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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 17 aprile 2026

Cassazione n. 21661/2026

Testo disponibile della fonte

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lo di Roma.Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

La Corte di appello di Roma con sentenza del 25.11.2025, in parzialeriforma della sentenza di primo grado, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] reato di cui al capo B) e ha confermato la condanna dei medesimi in ordine alreato di cui al capo A), riguardante la illecita detenzione di gr. 65,70 lordi disostanza stupefacente del tipo metamfetamina (shaboo).2.

Avverso la sentenza hanno proposto ricorsi per cassazione i suddettiimputati, a mezzo del difensore, lamentando quanto segue.I) Violazione di legge, in relazione alla ritenuta non attendibilità delledichiarazioni rese dal Fiorucci con conseguente e immotivata conferma dellapenale responsabilità dello stesso.Deduce che il Fiorucci non è stato visto procedere ad alcuna cessione distupefacente e che il semplice detenere le chiavi di un appartamento nel quale erapresente sostanza stupefacente non lo rende colpevole, così come non èsignificativo il possesso di un bilancino di precisione, trattandosi di assuntore.Deduce che anche nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] non vi è prova che la stessa siadedita all’attività di spaccio, non potendosi desumere dal mero possesso disostanza stupefacente la sua destinazione allo spaccio.II) Vizio di motivazione, in relazione all’accertamento sulla presuntadetenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio da parte degli imputati.Si osserva che l’assoluzione per il capo B) si pone in contrasto con la tesi delgiudicante secondo cui l’appartamento nel quale si trovavano gli imputaticostituisse il quartier generale di una piccola impresa illegale; che altro soggetto([OSCURATO:PERSONA]) è stato assolto solo perché stava dormendo nell’appartamento almomento dell’arrivo delle forze dell’ordine; che è stato apoditticamente eillogicamente affermato che il denaro rinvenuto nella disponibilità degli imputatifosse provento di spaccio, nonostante le ricevute esibite nell’immediato.3.

Il Procuratore generale in sede, con requisitoria scritta, ha concluso perl’inammissibilità dei ricorsi.4.

I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, poiché le censure dedotte,pur formalmente prospettate come violazione di legge e vizio di motivazione, sirisolvono nella richiesta di una rivalutazione del compendio probatorio e degli indiziposti a fondamento della decisione impugnata, sollecitando un nuovo giudizio dimerito, precluso in sede di legittimità.5.

Nel caso di specie, la Corte di appello ha confermato il giudizio diresponsabilità per il capo A) sulla base di un compendio indiziario plurimo econvergente.

È stato valorizzato il rinvenimento, nell’appartamento dellacoimputata Imbroglia, di un rilevante quantitativo di sostanza stupefacente deltipo metamfetamina, unitamente a materiale per il confezionamento delle dosi ea più bilancini di precisione, nonché la disponibilità personale, in capo agli imputati,di ulteriori bilancini e di somme di denaro contante.

Parimenti significativa è stataritenuta la possibilità, per entrambi i ricorrenti, di accedere liberamenteall’immobile, dimostrata, quanto al Fiorucci, dal possesso delle chiavidell’appartamento.In tale quadro, la Corte territoriale ha congruamente disatteso le spiegazionidifensive circa la natura meramente occasionale della presenza degli imputatinell’abitazione.

In particolare, è stata ritenuta intrinsecamente implausibile laversione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe svolto attività di pulizia pressol’abitazione della Imbroglia, emergendo dagli atti che ella era stata vista usciredall’immobile insieme alla stessa Imbroglia, circostanza logicamente incompatibilecon l’assunto difensivo.

Analogamente non credibile è stata giudicata lagiustificazione addotta dal Fiorucci, che avrebbe detenuto le chiavidell’appartamento al solo fine di potervi fare una doccia, spiegazione ritenutaapodittica e smentita dal complessivo contesto fattuale, ulteriormente corroboratodal rinvenimento, al rientro degli imputati, di sostanza stupefacente e denaro nellaloro immediata disponibilità.6.

Il primo motivo di ricorso, nel dedurre l’assenza di prova di attività dicessione e la compatibilità degli indizi con un’ipotesi di uso personale, non cogliela ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha fondato l’affermazione diresponsabilità sulla valutazione complessiva degli elementi indiziari e sulla ritenutanon credibilità delle alternative prospettate dalla difesa.

La censura si limita,quindi, a contrapporre una diversa ricostruzione del fatto, sollecitando una riletturadegli indizi, operazione non consentita in sede di legittimità.7.

Analogamente, il secondo motivo, che denuncia un vizio di motivazione inrelazione alla destinazione dell’appartamento, alla posizione del coimputatoassolto e alla provenienza del denaro rinvenuto, non individua specifiche aporielogiche o manifeste illogicità della motivazione della Corte territoriale, ma si risolvenella critica dell’apprezzamento di merito compiuto, già sorretto daargomentazioni non illogiche e coerenti con le risultanze processuali.8.

Stante l’inammissibilità dei ricorsi, e non ravvisandosi assenza di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000),deve addivenirsi alla condanna dei ricorrenti al pagamento sia delle speseprocessuali sia della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nellamisura indicata in dispositivo.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassadelle ammende.Così è deciso, 17 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lo di Roma.Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La Corte di appello di Roma con sentenza del 25.11.2025, in parzialeriforma della sentenza di primo grado, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] reato di cui al capo B) e ha confermato la condanna dei medesimi in ordine alreato di cui al capo A), riguardante la illecita detenzione di gr. 65,70 lordi disostanza stupefacente del tipo metamfetamina (shaboo).2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorsi per cassazione i suddettiimputati, a mezzo del difensore, lamentando quanto segue.I) Violazione di legge, in relazione alla ritenuta non attendibilità delledichiarazioni rese dal Fiorucci con conseguente e immotivata conferma dellapenale responsabilità dello stesso.Deduce che il Fiorucci non è stato visto procedere ad alcuna cessione distupefacente e che il semplice detenere le chiavi di un appartamento nel quale erapresente sostanza stupefacente non lo rende colpevole, così come non èsignificativo il possesso di un bilancino di precisione, trattandosi di assuntore.Deduce che anche nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] non vi è prova che la stessa siadedita all’attività di spaccio, non potendosi desumere dal mero possesso disostanza stupefacente la sua destinazione allo spaccio.II) Vizio di motivazione, in relazione all’accertamento sulla presuntadetenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio da parte degli imputati.Si osserva che l’assoluzione per il capo B) si pone in contrasto con la tesi delgiudicante secondo cui l’appartamento nel quale si trovavano gli imputaticostituisse il quartier generale di una piccola impresa illegale; che altro soggetto([OSCURATO:PERSONA]) è stato assolto solo perché stava dormendo nell’appartamento almomento dell’arrivo delle forze dell’ordine; che è stato apoditticamente eillogicamente affermato che il denaro rinvenuto nella disponibilità degli imputatifosse provento di spaccio, nonostante le ricevute esibite nell’immediato.3. Il Procuratore generale in sede, con requisitoria scritta, ha concluso perl’inammissibilità dei ricorsi.4. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, poiché le censure dedotte,pur formalmente prospettate come violazione di legge e vizio di motivazione, sirisolvono nella richiesta di una rivalutazione del compendio probatorio e degli indiziposti a fondamento della decisione impugnata, sollecitando un nuovo giudizio dimerito, precluso in sede di legittimità.5. Nel caso di specie, la Corte di appello ha confermato il giudizio diresponsabilità per il capo A) sulla base di un compendio indiziario plurimo econvergente. È stato valorizzato il rinvenimento, nell’appartamento dellacoimputata Imbroglia, di un rilevante quantitativo di sostanza stupefacente deltipo metamfetamina, unitamente a materiale per il confezionamento delle dosi ea più bilancini di precisione, nonché la disponibilità personale, in capo agli imputati,di ulteriori bilancini e di somme di denaro contante. Parimenti significativa è stataritenuta la possibilità, per entrambi i ricorrenti, di accedere liberamenteall’immobile, dimostrata, quanto al Fiorucci, dal possesso delle chiavidell’appartamento.In tale quadro, la Corte territoriale ha congruamente disatteso le spiegazionidifensive circa la natura meramente occasionale della presenza degli imputatinell’abitazione. In particolare, è stata ritenuta intrinsecamente implausibile laversione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe svolto attività di pulizia pressol’abitazione della Imbroglia, emergendo dagli atti che ella era stata vista usciredall’immobile insieme alla stessa Imbroglia, circostanza logicamente incompatibilecon l’assunto difensivo. Analogamente non credibile è stata giudicata lagiustificazione addotta dal Fiorucci, che avrebbe detenuto le chiavidell’appartamento al solo fine di potervi fare una doccia, spiegazione ritenutaapodittica e smentita dal complessivo contesto fattuale, ulteriormente corroboratodal rinvenimento, al rientro degli imputati, di sostanza stupefacente e denaro nellaloro immediata disponibilità.6. Il primo motivo di ricorso, nel dedurre l’assenza di prova di attività dicessione e la compatibilità degli indizi con un’ipotesi di uso personale, non cogliela ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha fondato l’affermazione diresponsabilità sulla valutazione complessiva degli elementi indiziari e sulla ritenutanon credibilità delle alternative prospettate dalla difesa. La censura si limita,quindi, a contrapporre una diversa ricostruzione del fatto, sollecitando una riletturadegli indizi, operazione non consentita in sede di legittimità.7. Analogamente, il secondo motivo, che denuncia un vizio di motivazione inrelazione alla destinazione dell’appartamento, alla posizione del coimputatoassolto e alla provenienza del denaro rinvenuto, non individua specifiche aporielogiche o manifeste illogicità della motivazione della Corte territoriale, ma si risolvenella critica dell’apprezzamento di merito compiuto, già sorretto daargomentazioni non illogiche e coerenti con le risultanze processuali.8. Stante l’inammissibilità dei ricorsi, e non ravvisandosi assenza di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000),deve addivenirsi alla condanna dei ricorrenti al pagamento sia delle speseprocessuali sia della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nellamisura indicata in dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassadelle ammende.Così è deciso, 17 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]
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