Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31188/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del 13 febbraio 2020 del Tribunale di Enna che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto di energia elettrica aggravato ai sensi dell'art. 625, nn. 2 e 7, cod. pen.; - che il motivo di ricorso è inammissibile in relazione alla lamentata inutilizzabilità del verbale di verifica del 31 maggio 2015, avendo la Corte di appello affermato che la prova certa della penale responsabilità dell'imputato emerge con certezza dalle altre prove, anche prescindendo da detto verbale, che quindi non costituisce una prova decisiva; - che il motivo di ricorso è generico e comunque manifestamente infondato anche laddove con esso si deduce la illogicità della motivazione in ordine alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del 13 febbraio 2020 del Tribunale di Enna che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto di energia elettrica aggravato ai sensi dell'art. 625, nn. 2 e 7, cod. pen.; - che il motivo di ricorso è inammissibile in relazione alla lamentata inutilizzabilità del verbale di verifica del 31 maggio 2015, avendo la Corte di appello affermato che la prova certa della penale responsabilità dell'imputato emerge con certezza dalle altre prove, anche prescindendo da detto verbale, che quindi non costituisce una prova decisiva; - che il motivo di ricorso è generico e comunque manifestamente infondato anche laddove con esso si deduce la illogicità della motivazione in ordine alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2
Sentenza Cassazione n. 31188/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris