CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 2021
Cassazione n. 45055/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 12/0.1/2021 della Corte di appello di Torino, che ha riformato la sentenza in data 11/06/2020 del Tribunale di Ivrea, eliminando la continuazione interna in relazione al capo 1) e rideterminando la pena inflittagli per i reati di rapina aggravata e lesioni. Deduce: 1.1. Vizio di motivazione, travisamento e omessa valutazione delle prove in relazione a tutti i reati ascritti a Ciurar; 1.2. Illegittimità della pena detentiva applicata nell'aumento in continuazione per il reato di lesioni, dovendosi applicare la pena pecuniaria per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. 2.1. La manifesta infondatezza attiene all'affermazione secondo cui il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti avrebbe dovuto fare infliggere per le lesioni soltanto le pena pecuniaria. In realtà, applicandosi l'art. 69, comma terzo, cod.pen. e applicando la pena prevista per l'articolo 582, cod.pen., senza aggravanti, deve comunque applicarsi la pena detentiva, così come previsto dall'art. 582, cod.pen., che commina una pena compresa tra sei mesi e tre anni di reclusione. Del tutto eccentrico al giudizio di mostra, poi, il riferimento all'art. 588, cod.pen. contenuto nell'intitolazione del motivo, visto che nel caso in esame non risulta contestata la rissa. 2.2. Nel resto il ricorso è inammissibile perché non contiene censure intese a denunciare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello reiterando le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e dei principi di diritto vigenti in materia. Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 28/9/2021 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] Maria e Santis ITATA 1