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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 2023

Cassazione n. 18620/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 27 settembre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Salerno, pronunciata il 21 gennaio 2022, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per aver concorso nel reato di ricettazione attenuata.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale genericamente si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla valutazione della prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto contestato, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dalla Corte territoriale che, disattendendo le medesime doglianze oggetto di appello, ha già evidenziato, con argomentazione esente da vizi logici e giuridici, come le risultanze agli atti consentissero di superare ogni argomentazione difensiva (si veda, in particolare, pag. 4 sull'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa); considerato che l'inconferente censura sulla mancata derubricazione del reato contestato in quello di furto deve ritenersi manifestamente infondata, poiché in assenza di elementi certi che permettessero di identificare l'imputato quale autore materiale del reato presupposto, la Corte di appello ha congruamente escluso la derubricazione, conformandosi alla consolidata giurisprudenza di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 4 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 27 settembre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Salerno, pronunciata il 21 gennaio 2022, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per aver concorso nel reato di ricettazione attenuata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale genericamente si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla valutazione della prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto contestato, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dalla Corte territoriale che, disattendendo le medesime doglianze oggetto di appello, ha già evidenziato, con argomentazione esente da vizi logici e giuridici, come le risultanze agli atti consentissero di superare ogni argomentazione difensiva (si veda, in particolare, pag. 4 sull'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa); considerato che l'inconferente censura sulla mancata derubricazione del reato contestato in quello di furto deve ritenersi manifestamente infondata, poiché in assenza di elementi certi che permettessero di identificare l'imputato quale autore materiale del reato presupposto, la Corte di appello ha congruamente escluso la derubricazione, conformandosi alla consolidata giurisprudenza di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 4 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18620/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris