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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 23136/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI VENEZIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio ad altra sezione del Tribunale del riesame; letta la memoria depositata in data 6/3/2025 dal difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza convalidava l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e disponeva l'applicazione nei loro confronti della misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al delitto di estorsione aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

2. Tale ordinanza veniva annullata in data 4/12/2024 dal Tribunale di Venezia, sezione per il riesame, che riconosceva che tra la persona offesa e gli indagati e intercorrevano rapporti di debito-credito, da definire, però, nella loro entità, anche perché la spirale di debiti accumulati dalla persona offesa appariva "evidente nel suo dipanarsi ma non chiara nella genesi", e riconosceva anche un intervento pesantemente aggressivo organizzato da [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la restituzione di somme di cui si diceva creditore, finanche violando la misura cautelare con una spedizione punitiva nei confronti della persona offesa.

Rilevando, però, che risultava documentata l'esistenza di debiti della persona offesa, anche alla luce dell'esistenza di assegni in garanzia, di un riconoscimento di debito datato 8/11/2024 per un importo di euro 342.000,00 e del riconoscimento di un prestito ricevuto "senza alcuno scopo di lucro", e richiamando l'insegnamento delle sezioni unite di questa Corte secondo cui il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 02), il Tribunale riconosceva gravi indizi di colpevolezza unicamente in relazione al delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, che non consente l'applicazione di misure cautelari e, pertanto, annullava l'ordinanza applicativa della misura cautelare.

3. Avverso l'ordinanza del Tribunale di Venezia ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza, affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con il quale ha dedotto la non tutelabilità, in sede giurisdizionale, della pretesa di pagamento avanzata dai due indagati nei confronti della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], avendo questa ad oggetto crediti usurari, come si assume emergere dalle precedenti denunce sporte dalla persona offesa, che lamentava di aver integralmente restituito le somme ricevute in prestito, avendo il [OSCURATO:PERSONA] trattenuto indebitamente i titoli ricevuti in garanzia, continuando a pretendere consegne di denaro.Il provvedimento impugnato, inoltre, si fonda anche su documentazione prodotta dalla difesa in udienza ma non rinvenuta in sede di perquisizione in occasione dell'arresto, né comunque acquisita alle indagini prima di tale produzione: si tratterebbe, peraltro, di documentazione artefatta, in parte disconosciuta dalla persona offesa ed in parte a questa estorta.

Secondo quanto riferito dalla persona offesa, infatti, anche l'atto di ricognizione di debito sarebbe frutto di pretesa estorsiva in quanto redatto e sottoscritto sotto minaccia e, peraltro, si tratterebbe di atto datato 8/11/2014 (e non già 8/11/2024) sicché comunque anche il diritto al pagamento non sarebbe azionabile perché prescritto.

4. Con requisitoria scritta dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

5. Anche la difesa ha presentato memoria scritta, in data 06/03/2025, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, anche laddove prospetta argomentazioni che non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata.

2. L'Ufficio ricorrente si duole che il provvedimento impugnato si fondi anche sulla documentazione offerta dalla difesa in sede di riesame, a supporto del presunto debito della persona offesa nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], riferendo trattarsi di documentazione "non acquisita prima di quel momento alle indagini in quanto non rinvenuta nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] nel corso della perquisizione eseguita in occasione del suo arresto" e, sulla base di un verbale di sommarie informazioni testimoniali rese dalla persona offesa in data 18/12/2024, deduce che la suddetta documentazione sarebbe frutto di ulteriore pretesa estorsiva, per avere uno degli indagati a suo tempo preteso con minaccia dalla persona offesa la sottoscrizione di atti.

L'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. consente, però, alle parti di presentare nel procedimento di riesame nuovi elementi direttamente all'udienza camerale, mediante 'la produzione di documenti o altri elementi rappresentativi del fatto oggetto della decisione, sicché nessun vizio può ascriversi all'ordinanza impugnata per essersi questa fondata anche su documenti non rinvenuti in occasione della perquisizione effettuata al momento dell'arresto ma prodotti dalla difesa soltanto all'udienza camerale.

Diversamente, invece, nessun vizio può ascriversi al provvedimento impugnato sulla base di un verbale di sommarie informazioni testimoniali redatto solo successivamente al provvedimento predetto, quale quello con il quale il Lovison il 18/12/2024 ha disconosciuto i documenti prodotti dalla difesa, indicandoli come in parte artefatti ed in parte estorti, in quanto trattasi di un verbale successivo alla pronuncia dell'ordinanza impugnata ed inevitabilmente ignorato dal giudice del riesame.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano nuova prova e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito (così, Sez. 3, n. 5722 del 07/01/2016, Sanvitale, Rv. 266390 - 01, in una fattispecie di ricorso avverso ordinanza di rigetto di riesame di sequestro preventivo, in cui la Corte ha ritenuto inammissibile la produzione di perizia redatta in data successiva alla decisione del tribunale e di documentazione non esibita nei precedenti gradi cautelari; conf.

Sez. 3, n. 41127 del 23/05/2013, D'A., Rv. 256852 - 01).

Conseguentemente, le produzioni documentali dell'ufficio del pubblico ministero volte a sminuire l'efficacia dimostrativa della documentazione prodotta dalla difesa, in quanto elementi di prova sopravvenuti all'ordinanza impugnata, sono presentabili in occasione di eventuali nuove richieste al giudice della cautela ma, allo stato, non sono idonee a contrastare il giudizio emesso sulla base degli atti allora noti al Tribunale del riesame.

3. Così delimitato il perimetro degli atti utilizzabili ai fini della decisione, deve rilevarsi che nessun vizio logico, peraltro nemmeno esplicitamente dedotto dal ricorrente, può rinvenirsi nel percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata laddove questa, sulla base dell'insufficiente chiarezza in ordine allo svilupparsi dei debiti accumulati dalla persona offesa, ha ritenuto che l'esistenza di assegni in garanzia, un riconoscimento di debito datato 08/11/2024 per un importo di euro 342.000,00 e l'atto con il quale si riconosceva un prestito ricevuto "senza alcuno scopo di lucro" fossero idonei a privare di gravità gli indizi in ordine alla natura illecita dei rapporti tra indagati e persona offesa , lasciando ipotizzare, invece, che l'attività intimidatoria posta in essere ai danni del Lovison fosse finalizzata ad esercitare un preteso diritto di credito, così da integrare gravi indizi in ordine al reato esercizio arbitrario delle proprie ragioni, piuttosto che quello di estorsione.

4. Non risulta documentato, infine, come richiederebbe il principio di autosufficienza del ricorso, l'assunto difensivo secondo cui, per una sorta di travisamento della prova, erroneamente si sarebbe indicato come datato 08/11/2024 il riconoscimento di debito per un importo di euro 342.000,00 che si assume, invece, recare la data del 08/11/2014.

