CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 maggio 2022
Cassazione n. 33417/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierna ricorrente in ordine a fattispecie di danneggiamento già pronunciata dal Tribunale di L'Aquila con sentenza 15 febbraio 2019. 2. Ha proposto ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, [OSCURATO:PERSONA] Franco. 3. Successivamente, il ricorrente ha presentato rinuncia al ricorso con atto datato 2 maggio 2022, con sottoscrizione autenticata dal difensore. 4. La rinuncia determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 500,00: infatti, l'art. 616 c.p.p. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 c.p.p., comma 3, ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 c.p.p., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione. 4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativamente in C 500,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 500 alla Cassa delle ammende. Così decisq4Rpma, il 10 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] 'ere estensore [OSCURATO:PERSONA]