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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 40298/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di patti dichiarava, per quanto qui di rilievo, [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., (capo 1), due tentate estorsioni pluriaggravate (capi 2 e 3), condannandolo alla complessiva pena di anni nove e mesi nove di reclusione con la correlate statuizioni accessorie e civili.

1.1. Con sentenza del 04/04/2022 , la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha escluso la circostanza aggravante delle più persone riunite, quanto ai fatti sub 2 e 3, rideterminando la pena inflitta in primo grado in quella di anni nove e mesi sei di reclusione.

1.2. La Corte di cassazione, sezione Prima, con sentenza del 07/06/2023, ha annullato con rinvio la sentenza della Corte di appello di Messina, limitatamente al reato sub 1).

1.3. Con la sentenza impugnata, dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Messina, pronunciando in sede di rinvio, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal delitto a lui ascritto al capo 1, per non aver commesso il fatto, e ha rideterminato la pena, per i residui reati di cui ai capi 2 e 3, in anni sei e mesi sei di reclusione ed euro 2.000 di multa, confermando nel resto la sentenza della Corte di appello di Messina del 04/04/2022.

2. Il ricorso per cassazione è affidato al difensore di fiducia e procuratore speciale, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale svolge due motivi, enunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod.proc.pen..

2.1. Con il primo motivo, denuncia erronea applicazione degli artt. 56, 81cpv., 132, 133 e 416 bis c. 1 cod. pen. e correlati vizi della motivazione, con riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

2.1.1. In particolare, si lamenta che la Corte di appello, dopo avere escluso il delitto associativo, assolvendo il ricorrente, abbia poi proceduto, nella rideterminazione della pena in relazione ai residui delitti (due tentate estorsioni aggravate dal metodo mafioso), individuando, in anni quattro di reclusione, la pena base per l'estorsione tentata di cui al capo 2) senza indicare i criteri di calcolo della diminuzione ex art. 56 cod. pen.; quindi, ci si duole che sia stato individuato l'aumento per la continuazione con il reato sub 3) in misura superiore a quella indicata dalla sentenza annullata dalla Corte di cassazione, con motivazione scarna e insufficiente, e comunque, senza alcuna esplicitazione delle ragioni di tale incremento di pena; in tal senso, la sentenza impugnata è incorsa nella violazione del divieto di reformatio in pejus ( cita sez. 2 n. 16995/2022).

2.1.2. Allo stesso modo, è censurato l'immotivato aumento per la circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., operata nel massimo legale, ovvero in misura pari alla metà della pena base individuata, a differenza della prima sentenza della Corte di appello, e nonostante l'assoluzione per il delitto associativo, senza alcuna specifica motivazione.

2.3. Il secondo motivo denuncia analoghi vizi con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, lamentando, in particolare, che la Corte territoriale, nel negare le predette circostanze, si sarebbe riportata alla prima sentenza, poi annullata, senza tenere in alcun conto la assoluzione pronunciata per il reato associativo. 3.11 difensore del ricorrete ha depositato memoria di replica alle conclusioni del procuratore generale, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

4. Hanno depositato memoria di costituzione le seguenti parti civili - le quali hanno concluso tutte nel senso dell'inammissibilità/rigetto del ricorso, con richiesta di liquidazione delle spese sostenute nel giudizio di legittimità, come da note spese da ciascuna parte depositata -: "[OSCURATO:PERSONA] studi ed Iniziative culturali [OSCURATO:PERSONA]"; "[OSCURATO:PERSONA]" "A.C.I.S. [OSCURATO:PERSONA], Imprenditori santagatesi [OSCURATO:PERSONA]", oggi "FAI [OSCURATO:PERSONA]Agata di Militello - [OSCURATO:PERSONA]" [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso non è fondato. 1.In primo luogo, risulta priva di pregio la doglianza relativa alla mancata esplicitazione del criterio di calcolo dell'entità di pena sottratta ai sensi dell'art.56 cod. pen., dal momento che "La determinazione della pena nel caso di delitto tentato può essere indifferentemente effettuata con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, cioè senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, oppure con il calcolo bifasico, mediante scissione dei due momenti indicati, ferma la necessità del contenimento della riduzione della pena edittale prevista per il reato consumato da uno a due terzi e l'obbligo di motivazione per dare conto della scelta operata" ( Sez. 2 n. 3526 del 15/10/2013 Rv. 258461; conf.

Sez. 1, n. 35013 del 06/06/2013; Rv. 257210 -Sez. 5, n. 39475 del 19/06/2013, Rv. 256711).