Peraltro, per completezza di esposizione, giova rilevare che anche l'eventuale prescrizione del predetto debito, ove riconosciuto nel 2014 (e non 2024) non sarebbe determinante ai fini della qualificazione giuridica della condotta ipotizzata, perché il credito prescritto è azionabile in sede civile, ove la prescrizione è rilevabile solo ad eccezio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI VENEZIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio ad altra sezione del Tribunale del riesame; letta la memoria depositata in data 6/3/2025 dal difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza convalidava l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e disponeva l'applicazione nei loro confronti della misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al delitto di estorsione aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Tale ordinanza veniva annullata in data 4/12/2024 dal Tribunale di Venezia, sezione per il riesame, che riconosceva che tra la persona offesa e gli indagati e intercorrevano rapporti di debito-credito, da definire, però, nella loro entità, anche perché la spirale di debiti accumulati dalla persona offesa appariva "evidente nel suo dipanarsi ma non chiara nella genesi", e riconosceva anche un intervento pesantemente aggressivo organizzato da [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la restituzione di somme di cui si diceva creditore, finanche violando la misura cautelare con una spedizione punitiva nei confronti della persona offesa. Rilevando, però, che risultava documentata l'esistenza di debiti della persona offesa, anche alla luce dell'esistenza di assegni in garanzia, di un riconoscimento di debito datato 8/11/2024 per un importo di euro 342.000,00 e del riconoscimento di un prestito ricevuto "senza alcuno scopo di lucro", e richiamando l'insegnamento delle sezioni unite di questa Corte secondo cui il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 02), il Tribunale riconosceva gravi indizi di colpevolezza unicamente in relazione al delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, che non consente l'applicazione di misure cautelari e, pertanto, annullava l'ordinanza applicativa della misura cautelare. 3. Avverso l'ordinanza del Tribunale di Venezia ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza, affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con il quale ha dedotto la non tutelabilità, in sede giurisdizionale, della pretesa di pagamento avanzata dai due indagati nei confronti della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], avendo questa ad oggetto crediti usurari, come si assume emergere dalle precedenti denunce sporte dalla persona offesa, che lamentava di aver integralmente restituito le somme ricevute in prestito, avendo il [OSCURATO:PERSONA] trattenuto indebitamente i titoli ricevuti in garanzia, continuando a pretendere consegne di denaro.Il provvedimento impugnato, inoltre, si fonda anche su documentazione prodotta dalla difesa in udienza ma non rinvenuta in sede di perquisizione in occasione dell'arresto, né comunque acquisita alle indagini prima di tale produzione: si tratterebbe, peraltro, di documentazione artefatta, in parte disconosciuta dalla persona offesa ed in parte a questa estorta. Secondo quanto riferito dalla persona offesa, infatti, anche l'atto di ricognizione di debito sarebbe frutto di pretesa estorsiva in quanto redatto e sottoscritto sotto minaccia e, peraltro, si tratterebbe di atto datato 8/11/2014 (e non già 8/11/2024) sicché comunque anche il diritto al pagamento non sarebbe azionabile perché prescritto. 4. Con requisitoria scritta dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 5. Anche la difesa ha presentato memoria scritta, in data 06/03/2025, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, anche laddove prospetta argomentazioni che non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata. 2. L'Ufficio ricorrente si duole che il provvedimento impugnato si fondi anche sulla documentazione offerta dalla difesa in sede di riesame, a supporto del presunto debito della persona offesa nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], riferendo trattarsi di documentazione "non acquisita prima di quel momento alle indagini in quanto non rinvenuta nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] nel corso della perquisizione eseguita in occasione del suo arresto" e, sulla base di un verbale di sommarie informazioni testimoniali rese dalla persona offesa in data 18/12/2024, deduce che la suddetta documentazione sarebbe frutto di ulteriore pretesa estorsiva, per avere uno degli indagati a suo tempo preteso con minaccia dalla persona offesa la sottoscrizione di atti. L'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. consente, però, alle parti di presentare nel procedimento di riesame nuovi elementi direttamente all'udienza camerale, mediante 'la produzione di documenti o altri elementi rappresentativi del fatto oggetto della decisione, sicché nessun vizio può ascriversi all'ordinanza impugnata per essersi questa fondata anche su documenti non rinvenuti in occasione della perquisizione effettuata al momento dell'arresto ma prodotti dalla difesa soltanto all'udienza camerale. Diversamente, invece, nessun vizio può ascriversi al provvedimento impugnato sulla base di un verbale di sommarie informazioni testimoniali redatto solo successivamente al provvedimento predetto, quale quello con il quale il Lovison il 18/12/2024 ha disconosciuto i documenti prodotti dalla difesa, indicandoli come in parte artefatti ed in parte estorti, in quanto trattasi di un verbale successivo alla pronuncia dell'ordinanza impugnata ed inevitabilmente ignorato dal giudice del riesame. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano nuova prova e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito (così, Sez. 3, n. 5722 del 07/01/2016, Sanvitale, Rv. 266390 - 01, in una fattispecie di ricorso avverso ordinanza di rigetto di riesame di sequestro preventivo, in cui la Corte ha ritenuto inammissibile la produzione di perizia redatta in data successiva alla decisione del tribunale e di documentazione non esibita nei precedenti gradi cautelari; conf. Sez. 3, n. 41127 del 23/05/2013, D'A., Rv. 256852 - 01). Conseguentemente, le produzioni documentali dell'ufficio del pubblico ministero volte a sminuire l'efficacia dimostrativa della documentazione prodotta dalla difesa, in quanto elementi di prova sopravvenuti all'ordinanza impugnata, sono presentabili in occasione di eventuali nuove richieste al giudice della cautela ma, allo stato, non sono idonee a contrastare il giudizio emesso sulla base degli atti allora noti al Tribunale del riesame. 3. Così delimitato il perimetro degli atti utilizzabili ai fini della decisione, deve rilevarsi che nessun vizio logico, peraltro nemmeno esplicitamente dedotto dal ricorrente, può rinvenirsi nel percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata laddove questa, sulla base dell'insufficiente chiarezza in ordine allo svilupparsi dei debiti accumulati dalla persona offesa, ha ritenuto che l'esistenza di assegni in garanzia, un riconoscimento di debito datato 08/11/2024 per un importo di euro 342.000,00 e l'atto con il quale si riconosceva un prestito ricevuto "senza alcuno scopo di lucro" fossero idonei a privare di gravità gli indizi in ordine alla natura illecita dei rapporti tra indagati e persona offesa , lasciando ipotizzare, invece, che l'attività intimidatoria posta in essere ai danni del Lovison fosse finalizzata ad esercitare un preteso diritto di credito, così da integrare gravi indizi in ordine al reato esercizio arbitrario delle proprie ragioni, piuttosto che quello di estorsione. 4. Non risulta documentato, infine, come richiederebbe il principio di autosufficienza del ricorso, l'assunto difensivo secondo cui, per una sorta di travisamento della prova, erroneamente si sarebbe indicato come datato 08/11/2024 il riconoscimento di debito per un importo di euro 342.000,00 che si assume, invece, recare la data del 08/11/2014. Peraltro, per completezza di esposizione, giova rilevare che anche l'eventuale prescrizione del predetto debito, ove riconosciuto nel 2014 (e non 2024) non sarebbe determinante ai fini della qualificazione giuridica della condotta ipotizzata, perché il credito prescritto è azionabile in sede civile, ove la prescrizione è rilevabile solo ad eccezio
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