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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 novembre 2024

Cassazione n. 34217/2024

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12894/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 27/29presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -intimato- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE ROMA n. 28547/2020 depositata il 09/05/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Premesso che: 1.[OSCURATO:PERSONA], cittadina Eritrea, ricorre per la cassazione della ordinanza del Tribunale di Roma del 6 maggio 2022 n. 28547 con cui è stato rigettato il ricorso contro il provvedimento del giudice del procedimento presupposto, di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato, già rigettata dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma, per assenza, nella certificazione della autorità consolare Eritrea in Roma relativa ai redditi prodotti dalla ricorrente all'estero, del requisito della legalizzazione;

2. il Ministero della Giustizia è rimasto intimato; 3.la ricorrente ha depositato memoria; considerato che: 1.la ricorrente, con un unico articolato motivo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., violazione dell’art. 115 c.p.c. e, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per avere il giudice del provvedimento impugnato, per un verso, ritenuto che la certificazione consolare di cui all’art. 79 del d.P.R. 115/2002 necessitasse di legalizzazione, per altro verso, trascurato di esaminare il documento prodotto davanti allo stesso giudice in data 23 ottobre 2020 attestante l’avvenuta legalizzazione della certificazione consolare. 2.il motivo è fondato.

2.1. L’art. 79 del d.P.R. 115/2002 prevede che l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato “1. è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene: a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente; b) le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali; c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76;d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.2.

Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato.

3. Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato”.La Corte costituzionale, con sentenza 20 luglio 2021, n. 157, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma nella parte in cui non consente al cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, in caso di impossibilità a presentare la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 79, comma 2, di produrre, a pena di inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di tale documentazione.

La legalizzazione consiste, ai sensi dell’art.1 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, nella attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché dell'autenticità della firma stessa.

La legalizzazione, come è stato notato, assolve alla funzione di provare l’esistenza dell’atto pubblico straniero, nel momento in cui diviene rilevante per l’ordinamento statale.

Il quarto comma dell’art. 33 del d.P.R. 445/2000 prevede che le firme apposte nello Stato (e da valere nello Stato), da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato, sono legalizzate dalle prefetture.

Ciò posto, nel caso di specie, è dirimente il rilievo per cui il Giudice dell’ordinanza impugnata ha fatto riferimento alla documentazione prodotta dalla ricorrente di fronte al giudice del procedimento presupposto - segnatamente al la certificazione rilasciata dal Consolato dell’Eritrea in Roma e ad una “richiesta di appuntamento per la legalizzazione della certificazione”- ma ha trascura t o di esaminare il documento - che l a ricorrente deduce di aver depositato il 23.10.2020- recante la legalizzazione, da parte della Prefettura di Roma, della suddetta certificazione;

2. il ricorso deve pertanto essere accolto;

3. l’ordinanza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata al Tribunale di Roma, in persona di altro magistrato, anche per le spese di questo giudizio; PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, an

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12894/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 27/29presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -intimato- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE ROMA n. 28547/2020 depositata il 09/05/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: 1.[OSCURATO:PERSONA], cittadina Eritrea, ricorre per la cassazione della ordinanza del Tribunale di Roma del 6 maggio 2022 n. 28547 con cui è stato rigettato il ricorso contro il provvedimento del giudice del procedimento presupposto, di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato, già rigettata dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma, per assenza, nella certificazione della autorità consolare Eritrea in Roma relativa ai redditi prodotti dalla ricorrente all'estero, del requisito della legalizzazione; 2. il Ministero della Giustizia è rimasto intimato; 3.la ricorrente ha depositato memoria; considerato che: 1.la ricorrente, con un unico articolato motivo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., violazione dell’art. 115 c.p.c. e, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per avere il giudice del provvedimento impugnato, per un verso, ritenuto che la certificazione consolare di cui all’art. 79 del d.P.R. 115/2002 necessitasse di legalizzazione, per altro verso, trascurato di esaminare il documento prodotto davanti allo stesso giudice in data 23 ottobre 2020 attestante l’avvenuta legalizzazione della certificazione consolare. 2.il motivo è fondato. 2.1. L’art. 79 del d.P.R. 115/2002 prevede che l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato “1. è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene: a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente; b) le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali; c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76;d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.2. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato. 3. Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato”.La Corte costituzionale, con sentenza 20 luglio 2021, n. 157, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma nella parte in cui non consente al cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, in caso di impossibilità a presentare la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 79, comma 2, di produrre, a pena di inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di tale documentazione. La legalizzazione consiste, ai sensi dell’art.1 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, nella attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché dell'autenticità della firma stessa. La legalizzazione, come è stato notato, assolve alla funzione di provare l’esistenza dell’atto pubblico straniero, nel momento in cui diviene rilevante per l’ordinamento statale. Il quarto comma dell’art. 33 del d.P.R. 445/2000 prevede che le firme apposte nello Stato (e da valere nello Stato), da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato, sono legalizzate dalle prefetture. Ciò posto, nel caso di specie, è dirimente il rilievo per cui il Giudice dell’ordinanza impugnata ha fatto riferimento alla documentazione prodotta dalla ricorrente di fronte al giudice del procedimento presupposto - segnatamente al la certificazione rilasciata dal Consolato dell’Eritrea in Roma e ad una “richiesta di appuntamento per la legalizzazione della certificazione”- ma ha trascura t o di esaminare il documento - che l a ricorrente deduce di aver depositato il 23.10.2020- recante la legalizzazione, da parte della Prefettura di Roma, della suddetta certificazione; 2. il ricorso deve pertanto essere accolto; 3. l’ordinanza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata al Tribunale di Roma, in persona di altro magistrato, anche per le spese di questo giudizio; PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, an
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