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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 03655/2023

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20537-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dall’[OSCURATO:PERSONA] con studio in Lecce via Oberdan 102; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II 18 e rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 149/2017 della Corte d’Appello di Lecce, depositata il 08/02/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che

1. Il dott. [OSCURATO:PERSONA] era proprietario di un’area, qualificata come agricola (E3), sita nel comune di Taurisano (LE) sottoposta a occupazione temporanea d’urgenza ed esproprio nell’anno 1992 per la costruzione del nuovo mercato coperto e della relativa piazza.

2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizi one innanzi alla corte di appello di Lecce con atto notificato il 17/3/1992 chiedendo la rideterminazione dell’indennità che assumeva essere stata erroneamente calcolata con il criterio degli indennizzi tabellari dichiarato incostituzionale (Corte cost . n. 5/1980 e 223/1980) invece che con il criterio di cui alla legge 2359/1865 e tenendo conto della natura edificatoria del suolo.

3. L’adita corte d’appello con sentenza n.290/1998 rideterminava l’indennità sulla base della l. n 2359/1865, norma applicabile ai sensi della pronuncia di incostituzionalità delle disposizioni successivamente emanate.

In particolare, la corte rivalutava il valore del terreno sulla base di una variante al piano di fabbricazione (PdF) che qualificava il contesto nel quale si inseriva il terreno come cittadino e non più agricolo.

4. Il Comune impugnava per cassazione il provvedimento lamentando l’insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza.

5. La Corte di cassazione con sentenza n. 8223/2000 accoglieva i motivi di impugnazione affermando che la variante al PdF era una variante attuativa non approvata in sede di zonizzazione.

Conseguentemente la Corte suprema cassava la sentenza impugnata ed affermava che l’indennità dovesse essere calcolata dal giudice del merito alla luce della originaria qualificazione di zona agricola.

6. Riassunto il giudizio con atto del 11/1/2001, la Corte d’appello di Lecce, quale giudice del rinvio, applicava il principio enunciato dal giudice di legittimità e con la sentenza n. 802/2006 rideterminava l’indennizzo in misura inferiore.

7. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza lamentando (i) falsa applicazione della legge n. 865/1971, art. 16 nuova formulazione, contestando la qualificazione del terreno per usi agricoli compiuta dal giudice di appello e (ii) falsa applicazione dell’art. 5 bis legge n. 359/1992 in quanto il giudice di appello avrebbe interpretato l’articolo in maniera non convenzionalmente conforme in relazione all’art.1 della CEDU e all’art. 117 Cost.

8. La Corte di cassazione riteneva fondato il primo motivo di ricorso in quanto le norme applicate erano state dichiarate incostituzionali dalla Corte costituzionale con la sentenza 181/2011.

9. La Corte accoglieva il ricorso con sentenza n. 19333/2013 enunciando il principio di diritto che ai fini dell’indennità di esproprio il giudice del merito avrebbe dovuto valutare il reale valore di mercato del bene alla data del decreto di esproprio. 10.Il dott. [OSCURATO:PERSONA] riassumeva la causa innanzi alla Corte d’appello di Lecce in data 1/10/2013 ed il giudice del rinvio, previo rinnovo della consulenza tecnica ai fini della determinazione dell’indennità, quantificava l’indennità dovuta valorizzando il rilievo del consulente di parte del Comune che prospettava la necessità di utilizzare l’indice di fabbricabilità pertinente alle zone E3, così disattendendo il criterio proposto dal consulente d’ufficio che individuava il valore di calcolo sulla base della media dei valori delle zone limitrofe, classificate come urbane (G1 e G3), e cioè con un più alto livello di cubatura insediabile. 11.La corte territoriale affermava che la valutazione suggerita dal consulente di partedel Comune fosse più pertinente al PdF vigente all’epoca dell’espropriazione e che, quindi, anche in ossequio alla pronuncia della Cassazione n.8223/2000, fosse quella correttamente applicabile.

12. La corte territoriale riteneva, inoltre, che tale opzione fosse in armonia con i principi espressi dalla CEDU nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] c.

Italia (resa con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] , parente di [OSCURATO:PERSONA] odierno ricorrente), in quanto rispondente al valore di mercato del bene, sebbene tale valore finale, come stimato dal consulente di parte del Comune in euro 1,549/mq. fosse diverso da quello determinato dalla CEDU (euro 20,50 al mq.) nel caso di [OSCURATO:PERSONA] (Corte europea dei diritti dell’uomo - sez.

IV del [OSCURATO:DATA_NASCITA] causa [OSCURATO:PERSONA] c.

Italia, ricorso n. 28976/2005).

13. Osservava, infine, la corte di merito che essendo l’indennità così ricalcolata inferiore a quella stimata in sede amministrativa, l’opposizione alla stima andava rigettata e così statuiva con la sentenza n.149 pubblicata in data 8/2/2017.

14. Avverso detta pronuncia il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con atto notificato il 6/9/2017 ed affidato a due motivi, illustrati da memoria, cui resiste il Comune di Taurisano con controricorso notificato il giorno 3/10/2017. considerato che

15. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di legge degli artt. 5 bis, co. 3 e 4, l.n. 359/1992, del combinato disposto con l’articolo 117, co. 1 e 42, co. 3 Cost., nonché dell’art. 46 e del protocollo 1 CEDU e dell’art. 6 TUE, in relazione all’articolo 360 comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per violazione della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

15.1. In particolare, il ricorrente denuncia la mancata applicazione dei principi espressi dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso sopra citato [OSCURATO:PERSONA] c.

Italia, avendo applicato l’indennità prevista nella valutazione del consulente di parte del Comune basata su indici e criteri formali piuttosto che la determinazione del consulente d’ufficio bas ata sulla ricostruzione del valore di mercato del bene. 16.Con il secondo motivo il ricorrente censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 383 e 384 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. per non essersi il giudice del rinvio attenuto a quanto disposto dalla sentenza della Corte n.19333 del 2013.

16.1. Il ricorrente lamenta che la corte d’appello non abbia deciso in conformità al principio di diritto enunciato dalla Suprema corte quantificando l’indennizzo sulla base del PdF piuttosto che sul reale valore di mercato.

17. Il ricorso è fondato.

18. I due motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto basati sulla stessa motivazione in diritto.

19. In primo luogo, non può essere condivisa la censura di genericità avanza dal controricorrente.

Seppure senza riportare interamente i capi della sentenza impugnata, il ricorrente individua il ragionamento logico-giuridico che vuole censurare, ovvero l’applicazione, per la determinazione dell’indennità di espropriazione, del metodo analitico-ricostruttivo e l’applicazione dell’indice di fabbricabilità E3, senza considerare il valore di mercato del bene al momento dell’esproprio.

20. Bisogna altresì disattendere la seconda eccezione di inammissibilità del ricorso, giacch é l’impugnazione non è volta a stimolare una nuova valutazione nel merito della fattispecie quanto a censurare il criterio di valutazione applicato dalla corte di appello che si assume contra jus.

21. E’ ormai pacifico che l’indennità conseguente ad un esproprio sia da valutare sulla base delle reali condizioni di mercato (Sentenza CEDU Chinnici c Italia; Corte Cost. 181/2011, Cass.19333/2013).

22. Qualora si decida di determinare tale indennità seguendo un criterio analitico-ricostruttivo il principio di diritto per essere rispettato “comporta che l'accertamento dei volumi realizzabili sull'area non possa basarsi sull'indice fondiario di edificabilità, bensì su quello che individua la densità territoriale della zona, in quanto, solo mediante la sua applicazione, si include nel calcolo la percentuale degli spazi riservati ad infrastrutture e servizi a carattere generale, oltre che le spese di urbanizzazione relative alle opere poste in essere dall'amministrazione le quali assicurino l'immediata utilizzazione edificatoria dell’area" (Cass. 4711/2018).

23. Nel caso di specie il giudice del rinvio ha aderito alla tesi del consulente di parte del Comune che ha applicato l’indice fondiario di fabbricabilità più basso di quello considerato dal consulente d’ufficio pervenendo ad un valore del fondo inferiore a quello stimato in sede amministrativa.

24. Così operando, però, la corte d’appello non solo non ha dato adeguatamente conto di come tale conclusione si conciliasse con quanto disposto dalla Corte di cassazione in sede di annullamento con la sentenza n. 19333/2013, ma, soprattutto, non si è fatta carico di giustificare, alla luce dei principi costituzionali espressi nell’art. 117 Cost. (come illustrati nelle pronunce Corte cost. 347 e 348/2007), nell’art. 46 e nel protocollo 1 della CEDU oltre che nell’art. 6 del Trattato dell’unione europea, la conciliabilità, in concreto, delle due diverse determinazioni dell’indennità di esproprio, sebbene riferite a due terreni vicini aventi la stessa tipizzazione ed appartenenti, prima della procedura di esproprio volta a realizzare il mercato coperto, rispettivamente a [OSCURATO:PERSONA], odierno ricorrente, e a [OSCURATO:PERSONA] ed al quale la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo ha riconosciuto l’indennità nella maggiore misura di euro 20,50 al mq (sulla base della consulenzasvolta nel giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA] ) a fronte di euro 1,54 al mq determinato dalla corte d’appello decidendo nel medesimo giudizio.

26. Al contrario la circostanza che il valore individuato dalla corte leccese sulla base del pur teoricamente ammissibile metodo analitico-ricostruttivo prospettato dal consulente di parte del Comune risultasse – addirittura - inferiore a quello determinato in sede amministrativa con determinazione del 19/12/1991 sulla scorta del valore medio agricolo, avrebbe dovuto costituire un serissimo indice di allarme sulla compatibilità di una simile quantificazione con i principi affermati dopo la declaratoria di incostituzionalità del criterio del valore agricolo medio (cfr.

Corte cost. 181/2011) e con i principi interpretativi elaborati dal diritto internazionale e la tutela del diritto di proprietà come sancito dall’art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea ed incompatibile con il riconoscimento di indennizzi irrisori.

27. La conclusione della sentenza impugnata non appare dunque condivisibile, sia in ragione del valore della stima amministrativa a suo tempo formulata, sia in ragione del precedente della Corte EDU, rispetto al caso analogo di [OSCURATO:PERSONA], non risultando il richiamo astratto all’indice di fabbricabilità ed a prescindere dall’indagine sull’effettivo valore di mercato del bene espropriato anche in relazione a quelli attigui, idoneo a giustificare una così significativa disparità di trattamento.

28. La sentenza impugnata va, dunque, cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bari, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20537-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dall’[OSCURATO:PERSONA] con studio in Lecce via Oberdan 102; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II 18 e rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 149/2017 della Corte d’Appello di Lecce, depositata il 08/02/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che 1. Il dott. [OSCURATO:PERSONA] era proprietario di un’area, qualificata come agricola (E3), sita nel comune di Taurisano (LE) sottoposta a occupazione temporanea d’urgenza ed esproprio nell’anno 1992 per la costruzione del nuovo mercato coperto e della relativa piazza. 2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizi one innanzi alla corte di appello di Lecce con atto notificato il 17/3/1992 chiedendo la rideterminazione dell’indennità che assumeva essere stata erroneamente calcolata con il criterio degli indennizzi tabellari dichiarato incostituzionale (Corte cost . n. 5/1980 e 223/1980) invece che con il criterio di cui alla legge 2359/1865 e tenendo conto della natura edificatoria del suolo. 3. L’adita corte d’appello con sentenza n.290/1998 rideterminava l’indennità sulla base della l. n 2359/1865, norma applicabile ai sensi della pronuncia di incostituzionalità delle disposizioni successivamente emanate. In particolare, la corte rivalutava il valore del terreno sulla base di una variante al piano di fabbricazione (PdF) che qualificava il contesto nel quale si inseriva il terreno come cittadino e non più agricolo. 4. Il Comune impugnava per cassazione il provvedimento lamentando l’insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza. 5. La Corte di cassazione con sentenza n. 8223/2000 accoglieva i motivi di impugnazione affermando che la variante al PdF era una variante attuativa non approvata in sede di zonizzazione. Conseguentemente la Corte suprema cassava la sentenza impugnata ed affermava che l’indennità dovesse essere calcolata dal giudice del merito alla luce della originaria qualificazione di zona agricola. 6. Riassunto il giudizio con atto del 11/1/2001, la Corte d’appello di Lecce, quale giudice del rinvio, applicava il principio enunciato dal giudice di legittimità e con la sentenza n. 802/2006 rideterminava l’indennizzo in misura inferiore. 7. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza lamentando (i) falsa applicazione della legge n. 865/1971, art. 16 nuova formulazione, contestando la qualificazione del terreno per usi agricoli compiuta dal giudice di appello e (ii) falsa applicazione dell’art. 5 bis legge n. 359/1992 in quanto il giudice di appello avrebbe interpretato l’articolo in maniera non convenzionalmente conforme in relazione all’art.1 della CEDU e all’art. 117 Cost. 8. La Corte di cassazione riteneva fondato il primo motivo di ricorso in quanto le norme applicate erano state dichiarate incostituzionali dalla Corte costituzionale con la sentenza 181/2011. 9. La Corte accoglieva il ricorso con sentenza n. 19333/2013 enunciando il principio di diritto che ai fini dell’indennità di esproprio il giudice del merito avrebbe dovuto valutare il reale valore di mercato del bene alla data del decreto di esproprio. 10.Il dott. [OSCURATO:PERSONA] riassumeva la causa innanzi alla Corte d’appello di Lecce in data 1/10/2013 ed il giudice del rinvio, previo rinnovo della consulenza tecnica ai fini della determinazione dell’indennità, quantificava l’indennità dovuta valorizzando il rilievo del consulente di parte del Comune che prospettava la necessità di utilizzare l’indice di fabbricabilità pertinente alle zone E3, così disattendendo il criterio proposto dal consulente d’ufficio che individuava il valore di calcolo sulla base della media dei valori delle zone limitrofe, classificate come urbane (G1 e G3), e cioè con un più alto livello di cubatura insediabile. 11.La corte territoriale affermava che la valutazione suggerita dal consulente di partedel Comune fosse più pertinente al PdF vigente all’epoca dell’espropriazione e che, quindi, anche in ossequio alla pronuncia della Cassazione n.8223/2000, fosse quella correttamente applicabile. 12. La corte territoriale riteneva, inoltre, che tale opzione fosse in armonia con i principi espressi dalla CEDU nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] c. Italia (resa con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] , parente di [OSCURATO:PERSONA] odierno ricorrente), in quanto rispondente al valore di mercato del bene, sebbene tale valore finale, come stimato dal consulente di parte del Comune in euro 1,549/mq. fosse diverso da quello determinato dalla CEDU (euro 20,50 al mq.) nel caso di [OSCURATO:PERSONA] (Corte europea dei diritti dell’uomo - sez. IV del [OSCURATO:DATA_NASCITA] causa [OSCURATO:PERSONA] c. Italia, ricorso n. 28976/2005). 13. Osservava, infine, la corte di merito che essendo l’indennità così ricalcolata inferiore a quella stimata in sede amministrativa, l’opposizione alla stima andava rigettata e così statuiva con la sentenza n.149 pubblicata in data 8/2/2017. 14. Avverso detta pronuncia il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con atto notificato il 6/9/2017 ed affidato a due motivi, illustrati da memoria, cui resiste il Comune di Taurisano con controricorso notificato il giorno 3/10/2017. considerato che 15. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di legge degli artt. 5 bis, co. 3 e 4, l.n. 359/1992, del combinato disposto con l’articolo 117, co. 1 e 42, co. 3 Cost., nonché dell’art. 46 e del protocollo 1 CEDU e dell’art. 6 TUE, in relazione all’articolo 360 comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per violazione della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. 15.1. In particolare, il ricorrente denuncia la mancata applicazione dei principi espressi dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso sopra citato [OSCURATO:PERSONA] c. Italia, avendo applicato l’indennità prevista nella valutazione del consulente di parte del Comune basata su indici e criteri formali piuttosto che la determinazione del consulente d’ufficio bas ata sulla ricostruzione del valore di mercato del bene. 16.Con il secondo motivo il ricorrente censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 383 e 384 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. per non essersi il giudice del rinvio attenuto a quanto disposto dalla sentenza della Corte n.19333 del 2013. 16.1. Il ricorrente lamenta che la corte d’appello non abbia deciso in conformità al principio di diritto enunciato dalla Suprema corte quantificando l’indennizzo sulla base del PdF piuttosto che sul reale valore di mercato. 17. Il ricorso è fondato. 18. I due motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto basati sulla stessa motivazione in diritto. 19. In primo luogo, non può essere condivisa la censura di genericità avanza dal controricorrente. Seppure senza riportare interamente i capi della sentenza impugnata, il ricorrente individua il ragionamento logico-giuridico che vuole censurare, ovvero l’applicazione, per la determinazione dell’indennità di espropriazione, del metodo analitico-ricostruttivo e l’applicazione dell’indice di fabbricabilità E3, senza considerare il valore di mercato del bene al momento dell’esproprio. 20. Bisogna altresì disattendere la seconda eccezione di inammissibilità del ricorso, giacch é l’impugnazione non è volta a stimolare una nuova valutazione nel merito della fattispecie quanto a censurare il criterio di valutazione applicato dalla corte di appello che si assume contra jus. 21. E’ ormai pacifico che l’indennità conseguente ad un esproprio sia da valutare sulla base delle reali condizioni di mercato (Sentenza CEDU Chinnici c Italia; Corte Cost. 181/2011, Cass.19333/2013). 22. Qualora si decida di determinare tale indennità seguendo un criterio analitico-ricostruttivo il principio di diritto per essere rispettato “comporta che l'accertamento dei volumi realizzabili sull'area non possa basarsi sull'indice fondiario di edificabilità, bensì su quello che individua la densità territoriale della zona, in quanto, solo mediante la sua applicazione, si include nel calcolo la percentuale degli spazi riservati ad infrastrutture e servizi a carattere generale, oltre che le spese di urbanizzazione relative alle opere poste in essere dall'amministrazione le quali assicurino l'immediata utilizzazione edificatoria dell’area" (Cass. 4711/2018). 23. Nel caso di specie il giudice del rinvio ha aderito alla tesi del consulente di parte del Comune che ha applicato l’indice fondiario di fabbricabilità più basso di quello considerato dal consulente d’ufficio pervenendo ad un valore del fondo inferiore a quello stimato in sede amministrativa. 24. Così operando, però, la corte d’appello non solo non ha dato adeguatamente conto di come tale conclusione si conciliasse con quanto disposto dalla Corte di cassazione in sede di annullamento con la sentenza n. 19333/2013, ma, soprattutto, non si è fatta carico di giustificare, alla luce dei principi costituzionali espressi nell’art. 117 Cost. (come illustrati nelle pronunce Corte cost. 347 e 348/2007), nell’art. 46 e nel protocollo 1 della CEDU oltre che nell’art. 6 del Trattato dell’unione europea, la conciliabilità, in concreto, delle due diverse determinazioni dell’indennità di esproprio, sebbene riferite a due terreni vicini aventi la stessa tipizzazione ed appartenenti, prima della procedura di esproprio volta a realizzare il mercato coperto, rispettivamente a [OSCURATO:PERSONA], odierno ricorrente, e a [OSCURATO:PERSONA] ed al quale la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo ha riconosciuto l’indennità nella maggiore misura di euro 20,50 al mq (sulla base della consulenzasvolta nel giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA] ) a fronte di euro 1,54 al mq determinato dalla corte d’appello decidendo nel medesimo giudizio. 26. Al contrario la circostanza che il valore individuato dalla corte leccese sulla base del pur teoricamente ammissibile metodo analitico-ricostruttivo prospettato dal consulente di parte del Comune risultasse – addirittura - inferiore a quello determinato in sede amministrativa con determinazione del 19/12/1991 sulla scorta del valore medio agricolo, avrebbe dovuto costituire un serissimo indice di allarme sulla compatibilità di una simile quantificazione con i principi affermati dopo la declaratoria di incostituzionalità del criterio del valore agricolo medio (cfr. Corte cost. 181/2011) e con i principi interpretativi elaborati dal diritto internazionale e la tutela del diritto di proprietà come sancito dall’art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea ed incompatibile con il riconoscimento di indennizzi irrisori. 27. La conclusione della sentenza impugnata non appare dunque condivisibile, sia in ragione del valore della stima amministrativa a suo tempo formulata, sia in ragione del precedente della Corte EDU, rispetto al caso analogo di [OSCURATO:PERSONA], non risultando il richiamo astratto all’indice di fabbricabilità ed a prescindere dall’indagine sull’effettivo valore di mercato del bene espropriato anche in relazione a quelli attigui, idoneo a giustificare una così significativa disparità di trattamento. 28. La sentenza impugnata va, dunque, cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bari, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e ri