1.1. Per pacifica e consolidata giurisprudenza, il delitto tentato integra una figura autonoma di reato - qualificato da una propria oggettività giuridica e da una propria struttura, delineate dalla combinazione della norma incriminatrice specifica e dalla disposizione contenuta nell'art. 56 cod. pen. - che consente la punibilità, con una pena autonoma, di fatti non altrimenti sanzionabili, perché arrestatisi al di qua della consumazione.

Nel far ciò, l'art. 56 cod. pen. ha stabilito una sanzione penale autonoma, ha individuato il bene giuridico protetto (costituito dal pericolo di lesione dell'interesse che giustifica la tutela penale) e, soprattutto, ha definito il comportamento tipico, consistente nel compimento di "atti idonei", diretti in modo non equivoco a realizzare la detta lesione.

Da tale autonomia, dell'illecito e della sanzione, consegue che, in presenza di delitto tentato, la determinazione della pena può effettuarsi, alternativamente, secondo uno dei due suddetti metodi, fermo restando, quale che sia il sistema prescelto in concreto, il rispetto dei vincoli normativi relativi al contenimento della riduzione della pena da uno a due terzi, la cui inosservanza comporta violazione di legge determinando l'illegalità della pena (Sez. 1, n. 37562 del 16/05/2001, Rv. 220189).

1.2. Nel caso di specie, come premesso, la Corte di appello ha considerato congrua la pena, sinteticamente, indicata in anni quattro di reclusione, rispetto alle caratteristiche concrete della condotta e alla personalità dell'autore, nel rispetto del predetto vincolo.

2. Non coglie nel segno la doglianza relativa all'entità dell'aumento a titolo di continuazione.

2.1. In seguito all'assoluzione dal reato associativo, è mutata la struttura del reato continuato, per cui il Giudice del rinvio, nel rideterminare la pena, era libero di individuare aumenti diversi e maggiori di quelli calcolati dalla sentenza annullata, nel rispetto del limite costituito dalla pena inflitta in primo grado.

Nel caso di specie, la pena comminata dal Giudice del rinvio è risultata di molto inferiore a quella inflitta dal tribunale.

2.2. Giova ricordare che la Corte di appello, con la sentenza impugnata, ha assolto il ricorrente dal delitto associativo di cui al capo 1, e ha confermato la decisione con la quale, con la sentenza poi annullata, la medesima Corte aveva escluso la circostanza aggravante delle più persone riunite, contestata nei capi 2) e 3) della imputazione.

2.3. Così mutata la fattispecie di reato continuato, risultante dall'intervento parzialmente demolitorio del Giudice del rinvio, nel procedere, successivamente, alla rideternninazione del trattamento sanzionatorio, la Corte di appello ha riformulato ex novo il giudizio relativo ai criteri di commisurazione indicati dall'art. 133 cod. pen., e, poste in comparazione le residue fattispecie estorsive (in entrambi i casi trattasi di tentata estorsione aggravata ai sensi dell'art. 416 bis.l.cod. pen.), ha considerato più grave il fatto sub 2), individuando, quale base per tale delitto, una pena (anni quattro di reclusione ed euro 1000 di multa), decisamente inferiore rispetto al Giudice di primo grado, che l'aveva indicata in anni nove di reclusione ed euro 1000 di multa, in ragione del limite costituito dal minimo edittale del reato satellite sub 1 ( anni nove di reclusione), ora venuto meno.

Così individuata la pena base, su di essa ha poi operato un aumento, del tutto congruo, per il solo residuo delitto sub 3, pari a mesi sei di reclusione ed euro 500 di multa.2.4. [OSCURATO:PERSONA] si riconosce nel principio di diritto per cui il giudice di rinvio, nel determinare la pena per il reato residuo dall'annullamento di uno dei reati posti in continuazione, non è vincolato alla quantità di pena già individuata quale aumento "ex" art. 81, comma secondo, cod. pen., ma, per la regola del divieto di "reformatio in peius", non può irrogare una pena che, per specie e quantità, costituisca un aggravamento di quella considerata, nel giudizio precedente all'annullamento parziale, quale base per il computo degli aumenti a titolo di continuazione (Sez. 4 n. 13806 del 07/03/2023, Rv. 284601; Sez. 6, n. 4162 del 07/11/2012, dep. 2013, Rv. 254263 - 01; Sez. 2, n. 5502 del 22/10/2013, dep. 2014, Rv. 258263 - 01).

Pertanto, non incorre nella violazione denunciata - e la censura sul punto risulta manifestamente infondata avendo il ricorrente omesso di confrontarsi con gli orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati - la Corte di appello di Messina che ha individuato, quale pena base per il delitto sub 2, sulla quale operare l'aumento per la continuazione con il reato sub 3, una pena ( anni quattro di reclusione ed euro 1000 di multa), certamente inferiore a quella indicata dal primo giudice ( anni nove di reclusione ed euro 1000 di multa) e comminato trattamento sanzionatorio complessivo parimenti inferiore (anni sei e mesi sei di reclusione ed euro 2000 di multa). (Sez. 2 n. 2692 del 09/12/2022 (dep. 2023) Rv. 284301).

3. Non coglie nel segno neppure la censura relativa al vizio di motivazione in merito all'entità dell'aumento per la circostanza aggravante speciale di cui all'art. 416 bis.l. cod. pen., giacchè il giudizio di pregnante gravità risulta implicitamente desumibile dalla sottolineatura, di cui si legge in sentenza, della gravità dei fatti commessi in un periodo di tempo prolungato, e dei precedenti penali ( pg. 10).

4. Non è fondato il secondo motivo, dal momento che la motivazione, pure sintetica, svolta sul punto dalla sentenza impugnata risulta congrua, avendo la Corte di appello dato atto di condividere, al di là della circostanza che l'imputato sia stato assolto dal reato associativo, la valutazione in merito alle altre circostanze, negative, segnalate già nella prima sentenza della Corte di appello, ovvero la presenza di precedenti, la gravità dei fatti per cui vi è stata condanna e l'assenza di segnali favorevoli che potessero giustificare il beneficio. 5.AI rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

5. Trattandosi di impugnazione dell'imputato avente a oggetto esclusivamente il trattamento sanzionatorio, dal cui eventuale accoglimento non potrebbe derivare alcun pregiudizio alla parte civile, quest'ultima, non avendo interesse a formulare proprie conclusioni nel giudizio, non ha diritto alla rifusione delle spese processuali, in caso di rigetto o declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione.( Sez. 6, n. 1671 del 20/12/2013 Ud. (dep. 15/01/2014 ) Rv. 258524 ).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di patti dichiarava, per quanto qui di rilievo, [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., (capo 1), due tentate estorsioni pluriaggravate (capi 2 e 3), condannandolo alla complessiva pena di anni nove e mesi nove di reclusione con la correlate statuizioni accessorie e civili. 1.1. Con sentenza del 04/04/2022 , la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha escluso la circostanza aggravante delle più persone riunite, quanto ai fatti sub 2 e 3, rideterminando la pena inflitta in primo grado in quella di anni nove e mesi sei di reclusione. 1.2. La Corte di cassazione, sezione Prima, con sentenza del 07/06/2023, ha annullato con rinvio la sentenza della Corte di appello di Messina, limitatamente al reato sub 1). 1.3. Con la sentenza impugnata, dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Messina, pronunciando in sede di rinvio, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal delitto a lui ascritto al capo 1, per non aver commesso il fatto, e ha rideterminato la pena, per i residui reati di cui ai capi 2 e 3, in anni sei e mesi sei di reclusione ed euro 2.000 di multa, confermando nel resto la sentenza della Corte di appello di Messina del 04/04/2022. 2. Il ricorso per cassazione è affidato al difensore di fiducia e procuratore speciale, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale svolge due motivi, enunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.. 2.1. Con il primo motivo, denuncia erronea applicazione degli artt. 56, 81cpv., 132, 133 e 416 bis c. 1 cod. pen. e correlati vizi della motivazione, con riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio. 2.1.1. In particolare, si lamenta che la Corte di appello, dopo avere escluso il delitto associativo, assolvendo il ricorrente, abbia poi proceduto, nella rideterminazione della pena in relazione ai residui delitti (due tentate estorsioni aggravate dal metodo mafioso), individuando, in anni quattro di reclusione, la pena base per l'estorsione tentata di cui al capo 2) senza indicare i criteri di calcolo della diminuzione ex art. 56 cod. pen.; quindi, ci si duole che sia stato individuato l'aumento per la continuazione con il reato sub 3) in misura superiore a quella indicata dalla sentenza annullata dalla Corte di cassazione, con motivazione scarna e insufficiente, e comunque, senza alcuna esplicitazione delle ragioni di tale incremento di pena; in tal senso, la sentenza impugnata è incorsa nella violazione del divieto di reformatio in pejus ( cita sez. 2 n. 16995/2022). 2.1.2. Allo stesso modo, è censurato l'immotivato aumento per la circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., operata nel massimo legale, ovvero in misura pari alla metà della pena base individuata, a differenza della prima sentenza della Corte di appello, e nonostante l'assoluzione per il delitto associativo, senza alcuna specifica motivazione. 2.3. Il secondo motivo denuncia analoghi vizi con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, lamentando, in particolare, che la Corte territoriale, nel negare le predette circostanze, si sarebbe riportata alla prima sentenza, poi annullata, senza tenere in alcun conto la assoluzione pronunciata per il reato associativo. 3.11 difensore del ricorrete ha depositato memoria di replica alle conclusioni del procuratore generale, insistendo per l'accoglimento del ricorso. 4. Hanno depositato memoria di costituzione le seguenti parti civili - le quali hanno concluso tutte nel senso dell'inammissibilità/rigetto del ricorso, con richiesta di liquidazione delle spese sostenute nel giudizio di legittimità, come da note spese da ciascuna parte depositata -: "[OSCURATO:PERSONA] studi ed Iniziative culturali [OSCURATO:PERSONA]"; "[OSCURATO:PERSONA]" "A.C.I.S. [OSCURATO:PERSONA], Imprenditori santagatesi [OSCURATO:PERSONA]", oggi "FAI [OSCURATO:PERSONA]Agata di Militello - [OSCURATO:PERSONA]" [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso non è fondato. 1.In primo luogo, risulta priva di pregio la doglianza relativa alla mancata esplicitazione del criterio di calcolo dell'entità di pena sottratta ai sensi dell'art.56 cod. pen., dal momento che "La determinazione della pena nel caso di delitto tentato può essere indifferentemente effettuata con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, cioè senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, oppure con il calcolo bifasico, mediante scissione dei due momenti indicati, ferma la necessità del contenimento della riduzione della pena edittale prevista per il reato consumato da uno a due terzi e l'obbligo di motivazione per dare conto della scelta operata" ( Sez. 2 n. 3526 del 15/10/2013 Rv. 258461; conf. Sez. 1, n. 35013 del 06/06/2013; Rv. 257210 -Sez. 5, n. 39475 del 19/06/2013, Rv. 256711). 1.1. Per pacifica e consolidata giurisprudenza, il delitto tentato integra una figura autonoma di reato - qualificato da una propria oggettività giuridica e da una propria struttura, delineate dalla combinazione della norma incriminatrice specifica e dalla disposizione contenuta nell'art. 56 cod. pen. - che consente la punibilità, con una pena autonoma, di fatti non altrimenti sanzionabili, perché arrestatisi al di qua della consumazione. Nel far ciò, l'art. 56 cod. pen. ha stabilito una sanzione penale autonoma, ha individuato il bene giuridico protetto (costituito dal pericolo di lesione dell'interesse che giustifica la tutela penale) e, soprattutto, ha definito il comportamento tipico, consistente nel compimento di "atti idonei", diretti in modo non equivoco a realizzare la detta lesione. Da tale autonomia, dell'illecito e della sanzione, consegue che, in presenza di delitto tentato, la determinazione della pena può effettuarsi, alternativamente, secondo uno dei due suddetti metodi, fermo restando, quale che sia il sistema prescelto in concreto, il rispetto dei vincoli normativi relativi al contenimento della riduzione della pena da uno a due terzi, la cui inosservanza comporta violazione di legge determinando l'illegalità della pena (Sez. 1, n. 37562 del 16/05/2001, Rv. 220189). 1.2. Nel caso di specie, come premesso, la Corte di appello ha considerato congrua la pena, sinteticamente, indicata in anni quattro di reclusione, rispetto alle caratteristiche concrete della condotta e alla personalità dell'autore, nel rispetto del predetto vincolo. 2. Non coglie nel segno la doglianza relativa all'entità dell'aumento a titolo di continuazione. 2.1. In seguito all'assoluzione dal reato associativo, è mutata la struttura del reato continuato, per cui il Giudice del rinvio, nel rideterminare la pena, era libero di individuare aumenti diversi e maggiori di quelli calcolati dalla sentenza annullata, nel rispetto del limite costituito dalla pena inflitta in primo grado. Nel caso di specie, la pena comminata dal Giudice del rinvio è risultata di molto inferiore a quella inflitta dal tribunale. 2.2. Giova ricordare che la Corte di appello, con la sentenza impugnata, ha assolto il ricorrente dal delitto associativo di cui al capo 1, e ha confermato la decisione con la quale, con la sentenza poi annullata, la medesima Corte aveva escluso la circostanza aggravante delle più persone riunite, contestata nei capi 2) e 3) della imputazione. 2.3. Così mutata la fattispecie di reato continuato, risultante dall'intervento parzialmente demolitorio del Giudice del rinvio, nel procedere, successivamente, alla rideternninazione del trattamento sanzionatorio, la Corte di appello ha riformulato ex novo il giudizio relativo ai criteri di commisurazione indicati dall'art. 133 cod. pen., e, poste in comparazione le residue fattispecie estorsive (in entrambi i casi trattasi di tentata estorsione aggravata ai sensi dell'art. 416 bis.l.cod. pen.), ha considerato più grave il fatto sub 2), individuando, quale base per tale delitto, una pena (anni quattro di reclusione ed euro 1000 di multa), decisamente inferiore rispetto al Giudice di primo grado, che l'aveva indicata in anni nove di reclusione ed euro 1000 di multa, in ragione del limite costituito dal minimo edittale del reato satellite sub 1 ( anni nove di reclusione), ora venuto meno. Così individuata la pena base, su di essa ha poi operato un aumento, del tutto congruo, per il solo residuo delitto sub 3, pari a mesi sei di reclusione ed euro 500 di multa.2.4. [OSCURATO:PERSONA] si riconosce nel principio di diritto per cui il giudice di rinvio, nel determinare la pena per il reato residuo dall'annullamento di uno dei reati posti in continuazione, non è vincolato alla quantità di pena già individuata quale aumento "ex" art. 81, comma secondo, cod. pen., ma, per la regola del divieto di "reformatio in peius", non può irrogare una pena che, per specie e quantità, costituisca un aggravamento di quella considerata, nel giudizio precedente all'annullamento parziale, quale base per il computo degli aumenti a titolo di continuazione (Sez. 4 n. 13806 del 07/03/2023, Rv. 284601; Sez. 6, n. 4162 del 07/11/2012, dep. 2013, Rv. 254263 - 01; Sez. 2, n. 5502 del 22/10/2013, dep. 2014, Rv. 258263 - 01). Pertanto, non incorre nella violazione denunciata - e la censura sul punto risulta manifestamente infondata avendo il ricorrente omesso di confrontarsi con gli orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati - la Corte di appello di Messina che ha individuato, quale pena base per il delitto sub 2, sulla quale operare l'aumento per la continuazione con il reato sub 3, una pena ( anni quattro di reclusione ed euro 1000 di multa), certamente inferiore a quella indicata dal primo giudice ( anni nove di reclusione ed euro 1000 di multa) e comminato trattamento sanzionatorio complessivo parimenti inferiore (anni sei e mesi sei di reclusione ed euro 2000 di multa). (Sez. 2 n. 2692 del 09/12/2022 (dep. 2023) Rv. 284301). 3. Non coglie nel segno neppure la censura relativa al vizio di motivazione in merito all'entità dell'aumento per la circostanza aggravante speciale di cui all'art. 416 bis.l. cod. pen., giacchè il giudizio di pregnante gravità risulta implicitamente desumibile dalla sottolineatura, di cui si legge in sentenza, della gravità dei fatti commessi in un periodo di tempo prolungato, e dei precedenti penali ( pg. 10). 4. Non è fondato il secondo motivo, dal momento che la motivazione, pure sintetica, svolta sul punto dalla sentenza impugnata risulta congrua, avendo la Corte di appello dato atto di condividere, al di là della circostanza che l'imputato sia stato assolto dal reato associativo, la valutazione in merito alle altre circostanze, negative, segnalate già nella prima sentenza della Corte di appello, ovvero la presenza di precedenti, la gravità dei fatti per cui vi è stata condanna e l'assenza di segnali favorevoli che potessero giustificare il beneficio. 5.AI rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 5. Trattandosi di impugnazione dell'imputato avente a oggetto esclusivamente il trattamento sanzionatorio, dal cui eventuale accoglimento non potrebbe derivare alcun pregiudizio alla parte civile, quest'ultima, non avendo interesse a formulare proprie conclusioni nel giudizio, non ha diritto alla rifusione delle spese processuali, in caso di rigetto o declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione.( Sez. 6, n. 1671 del 20/12/2013 Ud. (dep. 15/01/2014 ) Rv. 258524 ). P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al p
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