Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 febbraio 2023

Cassazione n. 08167/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15510/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], dom.to in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elett.te dom.to in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 33 (avv. [OSCURATO:PERSONA]), rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura allegata al controricorso; –controricorrente – Oggetto: danno da reato intermediazione finanziaria AC –03/02/2023 r.g. n. 15510/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, terza sezione civile, n. 937 /2021 del 12 / 0 5 /2021 , res a nel procedimento n. r.g. 1492/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03 febbraio2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha propo sto ricorso in cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari, pronunciando in sede di rinvio da questa Corte, lo ha dichiarato, ai soli fini civili, responsabile del reato di truffa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannandolo per l’effetto al risarcimento dei relativi danni, quantificati in € 458.063,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

2. La Corte territoriale , per quanto ancora in questa sede interessa, ha ritenuto: a) che l’ eccezione di estinzione del giudizio di rinvio era infondata, atteso che la prima notifica dell’atto di riassunzione a istanza del Pizzicoli era affetta da nullità e non da inesistenza, con conseguente legittimità dell’ ordine di rinnovazione successivamente disposto e regolarmente adempiuto , in assenza di maturazione di alcuna preclusione processuale al riguardo; b) che le prove acquisite in atti e segnatamente quelle riversate dal processo penale a carico del [OSCURATO:PERSONA], consentissero d i ritenere pienamente accertata la sua responsabilità civile per i danni conseguenti alla commissione del delitto di truffa ai danni del Pizzicoli, quantificati sulla basedella c. t. u. in atti nella somma oggetto di condanna.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con contr oricor so e ha depositato memoria.r.g. n. 15510/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso lamenta: a.

Primo motivo: « I) - Violazione dell’art. 392 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. » , deducendo l’inesistenza della notificazione del ricorso per riassunzione del giudizio di rinvio». b.

Secondo motivo: « II) - Violazione dell’art. 392 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha qualificato nulla e non già inesistente la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice del rinvio eseguita con notificazione al domiciliatario ovvero al difensore costituito nelle pregresse fasi di merito, anziché alla parte personalmente. c.

Terzo motivo: « III) - Viol azione dell’art. 392 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha affermato che l’effetto sanante prodotto dalla costituzione del convenuto opera comunque nel caso in cui la costituzione sia effettuata al solo fine di eccepire la nullità della notificazione.

2. I primi tre motivi, che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati , sono infondati.

È lo stesso ricorrente a ricordare l’ insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (sentenze a Sezioni Unite nn. 14916 e 14917 del 20/07/2016), cui la successiva giurisprudenza delle Sezioni semplici ha dato continuità (tra le massimate, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2174 del 27/01/2017; Sez. 5 - , Ordinanza n. 3816 del 16/02/2018; Sez.

L - , Ordinanz a n. 14840 del 07/06/2018 ) secondo cui “l'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle r.g. n. 15510/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.

Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa.”La sentenza impugnata si fa carico di tale insegnamento e, nella specie, svolge argomenti idonei a escludere la sanzione dell’inesistenza e la sussistenza della sola ipotesidi nullità, sanata dall’ordine di rinnovazione poi ritualmente eseguito.

Invero, la decisione qui impugnata (pag. 5) rammenta come nella specie “il Pizzicoliha notificato l’atto di riassunzione al sig. [OSCURATO:PERSONA], oltre che al vecchio indirizzo di residenza, ove è risultato essere irreperibile, altresì presso il domicilio eletto del procuratore costituito nei precedenti gradi di merito, e ciò nei termini per la riassunzione della presente azione”.

Tanto consente di escludere che si sia in presenza di una notificazione inesistente; invero, se il tentativodi notificazione personale al [OSCURATO:PERSONA] è stata resti tuita con la dicitura “SCONOSCIUTO” e se per essa potrebbe predicarsi un r.g. n. 15510/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] mero tentativo in assenza di pronta riattivazione della fase notificatorio, altrettanto non può dirsi per la contestuale notificazione al procuratore costituito nelle precedenti fasi del giudizio, per la quale la sanzione è certamente solo quella della nullità, sanabile peraltro sia dalla costituzione della controparte , irrilevante che avvenga “al solo scopo di far valere la nullità” (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20659 del 31/08/2017), sia per l’effetto dell’ordinedi rinnovazione emesso dal giudice che rilevi il vizio processuale in commento.

Come ricorda correttamente la sentenzadella Corte territoriale , la giurisprudenza di questa Corte insegna che la riassunzione del giudizio davanti al giudice del rinvio è – solo – nulla se eseguita con notificazione presso il domiciliatario ovvero al difensore costituito nelle pregresse fasi di merito anziché alla parte personalmente” (Sez. 6 -5, Ordinanza n. 29032 del 05/12/2017; da ultimo, tra le tante, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 605 del 11/01/2022).

E nella specie, per l’appunto, l’avvocato de Feo era il difensore costituito per la difesa del ricorrente, ciò che è sufficiente a escludere l’inesistenza della notificazione.

3. Quarto motivo: «V) - Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1° nn. 3 e 5 c.p.c.», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove avrebbeposto alla base del ragionamen to seguito esclusivamente le risultanze del giudizio penale di primo grado dinanzi al Tribunale di Bari, travisandone il contenuto, e comunque effettuando una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, “sicuramente sindacabile, in sede di legittimità, per il vizio di cui all’art.360 n. 5 c.p.c.”.

I l motivo non può trovare accoglimento .

La doglianza inerente alla falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. è r.g. n. 15510/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile.

La falsa applicazione dei citati articoli è deducibilein questa fase di legittimità, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., solo allorquando si lamenti che il giudice ha posto a fondamento della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione.

Nella specie,nel motivo in esame non risulta dedotta alcuna della citate ipotesi astratte, ma semplicemente , quanto inammissibilmente, l’esito della valutazione probatoria.

Inammissibile è anche la lamentata violazione dell’art . 2697 cod. civ., posto che in nessuna parte della sentenza impugnata v’è un’affermazione riconducibile al riparto dell’onere della prova in materia, sicché sarebbe stato onere del ricorrente indicare come, dove e quando una tale questionesia stata prospettata e valutata dal giudice di secondo grado , risultando dalla lettura della sentenza che la Corte terri toriale ha esaminato le prov e acquisite in atti e, all’esito , le ha valutate come esaustive ai fini della dimostrazione sia dell’ an che del quantum del risarcimento disposto.

Da ultimo, va rammentato che, contrariamente a quanto sembra di ritenere il ricorrente, l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. nella formulazione introdotta a seguito dell’entrata in vigore della legge 7 agosto 2012, n. 134, comporta: a) che il vizio di motivazione è denunciabile in cassazione ai sensi solo per anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze r.g. n. 15510/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014); b) che il vizio denunciabile è limitato all'omesso esame di un fatto storico - da intendere quale specifico accadimento in senso storico-naturalistico (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 24035 del 03/10/2018; id. sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; id.

Sez. 2, Ordinanza n. 20610 del 09/07/2021), principale o secondario, rilevante ai fini del decidere e oggetto di discussione tra le parti (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018), nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente l’omessa valutazione di deduzioni difensive; c) che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018).

Da tanto nella specie consegue l’inammissibilità del motivo sul punto , laddove esso consiste nella censura della selezione del materiale probatorio e dell’esito della sua valutazione a operadel giudice del merito, in assenza di alcun concretoelemento da cui dedurre il lamentato “travisamento” delle prova in atti.

4. La socco mbenza re gola le spese, liquidate come in dispositivo .

5. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il r.g. n. 15510/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass.

S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] c o a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] le spese della presente fase di legittimità , che liquida in complessivi euro 15.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15510/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], dom.to in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elett.te dom.to in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 33 (avv. [OSCURATO:PERSONA]), rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura allegata al controricorso; –controricorrente – Oggetto: danno da reato intermediazione finanziaria AC –03/02/2023 r.g. n. 15510/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, terza sezione civile, n. 937 /2021 del 12 / 0 5 /2021 , res a nel procedimento n. r.g. 1492/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03 febbraio2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha propo sto ricorso in cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari, pronunciando in sede di rinvio da questa Corte, lo ha dichiarato, ai soli fini civili, responsabile del reato di truffa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannandolo per l’effetto al risarcimento dei relativi danni, quantificati in € 458.063,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. 2. La Corte territoriale , per quanto ancora in questa sede interessa, ha ritenuto: a) che l’ eccezione di estinzione del giudizio di rinvio era infondata, atteso che la prima notifica dell’atto di riassunzione a istanza del Pizzicoli era affetta da nullità e non da inesistenza, con conseguente legittimità dell’ ordine di rinnovazione successivamente disposto e regolarmente adempiuto , in assenza di maturazione di alcuna preclusione processuale al riguardo; b) che le prove acquisite in atti e segnatamente quelle riversate dal processo penale a carico del [OSCURATO:PERSONA], consentissero d i ritenere pienamente accertata la sua responsabilità civile per i danni conseguenti alla commissione del delitto di truffa ai danni del Pizzicoli, quantificati sulla basedella c. t. u. in atti nella somma oggetto di condanna. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con contr oricor so e ha depositato memoria.r.g. n. 15510/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso lamenta: a. Primo motivo: « I) - Violazione dell’art. 392 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. » , deducendo l’inesistenza della notificazione del ricorso per riassunzione del giudizio di rinvio». b. Secondo motivo: « II) - Violazione dell’art. 392 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha qualificato nulla e non già inesistente la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice del rinvio eseguita con notificazione al domiciliatario ovvero al difensore costituito nelle pregresse fasi di merito, anziché alla parte personalmente. c. Terzo motivo: « III) - Viol azione dell’art. 392 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha affermato che l’effetto sanante prodotto dalla costituzione del convenuto opera comunque nel caso in cui la costituzione sia effettuata al solo fine di eccepire la nullità della notificazione. 2. I primi tre motivi, che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati , sono infondati. È lo stesso ricorrente a ricordare l’ insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (sentenze a Sezioni Unite nn. 14916 e 14917 del 20/07/2016), cui la successiva giurisprudenza delle Sezioni semplici ha dato continuità (tra le massimate, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2174 del 27/01/2017; Sez. 5 - , Ordinanza n. 3816 del 16/02/2018; Sez. L - , Ordinanz a n. 14840 del 07/06/2018 ) secondo cui “l'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle r.g. n. 15510/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa.”La sentenza impugnata si fa carico di tale insegnamento e, nella specie, svolge argomenti idonei a escludere la sanzione dell’inesistenza e la sussistenza della sola ipotesidi nullità, sanata dall’ordine di rinnovazione poi ritualmente eseguito. Invero, la decisione qui impugnata (pag. 5) rammenta come nella specie “il Pizzicoliha notificato l’atto di riassunzione al sig. [OSCURATO:PERSONA], oltre che al vecchio indirizzo di residenza, ove è risultato essere irreperibile, altresì presso il domicilio eletto del procuratore costituito nei precedenti gradi di merito, e ciò nei termini per la riassunzione della presente azione”. Tanto consente di escludere che si sia in presenza di una notificazione inesistente; invero, se il tentativodi notificazione personale al [OSCURATO:PERSONA] è stata resti tuita con la dicitura “SCONOSCIUTO” e se per essa potrebbe predicarsi un r.g. n. 15510/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] mero tentativo in assenza di pronta riattivazione della fase notificatorio, altrettanto non può dirsi per la contestuale notificazione al procuratore costituito nelle precedenti fasi del giudizio, per la quale la sanzione è certamente solo quella della nullità, sanabile peraltro sia dalla costituzione della controparte , irrilevante che avvenga “al solo scopo di far valere la nullità” (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20659 del 31/08/2017), sia per l’effetto dell’ordinedi rinnovazione emesso dal giudice che rilevi il vizio processuale in commento. Come ricorda correttamente la sentenzadella Corte territoriale , la giurisprudenza di questa Corte insegna che la riassunzione del giudizio davanti al giudice del rinvio è – solo – nulla se eseguita con notificazione presso il domiciliatario ovvero al difensore costituito nelle pregresse fasi di merito anziché alla parte personalmente” (Sez. 6 -5, Ordinanza n. 29032 del 05/12/2017; da ultimo, tra le tante, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 605 del 11/01/2022). E nella specie, per l’appunto, l’avvocato de Feo era il difensore costituito per la difesa del ricorrente, ciò che è sufficiente a escludere l’inesistenza della notificazione. 3. Quarto motivo: «V) - Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1° nn. 3 e 5 c.p.c.», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove avrebbeposto alla base del ragionamen to seguito esclusivamente le risultanze del giudizio penale di primo grado dinanzi al Tribunale di Bari, travisandone il contenuto, e comunque effettuando una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, “sicuramente sindacabile, in sede di legittimità, per il vizio di cui all’art.360 n. 5 c.p.c.”. I l motivo non può trovare accoglimento . La doglianza inerente alla falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. è r.g. n. 15510/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile. La falsa applicazione dei citati articoli è deducibilein questa fase di legittimità, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., solo allorquando si lamenti che il giudice ha posto a fondamento della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione. Nella specie,nel motivo in esame non risulta dedotta alcuna della citate ipotesi astratte, ma semplicemente , quanto inammissibilmente, l’esito della valutazione probatoria. Inammissibile è anche la lamentata violazione dell’art . 2697 cod. civ., posto che in nessuna parte della sentenza impugnata v’è un’affermazione riconducibile al riparto dell’onere della prova in materia, sicché sarebbe stato onere del ricorrente indicare come, dove e quando una tale questionesia stata prospettata e valutata dal giudice di secondo grado , risultando dalla lettura della sentenza che la Corte terri toriale ha esaminato le prov e acquisite in atti e, all’esito , le ha valutate come esaustive ai fini della dimostrazione sia dell’ an che del quantum del risarcimento disposto. Da ultimo, va rammentato che, contrariamente a quanto sembra di ritenere il ricorrente, l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. nella formulazione introdotta a seguito dell’entrata in vigore della legge 7 agosto 2012, n. 134, comporta: a) che il vizio di motivazione è denunciabile in cassazione ai sensi solo per anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze r.g. n. 15510/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014); b) che il vizio denunciabile è limitato all'omesso esame di un fatto storico - da intendere quale specifico accadimento in senso storico-naturalistico (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 24035 del 03/10/2018; id. sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; id. Sez. 2, Ordinanza n. 20610 del 09/07/2021), principale o secondario, rilevante ai fini del decidere e oggetto di discussione tra le parti (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018), nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente l’omessa valutazione di deduzioni difensive; c) che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018). Da tanto nella specie consegue l’inammissibilità del motivo sul punto , laddove esso consiste nella censura della selezione del materiale probatorio e dell’esito della sua valutazione a operadel giudice del merito, in assenza di alcun concretoelemento da cui dedurre il lamentato “travisamento” delle prova in atti. 4. La socco mbenza re gola le spese, liquidate come in dispositivo . 5. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il r.g. n. 15510/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020). P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] c o a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] le spese della presente fase di legittimità , che liquida in complessivi euro 15.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quell
Sentenza Cassazione n. 08167/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris