CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 febbraio 2022
Cassazione n. 22747/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG o Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto rivolto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], la rideterminazione della pena finale di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 12.000,00 di multa, inflitta a costui con la sentenza n. 1422 del 2013 emessa dal Tribunale di Napoli per reato riguardante sostanza stupefacente del tipo marijuana commesso il 28 settembre 2012. Alla suddetta pena, il giudice delle cognizione era pervenuto muovendo dalla pena base di anni sei di reclusione ed euro 27.000,00 di multa, ridotta per le circostanze attenuanti generiche ad anni quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa, ridotta quindi alla misura finale suddetta per la scelta del rito abbreviato. L'istante invocava gli effetti della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, che aveva determinato il ripristino dei trattamenti sanzionatori differenziati per le droghe «leggere» e quelle «pesanti», avendo dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del d.lgs. n. 272 del 2005, convertito dalla legge n. 49 del 2006, in forza dei quali detti trattamenti erano stati uniformati. In virtù di tale sentenza, erano di nuovo operativi, per le droghe «leggere», i limiti edittali minimo e massimo, per la pena detentiva, di due e sei anni di reclusione. 2. Il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 14 maggio 2021, rigettava l'istanza, ritenendo che la pena inflitta dal giudice della cognizione fosse conforme a giustizia e determinata muovendo dalla pena base minima. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui rieduce vizi di motivazione e violazione dell'art. 30, quarto comma, legge n. 87 del 1953, sostenendo che il giudice dell'esecuzione abbia errato nel limitare la propria valutazione alla insussistenza delle condizioni per il riconoscimento della particolare tenuità del comportamento, ai sensi dell'art. 73, quinto comma, d.P.R. n. 309 del 1990, e nel rigettare la richiesta di rideterminazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] .r• Il ricorso è fondato.1.1. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che è illegale la pena determinata dal giudice attraverso un procedimento di commisurazione che si sia basato, per le droghe cosiddette «leggere», sui limiti edittali dell'art. 73 d.P.R. 309 del 1990 come modificato dalla legge n. 49 del 2006, in vigore al momento del fatto, ma dichiarato successivamente incostituzionale con sentenza n. 32 del 2014. L'illegalità della pena inflitta si configura anche nel caso in cui essa sia stata fissata entro i limiti edittali previsti dall'originaria formulazione del medesimo articolo, prima della novella del 2006, rivissuto per effetto della stessa sentenza di incostituzionalità (Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015 - dep. 28/07/2015, Jazouli, Rv. 264205). 1.2. Nel caso ora in esame, il giudice dell'esecuzione, pertanto, non avrebbe dovuto rigettare l'istanza, ritenendo che fosse conforme a giustizia la pena che il giudice della cognizione aveva inflitto in base ai parametri vigenti all'epoca della condanna, ma avrebbe dovuto applicare i principi di diritto sopra richiamati, pienamente condivisibili, e rideterminare la pena nell'ambito dei più limiti edittali più favorevoli conseguenti, per le droghe «leggere», all'emissione della citata sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014. 2. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli che provvederà a nuovo esame senza incorrere nel vizio riscontrato. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al G.i.p. del Tribunale di Napoli. Così deciso in Roma il 2 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA]