Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2010
ECLI:EU:C:2010:203
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑246/07
[OSCURATO:PERSONA] europea
contro
[OSCURATO:PERSONA] di Svezia
«Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 10 CE e 300, n. 1, CE — [OSCURATO:PERSONA] di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti — Proposta unilaterale di uno Stato membro volta ad includere una sostanza nell’allegato A di tale [OSCURATO:PERSONA]»
Massime della sentenza
[OSCURATO:PERSONA] membri — Obblighi — Obbligo di leale collaborazione con le istituzioni comunitarie
(Art. 10 CE)
L’obbligo di leale cooperazione, previsto dall’art. 10 CE, è di applicazione generale e non dipende né dal carattere esclusivo
o meno della competenza comunitaria di cui trattasi, né dall’eventuale diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri di contrarre obblighi nei
confronti degli [OSCURATO:PERSONA] terzi. Qualora risulti che la materia disciplinata da un accordo o da una convenzione rientra in parte
nella competenza della [OSCURATO:PERSONA] e in parte in quella degli [OSCURATO:PERSONA] membri, occorre garantire una stretta cooperazione tra questi
ultimi e le istituzioni comunitarie tanto nel processo di negoziazione e di stipulazione quanto nell’adempimento degli impegni
assunti. Tale obbligo di cooperazione discende dalla necessità di un’unità della rappresentanza internazionale della [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] membri hanno obblighi particolari di azione e di astensione in una situazione in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato
al Consiglio proposte che, pur se non adottate da quest’ultimo, rappresentano il punto di partenza di un’azione comunitaria
concertata. Configura pertanto una violazione dell’obbligo di leale cooperazione la proposta unilaterale di uno Stato membro
di includere una sostanza nell’allegato A della [OSCURATO:PERSONA] di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, dissociando
così tale Stato membro dalla strategia comune concertata in seno al Consiglio mentre, alla luce del contesto istituzionale
e procedurale di tale [OSCURATO:PERSONA], siffatta proposta implica talune conseguenze per l’Unione, segnatamente per quanto riguarda
l’esercizio dei diritti. Infatti, conformemente alle disposizioni della [OSCURATO:PERSONA] citata, le organizzazioni regionali di
integrazione economica, come l’Unione, non esercitano il loro diritto di voto se i rispettivi [OSCURATO:PERSONA] membri esercitano il proprio
e viceversa. D’altronde, qualora uno o più [OSCURATO:PERSONA] membri di un’organizzazione del genere siano, al pari dell’organizzazione
stessa, parti della citata [OSCURATO:PERSONA], detta organizzazione e i suoi [OSCURATO:PERSONA] membri non possono esercitare contemporaneamente
i diritti previsti dalla [OSCURATO:PERSONA] stessa.
Una siffatta situazione può compromettere il principio di unità della rappresentanza internazionale dell’Unione e dei suoi
[OSCURATO:PERSONA] membri nonché indebolire il loro potere di negoziato nei confronti delle altre parti della [OSCURATO:PERSONA] di cui trattasi.
Presentando unilateralmente una proposta del genere, uno Stato membro viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza
dell’art. 10 CE.
(v. punti 71, 73-74, 91-93, 103-104, dispositivo 1)
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
20 aprile 2010 (
*
)
«Inadempimento di uno Stato – Violazione degli artt. 10 CE e 300, n. 1, CE – [OSCURATO:PERSONA] di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti – Proposta unilaterale di uno Stato membro volta ad includere una sostanza nell’allegato A di tale [OSCURATO:PERSONA]»
Nella causa C‑246/07,
avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 22 maggio 2007,
[OSCURATO:PERSONA] europea,
rappresentata dal sig. G. [OSCURATO:PERSONA] e dalla sig.ra C. Tufvesson, in qualità di agenti, con domicilio eletto in [OSCURATO:PERSONA],
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] di Svezia,
rappresentato dal sig. A. Kruse e dalla sig.ra A. Falk, in qualità di agenti,
convenuto,
sostenuto da:
[OSCURATO:PERSONA] di Danimarca,
rappresentato dai sigg. C. [OSCURATO:PERSONA] e R. Holdgaard, in qualità di agenti,
[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA],
rappresentato dalla sig.ra C. M. Wissels e dal sig. D.J.M. de Grave, in qualità di agenti,
Repubblica di Finlandia,
rappresentata dal sig. J. Heliskoski, in qualità di agente,
[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord,
rappresentato dalla sig.ra V. Jackson, in qualità di agente, assistita dal sig. D. Anderson, QC,
intervenienti
LA CORTE (Grande Sezione),
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. A. Tizzano, J.N. [OSCURATO:PERSONA], K. Lenaerts, dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] de Lapuerta,
dal sigg. E. Levits, dalla sig.ra C. Toader, presidenti di sezione, dai sigg. C.W.A. Timmermans, A. Rosas (relatore), A. [OSCURATO:PERSONA], J. Malenovský, U. Lõhmus, e J.-J. Kasel, giudici,
avvocato generale: sig. M. [OSCURATO:PERSONA]
cancelliere: sig.ra R. Şereş, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 29 aprile 2009,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 1° ottobre 2009,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con il suo ricorso la [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee chiede alla Corte di dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia, avendo proposto
unilateralmente di includere una sostanza, il perfluorottano sulfonato (in prosieguo: il «PFOS»), nell’allegato A della [OSCURATO:PERSONA]
di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA] di Stoccolma»), è venuto meno agli obblighi
ad esso incombenti in forza degli artt. 10 CE e 300, n. 1, CE.
Contesto normativo
[OSCURATO:PERSONA] di Stoccolma
2
[OSCURATO:PERSONA] di Stoccolma è stata adottata il 22 maggio 2001. Conformemente al suo art. 26, n. 1, essa è entrata in vigore
il 17 maggio 2004, vale a dire il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del cinquantesimo strumento di ratifica,
accettazione, approvazione o adesione. Essa persegue l’obiettivo di proteggere la salute umana e l’ambiente dagli inquinanti
organici persistenti (in prosieguo: i «POP»), come precisato nel suo art. 1, in quanto le parti della [OSCURATO:PERSONA] riconoscono,
in particolare, che i POP «possiedono proprietà tossiche, resistono alla degradazione, sono soggetti a bioaccumulo e sono
trasportati dall’aria, dall’acqua e dalle specie migratorie attraverso le frontiere internazionali e depositati lontano dal
luogo di emissione, ove si accumulano negli ecosistemi terrestri e acquatici».
3
Emerge dall’art. 2 della [OSCURATO:PERSONA] di Stoccolma che, ai fini della medesima, per «parte» si intende uno Stato o un’organizzazione
regionale di integrazione economica che abbia espresso il proprio consenso ad essere vincolato da tale [OSCURATO:PERSONA] e per il
quale essa sia in vigore, mentre per «organizzazione regionale di integrazione economica» si intende un’organizzazione costituita
da [OSCURATO:PERSONA] sovrani di una determinata regione, alla quale gli [OSCURATO:PERSONA] membri abbiano trasferito le proprie competenze nelle materie
disciplinate dalla citata [OSCURATO:PERSONA] e che sia stata debitamente autorizzata, secondo le proprie procedure interne, a firmare,
ratificare, accettare o approvare la presente [OSCURATO:PERSONA] o ad aderirvi.
4
L’art. 3 della [OSCURATO:PERSONA] di Stoccolma prevede che le parti adottino le misure legislative e amministrative necessarie aventi
ad oggetto le sostanze chimiche indicate negli allegati della [OSCURATO:PERSONA]. Tali misure sono volte essenzialmente all’eliminazione
o alla limitazione della produzione, dell’uso, dell’importazione e dell’esportazione delle citate sostanze.
5
[OSCURATO:PERSONA] di Stoccolma contiene talune disposizioni sulla procedura da seguire per includere nuove sostanze chimiche
nei suoi allegati A-C. Ai sensi del suo art. 8, relativo all’inclusione di sostanze chimiche in tali allegati:
«1. Ciascuna parte può presentare al segretariato una proposta di inclusione di una sostanza chimica negli allegati A, B e/o
C. La proposta deve contenere le informazioni di cui all’allegato D. Ai fini dell’elaborazione della proposta, la parte può
essere assistita da altre parti e/o dal segretariato.
2. Il segretariato verifica la presenza nella proposta delle informazioni di cui all’allegato D. Qualora accerti la presenza
delle informazioni richieste, il segretariato trasmette la proposta al comitato di esame degli inquinanti organici persistenti.
3. Il comitato esamina la proposta e applica i criteri di selezione indicati nell’allegato D in modo flessibile e trasparente,
tenendo conto in maniera integrata ed equilibrata di tutte le informazioni fornite.
4. Se il comitato decide che:
a) la proposta soddisfa i criteri di selezione, trasmette la proposta e la propria valutazione, tramite il segretariato, a tutte
le parti e agli osservatori, invitandoli a presentare le informazioni di cui all’allegato E;
(…)
6. Qualora il comitato abbia deciso che la proposta soddisfa i criteri di selezione o la Conferenza delle parti abbia deciso
di darvi seguito, il comitato procede a un nuovo esame della proposta, tenendo conto di tutte le altre informazioni pertinenti
pervenute, e prepara un progetto di profilo di rischio ai sensi dell’allegato E. (…).
7. Se, sulla base del profilo di rischio elaborato ai sensi dell’allegato E, il comitato decide che:
a) a causa della propagazione nell’ambiente a lunga distanza, la sostanza chimica può provocare effetti nocivi significativi
per la salute umana e/o per l’ambiente che giustificano un intervento a livello mondiale, si dà seguito alla proposta. L’assenza
di certezze scientifiche assolute non impedisce di procedere. Tramite il segretariato, il comitato invita tutte le parti e
gli osservatori a fornire informazioni sugli aspetti indicati nell’allegato F. Successivamente il comitato procede a una valutazione
della gestione dei rischi, che comprende un’analisi delle possibili misure di controllo della sostanza chimica, secondo quanto
disposto dal suddetto allegato;
b) non bisogna dare seguito alla proposta, trasmette il profilo di rischio a tutte le parti e agli osservatori, tramite il segretariato,
e respinge la proposta.
8. Per qualsiasi proposta respinta ai sensi del paragrafo 7, lettera b), ciascuna parte può chiedere alla Conferenza delle
parti di prendere in considerazione la possibilità di incaricare il comitato di richiedere ulteriori informazioni alla parte
proponente e alle altre parti entro il termine massimo di un anno. Al termine di questo periodo, sulla base delle informazioni
pervenute il comitato riesamina la proposta a norma del paragrafo 6, secondo il grado di priorità stabilito dalla Conferenza
delle parti. Se in seguito a questa procedura il comitato respinge nuovamente la proposta, la parte può impugnare tale decisione
e la questione viene esaminata dalla Conferenza delle parti nella sessione successiva. In base al profilo di rischio elaborato
ai sensi dell’allegato E e tenuto conto della valutazione del comitato e di qualsiasi altra informazione fornita dalle parti
o dagli osservatori, la Conferenza delle parti può decidere di dare seguito alla proposta. Se la Conferenza delle parti decide
di dare seguito alla proposta, il comitato procede alla valutazione della gestione dei rischi.
9. In base al profilo di rischio di cui al paragrafo 6 e alla valutazione della gestione dei rischi di cui al paragrafo 7,
lettera a), o al paragrafo 8, il comitato raccomanda alla Conferenza delle parti di prendere o meno in considerazione la possibilità
di includere la sostanza chimica negli allegati A, B e/o C. Tenendo in debito conto le raccomandazioni del comitato, comprese
le eventuali incertezze scientifiche, la Conferenza delle parti decide secondo un approccio precauzionale se includere o meno
la sostanza chimica negli allegati A, B e/o C, specificando le relative misure di controllo».
6
L’art. 12 della [OSCURATO:PERSONA] di Stoccolma, intitolato «Assistenza tecnica», prevede che le parti cooperano per fornire assistenza
tecnica tempestiva e adeguata alle parti che sono paesi in via di sviluppo o economie in transizione, al fine di aiutarle,
tenuto conto delle loro esigenze particolari, a sviluppare e rafforzare la loro capacità di adempiere agli obblighi previsti
da tale [OSCURATO:PERSONA]. Analogamente, l’art. 13, n. 2, della stessa dispone che le parti che sono paesi sviluppati forniscono
risorse finanziarie nuove e addizionali per consentire alle parti che sono paesi in via di sviluppo o ad economia in transizione
di far fronte a tutti i costi aggiuntivi concordati per l’attuazione delle misure necessarie all’adempimento degli obblighi
di cui alla citata [OSCURATO:PERSONA].
7
L’art. 19 della [OSCURATO:PERSONA] di Stoccolma istituisce una Conferenza delle parti la quale «esamina e valuta continuamente l’attuazione»
della [OSCURATO:PERSONA]. Emerge dal n. 6 di tale articolo che, «nella sua prima riunione, la Conferenza delle parti istituisce un
organo ausiliario denominato “comitato di esame degli inquinanti organici persistenti”, che svolge le funzioni ad esso assegnate
dalla [citata] convenzione». Come emerge dal documento SC‑1/7, intitolato «Istituzione del comitato di esame degli inquinanti
organici persistenti», il comitato è composto di 31 membri nominati dalla Conferenza delle parti. Al fine di garantire una
ripartizione geografica equilibrata, la provenienza dei membri di tale comitato è stabilita come segue:
– [OSCURATO:PERSONA] africani: 8;
– [OSCURATO:PERSONA] dell’Asia e del Pacifico: 8;
– [OSCURATO:PERSONA] dell’Europa centrale e orientale: 3;
– [OSCURATO:PERSONA] dell’America latina e dei Caraibi: 5;
– [OSCURATO:PERSONA] dell’Europa occidentale e altri [OSCURATO:PERSONA]: 7.
8
L’art. 21, nn. 1-3, della [OSCURATO:PERSONA] di Stoccolma dispone quanto segue:
«Emendamenti alla convenzione
1. Qualsiasi parte può proporre emendamenti alla presente convenzione.
2. Gli emendamenti alla presente convenzione sono adottati nel corso delle riunioni della Conferenza delle parti. Il segretariato
comunica alle parti il testo di ogni proposta di emendamento almeno sei mesi prima della riunione in cui l’emendamento sarà
proposto per l’adozione. Il segretariato comunica le proposte di emendamento anche ai firmatari della presente convenzione
e, per informazione, al depositario.
3. Le parti compiono tutti gli sforzi possibili per giungere ad un accordo per consenso sulle proposte di emendamento alla
presente convenzione. Qualora nonostante tutti gli sforzi compiuti non sia possibile raggiungere il consenso, come ultimo
ricorso l’emendamento è adottato a maggioranza di tre quarti delle parti presenti e votanti».
9
Ai sensi dell’art. 22, nn. 1-4, della [OSCURATO:PERSONA] di Stoccolma:
«Adozione e modifica degli allegati
1. Gli allegati della presente convenzione sono parte integrante della stessa e, salvo espressa disposizione contraria, ogni
riferimento alla presente convenzione costituisce anche un riferimento agli allegati.
2. I nuovi allegati possono avere per oggetto esclusivamente questioni procedurali, scientifiche, tecniche o amministrative.
3. Per la proposta, l’adozione e l’entrata in vigore di nuovi allegati alla presente convenzione si applica la seguente procedura:
a) gli allegati aggiuntivi sono proposti e adottati secondo la procedura di cui all’articolo 21, paragrafi 1, 2 e 3;
b) se una delle parti non può accettare un allegato aggiuntivo ne informa per iscritto il depositario entro un anno dalla data
in cui quest’ultimo ha comunicato alle parti l’adozione dell’allegato. Il depositario informa immediatamente tutte le parti
di tutte le notifiche ricevute. Le parti possono ritirare in qualsiasi momento una precedente notifica di non accettazione
di un allegato aggiuntivo, e in tal caso l’allegato entra in vigore per la parte interessata, salvo quanto disposto dalla
lettera c);
c) trascorso un anno dalla data in cui il depositario ha comunicato alle parti l’adozione di un nuovo allegato, quest’ultimo
entra in vigore per tutte le parti che non hanno presentato una notifica di non accettazione ai sensi della precedente lettera
b).
4. La proposta, l’adozione e l’entrata in vigore di emendamenti agli allegati A, B o C sono soggette alla stessa procedura
prevista per la proposta, l’adozione e l’entrata in vigore di allegati aggiuntivi alla presente convenzione, tranne per il
fatto che gli emendamenti agli allegati A, B o C non entrano in vigore nei confronti delle parti che abbiano formulato una
dichiarazione al riguardo ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 4, nel qual caso ciascun emendamento entra in vigore per la
parte interessata il novantesimo giorno successivo alla data del deposito presso il depositario dello strumento di ratifica,
accettazione, approvazione o adesione relativo a tale emendamento».
10
L’art. 23 della [OSCURATO:PERSONA] di Stoccolma è formulato come segue:
«Diritto di voto
1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, ciascuna parte della presente convenzione dispone di un voto.
2. Per l’esercizio del diritto di voto nelle materie di loro competenza, le organizzazioni regionali di integrazione economica
dispongono di un numero di voti pari al numero dei loro [OSCURATO:PERSONA] membri che sono parti della presente convenzione. Tali organizzazioni
non esercitano il diritto di voto se i rispettivi [OSCURATO:PERSONA] membri esercitano il proprio e viceversa».
11
Conformemente all’art. 24 della [OSCURATO:PERSONA] di Stoccolma, quest’ultima è aperta alla firma di tutti gli [OSCURATO:PERSONA] e di tutte le
organizzazioni regionali di integrazione economica.
12
L’art. 25 della [OSCURATO:PERSONA] di Stoccolma, intitolato «Ratifica, accettazione, approvazione o adesione», è formulato come segue:
«1. La presente convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione degli [OSCURATO:PERSONA] e delle organizzazioni regionali
di integrazione economica. Essa è aperta all’adesione degli [OSCURATO:PERSONA] e delle organizzazioni regionali di integrazione economica
a partire dal giorno successivo alla data in cui cessa di essere aperta alla firma. Gli strumenti di ratifica, accettazione,
approvazione o adesione sono depositati presso il depositario.
2. Ogni organizzazione regionale di integrazione economica che diventi parte della presente convenzione senza che alcuno dei
suoi [OSCURATO:PERSONA] membri ne sia parte è soggetta a tutti gli obblighi derivanti dalla convenzione. Qualora uno o più [OSCURATO:PERSONA] membri
di tale organizzazione siano parti della convenzione, l’organizzazione e i suoi [OSCURATO:PERSONA] membri stabiliscono le rispettive responsabilità
ai fini dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione. In questo caso, l’organizzazione e i suoi [OSCURATO:PERSONA] membri
non possono esercitare contemporaneamente i diritti previsti dalla convenzione.
3. Nel proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ciascuna organizzazione regionale di integrazione
economica dichiara il proprio ambito di competenza nelle materie disciplinate dalla convenzione. Essa informa il depositario,
il quale a sua volta informa le parti, di ogni sostanziale modifica del proprio ambito di competenza.
4. Nel proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ciascuna parte può dichiarare che qualsiasi emendamento
all’allegato A, B o C entrerà in vigore nei propri confronti solo in seguito al deposito dello strumento di ratifica, accettazione,
approvazione o adesione relativo a tale emendamento».
13
[OSCURATO:PERSONA] di Stoccolma è stata approvata a nome della [OSCURATO:PERSONA] europea con decisione del Consiglio 14 ottobre 2004, 2006/507/CE,
relativa alla conclusione, a nome della [OSCURATO:PERSONA] europea, della [OSCURATO:PERSONA] di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti
(GU 2006, L 209, pag. 1). Lo strumento di approvazione della [OSCURATO:PERSONA] è stato depositato il 16 novembre 2004.
14
Il punto 8 della motivazione della decisione 2006/507 rammenta che la [OSCURATO:PERSONA] ha già adottato strumenti concernenti materie
disciplinate dalla [OSCURATO:PERSONA] di Stoccolma, tra cui il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile
2004, n. 850, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 158, pag. 7, e –
rettifica – GU 2004, L 229, pag. 5; in prosieguo: il «regolamento POP»), il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del
Consiglio 28 gennaio 2003, n. 304, sull’esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi (GU L 63, pag. 1), e la
direttiva del Consiglio 16 settembre 1996, 96/59/CE, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili
(PCB/PCT) (GU L 243, pag. 31).
15
Il punto 10 della motivazione della decisione 2006/507 enuncia quanto segue:
«In caso di adozione di una modifica degli allegati A, B o C o dei nuovi allegati della convenzione, la [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe
prevederne il recepimento nell’ambito del regolamento (CE) n. 850/2004 o di qualsiasi altra normativa comunitaria pertinente.
In caso di mancato recepimento della modifica entro un anno dalla data in cui il depositario ne ha comunicato l’adozione,
la [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe di conseguenza darne notifica al depositario per evitare situazioni di inadempimento».
16
L’art. 2 della decisione 2006/507 è formulato come segue:
«1. In caso di mancato recepimento di una modifica degli allegati A, B o C o di nuovi allegati della convenzione negli allegati
del regolamento (CE) n. 850/2004 o di qualsiasi altra normativa comunitaria pertinente, entro un anno dalla data in cui il
depositario ne ha comunicato l’adozione, la [OSCURATO:PERSONA] ne dà notifica al depositario (...).
2. In caso di recepimento di una modifica degli allegati A, B o C o di nuovi allegati della convenzione successivamente alla
notifica di cui al paragrafo 1, la [OSCURATO:PERSONA] provvede a ritirare immediatamente la notifica».
17
La decisione 2006/507 comporta, in allegato, la dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] conformemente all’art. 25, n. 3, della [OSCURATO:PERSONA]
di Stoccolma. Tale dichiarazione è formulata come segue:
«[OSCURATO:PERSONA] europea dichiara di essere competente, in virtù del trattato che istituisce la [OSCURATO:PERSONA] europea e in particolare
dell’articolo 175, a stipulare accordi internazionali in materia ambientale, e ad adempiere agli obblighi che ne derivano,
che contribuiscano a perseguire i seguenti obiettivi:
– salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente,
– protezione della salute umana,
– uso accorto e razionale delle risorse naturali,
– promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell’ambiente a livello regionale o mondiale.
[OSCURATO:PERSONA] dichiara inoltre di aver già adottato strumenti giuridici vincolanti per i suoi [OSCURATO:PERSONA] membri nelle materie disciplinate
dalla presente convenzione e che provvederà a trasmettere alla Conferenza delle parti e ad aggiornare, ove opportuno, l’elenco
di tali strumenti ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, della convenzione.
[OSCURATO:PERSONA] è responsabile dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione previsti dalla normativa comunitaria
in vigore.
L’esercizio delle competenze comunitarie è per sua natura soggetto a continua evoluzione».
18
[OSCURATO:PERSONA] non si è avvalsa della facoltà, prevista dall’art. 25, n. 4, della [OSCURATO:PERSONA] di Stoccolma, di dichiarare che
qualsiasi emendamento all’allegato A, B o C di quest’ultima entrerà in vigore nei propri confronti solo in seguito al deposito
dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione relativo a tale emendamento.
19
Tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono parti della [OSCURATO:PERSONA] di Stoccolma.
Il protocollo di Århus
20
Il protocollo sugli inquinanti organici persistenti della [OSCURATO:PERSONA] delle Nazioni Unite del 1979 sull’inquinamento atmosferico
transfrontaliero a grande distanza è stato adottato ad Århus (Danimarca) il 24 giugno 1998 (in prosieguo: il «protocollo di
Århus»). Esso persegue l’obiettivo di limitare, ridurre o eliminare gli scarichi, le emissioni e le fuoriuscite di tali inquinanti.
21
Come emerge dagli artt. 1 e 15 del protocollo di Århus, può essere sottoscritto dagli [OSCURATO:PERSONA] membri della [OSCURATO:PERSONA] economica
per l’Europa delle Nazioni Unite, dagli [OSCURATO:PERSONA] dotati di statuto consultivo presso tale [OSCURATO:PERSONA] nonché dalle organizzazioni
regionali di integrazione economica costituite da [OSCURATO:PERSONA] sovrani membri della citata [OSCURATO:PERSONA].
22
L’art. 3 del protocollo di Århus descrive gli obblighi fondamentali delle parti contraenti. Si tratta, in sostanza, di porre
fine alla produzione e all’uso delle sostanze di cui all’allegato I di tale protocollo, di riservare le sostanze di cui all’allegato
II dello stesso agli usi ivi indicati e di ridurre le emissioni delle sostanze di cui all’allegato III dello stesso al livello
di emissioni rilevato in un anno di riferimento stabilito conformemente a tale ultimo allegato.
23
L’art. 14, nn. 1-3, del protocollo di Århus disciplina come segue la procedura di modifica degli allegati I-III del citato
protocollo:
«1. Ciascuna parte può proporre emendamenti al presente protocollo.
2. Le proposte di emendamento devono essere presentate per iscritto al segretario esecutivo della commissione, che le comunica
a tutte le parti. Le proposte sono esaminate dalle parti in occasione della sessione successiva dell’organo esecutivo, purché
siano state comunicate loro dal segretario esecutivo con almeno novanta giorni di anticipo.
3. Gli emendamenti al presente protocollo e agli allegati da I a IV, VI e VIII sono adottati per consenso dalle parti presenti
durante una sessione dell’organo esecutivo ed entrano in vigore, per le parti che li hanno accettati, il novantesimo giorno
successivo alla data del deposito presso il depositario degli strumenti di accettazione di almeno due terzi delle parti. Per
ogni altra parte, gli emendamenti entrano in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del rispettivo
strumento di accettazione».
24
A seguito dell’adozione della decisione del Consiglio 19 febbraio 2004, 2004/259/CE, relativa alla conclusione, a nome della
[OSCURATO:PERSONA], del protocollo sugli inquinanti organici persistenti della [OSCURATO:PERSONA] sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero
a grande distanza (GU L 81, pag. 35), lo strumento di ratifica della [OSCURATO:PERSONA] è stato depositato il 30 aprile 2004.
25
Non tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono parti del protocollo di Århus.
Il regolamento POP
26
Il regolamento POP vieta, al suo art. 3, la produzione, l’immissione in commercio e l’uso delle sostanze elencate nel suo
allegato I e disciplina l’uso delle sostanze elencate nel suo allegato II. L’elenco delle sostanze soggette a disposizioni
in materia di riduzione dei rilasci costituisce il suo allegato III.
27
L’art. 14, n. 1, di tale regolamento prevede che, quando una sostanza viene aggiunta agli elenchi della [OSCURATO:PERSONA] di Stoccolma
o del protocollo di Århus, ove opportuno la [OSCURATO:PERSONA] modifica di conseguenza gli allegati I-III, secondo la procedura di
cui all’art. 16, n. 2, dello stesso. Ai sensi di quest’ultima disposizione, che rinvia, segnatamente, all’art. 5 della decisione
del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/468/CE, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla
[OSCURATO:PERSONA] (GU L 184, pag. 23), quest’ultima è assistita da un comitato di regolamentazione.
La direttiva 76/769/CEE
28
La direttiva del Consiglio 27 luglio 1976, 76/769/CEE, concerne il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari
ed amministrative degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze
e preparati pericolosi (GU L 262, pag. 201). All’epoca dei fatti contestati al [OSCURATO:PERSONA] di Svezia nell’ambito del presente procedimento,
tale direttiva non riguardava il PFOS.
Fatti
29
Il 4 agosto 2004 la [OSCURATO:PERSONA] presentava un progetto di decisione del Consiglio [COM (2004) 537 def.] volto ad autorizzarla
a presentare, a nome della [OSCURATO:PERSONA] e degli [OSCURATO:PERSONA] membri parti, proposte di inclusione di un determinato numero di sostanze
chimiche negli allegati ritenuti pertinenti del protocollo di Århus e/o della [OSCURATO:PERSONA] di Stoccolma.
30
Tale proposta, nella parte in cui essa riguardava il protocollo di Århus, era volta ad includere l’esaclorobutadiene, l’ottabromodifeniletere
e il pentaclorobenzene nell’allegato I di quest’ultimo, i naftaleni policlorurati nei suoi allegati I e III, e le paraffine
clorurate a catena corta nel suo allegato II.
31
Detta proposta, nella parte in cui riguardava la [OSCURATO:PERSONA] di Stoccolma, era volta ad aggiungere l’esaclorobutadiene, l’ottabromodifeniletere
e il pentaclorobenzene, vale a dire le sostanze già selezionate per essere aggiunte nell’allegato I del protocollo di Århus,
nonché il pentabromodifeniletere, il clordecone, l’esabromobifenile e l’esaclorocicloesano nell’allegato A della citata [OSCURATO:PERSONA],
i naftaleni policlorurati nei suoi allegati A e C, e le paraffine clorurate a catena corta nel suo allegato B.
32
L’inclusione del PFOS non era prevista nella proposta di decisione del Consiglio, né negli allegati del protocollo di Århus
né in quelli della [OSCURATO:PERSONA] di Stoccolma.
33
Il punto 6 del preambolo di tale proposta era formulato come segue:
«(...) dovrebbero essere presentate soltanto [proposte congiunte] a nome della [OSCURATO:PERSONA] e degli [OSCURATO:PERSONA] membri in virtù dell’obbligo
di cooperazione e di unità nella rappresentazione internazionale della [OSCURATO:PERSONA], che scaturisce dall’articolo 10 [CE]».
34
Il punto 5, ultima frase, dei motivi (
1
) della citata proposta indicava:
«In virtù dell’obbligo di garantire l’unità nella rappresentazione internazionale della [OSCURATO:PERSONA], e per garantire che le proposte
siano giustificate e godano di un appoggio sufficiente a livello comunitario, è opportuno che siano trasmesse al segretariato
solo proposte congiunte della [OSCURATO:PERSONA] e degli [OSCURATO:PERSONA] membri».
35
L’8 settembre 2004 si riuniva il gruppo «Questioni ambientali internazionali» del Consiglio dell’Unione europea. In tale occasione,
il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia si dichiarava in favore di una proposta congiunta volta all’inclusione del PFOS nell’allegato ritenuto
pertinente della [OSCURATO:PERSONA] di Stoccolma, e menzionava la possibilità, per quanto lo riguardava, di presentare unilateralmente
una proposta in tal senso. Durante tale riunione, le discussioni relative al PFOS vertevano essenzialmente sulle conseguenze
giuridiche di tale eventualità di inclusione unilaterale del PFOS nella [OSCURATO:PERSONA] di Stoccolma e sulle obiezioni giuridiche
della [OSCURATO:PERSONA] su tale eventualità.
36
Il 10 marzo 2005, il Consiglio adottava conclusioni relative ad una posizione comune sulle sostanze da proporre al fine di
una loro inclusione negli allegati della [OSCURATO:PERSONA] di Stoccolma. In tali conclusioni (documento 7292/05 del 14 marzo 2005),
il Consiglio «raccomanda alla [OSCURATO:PERSONA] europea e agli [OSCURATO:PERSONA] membri di esaminare la proposta volta all’inclusione di massimo
tre nuove sostanze, che sarà trasmessa al segretariato [della citata [OSCURATO:PERSONA]] il più presto possibile, preferibilmente
[anteriormente alla prima riunione della Conferenza delle parti,] e, in ogni caso, entro un termine tale da consentirne l’esame
durante la prima riunione del comitato di esame dei POP e, a tal fine, chiede ai loro esperti di esaminare in via prioritaria
l’elenco delle sostanze rientranti nel [protocollo di Århus] e di servirsene come base per la scelta delle nuove sostanze,
dato che le sostanze incluse in tale lista sono già regolamentate in quanto POP nell’[Unione europea]». Il Consiglio raccomandava
peraltro, al punto 5, lett. h), delle citate conclusioni, che fossero adottate disposizioni finanziarie e un bilancio al fine
di consentire al segretariato di attuare in modo effettivo le decisioni adottate dalla Conferenza delle parti alla [OSCURATO:PERSONA]
di Stoccolma.
37
La prima riunione della Conferenza delle parti alla [OSCURATO:PERSONA] di Stoccolma ha avuto luogo dal 2 al 6 maggio 2005. Durante
tale riunione è stato creato il comitato di esame dei POP. Due sostanze, vale a dire il clordecone e l’esabromobifenile, sono
state proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] e dagli [OSCURATO:PERSONA] membri al fine dell’inclusione negli allegati della [OSCURATO:PERSONA] di Stoccolma.
Il citato comitato doveva riunirsi per la prima volta nel novembre 2005.
38
Il 6 luglio 2005, il gruppo «Questioni ambientali internazionali» del Consiglio esaminava la proposta della [OSCURATO:PERSONA] menzionata
al punto 29 della presente sentenza, relativa alle proposte di inclusione di sostanze chimiche negli allegati del protocollo
di Århus e della [OSCURATO:PERSONA] di Stoccolma. Emerge dal verbale di tale riunione che la presidenza ha presentato un documento
nel quale si confrontavano le procedure di emendamento nell’ambito di tale protocollo e di tale [OSCURATO:PERSONA] e si stabilivano
talune proposte di emendamento ai sensi di ognuno di tali strumenti. In merito alle proposte relative al protocollo di Århus,
che dovevano essere presentate rapidamente in considerazione della scadenza del relativo termine, i membri del citato gruppo
trovavano un accordo su cinque sostanze, vale a dire l’esaclorobutadiene, l’ottabromodifeniletere e il pentaclorobenzene,
i naftaleni policlorurati e le paraffine clorurate a catena corta. Relativamente alla [OSCURATO:PERSONA] di Stoccolma, anche se tali
membri decidevano che l’inclusione di talune sostanze dovesse essere proposta dalla seconda Conferenza delle parti, tuttavia
il gruppo non giungeva ad un accordo sulla determinazione delle sostanze e la discussione a tale proposito veniva rimandata
ad un secondo momento.
39
Per quanto riguarda il PFOS, il gruppo stesso riconosceva che tale sostanza presenta le caratteristiche di un POP e evidenziava
che i lavori erano in corso per quanto riguarda la determinazione di misure di controllo a livello comunitario. Non appena
la [OSCURATO:PERSONA] avesse presentato una proposta relativa a tali misure di controllo, il PFOS sarebbe stato proposto per il protocollo
di Århus. [OSCURATO:PERSONA] espone nei suoi atti di causa, come confermato in particolare nella memoria di intervento del [OSCURATO:PERSONA]
dei [OSCURATO:PERSONA], che la presidenza ha attirato l’attenzione del citato gruppo sulle conseguenze economiche di una proposta
di inclusione del PFOS nell’ambito della [OSCURATO:PERSONA] di Stoccolma a seguito delle notifiche già effettuate, in quanto ciò
avrebbe potuto indurre i paesi in via di sviluppo parti di tale [OSCURATO:PERSONA] ad esigere aiuti finanziari complementari.
40
Il 14 luglio 2005, il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia proponeva in suo nome e per suo conto l’inclusione del PFOS nell’allegato A della [OSCURATO:PERSONA]
di Stoccolma presso il segretariato di quest’ultima.
41
Il 20 luglio 2005, il Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) esaminava un progetto emendato, redatto dalla presidenza,
della decisione del Consiglio relativa alla proposta di diverse sostanze ai fini della loro iscrizione nell’allegato del protocollo
di Århus (documento 11164/05 del 15 luglio 2005). L’art. 1 di tale testo prevedeva la proposta di inclusione delle cinque
sostanze scelte dal gruppo «Questioni ambientali internazionali» del Consiglio durante la sua riunione del 6 luglio 2005 e
menzionate al punto 38 della presente sentenza. L’art. 2 del citato testo prevedeva l’autorizzazione della [OSCURATO:PERSONA] «a
sottoporre, preferibilmente entro un termine tale da consentirne l’esame prima della prossima riunione dell’organo esecutivo
della [OSCURATO:PERSONA] prevista per il mese di dicembre 2005, unitamente agli [OSCURATO:PERSONA] membri parti del protocollo, una proposta volta
a modificare gli allegati pertinenti del protocollo mediante l’inclusione del [PFOS] nello stesso, non appena la [OSCURATO:PERSONA]
avrà presentato una proposta di limitazione dell’immissione sul mercato e dell’uso ai sensi della direttiva 76/769». Tale
testo, in una versione derivante dalle discussioni del Coreper del 20 luglio 2005 (documento 11386/05 del 22 luglio 2005),
veniva approvato mediante procedura scritta l’8 settembre 2005.
42
Il 5 dicembre 2005, la [OSCURATO:PERSONA] presentava una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle
restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso dei perfluorottano sulfonati (modifica della direttiva 76/769).
Tale proposta [COM (2005) 618 def.] è divenuta la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, 2006/122/CE,
che modifica, per la trentesima volta, la direttiva 76/769/CEE (GU L 372, pag. 32). Peraltro, il 5 dicembre 2005, la [OSCURATO:PERSONA]
presentava anche all’organo esecutivo della [OSCURATO:PERSONA] delle Nazioni Unite sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero
a grande distanza, in nome della [OSCURATO:PERSONA] e degli [OSCURATO:PERSONA] membri parti del protocollo di Århus, una proposta di emendamento
degli allegati pertinenti di tale protocollo volta all’inclusione delle cinque sostanze designate dal gruppo «Questioni ambientali
internazionali» del Consiglio nel corso della riunione del 6 luglio 2005 e menzionate al punto 38 della presente sentenza,
nonché il PFOS.
43
Per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA] di Stoccolma, il Consiglio adottava, nella sua formazione «Ambiente», talune conclusioni,
riportate in un comunicato stampa del 9 marzo 2006 [documento 6762/06 (Presse 58)], secondo le quali «raccomanda che la [OSCURATO:PERSONA]
europea e gli [OSCURATO:PERSONA] membri annuncino, in occasione della [seconda riunione delle parti della [OSCURATO:PERSONA]], l’intenzione di
presentare una proposta per l’inclusione di almeno due e fino a quattro nuove sostanze, che dovrà essere trasmessa al segretariato
per essere esaminata entro la seconda riunione del comitato di esame dei POP». Il Consiglio vi precisa che «la proposta di
nuove sostanze sarà subordinata alla decisione del Consiglio». Un progetto di decisione del Consiglio (documento 8391/06)
relativo alla presentazione, a nome della [OSCURATO:PERSONA] e degli [OSCURATO:PERSONA] membri, di una proposta di inclusione negli allegati A-C
della [OSCURATO:PERSONA] di Stoccolma di tre sostanze, cioè il pentaclorobenzene, l’ottabromodifeniletere e le paraffine clorurate
a catena corta, vale a dire tre delle cinque sostanze la cui inclusione negli allegati I-III del protocollo di Århus era stata
proposta nel dicembre 2005, veniva approvato dal Consiglio nel mese di aprile 2006.
Il procedimento precontenzioso e il procedimento dinanzi alla Corte
44
Con lettera del 19 dicembre 2005, la [OSCURATO:PERSONA], dopo aver rammentato le discussioni che avevano avuto luogo il 6 luglio
2005 in seno al gruppo «Questioni ambientali internazionali» del Consiglio e le decisioni proposte da tale gruppo, informava
il governo svedese che la presentazione unilaterale, da parte del [OSCURATO:PERSONA] di Svezia, di una proposta volta ad includere il PFOS
nell’allegato A della [OSCURATO:PERSONA] di Stoccolma aveva come conseguenza di dividere la rappresentanza internazionale della [OSCURATO:PERSONA]
e di compromettere l’unità raggiunta sia durante la prima Conferenza delle parti a tale [OSCURATO:PERSONA] sia nel contesto della
proposta di inclusione delle nuove sostanze ai sensi del protocollo di Århus, il che costituirebbe una violazione dell’art. 10 CE.
45
Inoltre, il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia avrebbe proposto l’inclusione del PFOS il 14 luglio 2005 quando sapeva che i lavori erano in corso
relativamente a tale sostanza, come emerge dall’art. 2 della decisione del Consiglio 8 settembre 2005 relativa alle proposte
di sostanze a titolo del protocollo di Århus, che riformula le conclusioni elaborate dal citato gruppo di lavoro durante la
sua riunione del 6 luglio 2005. Tale lavoro preparatorio sarebbe stato una condizione per l’azione internazionale della [OSCURATO:PERSONA]
e degli [OSCURATO:PERSONA] membri nell’ambito del citato protocollo. L’azione unilaterale del [OSCURATO:PERSONA] di Svezia, volta all’inclusione del
PFOS nell’allegato A della [OSCURATO:PERSONA] di Stoccolma, potrebbe condurre ad un emendamento del regolamento POP, privando la
[OSCURATO:PERSONA] del suo diritto di iniziativa in un ambito ampiamente coperto dalla competenza comunitaria e privando il Consiglio
della facoltà di decidere in merito alla presentazione di una proposta di inclusione di tale sostanza conformemente all’art. 300,
n. 1, CE. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] intimava al [OSCURATO:PERSONA] di Svezia di presentare le sue osservazioni.
46
In una lettera del 15 febbraio 2006, tale Stato membro faceva valere che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva adottato misure relative al
PFOS nel momento in cui esso aveva preso l’iniziativa contestata dalla [OSCURATO:PERSONA] e che, pertanto, gli [OSCURATO:PERSONA] membri erano
ancora competenti a proporre l’inclusione di tale sostanza negli allegati pertinenti della [OSCURATO:PERSONA] di Stoccolma. Inoltre,
esso indicava che, nonostante i suoi sforzi affinché la detta inclusione fosse proposta nell’ambito dell’azione comunitaria,
non si era raggiunto un accordo a tale riguardo durante la riunione del 6 luglio 2005 del gruppo «Questioni ambientali internazionali»
del Consiglio. Di conseguenza, il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia riteneva che non vi fosse violazione degli artt. 10 CE e 300, n. 1, CE.
47
Il 4 luglio 2006, la [OSCURATO:PERSONA] trasmetteva a tale Stato membro un parere motivato, datato 28 giugno 2006, con cui lo invitava
ad adottare le misure necessarie per conformarsi a tale parere entro il termine di due mesi a decorrere dalla ricezione dello
stesso. [OSCURATO:PERSONA] di Svezia forniva risposta con lettera del 4 settembre 2006, nella quale manteneva la posizione espressa
nella sua lettera del 15 febbraio 2006.
48
Non soddisfatta dalle risposte fornite dal [OSCURATO:PERSONA] di Svezia, la [OSCURATO:PERSONA] decideva di proporre il presente ricorso.
49
Con ordinanza del presidente della Corte 31 ottobre 2007, il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica di
Finlandia, nonché il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord sono stati ammessi ad intervenire nella presente causa
a sostegno delle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] di Svezia.
Sul ricorso
Sulla censura relativa alla violazione dell’art. 10 CE
Argomenti delle parti
50
A sostegno della censura attinente alla violazione dell’obbligo di leale cooperazione derivante dall’art. 10 CE, la [OSCURATO:PERSONA]
sostiene che il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia non ha adottato tutte le misure atte a facilitare la [OSCURATO:PERSONA] nell’adempimento dei propri
compiti e non si è astenuto dall’adottare misure che rischiano di compromettere la realizzazione degli scopi della [OSCURATO:PERSONA].
51
[OSCURATO:PERSONA] rammenta che, quando il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia ha proposto unilateralmente l’inclusione del PFOS nell’allegato A della
[OSCURATO:PERSONA] di Stoccolma, erano in corso lavori su tale argomento a livello del Consiglio. Più dettagliatamente, il gruppo
«Questioni ambientali internazionali» di quest’ultimo aveva raggiunto un accordo su una strategia a tale riguardo durante
la sua riunione del 6 luglio 2005. Tenuto conto della scadenza dei relativi termini, occorreva adottare rapidamente una decisione
al fine di proporre l’inclusione di talune sostanze negli allegati del protocollo di Århus. Il PFOS era stato preso in considerazione
a tale titolo, ma il gruppo ha deciso di non proporlo fintantoché la [OSCURATO:PERSONA] non avesse presentato una proposta relativa
alle misure di controllo in merito a tale sostanza ai sensi della direttiva 76/769. Relativamente alla [OSCURATO:PERSONA] di Stoccolma,
interessata dalla proposta svedese, anche se i membri di tale gruppo avevano deciso di proporre l’inclusione di talune sostanze
negli allegati pertinenti di tale [OSCURATO:PERSONA], tuttavia il gruppo non aveva proceduto alla determinazione delle sostanze,
dato che la discussione a tale proposito era stata rinviata. Il medesimo gruppo avrebbe discusso delle conseguenze finanziarie
della proposta di inclusione del PFOS negli allegati pertinenti della citata [OSCURATO:PERSONA].
52
[OSCURATO:PERSONA] sottolinea che il PFOS non era prioritario per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA] di Stoccolma e che tale scelta
derivava da una posizione comune in seno al Consiglio. Ciò non significherebbe tuttavia che il PFOS non era stato preso in
considerazione nel contesto della strategia della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] contesta peraltro che la proposta di tale sostanza
ai sensi della citata [OSCURATO:PERSONA] fosse molto urgente.
53
[OSCURATO:PERSONA] riconosce che le conclusioni del Consiglio non costituiscono un atto giuridico vincolante, ma contesta la tesi
secondo la quale siffatte conclusioni sarebbero prive di ogni valenza giuridica e potrebbero essere ignorate.
54
A parere della [OSCURATO:PERSONA], la questione principale non è quella di accertare se la [OSCURATO:PERSONA] abbia esercitato la sua competenza
in materia di ambiente specificatamente per quanto riguarda il PFOS, bensì se essa l’abbia fatto per la regolamentazione dei
prodotti chimici pericolosi e, più in particolare, dei POP. Essa rileva a tale proposito che esisteva già un contesto normativo
comunitario in materia di prodotti chimici pericolosi, più in particolare per quanto riguarda i POP, con la conseguenza che
la presentazione di proposte di inclusione di sostanze a titolo della [OSCURATO:PERSONA] di Stoccolma era una misura che rientrava
essenzialmente nelle norme comunitarie. L’esistenza della competenza della [OSCURATO:PERSONA], sia essa esclusiva o ripartita, implica
che, qualora sia necessaria un’azione a livello internazionale, quest’ultima dovrebbe essere condotta dalla [OSCURATO:PERSONA], sola
o unitamente agli [OSCURATO:PERSONA] membri.
55
L’azione unilaterale del [OSCURATO:PERSONA] di Svezia avrebbe così condotto ad una divisione della rappresentanza internazionale della
[OSCURATO:PERSONA] sull’inclusione del PFOS a titolo della [OSCURATO:PERSONA] di Stoccolma, il che contrasterebbe con l’obbligo di unità della
rappresentanza della [OSCURATO:PERSONA] che deriva dall’obbligo di leale cooperazione previsto dall’art. 10 CE.
56
[OSCURATO:PERSONA] contesta l’argomento secondo il quale una proposta di inclusione di una sostanza in un allegato della [OSCURATO:PERSONA]
di Stoccolma non comprometterebbe la [OSCURATO:PERSONA], data la necessità di una decisione del comitato di cui all’art. 8 di tale [OSCURATO:PERSONA],
poi di un voto delle parti, e la possibilità di ogni parte di formulare una dichiarazione conformemente all’art. 22, nn. 3,
lett. b), e 4, della citata [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale essa non accetta di essere vincolata da un emendamento apportato
agli allegati A, B o C. Infatti, la proposta del [OSCURATO:PERSONA] di Svezia potrebbe condurre ad un’opposizione tra tale Stato membro
e la [OSCURATO:PERSONA] anche qualora quest’ultima scegliesse di non essere vincolata da un siffatto emendamento. Inoltre, un argomento
di tal sorta non terrebbe conto delle difficoltà sollevate dal processo decisionale in seno a tale [OSCURATO:PERSONA]. In particolare,
la [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe nelle condizioni di bloccare l’adozione dell’emendamento proposto. Infine, l’esistenza di un meccanismo
volto ad eliminare una contraddizione tra il diritto comunitario e l’azione internazionale di uno Stato membro non sopprimerebbe
l’obbligo di determinare previamente se tale azione possa avere un’incidenza sul diritto comunitario.
57
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la proposta del [OSCURATO:PERSONA] di Svezia aveva ad oggetto l’instaurazione di una nuova norma internazionale,
il che avrebbe prodotto direttamente l’effetto di incidere sul diritto comunitario, poiché ciò avrebbe comportato l’obbligo
di modificare il regolamento POP.
58
[OSCURATO:PERSONA] contesta l’argomento secondo il quale gli [OSCURATO:PERSONA] membri sarebbero legittimati ad adottare norme nazionali più
restrittive del regolamento POP, in quanto quest’ultimo costituirebbe solo un insieme di norme comunitarie minime, il che
avrebbe come conseguenza, conformemente all’art. 176 CE, il fatto che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sarebbero legittimati a presentare
proposte di modifica degli allegati della [OSCURATO:PERSONA] di Stoccolma. Infatti, secondo la [OSCURATO:PERSONA], lo scopo di una siffatta
proposta è necessariamente l’applicazione della norma internazionale più restrittiva, la quale produce effetti non solamente
nei confronti dello Stato membro da cui proviene tale proposta, bensì anche nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].
59
Infine, la [OSCURATO:PERSONA] contesta l’argomento secondo il quale l’iniziativa del [OSCURATO:PERSONA] di Svezia sarebbe conforme agli obiettivi
della [OSCURATO:PERSONA] in materia di ambiente e non occorrerebbe tener conto di considerazioni economiche. [OSCURATO:PERSONA] rammenta
che la [OSCURATO:PERSONA] di Stoccolma contiene talune disposizioni sull’aiuto finanziario ai paesi in via di sviluppo affinché questi
ultimi possano adempiere agli obblighi ad essi incombenti in forza di tale [OSCURATO:PERSONA]. Occorrerebbe pertanto tener conto
dell’insieme delle disposizioni della citata [OSCURATO:PERSONA] prima di presentare proposte di inclusione di nuove sostanze negli
allegati pertinenti di quest’ultima.
60
[OSCURATO:PERSONA] di Svezia precisa che la [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato come unico motivo di ricorso il fatto che esso, proponendo unilateralmente
l’inclusione del PFOS nell’allegato A della [OSCURATO:PERSONA] di Stoccolma, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza
degli artt. 10 CE e 300, n. 1, CE. Durante il procedimento precontenzioso, la [OSCURATO:PERSONA] non ha affermato che il [OSCURATO:PERSONA] di
Svezia non fosse legittimato ad adottare tale misura in ragione della competenza esclusiva della [OSCURATO:PERSONA] a tale riguardo.
Qualora la Corte interpretasse gli argomenti contenuti nel ricorso della [OSCURATO:PERSONA] nel senso che essi implicano una siffatta
affermazione di violazione delle norme di competenza, si tratterebbe di un nuovo motivo che dovrebbe essere respinto.
61
A parere del [OSCURATO:PERSONA] di Svezia, il PFOS non aveva costituito l’oggetto di alcuna normativa a livello comunitario all’epoca in
cui tale Stato membro ha proposto di includerlo nell’allegato A della [OSCURATO:PERSONA] di Stoccolma. Infatti, né il regolamento
POP né la direttiva 76/769 si applicavano allora a tale sostanza, di modo che, trattandosi di una competenza ripartita, sia
gli [OSCURATO:PERSONA] membri sia la [OSCURATO:PERSONA] potevano proporre l’inclusione del PFOS nel detto allegato.
62
Unitamente al [OSCURATO:PERSONA] di Svezia, il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica di Finlandia sostengono che
non esisteva alcuna posizione comune relativa al PFOS in data 14 luglio 2005. Come espresso dal [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], il
principio di lealtà comunitaria non implica che la [OSCURATO:PERSONA] potesse legittimamente fare affidamento sul fatto che il [OSCURATO:PERSONA]
di Svezia, nonostante i suoi ripetuti sforzi, restasse in attesa per un periodo indeterminato di un’azione interna della [OSCURATO:PERSONA]
mentre sia gli [OSCURATO:PERSONA] membri sia la [OSCURATO:PERSONA] concordavano sul fatto che il PFOS presenta seri rischi per la salute dell’uomo
e per l’ambiente.
63
In merito all’interpretazione del principio di leale cooperazione derivante dall’art. 10 CE, il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia fa valere
che l’interpretazione di tale principio fornita dalla [OSCURATO:PERSONA] rischierebbe di privare di senso la competenza ripartita
in caso di accordi misti. Detto principio implicherebbe unicamente che gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono adoperarsi, per quanto possibile,
per collaborare con le istituzioni comunitarie. [OSCURATO:PERSONA] di Svezia considera corretto il suo comportamento. Esso avrebbe a
tale proposito sufficientemente informato e consultato la [OSCURATO:PERSONA] nonché gli altri [OSCURATO:PERSONA] membri e avrebbe tentato di ottenere
un’azione comune prima di presentare la sua proposta di inclusione del PFOS nell’allegato A della [OSCURATO:PERSONA] di Stoccolma.
64
[OSCURATO:PERSONA] di Svezia precisa peraltro che dev’essere possibile discostarsi dall’esigenza di unità della rappresentanza internazionale,
nei limiti in cui l’obbligo di cooperazione non implica l’obbligo di raggiungere l’unanimità in ogni circostanza. La Repubblica
di Finlandia fa valere a tale proposito che l’art. 10 CE, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte, non implica
un obbligo in capo ad uno Stato membro, parte di un accordo misto, di rinunciare ad esercitare la sua competenza nel caso
in cui la [OSCURATO:PERSONA] non abbia deciso di esercitare la propria e laddove non sia stato possibile definire una linea di condotta
comune tra la [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] membri. Questi ultimi potrebbero decidere in modo autonomo di far uso della competenza
di cui dispongono nel rispetto del diritto comunitario.
65
Come anche sottolineato dal [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], l’applicazione del principio di leale cooperazione non può condurre a che
gli [OSCURATO:PERSONA] membri non possano, in nessuna circostanza, presentare unilateralmente un atto esterno alla [OSCURATO:PERSONA] in materia
di ambiente, benché questa competenza sia loro espressamente riconosciuta dall’art. 174, n. 4, secondo comma, CE. [OSCURATO:PERSONA]
di Danimarca sostiene analogamente che il principio di leale cooperazione non deve diventare, in pratica, un principio sulla
delega delle competenze, e che non potrebbe sottrarre agli [OSCURATO:PERSONA] membri una competenza loro attribuita. Come espresso dal
[OSCURATO:PERSONA], ciò condurrebbe a conferire de facto una competenza esterna esclusiva alla [OSCURATO:PERSONA] in circostanze in cui una
siffatta competenza non esiste.
66
[OSCURATO:PERSONA] di Svezia, sostenuto dagli intervenienti, fa anche valere che la proposta di inclusione di una sostanza in un allegato
della [OSCURATO:PERSONA] di Stoccolma non produce effetti giuridici nei confronti delle altre parti della citata [OSCURATO:PERSONA]. Come
esposto dal [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, solo la Conferenza delle parti può prendere posizione sull’eventuale inclusione di una sostanza,
e unicamente qualora tale conferenza segua la proposta del comitato tecnico si pone la questione di definire la posizione
comunitaria, atteso che la [OSCURATO:PERSONA] ha facoltà di scegliere di non essere vincolata.
67
[OSCURATO:PERSONA] di Svezia, sostenuto parimenti dagli intervenienti su tale punto, fa valere inoltre che la situazione giuridica derivante
dalla sua proposta unilaterale di includere il PFOS nell’allegato A della [OSCURATO:PERSONA] di Stoccolma è paragonabile a quella
che si configurerebbe qualora esso decidesse, sul fondamento dell’art. 176 CE, di adottare norme nazionali di tutela dell’ambiente
più restrittive di quelle del diritto comunitario. La Repubblica di Finlandia indica che la giurisprudenza della Corte non
conforta la posizione della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale uno Stato membro non potrebbe, nell’ambito di un accordo internazionale,
adottare misure di tutela più restrittive di quelle della normativa comunitaria.
68
Infine, il convenuto e gli intervenienti sostengono che l’iniziativa del [OSCURATO:PERSONA] di Svezia non ha prodotto l’effetto di compromettere
gli obiettivi comunitari nel settore della politica ambientale. Pertanto, non occorrerebbe tener conto di considerazioni economiche.
Giudizio della Corte
69
In tutti gli ambiti che rientrano negli scopi del Trattato, l’art. 10 CE impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di facilitare alla [OSCURATO:PERSONA]
l’adempimento dei propri compiti e di astenersi da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi
suddetti (parere 1/03 del 7 febbraio 2006, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1145, punto 119, e sentenza 30 maggio 2006, causa C‑459/03, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4635, punto 174).
70
[OSCURATO:PERSONA] di Svezia considera che l’obbligo di leale cooperazione previsto dall’art. 10 CE ha una portata limitata in ambiti
in cui la competenza è ripartita tra la [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] membri.
71
A tale proposito, la Corte ha già statuito che tale obbligo di leale cooperazione è di applicazione generale e non dipende
né dal carattere esclusivo o meno della competenza comunitaria di cui trattasi, né dall’eventuale diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri
di contrarre obblighi nei confronti degli [OSCURATO:PERSONA] terzi (sentenze 2 giugno 2005, causa C‑266/03, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4805,
punto 58, e 14 luglio 2005, causa C‑433/03, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6985, punto 64).
72
Nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che non intende far valere che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe disposto di una competenza
esclusiva per presentare una proposta di inclusione del PFOS nell’allegato A della [OSCURATO:PERSONA] di Stoccolma. Occorre pertanto
basarsi sull’ipotesi di una competenza ripartita. In tal senso, la presente causa si distingue dalla situazione oggetto della
sentenza 12 febbraio 2009, causa C‑45/07, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑701), che riguardava una competenza esclusiva.
73
Qualora risulti che la materia disciplinata da un accordo o da una convenzione rientra in parte nella competenza della [OSCURATO:PERSONA]
e in parte in quella degli [OSCURATO:PERSONA] membri, occorre garantire una stretta cooperazione tra questi ultimi e le istituzioni comunitarie
tanto nel processo di negoziazione e di stipulazione quanto nell’adempimento degli impegni assunti. Tale obbligo di cooperazione
discende dalla necessità di un’unità della rappresentanza internazionale della [OSCURATO:PERSONA] [deliberazione 1/78 del 14 novembre
1978, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2151, punti 34-36 (per analogia con il Trattato CEEA); parere 2/91 del 19 marzo 1993, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1061,
punto 36; parere 1/94 del 15 novembre 1994, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5267, punto 108, e sentenza 19 marzo 1996, causa C‑25/94, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1469, punto 48].
74
La Corte ha dichiarato che gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno obblighi particolari di azione e di astensione in una situazione in cui
la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato al Consiglio proposte che, pur se non adottate da quest’ultimo, rappresentano il punto di partenza
di un’azione comunitaria concertata (sentenze 5 maggio 1981, causa 804/79, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1045, punto 28;
[OSCURATO:PERSONA]/ [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 59, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 65).
75
La Corte ha, parimenti, statuito che l’adozione di una decisione che autorizza la [OSCURATO:PERSONA] a negoziare un accordo multilaterale
a nome della [OSCURATO:PERSONA] segna l’inizio di un’azione comunitaria concertata sul piano internazionale e implica, a tale titolo,
se non un obbligo di astensione a carico degli [OSCURATO:PERSONA] membri, quanto meno un obbligo di stretta cooperazione tra questi ultimi
e le istituzioni comunitarie, in modo da facilitare l’esecuzione dei compiti della [OSCURATO:PERSONA] nonché da garantire l’unità e
la coerenza dell’azione e della rappresentanza internazionali di quest’ultima (citate sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto
60, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 66).
76
Nel caso di specie, è pacifico che, al momento della presentazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] di Svezia della proposta di inclusione
del PFOS nell’allegato A della [OSCURATO:PERSONA] di Stoccolma, il 14 luglio 2005, il Consiglio non aveva adottato alcuna decisione
formale su una proposta di inclusione di sostanze in tale allegato. Occorre tuttavia esaminare se, come sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA],
esistesse all’epoca una strategia comunitaria a tale proposito, consistente nel non proporre a breve termine l’inclusione
del PFOS nell’ambito di tale [OSCURATO:PERSONA], in particolare per ragioni economiche.
77
A tale proposito, non sembra indispensabile che una posizione comune rivesta una forma determinata per esistere ed essere
presa in considerazione nell’ambito di un ricorso per inadempimento dell’obbligo di leale cooperazione, a condizione che il
contenuto di tale posizione possa essere sufficientemente dimostrato (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, cit.,
punto 49).
78
Per quanto riguarda il PFOS, occorre rammentare, in via preliminare, che, nel marzo 2005, tale sostanza non era stata inclusa
né nel protocollo di Århus né nella [OSCURATO:PERSONA] di Stoccolma.
79
Infatti, nelle sue conclusioni adottate nel mese di marzo 2005 per la prima Conferenza delle parti alla [OSCURATO:PERSONA] di Stoccolma,
il Consiglio ha raccomandato alla [OSCURATO:PERSONA] e agli [OSCURATO:PERSONA] membri di esaminare una proposta volta a far includere «massimo tre
nuove sostanze» negli allegati pertinenti di tale [OSCURATO:PERSONA]. Gli esperti della [OSCURATO:PERSONA] e degli [OSCURATO:PERSONA] membri erano incaricati
di esaminare con priorità l’elenco delle sostanze rientranti nel protocollo di Århus e «di servirsene come base per la scelta
delle nuove sostanze, dato che le sostanze incluse in tale lista sono già regolamentate in quanto POP nell’[Unione europea]».
80
Poiché, all’epoca, il PFOS non era incluso nel protocollo di Århus e non era ancora disciplinato come POP in seno all’Unione,
esso non doveva essere preso in considerazione, secondo le citate conclusioni del Consiglio, per le prime proposte da presentare,
a titolo del citato protocollo o a titolo della [OSCURATO:PERSONA] di Stoccolma.
81
Peraltro, la limitazione del numero di sostanze da proporre («massimo tre»), interpretata alla luce del punto 5, lett. h),
delle citate conclusioni, conforta la tesi secondo la quale talune considerazioni economiche facevano parte della strategia
comunitaria relativa alla [OSCURATO:PERSONA] di Stoccolma, per la quale occorre rammentare che essa mira ad un’applicazione mondiale
e che il suo art. 13 prevede un aiuto finanziario ai paesi in via di sviluppo o ad economia in fase di transizione. In tale
punto 5, lett. h), infatti, il Consiglio raccomanda che siano «adottate disposizioni finanziarie e un bilancio al fine di
consentire al segretariato di attuare in modo effettivo le decisioni adottate dalla [Conferenza delle parti alla [OSCURATO:PERSONA]
di Stoccolma]».
82
Conformemente alle conclusioni del Consiglio, e come rammentato al punto 37 della presente sentenza, due sostanze, tra le
quali non compariva il PFOS, sono state proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] e dagli [OSCURATO:PERSONA] membri durante la prima riunione della Conferenza
delle parti alla [OSCURATO:PERSONA] di Stoccolma, che ha avuto luogo nel mese di maggio 2005.
83
Emerge dal verbale della riunione del 6 luglio 2005 del gruppo «Questioni ambientali internazionali» del Consiglio, il cui
contenuto è riassunto nei punti 38 e 39 della presente sentenza, che la discussione verteva sulla presentazione di sostanze
sia a titolo del protocollo di Århus sia a titolo della [OSCURATO:PERSONA] di Stoccolma. Benché tale verbale non menzioni espressamente
le considerazioni economiche che sono state discusse, tale circostanza non è tuttavia contestata dal [OSCURATO:PERSONA] di Svezia ed è
segnatamente riconosciuta dal [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA].
84
Deriva dal citato verbale che l’obiettivo immediato era la presentazione a titolo del protocollo di Århus delle sostanze menzionate
nei punti 30 e 38 della presente sentenza, già oggetto di una normativa comunitaria.
85
Era dunque previsto che il PFOS sarebbe stato presentato a titolo di tale protocollo non appena la [OSCURATO:PERSONA] avesse sottoposto
una proposta di normativa comunitaria relativa a talune misure di controllo di tale sostanza. Tutti gli ulteriori avvenimenti
(adozione della decisione del Consiglio 8 settembre 2005; presentazione di una proposta di modifica della direttiva 76/769,
il 5 dicembre 2005; lo stesso giorno, proposta di inclusione del PFOS nei pertinenti allegati del citato protocollo) dimostrano
che ciò si è effettivamente verificato.
86
Peraltro, per quanto riguarda le proposte a titolo della [OSCURATO:PERSONA] di Stoccolma, il verbale della riunione del 6 luglio
2005 del gruppo «Questioni ambientali internazionali» del Consiglio constata che esisteva un accordo («Agreement was reached
by the [[OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA]]») sul fatto che l’inclusione di talune sostanze doveva essere
proposta per la seconda Conferenza delle parti. Tuttavia, non si era raggiunto un accordo sulla determinazione delle sostanze
da proporre e la discussione a tale riguardo era stata rinviata.
87
Contrariamente a quanto sostengono il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia e gli intervenienti, sembra che non esistesse una situazione di «vuoto
decisionale» e neanche una situazione di attesa equivalente ad un’assenza di decisione. Infatti, diversi indizi confortano
la tesi secondo la quale il gruppo «Questioni ambientali internazionali» del Consiglio non intendeva pronunciarsi il 6 luglio
2005 – bensì piuttosto in seguito – sulle sostanze da proporre a titolo della [OSCURATO:PERSONA] di Stoccolma oltre a quelle già
proposte nel maggio 2005. A tale proposito si possono rilevare, da un lato, l’urgenza di determinare anzitutto le sostanze
da proporre a titolo del protocollo di Århus e, dall’altro, le considerazioni economiche connesse a talune proposte a titolo
della citata [OSCURATO:PERSONA].
88
Gli ulteriori avvenimenti hanno confermato tale volontà di agire e di presentare talune proposte a titolo della [OSCURATO:PERSONA]
di Stoccolma, vale a dire la raccomandazione del Consiglio 9 marzo 2006 e la decisione adottata da quest’ultimo nel mese di
aprile 2006, menzionata al punto 43 della presente sentenza, con la quale si autorizza la [OSCURATO:PERSONA] a presentare siffatte
proposte per quanto riguarda il pentaclorobenzene, l’ottabromodifeniletere e le paraffine clorurate a catena corta.
89
In ogni caso, si può considerare appurato che, nel 2005, esisteva una strategia comune consistente nel non proporre, in quel
dato momento, l’inclusione del PFOS nell’allegato A della [OSCURATO:PERSONA] di Stoccolma, dal momento che, come emerge dalle conclusioni
del Consiglio del marzo 2005, gli esperti degli [OSCURATO:PERSONA] membri e della [OSCURATO:PERSONA] dovevano scegliere le sostanze da proporre tra
quelle già rientranti nel protocollo di Århus e che, come emerge dal verbale della riunione del 6 luglio 2005 del gruppo «Questioni
ambientali internazionali» del Consiglio, il PFOS non faceva parte di tali sostanze.
90
Peraltro, nell’ambito della [OSCURATO:PERSONA] di Stoccolma, le istituzioni dell’Unione hanno considerato preferibile prendere in
considerazione tutti i fattori pertinenti, ivi compresi taluni fattori economici, al momento della determinazione della strategia
che l’Unione e i suoi [OSCURATO:PERSONA] membri dovevano adottare in merito a tale sostanza. Tale circostanza li ha indotti a non proporre
immediatamente di vietare il PFOS a titolo di tale accordo, ma di proporlo, in via prioritaria, a titolo di un altro accordo,
quale il protocollo di Århus.
91
Emerge da tali circostanze che, avendo proposto unilateralmente di includere il PFOS nell’allegato A della [OSCURATO:PERSONA] di
Stoccolma, il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia si è dissociato dalla strategia comune concertata in seno al Consiglio.
92
Inoltre, come emerge dall’esame del processo decisionale previsto da tale [OSCURATO:PERSONA], la proposta unilaterale del [OSCURATO:PERSONA] di
Svezia implica talune conseguenze per l’Unione. Occorre rilevare, a tale proposito, che la citata [OSCURATO:PERSONA] stabilisce un
contesto istituzionale e procedurale in cui è contenuto un insieme di norme particolari per l’adozione degli emendamenti di
quest’ultima, ivi compresa l’inclusione di nuove sostanze nei suoi allegati A, B o C.
93
La proposta di inclusione di una sostanza nell’allegato A della [OSCURATO:PERSONA] di Stoccolma è soggetta ad una raccomandazione
positiva o negativa del comitato di esame degli inquinanti organici persistenti alla Conferenza delle parti, conformemente
all’art. 8, n. 9, di tale [OSCURATO:PERSONA]. Come previsto dall’art. 23, n. 2, di quest’ultima, le organizzazioni regionali di integrazione
economica, come l’Unione, non esercitano il loro diritto di voto se i rispettivi [OSCURATO:PERSONA] membri esercitano il proprio e viceversa.
Il suo art. 25, n. 2, dispone anche che, qualora uno o più [OSCURATO:PERSONA] membri di tale organizzazione siano, al pari dell’organizzazione
stessa, parti della citata [OSCURATO:PERSONA], detta organizzazione e i suoi [OSCURATO:PERSONA] membri non possono esercitare contemporaneamente
i diritti previsti dalla [OSCURATO:PERSONA] stessa.
94
La presentazione di una proposta di inclusione di una sostanza a titolo della [OSCURATO:PERSONA] di Stoccolma da parte di uno Stato
membro potrebbe quindi produrre una situazione in cui o l’Unione vota contro tale proposta, privando così lo Stato membro
da cui essa promana della possibilità di difendere la propria posizione a livello della Conferenza delle parti, o tale Stato
membro esercita il suo diritto di voto in favore della proposta da esso presentata, privando così l’Unione della possibilità
di esercitare un diritto di voto corrispondente al numero di voti pari al numero dei suoi [OSCURATO:PERSONA] membri e lasciando gli altri
[OSCURATO:PERSONA] membri liberi di votare in favore o contro la citata proposta.
95
A tale proposito, si deve osservare che la dichiarazione depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] conformemente all’art. 25, n. 3, della
[OSCURATO:PERSONA] di Stoccolma non contiene norme precise per quanto riguarda la ripartizione delle competenze tra essa stessa e
gli [OSCURATO:PERSONA] membri. Infatti, tale dichiarazione indica che «[l]a [OSCURATO:PERSONA] europea è responsabile dell’adempimento degli obblighi
derivanti dalla convenzione di Stoccolma previsti dalla normativa comunitaria in vigore» e che «[l]’esercizio delle competenze
comunitarie è per sua natura soggetto a continua evoluzione».
96
In ogni caso, occorre constatare che l’Unione non rappresenta un numero di voti sufficienti per opporsi all’adozione di una
modifica di un allegato della [OSCURATO:PERSONA] di Stoccolma. Si deve aggiungere che, nei confronti di una parte la quale, come
l’Unione, non abbia esercitato la facoltà di formulare una dichiarazione conformemente all’art. 25, n. 4, della citata [OSCURATO:PERSONA],
la modifica di un allegato decisa dalla Conferenza delle parti entra in vigore, fatto salvo il metodo detto dell’«opting out»,
trascorso un anno dalla data della comunicazione effettuata dal depositario dell’allegato emendato.
97
[OSCURATO:PERSONA] di Svezia e gli intervenienti fanno valere che, in una situazione del genere, l’Unione potrebbe, in ogni caso, utilizzare
tale possibilità di «opting out» e notificare una dichiarazione secondo la quale essa non è nelle condizioni di accettare
l’emendamento di un allegato, conformemente all’art. 22, nn. 3, lett. b), e 4, della [OSCURATO:PERSONA] di Stoccolma.
98
Tale argomento è tuttavia fondato sull’ipotesi che l’Unione possa formulare una dichiarazione di non accettazione di un emendamento
proposto e votato da uno o più [OSCURATO:PERSONA] membri. Orbene, secondo l’art. 25, n. 2, della [OSCURATO:PERSONA] di Stoccolma, l’Unione e i
suoi [OSCURATO:PERSONA] membri non possono esercitare contemporaneamente i loro diritti a titolo della [OSCURATO:PERSONA]. In udienza, le parti
hanno esposto interpretazioni differenti dell’art. 25, n. 2, della [OSCURATO:PERSONA] di Stoccolma.
99
Tuttavia, anche volendo supporre che, nonostante quest’ultima disposizione, l’Unione possa sempre notificare una dichiarazione
di non accettazione di un emendamento proposto e votato da uno o più [OSCURATO:PERSONA] membri, una siffatta circostanza potrebbe provocare
un’incertezza giuridica sia per gli [OSCURATO:PERSONA] membri sia per il segretariato della [OSCURATO:PERSONA] di Stoccolma e gli [OSCURATO:PERSONA] terzi
parti di tale [OSCURATO:PERSONA].
100
Indipendentemente da tale aspetto, è pacifico che l’obiettivo del deposito di una proposta di inclusione di una sostanza nell’allegato
A della [OSCURATO:PERSONA] di Stoccolma è l’adozione di una norma internazionale che vincoli le parti di quest’ultima. Dal momento
che l’Unione è parte della citata [OSCURATO:PERSONA], essa potrebbe essere vincolata dalla modifica del detto allegato che ne conseguirebbe,
fintantoché essa non abbia previamente, nel rispetto delle procedure interne previste dall’art. 14, n. 1, del regolamento
POP, notificato una dichiarazione di non accettazione trascorso un anno dalla data di notifica, da parte del depositario,
di tale allegato modificato.
101
L’esame del processo decisionale previsto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Stoccolma indica quindi che una proposta di inclusione di una
sostanza nell’allegato A di tale [OSCURATO:PERSONA] comporta talune conseguenze per l’Unione.
102
A tale proposito, non si può condividere l’argomento del [OSCURATO:PERSONA] di Svezia e degli intervenienti secondo il quale la proposta
di includere una sostanza nell’allegato di una convenzione internazionale che vincola l’Unione equivarrebbe ad una misura
nazionale più restrittiva di una misura minima dell’Unione, autorizzata dall’art. 176 CE. Infatti, l’Unione potrebbe essere
vincolata da una modifica di un allegato della [OSCURATO:PERSONA] di Stoccolma, mentre essa non lo sarebbe nel caso di una misura
nazionale.
103
Come rammentato al punto 74 della presente sentenza, la Corte ha già dichiarato che gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno obblighi particolari
di azione e di astensione in una situazione in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato al Consiglio proposte che, pur se non adottate
da quest’ultimo, rappresentano il punto di partenza di un’azione comunitaria concertata (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit.,
punto 65). Ciò vale a maggior ragione in una situazione come quella del caso di specie, caratterizzata, come stabilito al
punto 91 della presente sentenza, da una proposta unilaterale che dissocia lo Stato membro in causa da una strategia comune
concertata in seno al Consiglio, e presentata nell’ambito di un contesto istituzionale e procedurale come quello della [OSCURATO:PERSONA]
di Stoccolma.
104
Una siffatta situazione può compromettere il principio di unità della rappresentanza internazionale dell’Unione e dei suoi
[OSCURATO:PERSONA] membri nonché indebolire il loro potere di negoziazione nei confronti delle altre parti della [OSCURATO:PERSONA] di cui trattasi.
105
Di conseguenza, la prima censura della [OSCURATO:PERSONA], relativa ad una violazione dell’art. 10 CE, è fondata.
Sulla censura relativa alla violazione dell’art. 300, n. 1, CE
Argomenti delle parti
106
Nell’ambito della sua seconda censura, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che l’azione unilaterale del [OSCURATO:PERSONA] di Svezia ha costituito
una violazione dell’art. 300, n. 1, CE, il quale stabilisce un fondamento giuridico e una procedura normativa per la negoziazione
e la conclusione di convenzioni internazionali, a prescindere dal fatto che queste ultime rientrino nell’ambito della competenza
esclusiva o ripartita. Tale azione unilaterale ha prodotto l’effetto che le istituzioni comunitarie non hanno potuto esercitare
le competenze di cui dispongono in forza del Trattato, poiché una proposta comune della [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi [OSCURATO:PERSONA] membri avente
ad oggetto la modifica della [OSCURATO:PERSONA] di Stoccolma non avrebbe sortito alcun effetto pratico.
107
[OSCURATO:PERSONA] di Svezia, sostenuto dagli intervenienti, contesta che il suo comportamento sia contrario all’art. 300, n. 1, CE.
Come fa valere la Repubblica di Finlandia, tale disposizione non stabilisce alcuna competenza materiale in capo alla [OSCURATO:PERSONA]
in materia di conclusione di accordi internazionali, ma definisce esclusivamente la ripartizione delle competenze tra le istituzioni
comunitarie. Essa non implicherebbe alcun obbligo per gli [OSCURATO:PERSONA] membri la cui violazione consentirebbe di accogliere il capo
di conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] a tale proposito. [OSCURATO:PERSONA], peraltro, fa valere che l’art. 300, n. 1, CE si applica
unicamente all’avvio dei negoziati che conducono alla conclusione di accordi internazionali.
Giudizio della Corte
108
Come segnalato dall’avvocato generale nella nota 13 delle sue conclusioni, l’art. 300, n. 1, CE riguarda la «conclusione di
accordi», mentre ogni iniziativa presa dalla [OSCURATO:PERSONA] per stabilire le «posizioni da adottare a nome della [OSCURATO:PERSONA] in un
organismo istituito da un accordo» è disciplinata non dall’art. 300, n. 1, CE, bensì dall’art. 300, n. 2, secondo comma, CE.
109
È pacifico che, nel caso di specie, il comportamento contestato al [OSCURATO:PERSONA] di Svezia consiste nella presentazione di una proposta
di emendamento effettuata presso un’istanza creata da un accordo internazionale, di modo che tale comportamento non rientra,
di per sé, nell’art. 300, n. 1, CE.
110
Ne consegue che la censura relativa alla violazione dell’art. 300, n. 1, CE è infondata.
Sulle spese
111
Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia, rimasto, per l’essenziale, soccombente, dev’essere
condannato alle spese.
112
Conformemente al n. 4 del medesimo articolo, il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica di Finlandia e
il [OSCURATO:PERSONA] sopportano le proprie spese.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:
1)
[OSCURATO:PERSONA] di Svezia, avendo proposto unilateralmente di includere una sostanza, il perfluorottano sulfonato, nell’allegato
A della [OSCURATO:PERSONA] di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in
forza dell’art. 10 CE.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
[OSCURATO:PERSONA] di Svezia è condannato alle spese della [OSCURATO:PERSONA] europea.
4)
[OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica di Finlandia nonché il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
del Nord sopportano le proprie spese.
Firme
*
Lingua processuale: lo svedese.
1
Applicazione rigorosa della regola, benché vi sia un rischio di confusione.