CassazionedecretoSezione 1Decisione del 21 giugno 2023
Cassazione n. 21963/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20788/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 88, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] I TRASPORTI, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 107/2019 depositata il 16/01/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Con decreto dirigenziale in data 7-6-2006, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. venne ammessa provvisoriamente a fruire de l contributo comunitario di cui alla l.r. Sicilia n. 32 del 2000, in relazione a un progetto di recupero e conversione in albergo di un palazzo sito nel centro storico di Trapani. Per la realizzazione dell’intervento venne stabilito il termine finale del 30-9-2007, a fronte di quello più ampio (ventiquattro mesi) di cui al bando pubblicato con decreto assessoriale del 17-5-2005. La società formulò richieste di adeguamento del detto termine alle previsioni del bando, ma senza esito. In conformità di quanto stabilito nelle avvertenze del provvedimento dirigenziale, l’amministrazione, con nota del 24 - 4 - 2008, avviò la procedura di revoca del contributo. Adito dalla società, il Tribunale di Palermo, con sentenza del 17- 4-2013, ha respinto la domanda tesa a ottenere il riconoscimento del diritto al contributo previo accertamento dell’inadempimento incolpevole. La sentenza, impugnata dalla società, è stata confermata dalla Corte d’appello di Palermo. La società ha proposto ricorso per cassazione in cinque mezzi. L’Assessorato turismo sport e spettacolo della regione siciliana ha replicato con controricorso dell’avvocatura dello Stato. Ragioni della decisione I. -Risulta dalla sentenza che il finanziamento era stato revocato per due concorrenti motivi: (i) per la mancata ultimazione dei lavori da parte della società, nel termine indicato nell’art. 3 del decreto di concessione del finanziamento; (ii) per la mancata trasmissione, da parte dellastessa società alla banca concessionaria, delle dichiarazioni sostitutive sullo stato di avanzamento del programma di recupero. II. -Le ragioni del rigetto dell’appello a suo tempo proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] contro la decisione di primo grado sono le seguenti: (i)la società non aveva provveduto a impugnare il decreto di concessione dei finanziamenti nel termine indicato dall’art. 4 del bando, così da ottenere la disapplicazione del termine di ultimazione indicato nel decreto, del quale anzi aveva accettato il contenuto rilasciando le conformi dichiarazioni sostitutive; (ii) il finanziamento era stato in ogni caso revocato anche, e principalmente, per l’inadempienza della società all’obbligo di inoltrare, alla banca concessionaria, le dichiarazioni relative allo stato di avanzamento del programma. III. -I motivi di ricorso sono i seguenti: (i) omesso esame, ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., della prospettata invalidità del provvedimento di revoca, in quanto emanato in una data in cui il termine di ultimazione dei lavori, prorogato dall’amministrazione, non era ancora decorso; (ii) errata applicazione degli artt. 20 e 21 della l. n. 1034 del 1971, 1 e 2 del d.P.R. n. 1199 del 1971, per avere la corte d’appello considerato risolutiva la mancata impugnazione del decreto di concessione del finanziamento nella parte (art. 3) relativa al termine per l’ultimazione dei lavori; (iii) violazione ed errata applicazione del punto 9 della circolare n. 1 del 2001 dell’Assessorato regionale al turismo e degli artt. 3 e 4 del decreto di concessione del finanziamento, nella parte riguardante il termine ultimo di completamento dell’opera, così come prorogato;(iv) violazione del punto 9.1 della medesima circolare, per incongruità del termine secondo il principio di buona fede; (v) omesso esame del fatto che l’amministrazione aveva acquisito direttamente i dati che avrebbero dovuto essere inseriti nella dichiarazione di parte, prescritta dalla medesima circolare al punto 10. III. - Come giustamente osservato dall’avvocatura erariale nel controricorso, apparedecisivo l’esame del quinto motivo. Codesto è l’unico che pone in discussione il secondo profilo di revoca del contributo pubblico accertato dalla corte territoriale. IV. - Il q uinto motivo è, però, inammissibile in prospettiva di autosufficienza, perché implica l’esame di un aspetto che non è stato consegnato al giudizio di merito. Dalla sentenza ‒ in vero ‒ non risulta che la questione relativa alla inesistenza dell’inadempimento di cui si tratta, o forse meglio alla sua ininfluenza a cagione della asserita equipollenza dell’acquisizione dei dati da parte della stessa amministrazione, sia stata mai dedotta quale concorrente base dell a co ntestazione del provvedimento di revoca e della conseguente impugnazione contro la decisione di primo grado. Da questo punto di vista la sentenza d’appello si è limitata a registrare che esisteva una seconda ragione di revoca, legit t ima in forza dell’art. 10 della richiamata circ olare del 2001, nella parte concernente la necessità di garantire il monitoraggio dei programmi agevolati mediante apposita dichiarazione di parte , da inoltrare entro ben definite scadenze (sessanta giorni dal la chiusura di ciascun esercizio sociale fino all’esercizio successivo a quello della data di entrata a regime del programma agevolato), sotto pena di revoca del contributo. Per quel che dalla sentenza emerge, in combinato con l’indicazione dei motivi d’appello, tale seconda ragione di revoca è rimasta praticamente incontestata.V. - La conseguenza dell’inammissibilità del quinto motivo è che rimane consolidata l’affermazione della sentenza circa la ripetuta seconda revoca del contributo. Da ciò l’inammissibilità anche dei primi quattro motivi, questa volta per difetto di interesse(per tutte Cass. Sez. U n. 7931-13). VI. –Le spese seguono la soccombenza. p.q.m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 13.300,00 EURO, oltre le spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari