CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 12722/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2021 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Messina riformava parzialmente - quanto alla riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 392 cod. pen., alla riduzione della pena, alla revoca della sospensione condizionale della pena e alla riduzione della provvisionale - la sentenza che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 610 cod. pen. Secondo l'ipotesi accusatoria, l'imputato, con la violenza consistita nell'apporre un lucchetto al cancello di ingresso di un terreno di sua proprietà e concesso in locazione a [OSCURATO:PERSONA], gli aveva impedito l'ingresso, minacciandolo di arrecare danni. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 128, 129 e 529 cod. proc. pen., per violazione del diritto di difesa in relazione agli artt. 24 e 111 Cost.; assenza di condizione di procedibilità. Come si evince dalle deposizioni in atti i fatti oggetto della querela del 29 luglio 2015 era stati commessi anni addietro (2013) e pertanto la querela era tardiva. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli art. 27 e 111 Cost., 6 CEDU, 192 e ss. cod. proc. pen. e 392 cod. pen.; travisamento di prove decisive; mancanza di riscontri. I fatti come riscostruiti in sede di merito sulla base delle dichiarazioni della parte civile sono del tutto smentiti dalle prove raccolte e dalle stesse dichiarazioni rese dalla parte civile in dibattimento: è emerso invero che nessun ostacolo era stato opposto al Mangano, che ben poteva accedere al terreno, e che questi non era stato minacciato. Viepiù dal 2012 il Mangano non era più titolare di alcun diritto sull'immobile, come attestato dalla scrittura privata riconosciuta anche dalla parte civile. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli art. 27 e 111 Cost., 6 CEDU, 192 e ss. cod. proc. pen.; travisamento di prove decisive; omessa correlazione tra imputazione e sentenza. Alcun ostacolo è risultato essere stato installato all'ingresso della proprietà. Pertanto, il ricorrente, alla luce della imputazione, andava assolto. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'ad, 392 cod. pen.; mancanza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato; Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 51 cod. pen. Oltre a difettare l'elemento oggettivo del reato, quanto all'asserita violenza sulle cose e al mutamento di destinazione, andava considerato che, una volta terminato nel 2012 il contratto di locazione e stante l'accordo concluso tra le parti, il ricorrente ha legittimamente reagito ad uno spoglio nel possesso e in ogni caso aveva consentito alla persona offesa l'accesso al fondo (chiave dei cancelli). 2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen. Il fatto in ogni caso andava ritenuto di particolare tenuità. z'm 2.6. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al principio di proporzione e agli artt. 133, 163 cod. pen. e 539 cod. proc. pen.; pena ingiusta, eccessiva e sproporzionata anche in relazione alla provvisionale. La pena è ingiusta, eccessiva e sproporzionata. E' stata anche prevista una provvisionale senza la sussistenza di un danno (o della prova del danno ed è stata revocata la sospensione condizionale della pena, pur sussistendone i presupposti (l'imputato è incensurato). 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. Il difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire memoria con conclusioni scritte di rigetto del ricorso e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato solo in parte, mentre per il resto deduce censure non consentite dalla legge in sede di legittimità e manifestamente infondate. 2. Il primo motivo articola doglianze in punto di fatto, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 3-4, sulla ricostruzione dei fatti ai fini della tempestività della querela). 3. Il secondo, terzo e quarto motivo declinano censure generiche e in fatto, volte a prefigurare una rivalutazione ed un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, notoriamente estranee al sindacato di legittimità e alla nozione di vizio di travisamento della prova, risultando per converso i punti oggetto di impugnazione affrontati dalla Corte di appello con motivazione immune da vizi rilevabili in questa sede. La Corte di appello ha infatti spiegato (indicando le pertinenti prove) che il rapporto locatizio si era protratto successivamente al 2012 e fino al 2015; che l'affittuario utilizzava il terreno per il deposito di auto, moto, carenature ed altro, collegate alla sua attività di artigiano e venditore di moto e ricambi; che il catenaccio apposto dall'imputato all'accesso carrabile impediva l'accesso e l'uscita di tali mezzi. Quanto alla violazione della corrispondenza tra imputazione e sentenza, le lagnanze sul punto appaiono generiche e manifestamente infondate, posto che la riqualificazione del fatto in primo luogo era stata proprio richiesta dalla difesa e la sentenza impugnata ha comunque valorizzato la tesi difensiva là dove aveva sostenuto la pretesa soggettiva all'esclusione della parte offesa dall'uso del terreno (era moroso nel pagamento dei canoni), derubricando il fatto (che era pur sempre il medesimo) in una fattispecie penale meno grave. 4. Parimenti il quinto motivo finisce per avanzare critiche generiche e meramente oppositive, avendo anche in tal caso la Corte di appello escluso di aderire alla richiesta difensiva di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. con motivazione adeguata, correttamente ancorata ai parametri normativi (cfr. pag. 4). 5. Sono critiche di merito quelle relative alla dosimetria della pena. In ordine alla provvisionale, le censure sono aspecifiche e comunque non consentite. La Corte di appello ha dato atto che il danno provato era soltanto quello morale derivante dal reato, liquidando la provvisionale in termini pertanto ridotti rispetto al primo grado. In ogni caso non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Rv. 277773). A ciò va aggiunto che la condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza - desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità - di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, restando perciò impregiudicato l'accertamento riservato al giudice civile sulla liquidazione e l'entità del danno, ivi compresa la possibilità di escludere l'esistenza stessa di un danno eziologicamente collegato all'evento illecito (Sez. 3, n. 36350 del 23/03/2015, Rv. 265637). 6. Fondato è invece il motivo relativo alla revoca del beneficio sospensivo della pena.In primo grado il Giudice aveva dato atto che sussistevano i presupposti per la concessione del beneficio e aveva subordinato - senza lacuna motivazione - il suddetto beneficio al pagamento della provvisionale. Con l'appello l'imputato aveva censurato soltanto la subordinazione del beneficio al pagamento della provvisionale (stante le sue condizioni economiche), insistendo nelle conclusioni per il riconoscimento dei benefici di legge (anche in relazione alla richiesta riqualificazione). La Corte di appello ha invece tout court revocato senza alcuna motivazione il beneficio della sospensione condizionale della pena. A tale situazione denunciata dal ricorrente può porre rimedio direttamente questa Corte, stante l'accertamento compiuto in primo grado sulla sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio. 7. Conclusivamente, il ricorso va accolto limitatamente al diniego della sospensione condizionale, con il riconoscimento di tale beneficio. Per il resto il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3.686, oltre accessori di legge. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al diniego della sospensione condizionale, beneficio che riconosce, dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla p