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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19398/2026

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osti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore M. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; letta la memoria del difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che conclude insistendo nel ricorso; letta la memoria del difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che conclude insistendo nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Roma dell'8 novembre 2024, che condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alla pena ritenuta di giustizia, per il reato, contestato al capo 2), di bancarotta impropria da operazioni dolose, causali del fallimento (sistematica evasione di imposte e contributi previdenziali per euro 184.989,79, nella qualità, [OSCURATO:PERSONA], di liquidatrice dall'i aprile 2009 al 18 maggio 2009, di amministratore unico dal 18 maggio 2009 al 30 giugno 2017, e diliquidatrice da tale data sino al fallimento, [OSCURATO:PERSONA], di amministratore di fatto, della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Roma del 13 dicembre 2018,).

2. Contro l'anzidetta sentenza, gli imputati ritualmente assistiti dai loro difensori di fiducia, ricorrono per cassazione avverso la sentenza di appello.

Il contenuto dei ricorsi può essere riassunto nei seguenti termini, ex art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre tramite un unico atto, affidato ad un unico motivo, che lamenta vizio di contraddittorietà e di manifesta illogicità della motivazione, in relazione al reato di cui al capo 2), di bancarotta fraudolenta da operazioni dolose, in punto di affermazione di responsabilità.

Si duole della valorizzazione del dato oggettivo dell'ammontare e della sistematicità dell'inadempimento.

La Corte d'appello non avrebbe chiarito il contributo specificamente offerto dalla imputata, con riguardo al ruolo gestorio svolto nonché mancherebbero dati certi da cui desumere il dolo, in termini di volontà antidoverosa di concorso nella decisione di autofinanziare la società attraverso l'omissione del pagamento dei tributi.

Si deduce che l'imputata avrebbe svolto il ruolo di amministratrice formale della fallita.

4. [OSCURATO:PERSONA] ricorre tramite un unico atto, affidato ad un unico motivo, che lamenta vizio di contraddittorietà e di manifesta illogicità della motivazione, in relazione al reato di cui al capo 2), di bancarotta fraudolenta da operazioni dolose, in punto di affermazione di responsabilità.

Con riguardo all'elemento oggettivo, la Corte d'appello, con affermazioni apodittiche, avrebbe fondato la penale responsabilità del ricorrente esclusivamente sull'omesso sistematico pagamento di tributi erariali e di contributi previdenziali, senza considerare che il ricorrente è intervenuto con propri mezzi finanziari per evitare il dissesto della società, e che la scelta di continuare a pagare i fornitori è stata attuata per consentire la prosecuzione dell'attività, in modo da potere risanare gli obblighi erariali mediante la c.d. rottamazione delle cartelle esattoriali.

Si deduce che mancherebbero dati certi da cui desumere il dolo.

La motivazione sarebbe illogica ed incoerente in quanto la Corte territoriale desume il ruolo di amministratore di fatto, che il ricorrente avrebbe svolto, sulla base di e circostanze (gestione del magazzino, unico fornitore, presentazione per primo al curatore, effettuazione di operazioni sulla cassa, delega ad operare sul conto 2corrente della fallita), non indicative del ruolo, mentre l'attività dell'imputato sarebbe stata limitata ad aiutare la moglie separata nelle sue incombenze.

Si deduce l'assenza di prova della consapevolezza dell'imputato del depauperamento del patrimonio della fallita a danno dei creditori.

5. Il processo si è svolto con rito cartolare e le parti hanno concluso come riportato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono infondati. 1.1 Va premesso che, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte (cfr. tra le altre Cass., Sez. 3, n. 4700 del 14 febbraio 1994, Scauri, Rv. 197497; Sez. 2, Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 - 01; Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Rv. 239735), le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello -ove conformi nelle valutazioni- si integrano a vicenda, fondendosi, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal primo e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscono una sola entità.

Inoltre, secondo il prevalente e condiviso orientamento di questo giudice di legittimità (Sez.

Un., 21 settembre 2000, n. 17, P. ed altri, Rv. 216664), la motivazione "per relationem" è sempre ammissibile ove l'atto richiamato sia conosciuto o conoscibile dall'interessato, appaia congruo in ordine all'esigenza di giustificazione del provvedimento di destinazione e fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione.

I giudici di merito hanno ricostruito nel dettaglio tutte le vicende societarie sulla base delle prove acquisite nel corso delle indagini preliminari e ne hanno dato atto con motivazione precisa, congrua e priva di illogicità, tantomeno manifesta, peraltro in doppia conforme.

Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato.

2. Il primo ed unico motivo di ricorso è infondato. 2.1 n motivo è infondato oltre che generico e meramente reiterativo di doglianze prospettate in appello, volte ad evidenziare non condivise valutazioni 3della prova piuttosto che errori logici nella motivazione del giudice nella valutazione della stessa, e introducono, in sede di legittimità, una richiesta di rilettura delle risultanze probatorie, accertate nei precedenti gradi di giudizio, disattese dalla Corte di merito con motivazione, che richiama interamente la motivazione del Tribunale, congrua ed immune da vizi e censure, non censurabile in questa sede (Sez.

U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767).

Esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). 2.2 La ricorrente non tiene conto di quanto affermato da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 24752 del 19/02/2018 Rv. 273337 - 01) in una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella in esame) secondo cui, è principio consolidato quello per cui, ai fini della configurabilità della bancarotta impropria da operazioni dolose, non è richiesto il dolo specifico diretto alla causazione del fallimento, ma solo il dolo generico, ossia la coscienza e volontà delle singole operazioni e la prevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta antidoverosa (Sez. 5, n. 16111 del 08/02/2024, Rv. 286349-01, relativa al sistematico e protratto inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali frutto di una consapevole scelta gestionale).

Si è infatti più volte affermato il ragionevole principio per cui il protratto, esteso e sistematico inadempimento delle obbligazioni contributive, fiscali e previdenziali, aumentando ingiustificatamente l'esposizione nei confronti degli enti previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali, rende prevedibile il conseguente dissesto della società (Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, Rv. 261684; Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016, dep. 2017, Rv. 270046; Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, Rv. 260492; Sez. 5, n. 35093 del 04/06/2014, Rv. 261446; Sez. 5 n. 12426 del 29/11/2013, dep. 2014, Rv. 259997; Sez. 5, n. 17355 del 12/03/2015, Rv. 264080). 2.2.1 Ciò rileva anche con riguardo all'elemento soggettivo.

Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che, in tema di bancarotta fraudolenta, le operazioni dolose attengono alla commissione di abusi di gestione 4o di infedeltà ai doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo nell'esercizio della carica ricoperta, ovvero ad atti intrinsecamente pericolosi per la "salute" economico-finanziaria dell'impresa e postulano una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato (Sez. 5, Sent. n. 47621 del 25/09/2014, Rv. 261684), che, aumentando ingiustificatamente l'esposizione nei confronti dell'erario, rendeva prevedibile il conseguente dissesto della società.

Così definite le operazioni dolose, ben vi rientra il mancato versamento dei tributi erariali e dei contributi previdenziali con carattere di sistematicità (Sez. 5, Sent. n. 15281 del 08/11/2016, Rv. 270046; Sez. 5, Sent. n. 29586 del 15/05/2014, Rv. 260492; Sez. 5, Sent. n. 17355 del 12/03/2015, Rv. 264080). 2.3 Nel caso in esame, il mancato adempimento delle obbligazioni tributarie e previdenziali, protratto sin dal 2009 e, poi, con sistematicità dal 2013 e per importi tali da rendere sicuramente prevedibile che avrebbe comportato l'aggravamento del dissesto, anche alla luce della notoria elevata onerosità delle sanzioni applicate a quella categoria di debiti, in assenza di alcun tentativo di sanatoria, fino a diventare una ordinaria forma di autofinanziamento della società, poi fallita proprio per questo, come dimostra la composizione del passivo accertato in sede di verifica, la cui quasi totalità vedeva come creditore l'erario, è stato correttamente ritenuto frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, che ha messo in pericolo la salute economico-finanziaria dell'impresa, in violazione dell'obbligo statuito dall'art.2392 cod. civ.

La decisione si pone quindi in linea con la consolidata giurisprudenza di codesta Corte, (da ultimo Sez. 5, Sentenza n. 24692 del 17/06/2025, Rv. 288351 - 01) che ha ribadito che "In tema di bancarotta fraudolenta da operazioni dolose, ai fini dell'integrazione dell'elemento psicologico è necessario che l'agente abbia agito nella consapevolezza e volontà della complessa azione arrecante pregiudizio patrimoniale nei suoi elementi naturalistici e nel suo contrasto con i doveri connessi alla carica e che sussista la prevedibilità in concreto del dissesto quale effetto dell'azione antidoverosa, non essendo invece necessarie la rappresentazione e la volontà dell'evento fallimentare".

Con riferimento alla bancarotta impropria per operazioni dolose, la Corte d'appello indica, quali elementi da cui desumere la consapevolezza della situazione patrimoniale e debitoria della società a danno delle ragioni fiscali, il ruolo della ricorrente all'interno della compagine societaria, di liquidatrice dall'I_ aprile 2009 al 18 maggio 2009, di amministratore unico dal 18 maggio 2009 al 30 giugno 52017, e di liquidatrice da tale data sino al fallimento, e, dunque, di amministratore non solo formale ma anche effettivo della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., consultandosi con l'ex marito in ordine allo svolgimento dell'attività imprenditoriale, nonostante la separazione in atto, e la disponibilità di parte della documentazione contabile della fallita, che la ricorrente consegnava al curatore in data 24 gennaio 2019.

Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato.

3. Il primo ed unico motivo di ricorso è infondato.

Le doglianze sono generiche e reiterative, ripercorrono profili già esposti ed esaminati dalla Corte di merito, che con motivazione non manifestamente illogica, le ha disattese, ritenendo sussistente il quadro probatorio dal quale emerge la qualità di amministratore di fatto del ricorrente.

Il ricorso non adduce alcun profilo specifico né dà risalto ad alcuna prova decisiva che avrebbe potuto incidere sulla decisione. 3.1 Quanto al ruolo di amministratore di fatto del ricorrente, la Corte territoriale ha compiutamente confutato la tesi difensiva, mettendo in luce significativi elementi del suo continuo interessamento alla gestione della fallita, puntualmente elencati, ed evidenziando come, nella fattispecie in esame (bancarotta da operazioni dolose), sia sufficiente che il fallimento sia prevedibile anche in termini di mero aggravamento del dissesto finanziario.

Con riguardo agli indici, si richiama il ruolo dell'imputato di unico fornitore della società dal 2012 attraverso la [OSCURATO:PERSONA] 5 s.r.I., di cui era amministratore unico, nonché di finanziatore e di unico creditore ad essere interamente pagato, nonostante la situazione di crisi finanziaria della società; la disponibilità della cassa, dalla quale ha prelevato e, dopo la messa in liquidazione, ha proseguito l'attività con altra società al medesimo riconducibile; la disponibilità di parte della documentazione societaria, che consegnava al curatore, pur non ricoprendo cariche formali ed in costanza di separazione coniugale, asseritamente molto conflittuale, tanto da presentarsi per primo alla curatela e riferire informazioni che potevano essere note solo al soggetto informato delle dinamiche gestionali; la gestione, non contestata, del magazzino, che riforniva di merci di altre società a lui direttamente collegate ([OSCURATO:PERSONA] 5 s.r.l. e G. G. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.); i versamenti sul conto corrente della società a titolo di finanziamento "da amministratore" nonché l'avere operato su quel conto corrente avvalendosi della delega di firma.

Ulteriori elementi si traggono dalle dichiarazioni delle ex dipendenti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sull'ulteriore attività di gestione svolta, costituita dal ritiro degli incassi presenti nel registratore di cassa. 6La Corte territoriale ha fatto, quindi, buon governo del principio in più occasioni espresso da codesta Corte, secondo il quale (Sez. 5, Sentenza n. 27264 del 10/07/2020, Rv. 279497) in tema di bancarotta fraudolenta, i destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e 223 legge fall. vanno individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate, non già rapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta.

Tale apprezzamento — che si traduce in un accertamento di fatto, sindacabile esclusivamente sotto il profilo della logicità e congruenza della motivazione — appare correttamente svolto dai giudici di merito, che hanno sottolineato, alla luce dell'ampia istruttoria espletata, come il ricorrente abbia esercitato una apprezzabile attività di gestione, sia stato l'effettivo dominus dell'impresa, avendo assunto un ruolo direttivo ed organizzativo dell'attività sociale, ricoprendo una posizione assolutamente preminente rispetto all'amministratore di diritto.

Quanto al dolo, si richiamano le considerazioni di cui ai punti sub 2.2 e segg.

3. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ri P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] M I rl'a, M u s Alfredo G [OSCURATO:PERSONA] 2 8 MAG 2026 iL [OSCURATO:PERSONA] Sa brina Belmonte 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore M. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; letta la memoria del difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che conclude insistendo nel ricorso; letta la memoria del difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che conclude insistendo nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Roma dell'8 novembre 2024, che condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alla pena ritenuta di giustizia, per il reato, contestato al capo 2), di bancarotta impropria da operazioni dolose, causali del fallimento (sistematica evasione di imposte e contributi previdenziali per euro 184.989,79, nella qualità, [OSCURATO:PERSONA], di liquidatrice dall'i aprile 2009 al 18 maggio 2009, di amministratore unico dal 18 maggio 2009 al 30 giugno 2017, e diliquidatrice da tale data sino al fallimento, [OSCURATO:PERSONA], di amministratore di fatto, della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Roma del 13 dicembre 2018,). 2. Contro l'anzidetta sentenza, gli imputati ritualmente assistiti dai loro difensori di fiducia, ricorrono per cassazione avverso la sentenza di appello. Il contenuto dei ricorsi può essere riassunto nei seguenti termini, ex art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre tramite un unico atto, affidato ad un unico motivo, che lamenta vizio di contraddittorietà e di manifesta illogicità della motivazione, in relazione al reato di cui al capo 2), di bancarotta fraudolenta da operazioni dolose, in punto di affermazione di responsabilità. Si duole della valorizzazione del dato oggettivo dell'ammontare e della sistematicità dell'inadempimento. La Corte d'appello non avrebbe chiarito il contributo specificamente offerto dalla imputata, con riguardo al ruolo gestorio svolto nonché mancherebbero dati certi da cui desumere il dolo, in termini di volontà antidoverosa di concorso nella decisione di autofinanziare la società attraverso l'omissione del pagamento dei tributi. Si deduce che l'imputata avrebbe svolto il ruolo di amministratrice formale della fallita. 4. [OSCURATO:PERSONA] ricorre tramite un unico atto, affidato ad un unico motivo, che lamenta vizio di contraddittorietà e di manifesta illogicità della motivazione, in relazione al reato di cui al capo 2), di bancarotta fraudolenta da operazioni dolose, in punto di affermazione di responsabilità. Con riguardo all'elemento oggettivo, la Corte d'appello, con affermazioni apodittiche, avrebbe fondato la penale responsabilità del ricorrente esclusivamente sull'omesso sistematico pagamento di tributi erariali e di contributi previdenziali, senza considerare che il ricorrente è intervenuto con propri mezzi finanziari per evitare il dissesto della società, e che la scelta di continuare a pagare i fornitori è stata attuata per consentire la prosecuzione dell'attività, in modo da potere risanare gli obblighi erariali mediante la c.d. rottamazione delle cartelle esattoriali. Si deduce che mancherebbero dati certi da cui desumere il dolo. La motivazione sarebbe illogica ed incoerente in quanto la Corte territoriale desume il ruolo di amministratore di fatto, che il ricorrente avrebbe svolto, sulla base di e circostanze (gestione del magazzino, unico fornitore, presentazione per primo al curatore, effettuazione di operazioni sulla cassa, delega ad operare sul conto 2corrente della fallita), non indicative del ruolo, mentre l'attività dell'imputato sarebbe stata limitata ad aiutare la moglie separata nelle sue incombenze. Si deduce l'assenza di prova della consapevolezza dell'imputato del depauperamento del patrimonio della fallita a danno dei creditori. 5. Il processo si è svolto con rito cartolare e le parti hanno concluso come riportato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono infondati. 1.1 Va premesso che, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte (cfr. tra le altre Cass., Sez. 3, n. 4700 del 14 febbraio 1994, Scauri, Rv. 197497; Sez. 2, Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 - 01; Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Rv. 239735), le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello -ove conformi nelle valutazioni- si integrano a vicenda, fondendosi, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal primo e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscono una sola entità. Inoltre, secondo il prevalente e condiviso orientamento di questo giudice di legittimità (Sez. Un., 21 settembre 2000, n. 17, P. ed altri, Rv. 216664), la motivazione "per relationem" è sempre ammissibile ove l'atto richiamato sia conosciuto o conoscibile dall'interessato, appaia congruo in ordine all'esigenza di giustificazione del provvedimento di destinazione e fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione. I giudici di merito hanno ricostruito nel dettaglio tutte le vicende societarie sulla base delle prove acquisite nel corso delle indagini preliminari e ne hanno dato atto con motivazione precisa, congrua e priva di illogicità, tantomeno manifesta, peraltro in doppia conforme. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 2. Il primo ed unico motivo di ricorso è infondato. 2.1 n motivo è infondato oltre che generico e meramente reiterativo di doglianze prospettate in appello, volte ad evidenziare non condivise valutazioni 3della prova piuttosto che errori logici nella motivazione del giudice nella valutazione della stessa, e introducono, in sede di legittimità, una richiesta di rilettura delle risultanze probatorie, accertate nei precedenti gradi di giudizio, disattese dalla Corte di merito con motivazione, che richiama interamente la motivazione del Tribunale, congrua ed immune da vizi e censure, non censurabile in questa sede (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767). Esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). 2.2 La ricorrente non tiene conto di quanto affermato da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 24752 del 19/02/2018 Rv. 273337 - 01) in una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella in esame) secondo cui, è principio consolidato quello per cui, ai fini della configurabilità della bancarotta impropria da operazioni dolose, non è richiesto il dolo specifico diretto alla causazione del fallimento, ma solo il dolo generico, ossia la coscienza e volontà delle singole operazioni e la prevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta antidoverosa (Sez. 5, n. 16111 del 08/02/2024, Rv. 286349-01, relativa al sistematico e protratto inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali frutto di una consapevole scelta gestionale). Si è infatti più volte affermato il ragionevole principio per cui il protratto, esteso e sistematico inadempimento delle obbligazioni contributive, fiscali e previdenziali, aumentando ingiustificatamente l'esposizione nei confronti degli enti previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali, rende prevedibile il conseguente dissesto della società (Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, Rv. 261684; Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016, dep. 2017, Rv. 270046; Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, Rv. 260492; Sez. 5, n. 35093 del 04/06/2014, Rv. 261446; Sez. 5 n. 12426 del 29/11/2013, dep. 2014, Rv. 259997; Sez. 5, n. 17355 del 12/03/2015, Rv. 264080). 2.2.1 Ciò rileva anche con riguardo all'elemento soggettivo. Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che, in tema di bancarotta fraudolenta, le operazioni dolose attengono alla commissione di abusi di gestione 4o di infedeltà ai doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo nell'esercizio della carica ricoperta, ovvero ad atti intrinsecamente pericolosi per la "salute" economico-finanziaria dell'impresa e postulano una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato (Sez. 5, Sent. n. 47621 del 25/09/2014, Rv. 261684), che, aumentando ingiustificatamente l'esposizione nei confronti dell'erario, rendeva prevedibile il conseguente dissesto della società. Così definite le operazioni dolose, ben vi rientra il mancato versamento dei tributi erariali e dei contributi previdenziali con carattere di sistematicità (Sez. 5, Sent. n. 15281 del 08/11/2016, Rv. 270046; Sez. 5, Sent. n. 29586 del 15/05/2014, Rv. 260492; Sez. 5, Sent. n. 17355 del 12/03/2015, Rv. 264080). 2.3 Nel caso in esame, il mancato adempimento delle obbligazioni tributarie e previdenziali, protratto sin dal 2009 e, poi, con sistematicità dal 2013 e per importi tali da rendere sicuramente prevedibile che avrebbe comportato l'aggravamento del dissesto, anche alla luce della notoria elevata onerosità delle sanzioni applicate a quella categoria di debiti, in assenza di alcun tentativo di sanatoria, fino a diventare una ordinaria forma di autofinanziamento della società, poi fallita proprio per questo, come dimostra la composizione del passivo accertato in sede di verifica, la cui quasi totalità vedeva come creditore l'erario, è stato correttamente ritenuto frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, che ha messo in pericolo la salute economico-finanziaria dell'impresa, in violazione dell'obbligo statuito dall'art.2392 cod. civ. La decisione si pone quindi in linea con la consolidata giurisprudenza di codesta Corte, (da ultimo Sez. 5, Sentenza n. 24692 del 17/06/2025, Rv. 288351 - 01) che ha ribadito che "In tema di bancarotta fraudolenta da operazioni dolose, ai fini dell'integrazione dell'elemento psicologico è necessario che l'agente abbia agito nella consapevolezza e volontà della complessa azione arrecante pregiudizio patrimoniale nei suoi elementi naturalistici e nel suo contrasto con i doveri connessi alla carica e che sussista la prevedibilità in concreto del dissesto quale effetto dell'azione antidoverosa, non essendo invece necessarie la rappresentazione e la volontà dell'evento fallimentare". Con riferimento alla bancarotta impropria per operazioni dolose, la Corte d'appello indica, quali elementi da cui desumere la consapevolezza della situazione patrimoniale e debitoria della società a danno delle ragioni fiscali, il ruolo della ricorrente all'interno della compagine societaria, di liquidatrice dall'I_ aprile 2009 al 18 maggio 2009, di amministratore unico dal 18 maggio 2009 al 30 giugno 52017, e di liquidatrice da tale data sino al fallimento, e, dunque, di amministratore non solo formale ma anche effettivo della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., consultandosi con l'ex marito in ordine allo svolgimento dell'attività imprenditoriale, nonostante la separazione in atto, e la disponibilità di parte della documentazione contabile della fallita, che la ricorrente consegnava al curatore in data 24 gennaio 2019. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 3. Il primo ed unico motivo di ricorso è infondato. Le doglianze sono generiche e reiterative, ripercorrono profili già esposti ed esaminati dalla Corte di merito, che con motivazione non manifestamente illogica, le ha disattese, ritenendo sussistente il quadro probatorio dal quale emerge la qualità di amministratore di fatto del ricorrente. Il ricorso non adduce alcun profilo specifico né dà risalto ad alcuna prova decisiva che avrebbe potuto incidere sulla decisione. 3.1 Quanto al ruolo di amministratore di fatto del ricorrente, la Corte territoriale ha compiutamente confutato la tesi difensiva, mettendo in luce significativi elementi del suo continuo interessamento alla gestione della fallita, puntualmente elencati, ed evidenziando come, nella fattispecie in esame (bancarotta da operazioni dolose), sia sufficiente che il fallimento sia prevedibile anche in termini di mero aggravamento del dissesto finanziario. Con riguardo agli indici, si richiama il ruolo dell'imputato di unico fornitore della società dal 2012 attraverso la [OSCURATO:PERSONA] 5 s.r.I., di cui era amministratore unico, nonché di finanziatore e di unico creditore ad essere interamente pagato, nonostante la situazione di crisi finanziaria della società; la disponibilità della cassa, dalla quale ha prelevato e, dopo la messa in liquidazione, ha proseguito l'attività con altra società al medesimo riconducibile; la disponibilità di parte della documentazione societaria, che consegnava al curatore, pur non ricoprendo cariche formali ed in costanza di separazione coniugale, asseritamente molto conflittuale, tanto da presentarsi per primo alla curatela e riferire informazioni che potevano essere note solo al soggetto informato delle dinamiche gestionali; la gestione, non contestata, del magazzino, che riforniva di merci di altre società a lui direttamente collegate ([OSCURATO:PERSONA] 5 s.r.l. e G. G. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.); i versamenti sul conto corrente della società a titolo di finanziamento "da amministratore" nonché l'avere operato su quel conto corrente avvalendosi della delega di firma. Ulteriori elementi si traggono dalle dichiarazioni delle ex dipendenti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sull'ulteriore attività di gestione svolta, costituita dal ritiro degli incassi presenti nel registratore di cassa. 6La Corte territoriale ha fatto, quindi, buon governo del principio in più occasioni espresso da codesta Corte, secondo il quale (Sez. 5, Sentenza n. 27264 del 10/07/2020, Rv. 279497) in tema di bancarotta fraudolenta, i destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e 223 legge fall. vanno individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate, non già rapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta. Tale apprezzamento — che si traduce in un accertamento di fatto, sindacabile esclusivamente sotto il profilo della logicità e congruenza della motivazione — appare correttamente svolto dai giudici di merito, che hanno sottolineato, alla luce dell'ampia istruttoria espletata, come il ricorrente abbia esercitato una apprezzabile attività di gestione, sia stato l'effettivo dominus dell'impresa, avendo assunto un ruolo direttivo ed organizzativo dell'attività sociale, ricoprendo una posizione assolutamente preminente rispetto all'amministratore di diritto. Quanto al dolo, si richiamano le considerazioni di cui ai punti sub 2.2 e segg. 3. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ri P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] M I rl'a, M u s Alfredo G [OSCURATO:PERSONA] 2 8 MAG 2026 iL [OSCURATO:PERSONA] Sa brina Belmonte 7
Sentenza Cassazione n. 19398/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris