CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 23799/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18168/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difes i da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Palermo, piazza Castelnuovo, 35 -ricorrente - contro Comune di Lampedusa e Linosa -intimato - avverso l’ordinanza della Corte di cassazione n. 5617/2022, depositata il 21 febbraio 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongonoricorso per cassazione per la revocazione dell’ordinanza d i questa Cortedepositata il 21 febbraio 2022 che aveva rigettato il loro ricorso avverso una sentenza della Corte di appello di Palermo; Oggetto: revocazione - dall’esame dell’ordinanz a impugnata si evince che il giudizio traeva origine dalle domand e avanzat e da [OSCURATO:PERSONA] , dante causa degli odierni ricorrenti, di accertamento dell’occupazione abusiva di un proprio terreno da parte del comune di Lampedusa e Linosa e di condanna dell’ente locale al pagamento dell’indennizzo ex art. 42 bis d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, e si era concluso con il rigetto delle domande in primo grado, confermato in sede di appello; -il ricorso è affidato a un unico motiv o ; -il comune di Lampedusa e Linosa non spiega alcuna difesa; -i ricorrenti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - con l’unico motivo di impugnazione i ricorrenti deducono l’errore di fatto revocatorio di cui all’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per aver la Corte di cassazione dichiarato inammissibile il terzo motivo di ricorso, vertente sul capo di sentenza relativo alla domanda di risarcimento del danno da occupazione illegittima, in ragione del fatto che «il motivo … non censura specificamente l’ulteriore ratio decidendi contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale l'acquisto dell'area da parte di Castrovinci non si era realizzato per mancato avveramento della condizione cui l'acquisto medesimo era sottoposto, consistente nella realizzazione di uno stabile da parte dello stesso Castrovinci entro il termine fissato nel contratto»; - evidenzia no , sul punto, che la sentenza di appello non conteneva alcuna statuizione in ordine al mancato acquisto dell’area da parte del Castrovinci per mancato avveramento della condizione cui l’acquisto sarebbe stata sottoposto, né, tanto meno, era stata messa in discussione nella sentenza la proprietà del terreno, per cui la ratio decidendirichiamata nella ordinanza era, in realtà, inesistente; - l’ordinanza impugnata doveva, dunque, in relazione a tale profilo ritenersi affetta da errore di fatto, rilevabile ictu oculi , essenziale e decisivo; -il motivo è inammissibile; -d ietro la parvenza dell'allegazione di un errore di fatto rilevabile ictu oculie in maniera incontrovertibile alla luce delle risultanze di causa i ricorrenti censurano l'interpretazione che il provvedimento impugnato ha dato delricorso per cassazione e della sentenza a ggredita con tale ricorso; -orbene, l’errata valutazione in ordine al contenuto del la motivazione della sentenzaimpugnata e degli atti di parte – in quanto non percepi ti nelloro significato e nella loro consistenza – si risolve in un errore di giudizio, in relazione all’in esatto apprezzamento delle risultanze processuali, che, in quanto tale, non può essere dedotto come vizio revocatorio (cfr. Cass. 21 febbraio 2023, n. 5326; Cass. 22 ottobre 2022, n. 29750; Cass. 29 marzo 2022, n. 10040); -infatti, nella revocazione la decisione deve risultare inficiata sul piano contenutistico per effetto di una semplicesvista di quanto emergente dagli atti processuali, a fronte di punti noncontroversi rispetto ai quali la Corte non sia tenuta a esprimereun convincimento motivato ma solo un apprezzamento di fatto; - pertanto, eventuali errori nella disamina degli atti di parte e della motivazione della sentenza impugnatadanno luogo ad errori di giudizio e non di fatto, esulando dall’ambito di applicazion e della fattispecie invocata (cfr., altresì, Cass. 27 aprile 2018, n. 10184); - per le esposte considerazioni, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile; - nulla va disposto in tema di spese processuali in assenza di attività difensiva della parte vittoriosa P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stess