione per asserito errore di fatto, ai sensi dell’art. 395, n. 4 cod. proc. civ., concernente il certificato di passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Salerno n. 5009 del 2019, con ordinanza, emessa , in data 24/07/2020, ai sensi dell’art. 398 , comma 4, cod. proc. civ., laddove è disciplinata la sospensione del processo dinanzi al la Corte di Cassazione disposta dal giudice della revocazione. L’ordinanza di sospensione emanata dalla Corte territoriale risulta essere stata ritualmente prodotta in atti dal difensore della ricorrente. Deve, pertanto, disporsi il rinvio a nuovo ruolo della presente causa, in attesa della revoca della sospensione del procedimento dinanzia questa Corte. Il deposito della motivazione è stato riservato nel termine di cui all’art. 380 bis.1, comma 2, cod. proc. civ. P.Q.M. Dispone rinvio a nuovo ruolo in attesa della revoca della sospensione. R.g. n. 16002 del 2020; Ad. 21/06/2023; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte d