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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2021

Cassazione n. 45151/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha integralmente confermato la sentenza del 26 febbraio 2019 del Tribunale di Milano che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di minaccia grave e, applicate le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di mese uno di reclusione, riducendo di un terzo per le citate attenuanti la pena un mese e giorni quindici di reclusione.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale lamenta la violazione degli artt. 612, secondo comma, e 133 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

La Corte di appello aveva ritenuto la minaccia grave non solo per il suo contenuto particolarmente intimidatorio, ma anche perché proveniente da un soggetto caratterizzato da un'indole impulsiva ed aggressiva, dimostrata dai precedenti penali a suo carico.

Sostiene il ricorrente che il contenuto delle minacce non era particolarmente intimidatorio, trattandosi di minacce generiche e non circostanziate.

Inoltre, non poteva farsi riferimento, per stabilire la gravità delle minacce, ai precedenti penali del Geraci, potendo essi assumere rilievo solo ai fini della quantificazione della pena.

Inoltre, la Corte di appello, sostiene il ricorrente, avrebbe omesso di motivare sul contesto in cui le frasi sono state pronunciate, trascurando di considerare che le minacce erano state pronunciate alla presenza delle forze dell'ordine.

Inoltre, il fatto trovava origine in dissidi familiari che dovevano indurre a ritenere che esso non avesse cagionato un grave perturbamento nella vittima.

3. Il motivo risulta manifestamente infondato atteso che la motivazione consente di comprendere il ragionamento logico-giuridico posto a base della decisione e non presenta contraddittorietà o manifesta illogicità.

Quanto al contesto, nella sentenza si evidenzia che il fatto trae origine in contrasti tra la figlia dell'imputato ed il suo ex compagno che si era recato all'esercizio commerciale gestito dal Geraci per portare via con sé i figli.

Il contesto era, quindi, sulla base della descrizione del fatto contenuta nella sentenza, particolarmente conflittuale.

Il riferimento, ad opera della Corte territoriale, ai precedenti penali dell'imputato trova giustificazione nel contenuto delle minacce di morte profferite dal Geraci, avendo egli asserito, al fine di farle apparire credibili e quindi 2 711ii/ particolarmente intimidatorie, che egli non aveva timore delle conseguenze penali di un suo gesto, perché era stato già in galera e, a dimostrazione di ciò, egli stesso evidenziava alla persona offesa che egli lo stava minacciando in presenza alle forze dell'ordine.

La Corte di appello ha quindi del tutto logicamente ritenuto che la circostanza che il Geraci avesse effettivamente riportato altre condanne penali amplificasse la valenza intimidatoria delle minacce.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20/10/2021.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha integralmente confermato la sentenza del 26 febbraio 2019 del Tribunale di Milano che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di minaccia grave e, applicate le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di mese uno di reclusione, riducendo di un terzo per le citate attenuanti la pena un mese e giorni quindici di reclusione. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale lamenta la violazione degli artt. 612, secondo comma, e 133 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La Corte di appello aveva ritenuto la minaccia grave non solo per il suo contenuto particolarmente intimidatorio, ma anche perché proveniente da un soggetto caratterizzato da un'indole impulsiva ed aggressiva, dimostrata dai precedenti penali a suo carico. Sostiene il ricorrente che il contenuto delle minacce non era particolarmente intimidatorio, trattandosi di minacce generiche e non circostanziate. Inoltre, non poteva farsi riferimento, per stabilire la gravità delle minacce, ai precedenti penali del Geraci, potendo essi assumere rilievo solo ai fini della quantificazione della pena. Inoltre, la Corte di appello, sostiene il ricorrente, avrebbe omesso di motivare sul contesto in cui le frasi sono state pronunciate, trascurando di considerare che le minacce erano state pronunciate alla presenza delle forze dell'ordine. Inoltre, il fatto trovava origine in dissidi familiari che dovevano indurre a ritenere che esso non avesse cagionato un grave perturbamento nella vittima. 3. Il motivo risulta manifestamente infondato atteso che la motivazione consente di comprendere il ragionamento logico-giuridico posto a base della decisione e non presenta contraddittorietà o manifesta illogicità. Quanto al contesto, nella sentenza si evidenzia che il fatto trae origine in contrasti tra la figlia dell'imputato ed il suo ex compagno che si era recato all'esercizio commerciale gestito dal Geraci per portare via con sé i figli. Il contesto era, quindi, sulla base della descrizione del fatto contenuta nella sentenza, particolarmente conflittuale. Il riferimento, ad opera della Corte territoriale, ai precedenti penali dell'imputato trova giustificazione nel contenuto delle minacce di morte profferite dal Geraci, avendo egli asserito, al fine di farle apparire credibili e quindi 2 711ii/ particolarmente intimidatorie, che egli non aveva timore delle conseguenze penali di un suo gesto, perché era stato già in galera e, a dimostrazione di ciò, egli stesso evidenziava alla persona offesa che egli lo stava minacciando in presenza alle forze dell'ordine. La Corte di appello ha quindi del tutto logicamente ritenuto che la circostanza che il Geraci avesse effettivamente riportato altre condanne penali amplificasse la valenza intimidatoria delle minacce. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/10/2021.
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