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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31872/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dalla difesa, con la quale sono stati esplicate ulteriormente le ragioni poste a fondamento del ricorso; osservato che il primo motivo proposto, con il quale si censura il trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato per la sua genericità, in mancanza di confronto con la decisione del giudice di appello, che ha evidentemente disatteso tale motivo di ricorso, evidenziando oltre alla gravità del fatto, modalità della condotta ed alla personalità del ricorrente (pag. 7), limitandosi il ricorrente a proporre una propria lettura alternativa della conclusione logicamente raggiunta sul punto dalla Corte di appello in tema di trattamento sanzionatorio, dovendo essere ribadito il principio secondo il quale è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142); ritenuto che il secondo motivo di ricorso non è consentito, non essendo stato devoluto in appello, con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto; atteso che il terzo motivo dì ricorso in punto di accertamento della responsabilità, risulta privo di concreta specificità per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata in senso conforme alla decisione di primo grado e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, limitandosi nella sostanza a proporre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217- 01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dalla difesa, con la quale sono stati esplicate ulteriormente le ragioni poste a fondamento del ricorso; osservato che il primo motivo proposto, con il quale si censura il trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato per la sua genericità, in mancanza di confronto con la decisione del giudice di appello, che ha evidentemente disatteso tale motivo di ricorso, evidenziando oltre alla gravità del fatto, modalità della condotta ed alla personalità del ricorrente (pag. 7), limitandosi il ricorrente a proporre una propria lettura alternativa della conclusione logicamente raggiunta sul punto dalla Corte di appello in tema di trattamento sanzionatorio, dovendo essere ribadito il principio secondo il quale è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142); ritenuto che il secondo motivo di ricorso non è consentito, non essendo stato devoluto in appello, con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto; atteso che il terzo motivo dì ricorso in punto di accertamento della responsabilità, risulta privo di concreta specificità per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata in senso conforme alla decisione di primo grado e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, limitandosi nella sostanza a proporre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217- 01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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