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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34610/2026

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[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha avverso la sentenza del 17/02/2026 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari, che ha confermato la decisione di primo grado, con la quale è stata affermata la responsabilità penale del predetto per il reato di tentato furto aggravato; - [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge in ordine alla querela, è del tutto generico poiché censura non già la formalizzazione dell'istanza di punizione - che resta, dunque, incontestata - bensì l'omessa riproduzione della stessa nella sentenza impugnata, che ha, per contro, specificamente delibato l'eccezione proposta con il gravame con motivazione qui non censurata (Sez. 3, n. 24365 del 14/03/2023, G., Rv. 284670 - 01, secondo cui la manifestazione della volontà di querelarsi può essere ritenuta esistente dal giudice del merito, con accertamento sottratto al sindacato di legittimità se conforme alle regole della logica e del diritto, indipendentemente dalla qualifica assegnata alla dichiarazione orale dalla polizia giudiziaria che l'ha ricevuta, a condizione che l'intenzione di perseguire l'autore dei fatti denunciati emerga chiaramente dalla dichiarazione o da altri fatti dimostrativi di detto intento); -[OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo, che deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in ordine al diniego di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato poiché non sussiste incompatibilità logica tra l'esclusione della recidiva e la ritenuta sussistenza di cause ostative, in quanto la nozione di comportamento abituale - che ricorre quando l'autore ha commesso almeno altri due illeciti oltre quello preso in esame - non può essere assimilata a quella della recidiva, che opèra in un ambito diverso ed è fondata su un distinto apprezzamento, con la conseguenza che assumono rilievo anche reati commessi successivamente a quello per cui si procede (Sez. 6, n. 26867 del 28/03/2017, Sciammacca, Rv. 270637 - 01); - [OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo, che deduce violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella speciel'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 8 della sentenza impugnata), senza che il ricorrente abbia introdotto positivi indicatori, decisivi nella prospettiva invocata, che sarebbero stati ingiustificatamente ignorati dal giudice di merito; - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente Aless6ìi ina [OSCURATO:PERSONA] ananzi [OSCURATO:PERSONA] Sezione VII Pv7/ 28 SET 2026 L'ASSISTENTE C UDIZIARIO Dott.ssa Ead 'ente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha avverso la sentenza del 17/02/2026 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari, che ha confermato la decisione di primo grado, con la quale è stata affermata la responsabilità penale del predetto per il reato di tentato furto aggravato; - [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge in ordine alla querela, è del tutto generico poiché censura non già la formalizzazione dell'istanza di punizione - che resta, dunque, incontestata - bensì l'omessa riproduzione della stessa nella sentenza impugnata, che ha, per contro, specificamente delibato l'eccezione proposta con il gravame con motivazione qui non censurata (Sez. 3, n. 24365 del 14/03/2023, G., Rv. 284670 - 01, secondo cui la manifestazione della volontà di querelarsi può essere ritenuta esistente dal giudice del merito, con accertamento sottratto al sindacato di legittimità se conforme alle regole della logica e del diritto, indipendentemente dalla qualifica assegnata alla dichiarazione orale dalla polizia giudiziaria che l'ha ricevuta, a condizione che l'intenzione di perseguire l'autore dei fatti denunciati emerga chiaramente dalla dichiarazione o da altri fatti dimostrativi di detto intento); -[OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo, che deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in ordine al diniego di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato poiché non sussiste incompatibilità logica tra l'esclusione della recidiva e la ritenuta sussistenza di cause ostative, in quanto la nozione di comportamento abituale - che ricorre quando l'autore ha commesso almeno altri due illeciti oltre quello preso in esame - non può essere assimilata a quella della recidiva, che opèra in un ambito diverso ed è fondata su un distinto apprezzamento, con la conseguenza che assumono rilievo anche reati commessi successivamente a quello per cui si procede (Sez. 6, n. 26867 del 28/03/2017, Sciammacca, Rv. 270637 - 01); - [OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo, che deduce violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella speciel'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 8 della sentenza impugnata), senza che il ricorrente abbia introdotto positivi indicatori, decisivi nella prospettiva invocata, che sarebbero stati ingiustificatamente ignorati dal giudice di merito; - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente Aless6ìi ina [OSCURATO:PERSONA] ananzi [OSCURATO:PERSONA] Sezione VII Pv7/ 28 SET 2026 L'ASSISTENTE C UDIZIARIO Dott.ssa Ead 'ente
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