CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 marzo 2022
Cassazione n. 43497/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona di S. Salvadori, che ha chiesto una dichiarazione d'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Milano rigettava la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare ai sensi degli artt. 47 e 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) sulla base dell'accertata irreperibilità del condannato. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, affidandosi a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, denuncia la violazione di legge processuale con riferimento all'art. 677, comma 2, cod. proc. pen., perché il Tribunale di sorveglianza di Milano avrebbe dovuto declinare la propria competenza a favore del Tribunale di sorveglianza di Napoli sulla base della comunicazione effettuata dal suo difensore di fiducia, da cui emergeva il proprio cambio di residenza e domicilio in [OSCURATO:PERSONA] (NA), via Carmine n. 72. 2.2. Con il secondo motivo deduce la carenza motivazionale dell'impugnato provvedimento sulla base di un dedotto travisamento degli atti relativo alla sua dichiarata irreperibilità, avendo documentato il difensore come egli fosse residente e domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] (NA), via Carmine n. 72, anziché in Cremeno (LC), ove non è stato trovato dalla Polizia giudiziaria. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. La richiesta, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta all'ammissione a misura alternativa alla detenzione in relazione all'esecuzione di una pena detentiva, è stata rigettata sul rilievo che l'istante non è stato reperito presso il domicilio eletto in via S. Carlo 2, frazione Maggio di Cremeno (LC). 3. Invero, per specifica e letterale previsione dell'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen., «il condannato, non detenuto, ha l'obbligo, a pena d'inammissibilità di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con la domanda con cui chiede una misura alternativa alla detenzione o altro provvedimento attribuito dalla legge alla magistratura di sorveglianza. Il condannato, non detenuto, ha altresì l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto». Pertanto, la richiesta di misure alternative alla detenzione, proposta da condannato non detenuto (né irreperibile o latitante: Sez. 1, n. 30779 del 13/01/2016, Medeot, Rv. 267407), è inammissibile quando, contestualmente ad essa, non sia dal medesimo indicato o eletto il domicilio, ovviamente nell'ambito del territorio nazionale. Ai fini dell'osservanza della norma citata sono irrilevanti sia la precedente dichiarazione o elezione di domicilio fatta nel giudizio, che rappresenta una vicenda processuale conclusa e ontologicamente distinta dal procedimento di sorveglianza (Sez. 1, n. 46265 dei 23/10/2007, Colantoni, Rv. 238768; Sez. 1, n. 23907 del 16/03/2004, Cisterna, Rv. 229251), sia la mera indicazione in istanza del luogo di residenza, ancorché effettiva, in quanto giuridicamente diverse, sul piano sostanziale e processuale, sono le nozioni di residenza anagrafica e di domicilio eletto ovvero dichiarato. Occorre, quindi, che il condannato personalmente, sia pure senza necessità di formule sacramentali (Sez. U, n. 18775 del 17/12/2009, dep. 2010, Mammoliti, Rv. 246720), esprima comunque con chiarezza la propria volontà che il luogo da lui indicato venga considerato come quello nel quale effettuare le comunicazioni o notificazioni a lui destinate, con conseguente assunzione dell'onere, discendente dalla legge, di comunicare nelle forme prescritte ogni successiva variazione (Sez. 1, n. 23510 del 22/04/2004, Scardino, Rv. 228135). La ratio della descritta disciplina risiede nella necessità di assicurare, sin dall'origine, un pronto rapporto tra il condannato e gli organi giurisdizionali del procedimento di sorveglianza che, per la sua peculiare natura e funzione, impone «specifiche esigenze di interconnessione ai fini della costante verifica della praticabilità, dell'andamento e dell'esito delle misure alternative» (Sez. 1, n. 25123 del 09/06/2010, Porzio, Rv. 247952). 4. Nel caso di specie, il condannato, contestualmente alla sua domanda di ammissione a una misura alternativa alla detenzione, aveva eletto domicilio in via S. Carlo 2, frazione Maggio di Cremeno (LC). A fronte del rilievo, contenuto nell'ordinanza impugnata, dell'assenza del medesimo in tale domicilio, il difensore ha prodotto, nel suo interesse, la copia di una 'comunicazione' diretta al Tribunale di sorveglianza di Milano (spedita via PEC il 22/3/2022 per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) «relativa all'attuale residenza e domicilio I • I 'LÌ il in provincia di Napoli del sig. [OSCURATO:PERSONA]», rappresentata dall'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (da cui risulta la residenza nel comune di [OSCURATO:PERSONA] (NA) via Carmine, 72) con allegata una copia della carta d'identità. 5. Ribadendo il principio espresso da Sez. U, Mammoliti, questa Corte ha rimarcato, in una fattispecie analoga alla presente, che «la dichiarazione di domicilio richiesta, in alternativa all'elezione di domicilio, a pena d'inammissibilità della domanda del condannato, non detenuto, di una misura alternativa alla detenzione deve esprimere con chiarezza, sia pur senza necessità di particolari formule, la volontà che il luogo indicato venga considerato come quello nel quale effettuare le comunicazioni o notificazioni, con conseguente assunzione dell'obbligo, discendente dalla legge, di comunicare nelle forme prescritte ogni successiva variazione» (Sez. 1, n. 25123 del 09/06/2010, Rv. 247952). Orbene, nel caso ora in esame non risulta rispettato tale obbligo di comunicazione della variazione di domicilio, non potendosi considerare tale la comunicazione, diretta all'ammissione al gratuito patrocinio, contenente solo il riferimento alla residenza dell'assistito. Da tale considerazione discende , la manifesta infondatezza di entrambi i motivi, poiché in assenza di una variazione del domicilio "chiaramente espressa" e alla luce dell'accertata irreperibilità nel domicilio eletto contestualmente alla richiesta di misura alternativa alla detenzione, non vi era motivo per considerare l'eventuale competenza di un altro tribunale di sorveglianza, né tantomeno sussiste il dedotto difetto motivazionale. 6. In definitiva, sulla base delle espresse considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, nonché, per i profili di colpa connessi alla proposta impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000), al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo liquidare in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della som