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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 giugno 2022

Cassazione n. 27931/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di bancarotta fraudolenta per causazione del fallimento per effetto di operazioni dolose (art. 223 comma secondo, n. 2, legge fall.), commesso nella veste di amministratore, dal 15 novembre 2000 sino al 5 marzo 2008, della Sci s.r.1, società dichiarata fallita il 14 ottobre 2013.

Secondo la ricostruzione dei giudici di merito le operazioni dolose sono consistite nella sistematica evasione fiscale e contributiva per un importo complessivo di 383.112,26 euro, protrattasi dal 2003 sino al 5 marzo 2008, quando, contestualmente alla cessazione della carica di amministratore dell'imputato, la società è stata cancellata dal registro delle imprese e trasferita (solo formalmente) in Bulgaria dove non si è mai insediata né ha mai operato.

2. Avverso l'indicata pronuncia ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi.

2.1. Con il primo eccepisce la nullità della sentenza perché pronunciata all'esito di una udienza celebrata in orario anteriore (ore 9:45) rispetto a quello (ore 11) indicato nel decreto di citazione notificato all'imputato e nell'avviso di fissazione udienza notificato al difensore.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia difetto di motivazione vuoi sulla sussistenza del nesso eziologico tra condotta dolosa e fallimento vuoi sul coefficiente psicologico necessario ad integrare il delitto oggetto di addebito.

2.2.1. Si sostiene che la Corte di appello avrebbe omesso di considerare quanto osservato dalla difesa, in sede di gravame, sui seguenti elementi: - durante la gestione del Tedoldi la [OSCURATO:SOCIETA] era una società florida con un attivo indicato in bilancio di oltre 1 milione e 300 mila euro e con una esposizione debitoria nei confronti dell'erario di soli 90 mila euro; - durante quel periodo, nessuna cartella di pagamento era stata notificata alla SCI; - il debito, risultante nel bilancio del 2006, di oltre un milione di euro nei confronti di fornitori e finanziatori era stato interamente saldato, come si ricava dal fatto che non risultano insinuati al passivo debiti a tali titoli; - la responsabilità doveva imputarsi interamente a [OSCURATO:PERSONA], il quale, ereditando una società florida, l'aveva condannata al fallimento, facendo crescere il debito verso l'erario a 383mi1a euro e non pattuendo piani di risanamento con i debitori.

2.2.2. Il ricorrente si dichiara insoddisfatto delle risposte ottenute dalla Corte di appello: - sarebbe una mera congettura, priva di ragioni a sostegno, l'attribuzione a [OSCURATO:PERSONA] della qualifica di prestanome; - la valorizzazione del debito accumulato verso l'Erario non terrebbe conto della circostanza che la prima cartella esattoriale è stata notificata il 20 marzo 2008, quindici giorni dopo la cessione delle quote alla [OSCURATO:SOCIETA], società amministrata da [OSCURATO:PERSONA].3.

Si è proceduto a discussione orale su richiesta del difensore dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

2.1. Dall'esame degli atti processuali, cui il collegio ha accesso in ragione della natura del vizio denunciato (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), risulta quanto segue: - tanto il decreto di citazione in appello notificato all'imputato quanto l'avviso di fissazione udienza notificato al difensore indicano, per la trattazione del processo, l'udienza del 23 giugno 2022, ore 11; - il verbale di udienza viene aperto alle ore 9,45, l'imputato risulta assente come assente è il suo difensore di fiducia (avv. [OSCURATO:PERSONA]), sostituita dal difensore di ufficio, avv. [OSCURATO:PERSONA], nominata ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen.; - dal medesimo verbale di udienza si ricava poi che il collegio si accorge che l'avviso di fissazione udienza indicava le ore 11 e quindi dispone la riapertura del verbale e inizia di nuovo la trattazione del processo, all'orario corretto, alla / presenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] nel frattempo sopraggiunta; - l'avv. [OSCURATO:PERSONA] osserva che il collegio si era già ritirato in camera di consiglio per deliberare, eccepisce la nullità della citazione (e quella "derivata" dell'udienza trattata), dichiarando di essere presente solo a questo fine; - la Corte di appello si ritira in camera di consiglio per decidere sull'eccezione e rientra in aula alle ore 13,13, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] non è più presente, l'ordinanza di rigetto della eccezione viene letta alla presenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] nominata ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen.; - Procuratore generale e difensore rassegnano le proprie conclusioni; - la Corte si ritira per deliberare alle ore 13,15 e rientra in aula alle ore 13,31, dando lettura del dispositivo.

2.2. L'eccezione di nullità è del tutto destituita di fondamento.

2.2.1. Il decreto di citazione, gli avvisi e le relative notificazioni non presentano vizi e riguardano la fissazione dell'udienza alla data del 23 giugno 2022, ore

11. Non viene in rilievo la nullità della citazione, degli avvisi e delle notificazioni, quindi non si rientra nell'alveo dell'art. 184 cod. proc. pen. che prevede, tra l'altro, la possibilità per la parte di comparire e dichiarare di essere comparsa al solo intento di far rilevare l'irregolarità.2.2.2.

In realtà la nullità investe gli atti compiuti dal collegio il 23 giugno 2022 prima delle ore 11.00, vale a dire: verifica dell'assenza dell'imputato e del suo difensore, nomina di un difensore di ufficio.

Tutto ciò, però, non ha prodotto effetto sulle successive vicende processuali, poiché alle ore 11 la Corte di appello, senza deliberare la sentenza, ha rinnovato gli atti invalidi, iniziando ex novo la trattazione del processo, con la costituzione delle parti e i successivi adempimenti.

Da quel momento torna ad esserci perfetto allineamento temporale tra citazione, avvisi e udienza.

L'imputato continua a essere assente, mentre è presente il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA].

Quindi il contraddittorio è stato ritualmente instaurato.

Solo a quel punto l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato questione di nullità che però riguardava il compimento di atti ormai privi di effetti e non poteva certo imporre il rinvio dell'udienza, perché in quel momento l'orario di trattazione del processo corrispondeva esattamente a quello indicato nella citazione.

Il successivo allontanamento dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] è frutto di una scelta personale ininfluente sulla regolarità del processo.

2.2.3. A mente dell'art. 185, cod. proc. pen., la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che «dipendono» da quello affetto da nullità.

Nella specie la pronuncia impugnata è stata assunta all'esito di un giudizio correttamente celebrato; essa non ha alcun legame derivativo rispetto agli atti inziali (compiuti prima delle ore 11) che sono stati successivamente rinnovati.

3. Il secondo motivo è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.

3.1. Si imputa al ricorrente di aver cagionato il fallimento della società per effetto di operazioni dolose, consistite nella sistematica e pluriennale omissione dei versamenti fiscali e contributivi.

3.2. Come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità, in tema di bancarotta ex art. 223, comma secondo, n. 2

I. fall., le operazioni dolose devono comportare un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa, laddove la nozione di "operazione" postula una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato.

Quanto all'elemento psicologico: «esaurisce l'onere probatorio dell'accusa la dimostrazione della consapevolezza e volontà della natura "dolosa" dell'azione, costitutiva dell'operazione, a cui segue il dissesto, in una con l'astratta prevedibilità dell'evento scaturito per effetto dell'azione antidoverosa» (Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Rv. 247313 - 4 - 5).

La Corte di cassazione ha poi avuto modo di chiarire che le "operazioni dolose" possono anche non determinare un'immediata diminuzione dell'attivo.

In particolare la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione come "dolosa", a norma dell'art. 223, secondo comma, n. 2

I. fall., della operazione consistita nel mancato versamento dei contributi previdenziali con carattere di sistematicità.

Si è affermato che le operazioni dolose di cui alla norma in esame possono consistere nel compimento di qualunque atto intrinsecamente pericoloso per la salute economica e finanziaria dell'impresa e, quindi, anche in una condotta omissiva produttiva di un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa (Sez. 5, n. 12426 del 29/11/2013, dep. 2014, Beretta, Rv. 259997); sempre con riguardo ad un'ipotesi di sistematico inadempimento delle obbligazioni contributive che, aumentando ingiustificatamente l'esposizione nei confronti degli enti previdenziali, rende prevedibile il conseguente dissesto della società, la giurisprudenza di legittimità ha rimarcato come non escluda la configurabilità della fattispecie incriminatrice in esame rautofinanziamento" operato attraverso il mancato pagamento delle contribuzioni, posto che tale espressione descrive gli effetti di breve periodo — e, in ultima analisi, la ragione pratica del comportamento —, senza per questo menomare il fondamento degli effetti di medio periodo, in ragione della crescita esponenziale del debito (Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, Prandini, in motivazione).

Di conseguenza — fermo restando che «è sempre necessario, per l'integrazione della fattispecie e l'imputazione del reato, che dal comportamento abusivo, infedele o illegittimo del titolare del potere sociale, si provi esser derivato un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa, da porre in relazione causale col fallimento»— «anche il protratto omesso versamento di cifre rilevanti agli enti previdenziali e agli altri enti preposti, da parte dell'amministratore, costituisce comportamento rilevante come scelta imprenditoriale dolosa, capace di determinare uno stato di gravissima e irrevocabile esposizione debitoria della società», tale da comportare il fallimento della società (Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, Belleri, in motivazione).

Nelle ipotesi passate in rassegna, le operazioni illecite, ad un primo impatto, paiono destinate non già a diminuire, bensì ad incrementare (sia pure contra ius) il patrimonio sociale, ma il fallimento è riconducibile ad esse, sul piano degli effetti di medio periodo e in ragione della crescita esponenziale del debito (Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, Prandini, in motivazione), poiché, una volta scoperte, determinano ineludibilmente l'applicazione delle relative sanzioni.

3.3. Nel caso in esame la società ha sistematicamente omesso di versare le imposte e i contributi previdenziali, per oltre cinque anni, accumulando nei confronti dell'erario un debito 383.112,26 euro, che (quasi) corrisponde all'ammontare del passivo fallimentare e dal quale, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, è poi derivato il fallimento della società.

Deve ritenersi che in questo caso «le specifiche connotazioni delle operazioni dolose offrono fondamento al giudizio di prevedibilità dell'emersione delle operazioni stesse e, di conseguenza, dell'attivazione delle iniziative risarcitorie e/o sanzionatorie destinate a sfociare nel depauperamento e, quindi, nel dissesto della società» (Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, Lubrina, in motivazione).

3.4. Il motivo di ricorso evita di confrontarsi con il nucleo centrale della decisione: le omissioni fiscali e contributive hanno interessato tutte le annualità dal 2001 al 2007 "periodo di vita effettiva della società e di gestione da parte dell'odierno imputato".

La decisione di omettere il pagamento dei debiti verso l'Erario, per la sua sistematicità e estensione temporale, corrisponde a una precisa scelta dell'imputato, il quale ha poi adottato la strategia di trasferire la società in Bulgaria per ritardare la dichiarazione di fallimento, consapevole dell'evento che simili inadempimenti avrebbero cagionato.

Il carattere fittizio dell'operazione di cessione quote e trasferimento all'estero della società viene ricavato dalla circostanza che, di fatto, la società è sparita, non ha più operato, né ha mai davvero fissato la propria sede in Bulgaria.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di bancarotta fraudolenta per causazione del fallimento per effetto di operazioni dolose (art. 223 comma secondo, n. 2, legge fall.), commesso nella veste di amministratore, dal 15 novembre 2000 sino al 5 marzo 2008, della Sci s.r.1, società dichiarata fallita il 14 ottobre 2013. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito le operazioni dolose sono consistite nella sistematica evasione fiscale e contributiva per un importo complessivo di 383.112,26 euro, protrattasi dal 2003 sino al 5 marzo 2008, quando, contestualmente alla cessazione della carica di amministratore dell'imputato, la società è stata cancellata dal registro delle imprese e trasferita (solo formalmente) in Bulgaria dove non si è mai insediata né ha mai operato. 2. Avverso l'indicata pronuncia ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi. 2.1. Con il primo eccepisce la nullità della sentenza perché pronunciata all'esito di una udienza celebrata in orario anteriore (ore 9:45) rispetto a quello (ore 11) indicato nel decreto di citazione notificato all'imputato e nell'avviso di fissazione udienza notificato al difensore. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia difetto di motivazione vuoi sulla sussistenza del nesso eziologico tra condotta dolosa e fallimento vuoi sul coefficiente psicologico necessario ad integrare il delitto oggetto di addebito. 2.2.1. Si sostiene che la Corte di appello avrebbe omesso di considerare quanto osservato dalla difesa, in sede di gravame, sui seguenti elementi: - durante la gestione del Tedoldi la [OSCURATO:SOCIETA] era una società florida con un attivo indicato in bilancio di oltre 1 milione e 300 mila euro e con una esposizione debitoria nei confronti dell'erario di soli 90 mila euro; - durante quel periodo, nessuna cartella di pagamento era stata notificata alla SCI; - il debito, risultante nel bilancio del 2006, di oltre un milione di euro nei confronti di fornitori e finanziatori era stato interamente saldato, come si ricava dal fatto che non risultano insinuati al passivo debiti a tali titoli; - la responsabilità doveva imputarsi interamente a [OSCURATO:PERSONA], il quale, ereditando una società florida, l'aveva condannata al fallimento, facendo crescere il debito verso l'erario a 383mi1a euro e non pattuendo piani di risanamento con i debitori. 2.2.2. Il ricorrente si dichiara insoddisfatto delle risposte ottenute dalla Corte di appello: - sarebbe una mera congettura, priva di ragioni a sostegno, l'attribuzione a [OSCURATO:PERSONA] della qualifica di prestanome; - la valorizzazione del debito accumulato verso l'Erario non terrebbe conto della circostanza che la prima cartella esattoriale è stata notificata il 20 marzo 2008, quindici giorni dopo la cessione delle quote alla [OSCURATO:SOCIETA], società amministrata da [OSCURATO:PERSONA].3. Si è proceduto a discussione orale su richiesta del difensore dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. 2.1. Dall'esame degli atti processuali, cui il collegio ha accesso in ragione della natura del vizio denunciato (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), risulta quanto segue: - tanto il decreto di citazione in appello notificato all'imputato quanto l'avviso di fissazione udienza notificato al difensore indicano, per la trattazione del processo, l'udienza del 23 giugno 2022, ore 11; - il verbale di udienza viene aperto alle ore 9,45, l'imputato risulta assente come assente è il suo difensore di fiducia (avv. [OSCURATO:PERSONA]), sostituita dal difensore di ufficio, avv. [OSCURATO:PERSONA], nominata ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen.; - dal medesimo verbale di udienza si ricava poi che il collegio si accorge che l'avviso di fissazione udienza indicava le ore 11 e quindi dispone la riapertura del verbale e inizia di nuovo la trattazione del processo, all'orario corretto, alla / presenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] nel frattempo sopraggiunta; - l'avv. [OSCURATO:PERSONA] osserva che il collegio si era già ritirato in camera di consiglio per deliberare, eccepisce la nullità della citazione (e quella "derivata" dell'udienza trattata), dichiarando di essere presente solo a questo fine; - la Corte di appello si ritira in camera di consiglio per decidere sull'eccezione e rientra in aula alle ore 13,13, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] non è più presente, l'ordinanza di rigetto della eccezione viene letta alla presenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] nominata ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen.; - Procuratore generale e difensore rassegnano le proprie conclusioni; - la Corte si ritira per deliberare alle ore 13,15 e rientra in aula alle ore 13,31, dando lettura del dispositivo. 2.2. L'eccezione di nullità è del tutto destituita di fondamento. 2.2.1. Il decreto di citazione, gli avvisi e le relative notificazioni non presentano vizi e riguardano la fissazione dell'udienza alla data del 23 giugno 2022, ore 11. Non viene in rilievo la nullità della citazione, degli avvisi e delle notificazioni, quindi non si rientra nell'alveo dell'art. 184 cod. proc. pen. che prevede, tra l'altro, la possibilità per la parte di comparire e dichiarare di essere comparsa al solo intento di far rilevare l'irregolarità.2.2.2. In realtà la nullità investe gli atti compiuti dal collegio il 23 giugno 2022 prima delle ore 11.00, vale a dire: verifica dell'assenza dell'imputato e del suo difensore, nomina di un difensore di ufficio. Tutto ciò, però, non ha prodotto effetto sulle successive vicende processuali, poiché alle ore 11 la Corte di appello, senza deliberare la sentenza, ha rinnovato gli atti invalidi, iniziando ex novo la trattazione del processo, con la costituzione delle parti e i successivi adempimenti. Da quel momento torna ad esserci perfetto allineamento temporale tra citazione, avvisi e udienza. L'imputato continua a essere assente, mentre è presente il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA]. Quindi il contraddittorio è stato ritualmente instaurato. Solo a quel punto l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato questione di nullità che però riguardava il compimento di atti ormai privi di effetti e non poteva certo imporre il rinvio dell'udienza, perché in quel momento l'orario di trattazione del processo corrispondeva esattamente a quello indicato nella citazione. Il successivo allontanamento dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] è frutto di una scelta personale ininfluente sulla regolarità del processo. 2.2.3. A mente dell'art. 185, cod. proc. pen., la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che «dipendono» da quello affetto da nullità. Nella specie la pronuncia impugnata è stata assunta all'esito di un giudizio correttamente celebrato; essa non ha alcun legame derivativo rispetto agli atti inziali (compiuti prima delle ore 11) che sono stati successivamente rinnovati. 3. Il secondo motivo è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. 3.1. Si imputa al ricorrente di aver cagionato il fallimento della società per effetto di operazioni dolose, consistite nella sistematica e pluriennale omissione dei versamenti fiscali e contributivi. 3.2. Come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità, in tema di bancarotta ex art. 223, comma secondo, n. 2 I. fall., le operazioni dolose devono comportare un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa, laddove la nozione di "operazione" postula una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato. Quanto all'elemento psicologico: «esaurisce l'onere probatorio dell'accusa la dimostrazione della consapevolezza e volontà della natura "dolosa" dell'azione, costitutiva dell'operazione, a cui segue il dissesto, in una con l'astratta prevedibilità dell'evento scaturito per effetto dell'azione antidoverosa» (Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Rv. 247313 - 4 - 5). La Corte di cassazione ha poi avuto modo di chiarire che le "operazioni dolose" possono anche non determinare un'immediata diminuzione dell'attivo. In particolare la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione come "dolosa", a norma dell'art. 223, secondo comma, n. 2 I. fall., della operazione consistita nel mancato versamento dei contributi previdenziali con carattere di sistematicità. Si è affermato che le operazioni dolose di cui alla norma in esame possono consistere nel compimento di qualunque atto intrinsecamente pericoloso per la salute economica e finanziaria dell'impresa e, quindi, anche in una condotta omissiva produttiva di un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa (Sez. 5, n. 12426 del 29/11/2013, dep. 2014, Beretta, Rv. 259997); sempre con riguardo ad un'ipotesi di sistematico inadempimento delle obbligazioni contributive che, aumentando ingiustificatamente l'esposizione nei confronti degli enti previdenziali, rende prevedibile il conseguente dissesto della società, la giurisprudenza di legittimità ha rimarcato come non escluda la configurabilità della fattispecie incriminatrice in esame rautofinanziamento" operato attraverso il mancato pagamento delle contribuzioni, posto che tale espressione descrive gli effetti di breve periodo — e, in ultima analisi, la ragione pratica del comportamento —, senza per questo menomare il fondamento degli effetti di medio periodo, in ragione della crescita esponenziale del debito (Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, Prandini, in motivazione). Di conseguenza — fermo restando che «è sempre necessario, per l'integrazione della fattispecie e l'imputazione del reato, che dal comportamento abusivo, infedele o illegittimo del titolare del potere sociale, si provi esser derivato un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa, da porre in relazione causale col fallimento»— «anche il protratto omesso versamento di cifre rilevanti agli enti previdenziali e agli altri enti preposti, da parte dell'amministratore, costituisce comportamento rilevante come scelta imprenditoriale dolosa, capace di determinare uno stato di gravissima e irrevocabile esposizione debitoria della società», tale da comportare il fallimento della società (Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, Belleri, in motivazione). Nelle ipotesi passate in rassegna, le operazioni illecite, ad un primo impatto, paiono destinate non già a diminuire, bensì ad incrementare (sia pure contra ius) il patrimonio sociale, ma il fallimento è riconducibile ad esse, sul piano degli effetti di medio periodo e in ragione della crescita esponenziale del debito (Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, Prandini, in motivazione), poiché, una volta scoperte, determinano ineludibilmente l'applicazione delle relative sanzioni. 3.3. Nel caso in esame la società ha sistematicamente omesso di versare le imposte e i contributi previdenziali, per oltre cinque anni, accumulando nei confronti dell'erario un debito 383.112,26 euro, che (quasi) corrisponde all'ammontare del passivo fallimentare e dal quale, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, è poi derivato il fallimento della società. Deve ritenersi che in questo caso «le specifiche connotazioni delle operazioni dolose offrono fondamento al giudizio di prevedibilità dell'emersione delle operazioni stesse e, di conseguenza, dell'attivazione delle iniziative risarcitorie e/o sanzionatorie destinate a sfociare nel depauperamento e, quindi, nel dissesto della società» (Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, Lubrina, in motivazione). 3.4. Il motivo di ricorso evita di confrontarsi con il nucleo centrale della decisione: le omissioni fiscali e contributive hanno interessato tutte le annualità dal 2001 al 2007 "periodo di vita effettiva della società e di gestione da parte dell'odierno imputato". La decisione di omettere il pagamento dei debiti verso l'Erario, per la sua sistematicità e estensione temporale, corrisponde a una precisa scelta dell'imputato, il quale ha poi adottato la strategia di trasferire la società in Bulgaria per ritardare la dichiarazione di fallimento, consapevole dell'evento che simili inadempimenti avrebbero cagionato. Il carattere fittizio dell'operazione di cessione quote e trasferimento all'estero della società viene ricavato dalla circostanza che, di fatto, la società è sparita, non ha più operato, né ha mai davvero fissato la propria sede in Bulgaria. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il
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