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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 marzo 2026

Cassazione n. 11003/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Cagliaridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Cagliari, in funzionedi giudice dell’esecuzione, ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati per i quali ilricorrente [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato con le due sentenze indicate nella originariadomanda;Rilevato che il condannato lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in cuisarebbe incorsa la Corte territoriale nella rideterminazione del trattamento sanzionatorio aseguito dell’avvenuto riconoscimento della continuazione;Ritenuto che il ricorso sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimitàe, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamenteinfondato;Considerato, infatti, che in tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolarel'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto arendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità,essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art.132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Rv. 284005 - 01);Rilevato che il provvedimento impugnato risulta conforme a tali principi avendoindividuato il reato base in quello concretamente sanzionato in modo più grave dal giudicedella cognizione (sentenza sub 1) indicando poi gli aumenti per i vari reati satellite dellasentenza n.2 in misura talmente contenuta (mesi due di reclusione ed euro 190,00 di multaper trenta reati e mesi quattro di reclusione ed euro 300,00 di multa per un singolo reatosatellite) da non richiedere una specifica motivazione;Ritenuto in conclusione che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questoesposte, anche tese a sollecitare una diversa lettura, non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez.2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11003/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 4296/2026MARCO [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 40506/2025TERESA GRIECOALDO NATALINIha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Cagliaridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Cagliari, in funzionedi giudice dell’esecuzione, ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati per i quali ilricorrente [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato con le due sentenze indicate nella originariadomanda;Rilevato che il condannato lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in cuisarebbe incorsa la Corte territoriale nella rideterminazione del trattamento sanzionatorio aseguito dell’avvenuto riconoscimento della continuazione;Ritenuto che il ricorso sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimitàe, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamenteinfondato;Considerato, infatti, che in tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolarel'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto arendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità,essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art.132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Rv. 284005 - 01);Rilevato che il provvedimento impugnato risulta conforme a tali principi avendoindividuato il reato base in quello concretamente sanzionato in modo più grave dal giudicedella cognizione (sentenza sub 1) indicando poi gli aumenti per i vari reati satellite dellasentenza n.2 in misura talmente contenuta (mesi due di reclusione ed euro 190,00 di multaper trenta reati e mesi quattro di reclusione ed euro 300,00 di multa per un singolo reatosatellite) da non richiedere una specifica motivazione;Ritenuto in conclusione che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questoesposte, anche tese a sollecitare una diversa lettura, non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez.2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Cagliaridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Cagliari, in funzionedi giudice dell’esecuzione, ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati per i quali ilricorrente [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato con le due sentenze indicate nella originariadomanda;Rilevato che il condannato lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in cuisarebbe incorsa la Corte territoriale nella rideterminazione del trattamento sanzionatorio aseguito dell’avvenuto riconoscimento della continuazione;Ritenuto che il ricorso sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimitàe, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamenteinfondato;Considerato, infatti, che in tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolarel'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto arendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità,essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art.132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Rv. 284005 - 01);Rilevato che il provvedimento impugnato risulta conforme a tali principi avendoindividuato il reato base in quello concretamente sanzionato in modo più grave dal giudicedella cognizione (sentenza sub 1) indicando poi gli aumenti per i vari reati satellite dellasentenza n.2 in misura talmente contenuta (mesi due di reclusione ed euro 190,00 di multaper trenta reati e mesi quattro di reclusione ed euro 300,00 di multa per un singolo reatosatellite) da non richiedere una specifica motivazione;Ritenuto in conclusione che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questoesposte, anche tese a sollecitare una diversa lettura, non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez.2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11003/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 4296/2026MARCO [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 40506/2025TERESA GRIECOALDO NATALINIha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Cagliaridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Cagliari, in funzionedi giudice dell’esecuzione, ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati per i quali ilricorrente [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato con le due sentenze indicate nella originariadomanda;Rilevato che il condannato lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in cuisarebbe incorsa la Corte territoriale nella rideterminazione del trattamento sanzionatorio aseguito dell’avvenuto riconoscimento della continuazione;Ritenuto che il ricorso sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimitàe, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamenteinfondato;Considerato, infatti, che in tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolarel'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto arendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità,essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art.132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Rv. 284005 - 01);Rilevato che il provvedimento impugnato risulta conforme a tali principi avendoindividuato il reato base in quello concretamente sanzionato in modo più grave dal giudicedella cognizione (sentenza sub 1) indicando poi gli aumenti per i vari reati satellite dellasentenza n.2 in misura talmente contenuta (mesi due di reclusione ed euro 190,00 di multaper trenta reati e mesi quattro di reclusione ed euro 300,00 di multa per un singolo reatosatellite) da non richiedere una specifica motivazione;Ritenuto in conclusione che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questoesposte, anche tese a sollecitare una diversa lettura, non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez.2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]
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