Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 febbraio 2023

Cassazione n. 06489/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4936-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza n. 1021/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 14/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 1145/2017 il Tribunale di Cosenza accoglieva la domanda di regolamento dei confini proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], determinando il confine predetto.

Con la sentenza impugnata, n. 1021/2022, la Corte di Appello di Catanzaro riformava parzialmente la decisione di prime cure, sulla base del concorde rilievo di ambo le parti che essa conteneva un errore, determinando nuovamente il confine “… come esplicitato nell’allegato 4 della CTU depositata in primo grado” e disponendo “… la conseguente apposizione dei termini e la riduzione in pristino del muro di confine nella parte in cui è difforme dal confine accertato con le relative restituzioni”.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA], intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art.112 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe ordinato la demolizione del muro non soltanto in danno di [OSCURATO:PERSONA], ma anche nei confronti dell’odierna ricorrente, pur in assenza di appello incidentale del Roselli sul punto, ordinandone la demolizione per la sua intera lunghezza.

La censura è inammissibile.

Innanzitutto, non risulta che la Corte di Appello abbia ordinato la demolizione dell’intero muro di confine, essendo la statuizione contenuta nella sentenza impugnata limitata alla sola “… parte in cui è difforme dal confine accertato”.

In secondo luogo, la domanda di regolamento del confine introduce un accertamento globale sulla collocazione dello stesso, per cui anche in difetto di appello incidentale del Roselli la Corte distrettuale era comunque investita del thema decidendumrelativo, appunto, alla esatta individuazione del confine tra i fondi.

Sotto questo profilo, dunque, non si ravvisa alcun vizio di ultrapetizione, avendo la Corte di merito deciso nei limiti del devolutum e, peraltro, anche in coerenza con la concorde istanza delle parti.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4936-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza n. 1021/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 14/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 1145/2017 il Tribunale di Cosenza accoglieva la domanda di regolamento dei confini proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], determinando il confine predetto. Con la sentenza impugnata, n. 1021/2022, la Corte di Appello di Catanzaro riformava parzialmente la decisione di prime cure, sulla base del concorde rilievo di ambo le parti che essa conteneva un errore, determinando nuovamente il confine “… come esplicitato nell’allegato 4 della CTU depositata in primo grado” e disponendo “… la conseguente apposizione dei termini e la riduzione in pristino del muro di confine nella parte in cui è difforme dal confine accertato con le relative restituzioni”. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA], intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art.112 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe ordinato la demolizione del muro non soltanto in danno di [OSCURATO:PERSONA], ma anche nei confronti dell’odierna ricorrente, pur in assenza di appello incidentale del Roselli sul punto, ordinandone la demolizione per la sua intera lunghezza. La censura è inammissibile. Innanzitutto, non risulta che la Corte di Appello abbia ordinato la demolizione dell’intero muro di confine, essendo la statuizione contenuta nella sentenza impugnata limitata alla sola “… parte in cui è difforme dal confine accertato”. In secondo luogo, la domanda di regolamento del confine introduce un accertamento globale sulla collocazione dello stesso, per cui anche in difetto di appello incidentale del Roselli la Corte distrettuale era comunque investita del thema decidendumrelativo, appunto, alla esatta individuazione del confine tra i fondi. Sotto questo profilo, dunque, non si ravvisa alcun vizio di ultrapetizione, avendo la Corte di merito deciso nei limiti del devolutum e, peraltro, anche in coerenza con la concorde istanza delle parti. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell
Sentenza Cassazione n. 06489/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris