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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31684/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 25 novembre 2019 del Tribunale di Milano che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto aggravato dall'esposizione alla pubblica fede e, con le circostanze attenuanti generiche prevalenti, l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali invoca la scriminante dello stato di necessità e, in subordine, la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 626, primo comma, n. 2, cod. pen., sono inammissibili atteso che la ricorrente si limita a reiterare le censure già formulate con l'atto di appello senza confrontarsi con le ragioni in proposito addotte dalla Corte di appello, con conseguente genericità dei motivi, e proponendo una ricostruzione fattuale diversa da quella adottata dai giudici del secondo grado; - che il secondo motivo di ricorso dell'imputata, con il quale invoca la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., trattandosi di motivo proposto per la prima volta con il ricorso per cassazione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 25 novembre 2019 del Tribunale di Milano che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto aggravato dall'esposizione alla pubblica fede e, con le circostanze attenuanti generiche prevalenti, l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali invoca la scriminante dello stato di necessità e, in subordine, la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 626, primo comma, n. 2, cod. pen., sono inammissibili atteso che la ricorrente si limita a reiterare le censure già formulate con l'atto di appello senza confrontarsi con le ragioni in proposito addotte dalla Corte di appello, con conseguente genericità dei motivi, e proponendo una ricostruzione fattuale diversa da quella adottata dai giudici del secondo grado; - che il secondo motivo di ricorso dell'imputata, con il quale invoca la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., trattandosi di motivo proposto per la prima volta con il ricorso per cassazione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 31684/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris