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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 26060/2026

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7Cortese [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Cortese [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Gangemi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Macrì [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Pelle [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Pelle [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Polito [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Sergi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 20/05/2025 della Corte d'appello di Reggio CalabriaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Procuratore generale il quale si è riportato alla memoria scritta e haconcluso per l'annullamento con rinvio quanto al trattamento sanzionatorio perMacrì [OSCURATO:PERSONA], rigetto nel resto del relativo ricorso; rigetto dei ricorsi di BarbaroGiuseppe, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; inammissibilità per gli altri ricorsi;Udito l'[OSCURATO:PERSONA] del Foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di SergiDomenico che si è riportata ai motivi di ricorso, ai motivi aggiunti e alle note direplica, chiedendone l'accoglimento;udito l'[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma in difesa di [OSCURATO:PERSONA] ePelle [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato ai ricorsi e ne ha chiesto l'accoglimento;udito l'[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Palmi in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che si èriportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento;udito l'[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Locri in difesa di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato ai motivi di ricorso e ha chiestol'annullamento senza rinvio della sentenza della Corte di appello di ReggioCalabria;udito l'[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Locri in difesa di [OSCURATO:PERSONA], ilquale si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento;udito l'[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Locri in difesa di [OSCURATO:PERSONA], ilquale si è riportato ai motivi di ricorso, insistendo per l'accoglimento;udito l'[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Locri, in sostituzione dell'AvvocatoAnnunziato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che siè riportato ai motivi di ricorso, chiedendo l'annullamento senza rinvio dellasentenza impugnata;udito l'[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Napoli, in sostituzione dell'AvvocatoGiovanni [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Napoli in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale siè riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento;udito l'[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Palmi, in sostituzione dell’AvvocatoDavide [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportatoai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento;udito l'[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Palmi, in sostituzione dell'avvocatoDomenico [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Palmi in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che si è riportatoai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza indicata in epigrafe,in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Locri del 27 giugno 2022, haribadito il giudizio di responsabilità penale degli imputati per il delitto di tentataimportazione di sostanze stupefacenti contestato al capo 1) e ha riqualificato intentativo il fatto descritto al capo 24), originariamente ritenuto consumato,ridimensionando il trattamento sanzionatorio per entrambe le contestazioni.Il primo episodio, ascritto a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riguarda la pianificazione, tramarzo e aprile 2010, di un'importazione di otto-dieci chilogrammi di cocaina, alprezzo di 250.000 euro, da far giungere a Bovalino tramite valigia inviata per viaaerea ed elusione dei controlli presso lo scalo di [OSCURATO:PERSONA].Il secondo episodio, addebitato a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], attiene al finanziamento e all'organizzazione, trail febbraio 2012 e il febbraio 2013, dell'acquisto di una partita di droga in [OSCURATO:PERSONA],con introduzione in Italia attraverso il porto di [OSCURATO:PERSONA], attività non giunta acompimento.In sede preliminare, la decisione ha disatteso le eccezioni di incompetenzaterritoriale formulate dalle difese di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], individuando l'ultimo attoesecutivo della tentata importazione contestata al capo 1) nell'incontro del 9 aprile2010 avvenuto a Bovalino; per il capo 24), la competenza è stata collegata alTribunale di Locri, in ragione della condotta posta in essere in territorio di [OSCURATO:PERSONA].È stata respinta l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni di cui al R.I.T.1626/2009 sollevata da [OSCURATO:PERSONA], ritenendo legittima e tempestiva l'iscrizione delPelle nel procedimento “Labirinto”, autonoma rispetto a quella del procedimento“Fheida”; è stato ritenuto applicabile il principio per cui, nei reati permanenti,l'emergere di nuove circostanze attestanti il perdurare della condotta consente alpubblico ministero un'autonoma iscrizione, da cui decorre un nuovo termine diindagine.1.1.

Quanto al merito del capo 1), il giudice del gravame ha ritenuto leconversazioni captate presso l'abitazione dei [OSCURATO:PERSONA] non già sintomatiche di propositiastratti, bensì rappresentative di una trattativa già avviata al 10 marzo 2010 e inprogressivo avanzamento, nella quale gli imputati operavano ciascuno secondo ilproprio specifico ruolo.

Dai dialoghi del 31 marzo e del 6, 7, 9 aprile 2010 ha trattola prova della definizione del prezzo (trenta-trentacinquemila euro al chilogrammo,per un totale di 250.000 euro), del quantitativo, della cadenza bisettimanale delleconsegne, delle modalità di prelievo all'aeroporto attraverso un cambio diautovetture, oltre che dell'attribuzione dei singoli ruoli: direttivo per GiuseppePelle, di mediazione per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], operativo per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di ingressoaeroportuale per [OSCURATO:PERSONA].Con riferimento all'oggetto della trattativa, ha desunto la natura di cocainadalla combinazione del prezzo dichiarato — congruente con il valore di mercatodell'epoca, riferito dagli operanti — e dal contesto degli accordi.Ha poi disatteso la lettura difensiva incentrata sull'espressione "bloccatetutto" pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] il 9 aprile 2010 (prog. 8903), inquadrandola comeprovocazione rivolta alla controparte estera per accelerare l'avvio delle consegnee non come desistenza volontaria ai sensi dell'art. 56, comma 3, cod.pen.Sul versante delle condotte individuali, ha valorizzato l'uso della primapersona plurale impiegato da [OSCURATO:PERSONA] nella discussione su prezzi e quantitativi(prog. 8308), riconducendo all'imputato il compito della presa in carico dellasostanza a Milano anche nell’interesse dei correi; ha ricostruito il contributo delMacrì attraverso la trattativa con il presunto mediatore "Bruno", soggettopregiudicato di [OSCURATO:PERSONA] mai identificato dagli inquirenti, e l'impegno acoinvolgere il [OSCURATO:PERSONA] nelle operazioni di trasporto; ha individuato in [OSCURATO:PERSONA] partecipe attivo, dotato di un proprio autonomo ruolo, sulla base delladiscussione sul cambio di autovetture del 31 marzo 2010 e dei riferimenti del 7aprile 2010 alla qualità della sostanza e all'appuntamento con [OSCURATO:PERSONA]; haconfermato l'identificazione di [OSCURATO:PERSONA] nel soggetto "Micu", attraverso il combinatodi intercettazioni, tabulati telefonici sull'utenza intestata alla sorella evideosorveglianza dell'abitazione del [OSCURATO:PERSONA]; ha attribuito al [OSCURATO:PERSONA] la veste direferente presso i fornitori esteri.La Corte territoriale ha respinto le richieste di esclusione della recidivaavanzate da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in ragione dei precedenti specifici a carico dei dueimputati, e ha confermato il diniego delle attenuanti generiche, richiamando lagravità del fatto — un tentativo di importazione di circa dieci chilogrammi dicocaina arrestatosi in fase avanzata — e l'assenza di forme di resipiscenza.

Hainvece ridotto la pena, per effetto del decorso del tempo dai fatti e dellarivalutazione della effettiva portata lesiva del reato.Per effetto della parziale riforma sul trattamento sanzionatorio, la pena è statarideterminata, per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e DomenicoSergi, in tre anni, tre mesi di reclusione e 30.000 euro di multa ciascuno; perGiorgio [OSCURATO:PERSONA], in tre anni, nove mesi di reclusione e 36.000 euro di multa; perGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], in quattro anni, nove mesi di reclusione e 39.000 euro di multa.1.2.

Quanto al capo 24), la Corte di merito ha aderito all'orientamentosecondo cui il delitto di importazione si consuma con l'acquisizione della materialedisponibilità della sostanza e del controllo sulle successive operazioni di trasporto,configurandosi tentativo punibile soltanto allorché le trattative siano connotate daserietà e affidabilità, risultando, secondo il paradigma legale descritto dall'art. 56cod. pen., univoche e idonee a determinare l'introduzione dello stupefacente nelterritorio nazionale.Su questa base ha ritenuto integrato il tentativo, osservando che, allapartenza di [OSCURATO:PERSONA] dal Sudamerica, natura, quantità, prezzo e modalità dispedizione tramite container risultavano definiti, residuando soltanto la materialepresa in consegna del carico, di volta in volta rinviata dai colombiani sino adeterminare l'insofferenza della controparte italiana.Ha respinto l'ipotesi difensiva della truffa ordita dai fornitori sudamericani,osservando che, dopo l'asserita uccisione del custode "Mono", costoro avevanocomunque proposto vie alternative all'esecuzione dell'accordo.Ha riconosciuto le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispettoall'aggravante del numero delle persone, in ragione del lungo tempo trascorso,della sostanziale incensuratezza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dell'episodicità delreato, rideterminando la pena nei confronti dei quattro imputati in due anni e seimesi di reclusione e 15.000 euro di multa, con conseguente revocadell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale.Ha rigettato l'invocata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod.pen.nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], osservando che il contributo al finanziamento dei viaggiesplorativi di [OSCURATO:PERSONA] non poteva ritenersi marginale (Sez. 4, n. 26525 del07/06/2023), e ha respinto la richiesta di riqualificazione ai sensi dell'art. 73,comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, valorizzando la provenienzasudamericana, le somme investite e le modalità di trasporto come indicisintomatici della natura di cocaina della sostanza acquistata.Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione, separatamente, iseguenti imputati.2. [OSCURATO:PERSONA], con un primo atto sottoscritto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA],deduce i seguenti motivi.2.1.1.

Denuncia la violazione degli artt. 56 cod.pen. e 73 d.P.R. n. 309/90,contestando il passaggio della sentenza (pp. 14 ss.) in cui il giudice di appelloricava la prova della trattativa affidante dalle conversazioni intercettate tra ilmarzo e l'aprile 2010.Osserva che le captazioni valorizzate in sentenza documentano contattimeramente interni al gruppo di presunti acquirenti e riflessioni sulle compagnieaeree per i voli internazionali, ma non l'esistenza di un'effettiva interlocuzione conla controparte cedente, mai identificata.Il dialogo del 31 marzo 2010, prog. 7124, è valorizzato per ricostruirel'esistenza di un ipotetico mediatore di nome "Bruno" e di un gruppo organizzatodi una decina di persone, ma "Bruno" è rimasto sconosciuto e il preteso incontrocon i fornitori non è mai stato registrato.La conversazione del 6 aprile 2010 (prog. 8308) — in cui [OSCURATO:PERSONA] dice «a noi poici vengono 08, 10, ce li prendiamo e poi gli altri se li prendono quegli altri [...] mase te la portano, e dice a 30... va bene» — non rivela un accordo definito sulquantitativo né sul prezzo, esprimendo soltanto ipotesi e congetture.La qualificazione della sostanza come cocaina, dedotta a p. 17 della pronunciadal commento sulla qualità ("buona") e dal prezzo ipotizzato, è frutto di merainferenza, non sorretta da sequestri, da analisi o da riferimenti gergali univoci.Si tratta, in definitiva, di "droga parlata" valutata in spregio al rigoroso oneremotivazionale richiesto dalla giurisprudenza consolidata, secondo cui le soleintercettazioni, in difetto di sequestro, esigono una valutazione "con particolareAggiunge che l'espressione «bloccate tutto» pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] il 9 aprile2010 (prog. 8903), è stata letta dal giudice di secondo grado come provocazione,ma costituisce in realtà un atto di desistenza volontaria ai sensi dell'art. 56,comma 3, cod.pen., poiché interrompe il presunto disegno operativo prima diqualsiasi avvio dell'esecuzione.2.1.2.

Lamenta altresì l'omessa motivazione sulla circostanza aggravante dicui all'art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309/90.La sentenza, a p. 20, si limita ad affermarne la sussistenza «poiché allacommissione del reato hanno attivamente partecipato almeno i sei imputati e ilcoimputato [OSCURATO:PERSONA]», in forma puramente assertiva, senza indicare glielementi dimostrativi della partecipazione attiva di ciascuno alla concretaesecuzione del piano.2.1.3.

Il ricorrente contesta l'applicazione della recidiva semplice ex art. 99cod.pen.La pronuncia (p. 25) la ricava dalla condanna divenuta irrevocabile nel 2003per associazione mafiosa, ma si tratta di precedente cronologicamente moltodistante dai fatti del 2010.

Manca, soprattutto, la ricostruzione della "progressionecriminosa" che, secondo Corte cost. n. 185 del 2015, deve formare oggetto diaccertamento specifico e in concreto, in difetto di una "relazione qualificata" traprecedente e nuovo delitto.2.1.4.

Censura, ancora, il diniego delle attenuanti generiche.Il giudice del gravame, a p. 25, vi ha provveduto con la sola argomentazionedella gravità del fatto, senza confrontarsi con il decorso di quindici anni dai fatticontestati e con le doglianze articolate nei motivi di appello sulla rilevanza dellequalità personali e della condotta successiva.

Si tratta di motivazione affidata aformula astratta, che disattende la funzione dell'istituto, volto a adeguare lasanzione al disvalore concreto del fatto e alla finalità rieducativa della pena, sancitadall'art. 27, comma 3, Cost.2.1.5.

Insiste, infine, sulla violazione dell'art. 133 cod.pen. nel calcolo dellasanzione.La pena, pur ridotta ad anni quattro e mesi nove di reclusione, si discostasensibilmente dal minimo edittale senza che la pronuncia indichi specificamentegli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie ritenuti rilevanti, in spregioall’insegnamento secondo cui l'allontanamento dal minimo edittale impone unonere motivazionale tanto più stringente quanto maggiore è la distanza dal limiteinferiore.La pena, pur ridotta ad anni quattro e mesi nove di reclusione, si discostasensibilmente dal minimo edittale senza che la pronuncia indichi specificamentegli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie ritenuti rilevanti, in violazionedel principio secondo cui l'allontanamento dal minimo edittale impone un oneremotivazionale tanto più stringente quanto maggiore è la distanza dal limiteinferiore.2.2.1.

Con il secondo atto, eccepisce, in via preliminare, l'inutilizzabilità delleintercettazioni di cui al R.I.T. 1626/2009 per violazione del termine di durata delleindagini ex art. 407 cod.proc.pen., conseguente al divieto di iscrizione a catena.Il punto critico è individuato nel fatto che la sentenza impugnata, alle pp. 13-14, ha respinto la doglianza richiamando la circostanza che le captazioni furonodisposte nel procedimento n. 891/2008 R.G.N.R.

D.D.A. (denominato “Labirinto”),nei due anni successivi all'iscrizione del 10 luglio 2008, dunque entro i termini dilegge.Senonché — e questo è il nucleo della censura — la difesa non avevacontestato il rispetto del termine biennale rispetto all'iscrizione del procedimento“Labirinto”, ma aveva sollevato una questione affatto diversa, ossia se la notitiacriminis utilizzata per detta iscrizione fosse genuinamente nuova o nonrappresentasse, invece, una mera duplicazione di quella già impiegata nelprocedimento “Fheida” (n. 1895/2007 R.G.N.R.

D.D.A.), all'esito del qualeGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto.Il giudice del gravame ha così risposto a una censura diversa da quellaeffettivamente devoluta, in quella che si traduce in motivazione apparente.In particolare, il ricorso evidenzia che il [OSCURATO:PERSONA] fu iscritto nel procedimento“Fheida” il 13 agosto 2007 per associazione mafiosa, qualificata poi come concorsoesterno; che ancor prima della conclusione di quel giudizio, sulla medesima notitiacriminis tratta dal “Fheida” fu disposta una nuova iscrizione nel procedimento“Labirinto” nel luglio 2008; che il proc.

“Labirinto”, nel dicembre 2009, fu riunitoal procedimento “Crimine”, dal quale è poi derivato, per stralcio del 4 marzo 2010,il procedimento “Reale” e, successivamente, il presente procedimento.La duplicazione dell'iscrizione, in violazione del divieto desumibile dall'art. 335cod.proc.pen., comporta la retrodatazione del termine alla prima iscrizione el'inutilizzabilità patologica del materiale captativo, dovendosi ritenere illegittima etanquam non esset la nuova iscrizione, anche perché lo stralcio non integra unprocedimento ab origine distinto, idoneo ad attivare ex novo il regime dell'art. 270cod.proc.pen.2.2.2.

Sotto altro profilo, lamenta la violazione degli artt. 192 e 533cod.proc.pen., con riferimento ai canoni elaborati dalla giurisprudenza in tema di"droga parlata".Osserva che il giudice del gravame ha individuato in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e PasqualeBarbaro i pretesi intermediari tra il gruppo acquirente e quello cedente, salvo poideclassarli al ruolo logistico, quando dalle intercettazioni non emerge alcuncontatto effettivo tra [OSCURATO:PERSONA] e il preteso "Bruno", e neppure tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e traPolito e i fornitori, sicché si tratta di un congegno argomentativo che inseriscesoggetti mai realmente operanti.Alla data del 6 aprile 2010, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ammetteva con [OSCURATO:PERSONA] non avere ancora incontrato alcun intermediario, mentre poco dopo,conversando con [OSCURATO:PERSONA], parlava di imminente chiusura della trattativa,in una contraddizione interna che il giudice del gravame ha omesso di sciogliere.L'espressione «può darsi che facciamo», attribuita al [OSCURATO:PERSONA] nel dialogo con ilSergi, esprime incertezza («forse», «probabilmente»), sicché la decisione hatravisato il significato del compendio captativo.Manca, in definitiva, ogni traccia di una controparte cedente realmenteindividuata, di un broker effettivo, di un accordo sugli elementi essenziali delnegozio illecito.

La pretesa di acquistare a credito la sostanza, manifestata dalPelle, è inoltre inverosimile, atteso che la cocaina notoriamente si paga primadell'invio.2.2.3.

Il ricorrente deduce altresì l'illogicità della motivazione sulla sussistenzadel reato in relazione agli artt. 56 cod.pen. e 73 d.P.R. n. 309/90, tornando sultema della trattativa affidante e dei suoi presupposti strutturali.

La cessione disostanza stupefacente costituisce un negozio illecito che, alla stregua di uncontratto, presuppone l'incontro delle volontà di acquirente e cedente; in assenzadella parte cedente — che il giudice del gravame non è riuscito a individuare neisuoi referenti, o direttamente o per il tramite di un mediatore identificato — siverte nell'alveo della mera ideazione, non punibile.

Senza un broker e senzaaccordo su qualità, quantità, prezzo e modalità di trasporto, le condotteintercettate restano confinate nella fase preparatoria, senza varcare quel "puntodi non ritorno" che, secondo la giurisprudenza costante, segna il confine con iltentativo punibile.3. [OSCURATO:PERSONA] propone due distinti ricorsi.3.1.1.

Con il primo, sottoscritto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], articola censurelargamente sovrapposte a quelle del padre [OSCURATO:PERSONA], riproducendol'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni del R.I.T. 1626/2009 per il divietodi iscrizione a catena e la critica sul difetto di una trattativa affidante, in relazionealla quale ribadisce l'assenza di una controparte cedente, di un broker identificatoe di un accordo sugli elementi essenziali del negozio illecito.3.1.2.

Per altro verso, denuncia l'omessa o illogica motivazione sulla suacondotta partecipativa.La pronuncia (p. 23) gli ascrive un ruolo di partecipe attivo sulla base dellasola intercettazione del 31 marzo 2010.Senonché, alla luce della vasta piattaforma investigativa dispiegata —comprensiva di intercettazioni ambientali e telefoniche, pedinamenti eosservazioni sino al 21 aprile 2010 — non risulta alcuna ulteriore condottadimostrativa di un'adesione consapevole al progetto criminoso, né attività dipredisposizione di mezzi o di reperimento delle autovetture, atteso che il compitodi trasporto venne in seguito affidato ad altro soggetto.La sola intercettazione indicata, peraltro non letta nella sua interezza, nonbasta a integrare il tentativo, men che meno la consapevole compartecipazionedell'imputato.3.2.1 Con un secondo atto, congiuntamente sottoscritto dagli Avv.ti AntonioGiampaolo e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] si giova ai sensi dell'art. 587, comma 1,cod.proc.pen. delle censure svolte dai coimputati sulla configurabilità del tentativoe approfondisce in via specifica il tema del concorso di persone.Richiama, in chiave di parallelismo ermeneutico, la sentenza Sez. 2, n. 32569del 16/06/2023, emessa nell'ambito del processo Mandamento, vertente su ipotesidi tentata estorsione coeve a quella oggi giudicata e collocate negli stessi mesi del2010.In quel procedimento, la condanna pronunciata dai giudici di merito neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] è stata annullata senza rinvio per insussistenza del fattoai sensi dell’art. 620, lett. l) cod. proc. pen., con motivazione che ha qualificato lasua occasionale presenza ai colloqui paterni come "mero indizio di colpevolezzache, anche a prescindere dalla valutazione in ordine alla sua gravità e precisione,non risulta corroborato da alcunché" (p. 150 della sentenza Cass. n. 32569/2023,cit.).Nel presente procedimento le dinamiche relazionali sono identiche — AntonioPelle viveva nella stessa casa del padre [OSCURATO:PERSONA], sorvegliato speciale, e si trovavatalvolta presente ai colloqui con persone terze, senza alcuna ingerenza neicontenuti — e dunque la pronuncia oggi gravata si pone in contrasto con l'opzioneermeneutica già accolta dalla Suprema Corte sulla medesima persona e per fatticoevi.3.2.2.Con un ulteriore profilo di censura, contesta che il giudice del gravameabbia attribuito a un giovanissimo incensurato — l'imputato aveva ventitré anniall'epoca dei fatti — un ruolo "autonomo" sulla base di due frammenti privi divalenza concorsuale.Il commento sulla qualità («buona, buona, buona, buona», preceduto da«dice», che riporta una frase di terzi) non documenta che la sostanza fosse stataeffettivamente saggiata, anzi rivela un’enfasi narrativa sintomatica del fatto cheessa non fosse stata mai vista.

L'indicazione al padre della prossima venuta diPolito non rivela alcun appuntamento dotato di un oggetto preciso.Si tratta di un giovane che si muove ai margini dei discorsi degli adulti,limitandosi a ripetere quanto ascolta.Sul piano sostanziale, manca la tipizzazione della condotta di concorso inrelazione al reato che si doveva commettere, atteso che all'imputato non è maistata affidata alcuna incombenza e che egli non è mai stato considerato comesoggetto da coinvolgere nella predisposizione dell'attività illecita.Sull'eccentricità della pretesa di [OSCURATO:PERSONA] di pagare lo stupefacente avendita avvenuta — profilo decisivo, atteso che senza accordo su prezzo e modalitàdi pagamento nessuna trattativa di compravendita può dirsi seriamente avviata —la pronuncia (p. 19) tronca apoditticamente con l'affermazione secondo cui «inogni caso, la circostanza non risulta idonea a smentire la pluralità degli elementiprobatori a sostegno della tesi accusatoria», senza indicare a quali specificielementi alluda.3.2.3.

Si duole, infine, dell'illogicità del diniego delle attenuanti generiche,anche alla luce del fatto che, per il capo 24), per fatto identico, le attenuanti sonostate riconosciute ai coimputati, in spregio della par condicio tra imputati divicende analoghe e a fronte della giovane età, dell'incensuratezza dell'epoca e dellungo tempo trascorso.4. [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], affida il suoricorso ai seguenti motivi.4.1.

Deduce, anzitutto, la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e),cod.proc.pen. in relazione all'art. 56 cod.pen. e con riferimento all'art. 73 deld.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

La pronuncia gravata ha ritenuto le condottericostruite in giudizio idonee a integrare l'ipotesi di tentativo di importazione disostanza stupefacente, illustrando una serie di elementi di carattere ricostruttivosenza confrontarsi con i rilievi devoluti in sede di impugnazione, diretti aevidenziare come le condotte in esame non avessero raggiunto la soglia degli attidi esecuzione idonei a configurare la fattispecie tentata.Il ricorrente rammenta come si sia al cospetto di una contestazione di"importazione" di sostanza stupefacente, dato chiaramente evincibile dal tenoredel capo 1) della rubrica e dalla stessa ricostruzione operata dalla decisioneimpugnata a partire da foglio

14. Entro siffatta cornice, la giurisprudenza dilegittimità maggioritaria non reputa sufficiente il mero accordo di volontà trasoggetto-venditore e soggetto-acquirente, esigendo piuttosto che a esso facciaseguito un'azione esecutiva idonea a far ritenere avviata l'attività di importazione,ovvero, quantomeno, che il soggetto importatore abbia conseguito la disponibilitàmateriale dello stupefacente, sia pure presso il luogo di spedizione.Inoltre, in difetto di alcun accordo, ogni questione legata alle modalità diimportazione risulta priva di una concreta — sia pure potenziale — capacità lesivaidonea a integrare la fattispecie de qua.

L'inizio dell'esecuzione, nel caso di specie,non può prescindere dalla intervenuta dimostrazione del raggiungimentodell'accordo tra le parti, ovvero di un momento assolutamente prossimo alla suarealizzazione, circostanza che la stessa pronuncia esclude, atteso che laricostruzione operata evidenzia come non fossero ancora state approntate lecondizioni idonee a soddisfare le richieste di parte venditrice.La sentenza, inoltre, si è prodigata nel formulare rilievi ricostruttivi orientatiesclusivamente alla dimostrazione della serietà dei discorsi affrontati dai soggettiintercettati, nulla riferendo in ordine alla concreta dimostrazione del superamentodella soglia di esecuzione in relazione alla condotta di importazione, profilo deltutto inesplorato dai giudici del merito, sì che la pronuncia gravata risulta affetta— anche sotto questo angolo visuale — da vizio di carenza motivazionale, ancorprima che valutativa.Il ricorrente richiama la consolidata giurisprudenza di legittimità che, ai finidell'integrazione dell'ipotesi tentata, esige che sia quantomeno realizzata lacomponente della condotta che risulti, ex se, idonea a produrre l'effetto lesivo,assumendo rilievo non solo i veri e propri atti esecutivi, ma anche quelli che, purclassificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente,definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad4.2.

Lamenta, altresì, la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e),cod.proc.pen. in relazione all'art. 99 cod.pen.L'assunto, che ha condotto i giudici del gravame a ritenere integrata anchel'aggravante della recidiva, poggia su un dato processuale destituito difondamento, vale a dire la circostanza secondo cui, «all'epoca dei fatti», ilricorrente sarebbe stato «gravato da due precedenti, dei quali uno per il reatoassociativo…» (foglio 26).Si tratta, per contro, di rilievo destituito di consistenza poiché, alla data dicommissione della condotta — contestata «tra marzo e aprile 2010» —, ilricorrente non aveva riportato alcuna condanna definitiva per il delitto diestorsione e, tantomeno, per quello di associazione mafiosa, essendo le pronunceirrevocabili intervenute in un momento successivo all'aprile del 2010.Entro siffatta prospettiva, la valorizzazione dei "precedenti" espone conevidenza la decisione impugnata alle censure odierne, atteso che la pendenza diun procedimento penale non assume rilievo ai fini dell'aggravante in parola,occorrendo viceversa che, al momento della commissione della condotta delittuosade qua, fosse già intervenuta sentenza definitiva di condanna, circostanzapacificamente esclusa dall'analisi del certificato del casellario del ricorrente.4.3.

Lo stesso [OSCURATO:PERSONA] propone un ulteriore motivo, integrativo del gravame giàproposto, denunciando la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e),cod.proc.pen. in relazione all'art. 546, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., conriferimento all'art. 81 cod.pen.L'oggetto della censura è circoscritto all'omessa pronuncia sulla continuazionetra il reato oggetto del presente procedimento e quello giudicato nel procedimento“Reale”, definito con sentenza irrevocabile.Il punto è stato devoluto con i motivi di appello, come dà atto la stessapronuncia impugnata nella parte ricognitiva (foglio 8), in cui è stato evidenziatoche «con un secondo motivo, l'appellante chiede il riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche, mentre con un terzo motivo chiede, in ogni caso,il riconoscimento della continuazione tra il reato giudicato nel presenteprocedimento e quello giudicato nel procedimento Reale, definito con sentenzairrevocabile».La pronuncia, tuttavia, mentre si pronuncia sulle attenuanti generiche al foglio25, non offre alcuna risposta sulla domanda di continuazione, in difetto persinodella possibilità di configurare una motivazione implicita, attesa la peculiarità especificità della richiesta.Si verte, dunque, in un'ipotesi di radicale omessa motivazione su un aspettodella regiudicanda specificamente devoluto, idonea a condurre all'annullamentodella sentenza in parte qua.5. [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA],affida il ricorso ai seguenti motivi.5.1.

Reitera, anzitutto, l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni delR.I.T. 1626/2009 per divieto di iscrizione a catena, riproducendo l'apparatoargomentativo richiamato a proposito del ricorso di [OSCURATO:PERSONA].Il procedimento “Labirinto” costituisce stralcio del “Fheida”, sicché l'iscrizionedel medesimo [OSCURATO:PERSONA] sulla stessa notitia criminis integra una duplicazione illegittima,con retrodatazione del termine ex artt. 405 cod.proc.pen. ss., e conseguenteinutilizzabilità patologica del materiale captativo.

La pronuncia impugnata ha elusoil punto, rispondendo a una censura diversa da quella effettivamente devoluta.5.2.

Lamenta altresì la violazione degli artt. 192 e 533 cod.proc.pen. nellavalutazione delle prove di "droga parlata".Pur richiamando i canoni elaborati dalle Sezioni Unite e dalla giurisprudenzacostante, il giudice del gravame avrebbe ricostruito una trattativa affidante indifetto di una controparte identificata e di un accordo concretamente verificabilesui suoi elementi essenziali.Sintomatici, in tal senso, sono due passaggi della pronuncia (foglio 19) neiquali la stessa Corte di appello riconosce circostanze decisive contro la propriaconclusione, ammettendo che «appare irrilevante la circostanza che il gruppo difornitori non è stato individuato dagli inquirenti» e che «non rileva che non siastato individuato il luogo esatto di provenienza dello stupefacente, risultandosufficiente, ai fini della decisione, constatare che si tratta di una località sitaall'estero».Si tratta di un'ammissione di assenza degli elementi probatori essenziali —fornitori, luogo di provenienza — sui quali si fonda il giudizio di affidabilità dellatrattativa, sicché la pronuncia incorre in una palese contraddittorietà interna.Anche l'ulteriore passaggio in cui la sentenza afferma testualmente «benchél'indagine alla base del presente procedimento non abbia direttamente registratoincontri con gli imputati, dalle conversazioni si evince che tali incontri vi eranostati», rivela come gli incontri tra gruppo italiano e fornitori non siano mai statirealmente accertati, essendo dedotti per via meramente induttiva dagli stessidialoghi dei presunti acquirenti.5.3.

Sotto altro profilo, contesta, sotto i profili del vizio di motivazione e diviolazione di legge, la configurabilità del reato nella forma tentata e il giudizio sulproprio ruolo concorsuale.Vengono reiterate le contestazioni sulla assenza di una trattativa affidante,sulla mancata individuazione del cedente e in ordine alla mera programmazionerimasta priva di attuazione.Si osserva che la pronuncia (pp. 20 ss.) ha escluso la connivenza non punibile,ritenendo che il [OSCURATO:PERSONA], pur non avendo preso parte alle trattative dirette con lacontroparte, avrebbe garantito la disponibilità a occuparsi della presa in caricodella droga all'aeroporto di Milano.Senonché il presupposto stesso del ragionamento — l'esistenza di unaconcreta trattativa con una controparte identificata — è venuto meno per le ragioniesposte, sicché l'attribuzione del compito di trasporto a un soggetto coinvoltosoltanto in conversazioni interne al gruppo dei presunti acquirenti, prive diqualsiasi riscontro di interlocuzione con una controparte contrattuale, non puòintegrare il concorso punibile, che presuppone un contributo causalmenteapprezzabile a un fatto-reato già strutturato nei suoi elementi.6. [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA],propone i seguenti motivi di ricorso.6.1 Denuncia, anzitutto, la nullità della sentenza per motivazione apparenteex art. 125, comma 3, cod.proc.pen.La pronuncia, in violazione dell'obbligo di valutazione critica e autonoma dellerisultanze probatorie, ricalca pedissequamente la motivazione di primo grado informule stereotipate, senza confrontarsi con gli specifici motivi devoluti né con gliIl rinvio adesivo, per relationem, secondo l'insegnamento delle Sezioni UnitePrimavera e Pellegrino, è legittimo soltanto se il giudice esponga un vaglio criticodelle argomentazioni richiamate e si confronti con le censure dell'appellante(Sez.

U, n. 17 del 21/06/2000; Sez.

U, n. 25080 del 28/05/2003; Sez. 2, n. 1966del 08/02/2022).Nel caso di specie, la doppia conforme è giustificata da clausole adattabili aqualunque vicenda, in difetto della concreta dimostrazione del percorso logicoseguito.6.2.

Lamenta, inoltre, l'erronea applicazione degli artt. 56 cod.pen. e 73 d.P.R.n. 309/90 in punto di configurabilità del tentativo punibile e di trattativa affidante.Evidenzia che dalle conversazioni captate non emergono con certezza latipologia di stupefacente — i dialoghi del 6 aprile 2010, prog. 8308 R.I.T. 1626/09,fanno riferimento a "fumo", "confetto", "pillola con tante miscitatine", lessicoambiguo e privo di univocità rispetto alla cocaina —, il luogo di provenienza,l'effettiva disponibilità presso fornitori esteri, l'identità del vettore-passeggero el'aeroporto estero di partenza.Lo stesso teste M.llo Mauri, esaminato all'udienza del 22 aprile 2021, haammesso «non è stato identificato questo soggetto» e «non è stato identificatoneppure il luogo da cui la valigia doveva partire».La pretesa di acquistare la partita "a debito", con pagamento futuro daiproventi della vendita, è incompatibile con l'ordinaria logica dei traffici di cocainaed evidenzia il carattere ipotetico del progetto, mentre tra gli arresti del 21 aprile2010 ([OSCURATO:PERSONA]) e dell'11 maggio 2010 ([OSCURATO:PERSONA]), nessun dato fattuale documentaun'avanzata fase di esecuzione, non risultando alcuna spedizione, alcun viaggio ealcun sequestro.Si è dunque anticipata la soglia del tentativo alla mera fase diprogrammazione, in violazione del paradigma dell'art. 56 cod. pen. e dei canonisulla "droga parlata", che esigono la verifica di atti puntualmente direttiall'esecuzione e dotati di un'elevata probabilità di conseguimento dell'obiettivo.6.3.

Per altro verso, censura l'erronea applicazione degli artt. 8, commi 4 e 9,cod.proc.pen. in punto di competenza territoriale.Pur essendo la questione devoluta sin dall'udienza preliminare, la sentenza(pp. 11-12) ha individuato l'ultimo atto esecutivo nell'incontro del 9 aprile 2010 aBovalino, escludendo che lo stesso potesse coincidere con l'incontro del 7 aprile2010 a Buccinasco.Senonché la stessa pronuncia riconosce che, alla data del 7 aprile 2010, eranoancora in corso trattative sui dettagli dell'operazione e che, anche al 9 aprile 2010,i contorni dell'operazione risultavano in via di definizione.Il dato decisivo, ignorato dal giudice del gravame, è poi che, sulla base dellestesse conversazioni, tre concorrenti del [OSCURATO:PERSONA] sono già stati giudicati a Milano peril medesimo tentativo di importazione, circostanza valorizzata dal giudice per leindagini preliminari ai fini della preclusione ne bis in idem in sede cautelare e cheavrebbe dovuto orientare anche la decisione sulla competenza.Una volta riconosciuta la dimensione transnazionale del reato, occorrevaverificare dove si collocasse l'ultimo atto esecutivo possibile, anche nelle attivitàdi sdoganamento e presa in carico della valigia, e in caso di incertezza applicarele regole suppletive dell'art. 9 cod.proc.pen., considerando il giudice che per primoha proceduto, ossia il Tribunale di Milano.6.4.

Lamenta, ancora, il travisamento della prova in ordine alla qualità etipologia della sostanza e all'identificazione del [OSCURATO:PERSONA] nel soggetto "Micu".La pronuncia afferma con certezza, alla p. 17, che l'oggetto dell'accordo ècocaina, sulla base di generici riferimenti a "droga" e "merce buona", del prezzodi 30-35.000 euro al chilogrammo e di prassi note alla polizia giudiziaria, senzaconfrontarsi con i passaggi del prog. 8308 in cui si parla di "fumo", "confetto" e"pillola con tante miscitatine".Quanto all'identificazione del ricorrente, valorizzata dalla sentenza alle pp. 23-24, la pronuncia recepisce l'ipotesi accusatoria, senza confrontarsi con leammissioni di incertezza degli operanti.L'utenza intestata ad [OSCURATO:PERSONA], sorella del ricorrente, non era sottoposta aintercettazione nel periodo dal 2 al 12 aprile 2010, sicché non è noto il contenutodelle conversazioni; l'attribuzione dell'utenza al ricorrente è frutto di unadeduzione investigativa successiva al 5 maggio 2010, allorché fu captata una suaconversazione; l'identificazione del soggetto entrato a casa [OSCURATO:PERSONA] il 7 aprile 2010 èavvenuta solo nel 2014, attraverso un confronto a vista con il cartellino biografico,senza alcuna procedura tecnica di riconoscimento antropometrico, atteso che almomento del fatto egli era per gli operanti — secondo le testuali parole deglistessi — un «perfetto sconosciuto».Il giudice del gravame, ignorando queste ammissioni, ha trasformato in datocerto ciò che gli operatori qualificavano come mera deduzione, in spregio delcanone di valutazione rigorosa delle prove indiziarie.Con un distinto profilo di censura, denuncia l'omesso esame di alternativericostruzioni difensive prospettate nei motivi di appello e nelle memorie,segnatamente la lettura di alcuni passaggi del prog. 7124 («buttare il cemento»)come riferimento a un appalto edile e non a un traffico di stupefacenti,l'inverosimiglianza dell'acquisto a debito e la possibile riconducibilità della vicendaall'accordo non punibile ex art. 115 cod.pen., per assenza di qualsiasi attivitàincidente in modo oggettivo sul bene giuridico tutelato.6.5.

Si duole, infine, del diniego delle attenuanti generiche e delladeterminazione della pena.La pronuncia, pur riducendo la sanzione per effetto del decorso del tempo, haconfermato l'esclusione dell'art. 62 bis cod.pen. richiamando la gravità oggettivadel fatto, il ruolo non marginale del ricorrente e l'assenza di resipiscenza, informule stereotipate prive di individualizzazione.

Non si è confrontata conl'incensuratezza del [OSCURATO:PERSONA], con il suo ruolo subordinato rispetto ai [OSCURATO:PERSONA] e aimediatori, con la condotta processuale corretta.

Non ha spiegato perché, purriconoscendo il rilievo del decorso del tempo per tutti i coimputati, non vi sia spazioper un'ulteriore mitigazione attraverso le generiche, in spregio dei criteridell'art.133 cod.pen. e dell'obbligo di motivazione individualizzata nell'esercizio delpotere discrezionale.7. [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], affida il ricorsoai seguenti motivi.7.1.

Denuncia la violazione degli artt. 56 cod.pen., 73 d.P.R. n. 309/90, 192e 533, comma 1, cod.proc.pen.La pronuncia, ai fogli 14 e seguenti, ricava la prova della trattativa affidantedalla sequenza delle ambientali del 10, 26 e 31 marzo 2010 e del 7-9 aprile 2010,ritenendo definiti il prezzo, le modalità di prelievo della merce, i singoli ruoli deicorrei e infine il quantitativo.Senonché — e qui sta il fulcro della censura — il compendio probatorio nonconsente di accertare elementi che la giurisprudenza considera indefettibili perritenere raggiunta la soglia del tentativo punibile.La tipologia di stupefacente non è certa, come si ricava dall'estratto dellaconversazione del 6 aprile 2010, prog. 8308, in cui si parla di "fumo" e di "cartadorata"; il luogo di provenienza dello stupefacente è ignoto, come riconosciuto dalteste M.llo Mauri all'udienza del 22 aprile 2021, allorché ha dichiarato che glioperanti non erano riusciti a stabilire e a indicare l'eventuale luogo di partenza;inoltre l'identità del passeggero che avrebbe dovuto trasportare la valigia non èmai emersa.In presenza di captazioni che raccolgono conversazioni generiche sullaprogettata transazione e non specificano qualità, quantità e prezzo dellostupefacente oggetto della trattativa, il fatto resta confinato negli atti meramenteprodromici, non punibili neppure nella forma tentata, secondo l'insegnamentodella Suprema Corte.Ne deriva un palese errore di diritto, atteso che il giudice del gravame havalorizzato dati ontologicamente equivoci, privi di correlazione diretta e immediatacon il factum probandum, ossia con la condotta di intermediazione attiva del Politonella trattativa per l'acquisto dello stupefacente.7.2.

Con una ulteriore censura, lamenta il diniego delle attenuanti generiche.La sentenza, a p. 25, vi ha provveduto con l'argomentazione che osterebberoalla concessione delle attenuanti la gravità, le modalità e le circostanze dei fatti,in un richiamo alla mera tipologia di reato, senza alcun approfondimento deldefilato e marginale ruolo serbato dal ricorrente rispetto alla vicenda contestata.Si tratta di motivazione apparente, che disattende la funzione dell'istituto,volto a adeguare la pena al disvalore concreto del fatto e alle "non preventivabilisituazioni" che incidono sull'apprezzamento della gravità del reato e della capacitàa delinquere, in coerenza con il principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. e con lafinalità rieducativa di cui all'art. 27, comma 3, Cost.8. [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], affida il ricorsoai seguenti motivi.8.1.

Lamenta, anzitutto, l'erronea applicazione degli artt. 56 cod.pen. e 73d.P.R. n. 309/90 e l'illogicità manifesta della motivazione sulla qualificazione dellacondotta come tentativo punibile.La sentenza impugnata, alla p. 31, richiama correttamente l'orientamentosecondo cui le condotte antecedenti al conseguimento del controllo materialepossono integrare tentativo soltanto allorché le trattative siano connotate daserietà e affidabilità.

Senonché, alla p. 32, conclude apoditticamente perl'integrazione del tentativo, ignorando gli indici contrari che la stessa narrazionedei fatti evidenzia.La sentenza dà infatti atto che la partenza del carico veniva «di volta in voltarinviata dai colombiani, sino a determinare l'insofferenza della controparte italianae far sfumare l'affare», dato sintomatico di una mancanza di volontà o di capacitàdi adempiere, incompatibile con una trattativa seria.

Riconosce, ancora, che «lenumerose dilazioni dei referenti sudamericani potrebbero suggerire il sospetto chegli stessi non avessero intenzione di portare a compimento l'affare», per poiliquidare l'ipotesi di truffa con la motivazione apparente per cui «non emergonoconcreti elementi a sostegno di una simile ipotesi», incorrendo in unainammissibile inversione dell'onere della prova.

Ammette, infine, che «l'unicoelemento mancante rispetto al perfezionamento dell'importazione è la materialepresa di possesso dello stupefacente da parte del gruppo di italiani» (p. 32).Tuttavia, una volta condiviso l'orientamento secondo cui la consumazionerichiede il conseguimento del controllo materiale (Sez. 6, n. 27998 del11/07/2011), gli atti che si arrestano nella fase del finanziamento di viaggiesplorativi, in difetto di qualsiasi avvicinamento alla materiale disponibilità dellasostanza, non possono integrare il tentativo idoneo e univoco.La motivazione si fonda dunque su una petizione di principio, che presume laserietà della trattativa per poi qualificarla come tentativo, ignorando tutti gliindicatori contrari riportati nella stessa sentenza.8.2.

Deduce inoltre la violazione dell'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/90in punto di qualificazione della sostanza come cocaina.A differenza del ragionamento svolto per il capo 1) — dove la pronunciaalmeno tenta di dedurre la natura della sostanza da discussioni su prezzo e qualità(p. 17) — per il capo 24) la qualificazione è frutto di un mero automatismodeduttivo, poggiato sulla provenienza colombiana.Si tratta di inferenza illogica, atteso che in [OSCURATO:PERSONA], oltre alla cocaina, siproducono anche altre sostanze stupefacenti, inclusa la marijuana, sicché l'originegeografica, in difetto di qualsiasi altro elemento, è un indizio equivoco, non idoneoa fondare un giudizio di responsabilità per la fattispecie più grave.A ciò si aggiunge l'incompatibilità economica delle somme di cui si discute conl'ipotesi accusatoria, atteso che la stessa sentenza dà atto del prestito di 25.000euro chiesto da [OSCURATO:PERSONA] (p. 33), cifra del tutto sproporzionata rispetto alvalore di mercato di svariati chilogrammi di cocaina, ma logicamente compatibilecon un acquisto di droghe leggere.Infine, non vi è stato alcun sequestro, alcuna analisi chimica e nessunaconversazione contenente riferimenti gergali univoci alla cocaina.In presenza di un dubbio totale e irresolubile, il principio del favor reiimponeva la riqualificazione ai sensi del comma 4 dello stesso art. 73, conconseguente declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione,mesi), sarebbe maturato al più tardi nell'agosto 2020, ben prima della sentenzadi primo grado.8.3.

Sotto altro profilo, censura la motivazione sul contributo concorsuale alui ascrivibile.La pronuncia, alla p. 33, individua nei due fratelli [OSCURATO:PERSONA] i «principali fautori»dell'operazione, affermando in formula vuota che essi «forniscono supportomateriale e organizzativo in tutte le fasi dell'operazione, [OSCURATO:PERSONA]Italia e [OSCURATO:PERSONA] accompagnando [OSCURATO:PERSONA] in Sudamerica».Si tratta di assimilazione inaccettabile, atteso che la sentenza stessa distinguenettamente il ruolo del fratello [OSCURATO:PERSONA] — recatosi in [OSCURATO:PERSONA], presente allavisione dei contenitori della sostanza, partecipe attivo delle trattative in loco — daquello di [OSCURATO:PERSONA], per il quale l'unico dato concreto è un asserito contributo alfinanziamento dei viaggi, di entità incerta e non destinato all'acquisto dellasostanza.Il finanziamento di un viaggio è condotta di per sé ambigua, che non dimostrala volontà di concorrere nell'importazione di stupefacenti, specie in un contestofamiliare e a fronte delle insistenze di terzi.La motivazione ignora, inoltre, gli elementi che deponevano per l'assenza deldolo di concorso in capo a [OSCURATO:PERSONA], come il suo palese scetticismo versol'operazione e verso [OSCURATO:PERSONA], emerso dalle intercettazioni, profilo incompatibilecon la qualifica di «principale fautore».8.4.

Si duole, infine, del giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche,motivato in modo solo apparente.La pronuncia (p. 34) individua nel decorso del tempo un fattore idoneo adprevalenza, in un manifesto ossimoro logico.La gravità del fatto richiamata è una clausola di stile, svuotata di contenutoproprio dal riconoscimento della rilevanza del fattore temporale.Sono inoltre stati ignorati elementi positivi specificamente dedotti con l'attodi appello, come l'incensuratezza del ricorrente, la natura estemporanea e isolatadella condotta, la condotta di vita irreprensibile mantenuta per oltre un decennio.La sentenza palesa, infine, una disparità di trattamento, atteso che a frontedi un contributo causale palesemente inferiore, [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto lamedesima pena di altri coimputati, come [OSCURATO:PERSONA], il cui investimentofinanziario è descritto come superiore.9. [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidail ricorso ai seguenti motivi.9.1.

Denuncia la contraddittorietà della motivazione circa l'effettività e laserietà dell'accordo di acquisto della partita di stupefacente.Le emergenze istruttorie offrono prova di un comportamento del Germanòorientato a ottenere disponibilità di denaro per affari personali del tutto sganciatidall'operazione, ipotesi che mette in radicale dubbio la stessa esistenza di unatrattativa seria con i colombiani e che si presenta dotata di pari dignità probatoriarispetto a quella accolta dal giudice del gravame.La conversazione del 23 febbraio 2012, prog. 1099 R.I.T. 11/2012,intercettata sull'utenza intestata al [OSCURATO:PERSONA], documenta interessi privati di costuiin [OSCURATO:PERSONA], con una donna alla quale promette di corrispondere denaro per le suenecessità una volta giunto sul posto.L'ambientale del 20 maggio 2012, prog. 15726, evidenzia la riluttanza delGermanò ad accettare l'accompagnamento di [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] («nonè che lui serve là... lui non serve a niente lui»), così come confermato dal testeM.llo Mariani all'udienza del 10 gennaio 2022.La conversazione del 26 maggio 2012, prog. 16563, contiene poi riferimentidecisivi al fatto che, nei viaggi precedenti, il [OSCURATO:PERSONA] avesse impiegato il denaroricevuto in prestito «per altre cose», recandosi «a puttane dalla mattina alla sera»,e che «lui secondo me, ancora oggi, non ha fatto nulla perché se ne è andatosempre coi soldi dell'uno e dell'altro e se li è mangiati sempre».La chat del 27 novembre 2012 con tale Daniel, R.I.T. 410/2012 — successivaalla scomparsa di "Mono" — palesa la necessità del [OSCURATO:PERSONA] di «fare qualcosavelocemente per poter guadagnare dei soldi», senza alcun riferimento all'affaredel gruppo italiano.A questi indizi si aggiungono gli elementi di riserva mentale dei colombiani,che la stessa pronuncia riferisce alle pp. 28-29.I colombiani, sebbene il [OSCURATO:PERSONA] avesse progettato l'involucro da agganciarealla chiglia della nave, non lo realizzano (prog. 1150 R.I.T. 1693/2012); sfumatal'ipotesi della chiglia, dilazionano l'invio della sostanza sino al momentodell’uccisione di "Mono", custode dello stupefacente, e all'asserito furto dellasostanza, notizie che la stessa polizia giudiziaria ritiene bugie propinate al gruppoitaliano per giustificare l'inadempimento (esame del M.llo Mariani all'udienza del10 gennaio 2022, p. 81).Le conversazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e i due sodali davano conto,fintantoché [OSCURATO:PERSONA] si trovava in [OSCURATO:PERSONA], di un andamento regolare dellatrattativa che, al rientro di costui, diveniva inconcludente.[OSCURATO:PERSONA] rientrava in Italia l'8 settembre 2012, [OSCURATO:PERSONA] il 27settembre 2012, e già il giorno successivo, nella conversazione del 28 settembre2012, prog. 28314, costui prospettava al [OSCURATO:PERSONA] l'esistenza di un«piccolo problema» che avrebbe impedito la spedizione, poi non avvenuta.La pronuncia riconosce a p. 32 che le numerose dilazioni «potrebberosuggerire il sospetto che gli stessi non avessero intenzione di portare acompimento l'affare», per poi optare apoditticamente per la soluzione opposta,senza indicare gli elementi sulla cui base la prima ipotesi sia da preferire allaseconda.Il ricorrente, inoltre, contesta la ritenuta esistenza di un accordo completo neisuoi elementi essenziali.La natura della sostanza è frutto di mera deduzione sillogistica, comeammesso dal teste M.llo Mariano all'udienza del 10 gennaio 2022, allorché alladomanda del Presidente «non c'è nessun addentellato oggettivo che ci consentedi stabilire che si trattasse di cocaina, è presuntivo che sostanzialmente possatrattarsi di quello, ma che si trattasse di quella sostanza piuttosto che di marijuanao di hashish, questo qua non lo sappiamo?», risponde «no».La qualità della droga è rimasta inesplorata, atteso il difetto di sequestri e dianalisi.Il dato ponderale è ignoto, non avendo gli imputati mai fatto riferimento alquantitativo nelle conversazioni intercettate.Il prezzo non emerge dagli atti, atteso che il finanziamento bancario di 25.000euro acceso dai fratelli [OSCURATO:PERSONA] presso MPS, secondo gli estratti conto delle carteprepagate n. 4092 e n. 3029, non risulta impiegato per l'acquisto, residuando unesborso provato di soli 6.000 euro circa, importo del tutto sproporzionato rispettoal valore di mercato di un'ingente partita di cocaina.Le modalità di trasporto, infine, sono state ipotizzate prima sotto forma diaggancio alla chiglia della nave (prog. 1150 R.I.T. 1693/2012), poi tramitecontainer, sempre rinviata e mai realizzata.9.2.

Sulla base di tali incertezze, con l’ulteriore censura, sostiene che, allaluce del criterio in dubio pro reo, avrebbe dovuto applicarsi la disciplina menograve dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90.9.3.

Infine , si censura il giudizio di equivalenza delle attenuanti genericherispetto all'aggravante del numero dei concorrenti.Il ragionamento del giudice del gravame appare contraddittorio, atteso che,da un lato, riconosce la possibilità di attestarsi sul minimo edittale della penaprevista dal combinato disposto degli artt. 56 cod.pen. e 73, comma 1 bis, d.P.R.n. 309/90 e, dall'altro, ravvisa una gravità del fatto idonea a inibire la prevalenzadelle generiche sull'unica aggravante contestata.

Se l'applicazione dei criteri di cuiall'art. 133 cod.pen. ha condotto la pronuncia a irrogare una pena prossima alminimo edittale, sarebbe stato ragionevole riconoscere le generiche prevalentirispetto all'aggravante del numero dei concorrenti, profilo che, riguardando la solapluralità soggettiva, si colloca al di fuori dei criteri stessi dell'art. 133 cod.pen.10. [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], affida il ricorso aiseguenti motivi.10.1.

Denuncia la violazione degli artt. 56 cod.pen. e 73 d.P.R. n. 309/90 el'illogicità manifesta della motivazione sulla sussistenza del tentativo punibile.La pronuncia riconosce alla p. 30 che il principale fautore dell'operazione,[OSCURATO:PERSONA], «intendesse raccogliere i finanziamenti da parte dei sodali per poi agirein sostanziale autonomia, unendo alla ricerca di fornitori di stupefacente — unavolta in [OSCURATO:PERSONA] — il perseguimento di interessi personali».

Affermazione,questa, che descrive un quadro di sostanziale inganno e di divergenza di scopi trapromotore e presunti finanziatori, e che si pone in insanabile contrasto con lasuccessiva qualificazione della trattativa come "seria" e "affidabile".Una negoziazione condotta da un soggetto che agisce per interessi personalie con sostanziale autonomia non può, per definizione, generare in un contraentedi media diligenza un "affidamento sul buon fine dell'operazione", elemento che lastessa giurisprudenza di legittimità indica come sintomatico della serietà richiestaper il tentativo punibile.La pronuncia ammette, ancora, che le numerose dilazioni dei referentisudamericani «potrebbero suggerire il sospetto che gli stessi non avesserointenzione di portare a compimento l'affare», per poi liquidare l'argomento comeprivo di concreti elementi di sostegno.Una trattativa che si protrae senza esito, contrassegnata da continui rinviisino al definitivo fallimento — «di volta in volta rinviato dai colombiani, sino adeterminare l'insofferenza della controparte italiana e far sfumare l'affare» — nonpuò essere definita "idonea" ai sensi dell'art.56 cod.pen.

L'idoneità degli attipostula un giudizio di probabilità ex ante sulla loro capacità di condurre all'eventodelittuoso, mentre nel caso di specie la condotta dei fornitori, come descritta dallastessa pronuncia, rende la realizzazione dell'importazione un'eventualitàmeramente ipotetica e non concretamente probabile.10.2.

Lamenta, inoltre, l'erronea affermazione della propria responsabilità atitolo di concorso.La pronuncia, alla p. 33, pur riconoscendo la «minore frequenza dei contatti»con il [OSCURATO:PERSONA], ne afferma comunque la responsabilità per il fatto che egli «nutriva,al pari dei sodali, aspettative di guadagno dall'importazione del carico di droga cheavevano contribuito ad acquistare».Si tratta di motivazione meramente assertiva, che non individua il contributocausale concreto del [OSCURATO:PERSONA] alla specifica fattispecie contestata.Il contributo materiale del ricorrente si è esaurito, secondo quanto risultadall'istruttoria e dalla stessa sentenza di primo grado, nel versamento di 1.000euro il 7 maggio 2012, destinato esclusivamente a finanziare un primo viaggio"esplorativo" del [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], in attività di natura preparatoria.

Dopoquesta data, «del [OSCURATO:PERSONA] si perdono le tracce».La trattativa qualificata come "seria e affidabile" si sarebbe sviluppata mesidopo, a partire da agosto 2012, e sarebbe stata finanziata con somme ben diverse— 20.000 euro a testa — alle quali il [OSCURATO:PERSONA] è pacificamente estraneo.Manca dunque la prova di una qualsiasi forma di concorso protrattasi oltre lafase esplorativa e riguardante la successiva e autonoma fase negoziale.10.3.

Il ricorrente contesta il diniego della circostanza attenuante dellaminima partecipazione ex art. 114 cod.pen.La pronuncia (p. 33) ha escluso l'attenuante affermando che «non puòritenersi trascurabile il contributo prestato da [OSCURATO:PERSONA], il quale ha contribuitoa fornire le sostanze necessarie a finanziare il viaggio di [OSCURATO:PERSONA] finalizzato allastipulazione dell'accordo con i colombiani, tanto che proprio a lui si rivolge [OSCURATO:PERSONA],dietro insistenza di [OSCURATO:PERSONA], per il reperimento di altri fondi».Si tratta di motivazione manifestamente illogica.Il contributo materiale del [OSCURATO:PERSONA], quantificato in 1.000 euro, èmacroscopicamente sproporzionato rispetto agli investimenti individuali di 20.000euro degli altri sodali, come la stessa sentenza riconosce.Sotto il profilo qualitativo, il denaro è stato destinato a un viaggio meramenteesplorativo, attività preparatoria e fungibile, di efficacia causale minima rispetto alsuccessivo e fallito tentativo di importazione.L'argomento utilizzato dal giudice del gravame, secondo cui al [OSCURATO:PERSONA] sarebberostati richiesti ulteriori fondi, è fuorviante, atteso che ai fini del giudizio sull'art. 114cod.pen. rileva il contributo effettivamente prestato, non quello richiesto e nonfornito.11. [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], affida ilricorso ai seguenti motivi.11.1.

Denuncia la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazionesulla sussistenza del tentativo punibile.La pronuncia, dopo avere correttamente aderito all'orientamento secondo cuil'importazione si consuma con il conseguimento della materiale disponibilità dellasostanza, valorizza una pluralità di elementi che minano alla radice la presuntaserietà e affidabilità dell'accordo.Vengono in rilievo le numerose dilazioni dei referenti sudamericani, cherinviavano continuamente la partenza del carico; la notizia, definita dalla stessaCorte di appello come potenzialmente «vera o fittizia», dell'uccisione del custode"Mono" e del conseguente furto della droga; l'esasperazione degli stessi imputatiitaliani, i quali, a fronte dei continui rinvii e delle notizie inverosimili, erano «decisia tirarsi fuori dall'operazione».

È sottolineata, infine, la scarsa fiducia riposta nelpromotore dell'affare, [OSCURATO:PERSONA], le cui capacità di gestione del denaro erano messein dubbio dagli stessi coimputati.A fronte di palesi indici di inaffidabilità, riconosciuti come tali dalla stessapronuncia, e che suggeriscono con elevata probabilità una truffa ordita dai presuntifornitori colombiani, il giudice del gravame ha liquidato il dubbio con la motivazioneapparente per cui «se, da un lato, le numerose dilazioni dei referenti sudamericanipotrebbero suggerire il sospetto che gli stessi non avessero intenzione di portarea compimento l'affare, per altro verso non emergono concreti elementi a sostegnodi una simile ipotesi» (p. 32).Si tratta di una inammissibile inversione dell'onere della prova, atteso che èl'accusa a dovere provare oltre ogni ragionevole dubbio la serietà del propositocriminoso e l'idoneità degli atti.Quand'anche si trattasse soltanto di una delle plausibili ipotesi ricostruttive,in presenza di un quadro così incerto e ambiguo si imponeva la conclusione perl'insussistenza di un accordo serio e per l'inidoneità degli atti a configurare untentativo punibile ai sensi dell'art. 56 cod.pen.11.2.

Sotto altro profilo, lamenta la carenza di motivazione sul contributoconcorsuale.La pronuncia (p. 33) individua il contributo del ricorrente esclusivamente nelfinanziamento dell'operazione, quantificato in 4.000-5.000 euro, e ritieneirrilevante la «minore frequenza dei contatti» con gli altri sodali, sull'assunto dellasufficienza dell'aspettativa di guadagno.Si tratta di motivazione che non dà conto del necessario accertamento deldolo di concorso.Per la configurabilità del concorso di persone non è sufficiente un contributomateriale costituito dalla dazione di una somma di denaro, ma occorre la coscienzae la volontà di cooperare alla realizzazione del reato.Il giudice del gravame non spiega come e perché la dazione di una somma didenaro a soggetti di dubbia affidabilità, per un'operazione dai contorni incerti eche appariva sempre più come una truffa, possa integrare un contributoconsapevole e volontario a un preciso piano di importazione di stupefacenti.La sola aspettativa di guadagno non integra, di per sé, il dolo di concorso.

Lerisultanze processuali — segnatamente la conversazione del 19 gennaio 2013 traGangemi e [OSCURATO:PERSONA], prog. 11817 R.I.T. 1693/2012 — dimostrano anzi loscetticismo del ricorrente e la sua volontà di ritirarsi dall'affare, profili incompatibilicon l'adesione piena e consapevole al presunto progetto criminoso.11.3.

È altresì censurata l'omessa motivazione sulla qualificazione dellasostanza come cocaina.È dato pacifico e incontestato che la sostanza non è mai stata sequestrata, néaltrimenti rinvenuta.

La sua natura è stata desunta in via meramente presuntivadal luogo di provenienza, senza alcun riscontro oggettivo.In un contesto di assoluta incertezza probatoria su un elemento essenzialedella fattispecie, qual è la tipologia della sostanza, il giudice del gravame nonpoteva assumere come provata l'ipotesi più grave per l'imputato.La distinzione tra le fattispecie di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 73 d.P.R.n. 309/90 non è meramente sanzionatoria, ma delinea due figure autonome direato.Il dubbio irresolubile imponeva l'applicazione del favor rei e la riqualificazionedel fatto ai sensi del comma 4, con conseguente declaratoria di estinzione del reatoper intervenuta prescrizione, atteso che il termine massimo, comprensivodell'interruzione (sette anni e sei mesi), sarebbe maturato nell'agosto 2020, benprima della sentenza di primo grado del 27 giugno 2022.11.4.

Si duole, infine, dell'omessa pronuncia sulla revoca delle peneaccessorie del divieto di espatrio e del ritiro della patente di guida, applicate inprimo grado ai sensi dell'art. 85 d.P.R. n. 309/90.La Corte di appello, in sede di riforma parziale, ha correttamente revocato lepene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizionelegale, prendendo atto della drastica riduzione della pena principale, incompatibilecon simili sanzioni.

Ha tuttavia omesso di pronunciarsi sulle ulteriori sanzioniaccessorie del divieto di espatrio e del ritiro della patente, così implicitamenteconfermandole.La riqualificazione del fatto da reato consumato a tentato e la conseguenterideterminazione della pena in due anni e sei mesi di reclusione — a fronte dei seianni e sei mesi del primo grado — hanno mutato radicalmente il quadrosanzionatorio, imponendo al giudice del gravame una riconsiderazionecomplessiva di tutte le statuizioni accessorie.L'aver mantenuto in essere sanzioni previste per la fattispecie consumata, afronte di una condanna per il solo tentativo e per una pena sensibilmente inferiore,crea una palese sproporzione e un'intrinseca illogicità del trattamentosanzionatorio complessivo.Coerentemente con quanto avvenuto per le pene accessorie più gravi, lapronuncia avrebbe dovuto, con la medesima logica, revocare anche quelle previstedall'art. 85 d.P.R. n. 309/90, ovvero quantomeno fornire una motivazione sulperché si riteneva di mantenerle, adeguandone eventualmente la durata alla minorgravità del fatto come accertato in appello.12.

Le difese di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato nuovi motivi,con cui hanno approfondito profili di censura già esposti nei rispettivi ricorsi; perAntonio [OSCURATO:PERSONA], nel terzo motivo aggiunto, si censura che le sentenze impugnatenon avrebbero specificato la pena base su cui operare la riduzione per il tentativo.La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato nuovi motivi con cui ha eccepitol’intervenuta prescrizione del reato ascritto.

Ha depositato, inoltre, una memoriae note di replica alla requisitoria del P.G.La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria.Le parti, all’esito della trattazione orale, hanno concluso come in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito esposte, da esaminaresecondo un ordine logico-giuridico che impone la trattazione congiunta dei motivicomuni o sovrapponibili, proposti da più ricorrenti, e la successiva disamina dellequestioni riferibili alle singole posizioni, esaminando partitamente le posizionirelative al capo 1) e quelle relative al capo 24).2.

Va affrontata preliminarmente la doglianza, declinata in termini analoghi inpiù atti d'impugnazione, che investe la utilizzabilità delle intercettazioni ambientalicaptate presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] in Bovalino, via Borrello n. 20,nell'arco temporale 25 febbraio – 16 aprile 2010.La censura, articolata segnatamente nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e diPelle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], postula che le captazioni sarebbero state eseguiteoltre il termine massimo di durata delle indagini preliminari, in quanto il proc. n.891/2008 R.G.N.R. (denominato “Labirinto”), nel cui ambito furono autorizzate leoperazioni tecniche, costituirebbe mera prosecuzione del precedente proc.n. 1895/2007 R.G.N.R. (denominato “Fheida”), all'esito del quale [OSCURATO:PERSONA] assolto in sede di appello dal contestato concorso esterno in associazionemafiosa.La duplicazione, secondo le difese, integrerebbe un illegittimo aggiramentodella scadenza biennale di cui all'art. 407, comma 2, cod.proc.pen., con laconseguente inutilizzabilità del compendio intercettivo.La doglianza è manifestamente infondata.L'eccezione, già rigettata dal Tribunale di Locri con ordinanza del 18 marzo2021 — nel cui corpo motivazionale si dava atto che l'iscrizione del [OSCURATO:PERSONA] nelregistro di cui all'art. 335 cod.proc.pen. risaliva al 10 luglio 2008 per il delitto dipartecipazione in associazione di stampo mafioso, in un contesto investigativodistinto e fondato su autonomi presupposti rispetto al precedente procedimento —è stata reiterata in fase di appello e disattesa dalla Corte territoriale alle pp. 13-14 della motivazione impugnata, con argomentazione che resiste alla criticadifensiva.Va anzitutto rilevato come la Corte di appello abbia esaminato le schermateestrapolate dagli applicativi in uso alla Procura della Repubblica e prodotteall'udienza del 18 febbraio 2021, osservando che le intercettazioni furonoautorizzate tra il 25 febbraio e il 16 aprile 2010, vale a dire entro il termine di annidue decorrente dall'iscrizione del 10 luglio 2008 nel proc.

“Labirinto”.

Il dato,formalmente acquisito al fascicolo dibattimentale, esclude la denunciata violazionedei termini, e non risulta efficacemente smentito da elementi contrari.La sentenza di primo grado (cfr. pag. 21 della sentenza Tribunale Locri n.483/2022, riferita all'udienza del 18 marzo 2021) aveva rilevato come la nuovaiscrizione si fondasse su «presupposti fattuali distinti» rispetto alla precedente del22 agosto 2007.Sul piano del diritto, l'orientamento richiamato dalla pronuncia gravata siinserisce nel solco tracciato dalle Sezioni Unite, secondo cui il termine di duratadelle indagini preliminari decorre dalla data in cui il pubblico ministero ha iscritto,nel registro delle notizie di reato, il nome della persona cui il reato è attribuito,senza che al G.i.p. sia consentito stabilire una diversa decorrenza, sicché glieventuali ritardi indebiti nella iscrizione, tanto della notizia di reato che del nomedella persona cui il reato è attribuito, pur se abnormi, sono privi di conseguenzeagli effetti di quanto previsto dall'art. 407, comma terzo, cod. proc. pen., fermirestando gli eventuali profili di responsabilità disciplinare o penale del magistratodel P.M. che abbia ritardato l'iscrizione. (Sez.

U, n. 40538 del 24/09/2009,Lattanzi, Rv. 244376; Sez.

U, n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, Rv.216248-01).Il principio è stato successivamente specificato, in tema di reati permanenti oa condotta protratta, nel senso che, nel corso delle indagini preliminari il pubblicoministero - salvi i casi di mutamento della qualificazione giuridica del fatto odell'accertamento di circostanze aggravanti - deve procedere a nuova iscrizionenel registro delle notizie di reato sia quando acquisisce elementi in ordine adulteriori fatti costituenti reato nei confronti della stessa persona, sia quandoraccolga elementi in relazione al medesimo o ad un nuovo reato a carico di personediverse dall'originario indagato; ne consegue che il termine per le indaginipreliminari decorre in modo autonomo per ciascun indagato dal momentodell'iscrizione del suo nominativo nel registro delle notizie di reato e, per la personaoriginariamente sottoposta ad indagini, da ciascuna successiva iscrizione. (Sez. 2,n. 22016 del 06/03/2019, Nicotra, 276965-01.

Nella specie, in applicazione di taleprincipio, la Corte ha ritenuto legittime più iscrizioni successive nei confronti dellastessa persona per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa a seguitodell'acquisizione di nuovi elementi in forza dei contributi dichiarativi di ulterioricollaboratori di giustizia, in relazione a diversi periodi di tempo).L'argomento difensivo che evoca l'orientamento contrario, fondato sullapronuncia Sez. 6, n. 29151 del 12/06/2017, non coglie nel segno.Tale insegnamento si attaglia ai casi in cui l'iscrizione successiva ricalchipedissequamente la prima, senza l'emersione di nuovi elementi indizianti; nellavicenda in scrutinio, di contro, le sentenze di merito hanno evidenziato che il proc.“Labirinto” trae genesi da risultanze investigative autonome, non riconducibili alperimetro del proc.

“Fheida”, che riguardava un diverso quadro fattuale ed erastato definito con statuizione assolutoria.Trattasi, peraltro, di accertamento in fatto, sorretto da motivazione coerentecon il dato documentale, sottratto in quanto tale al sindacato di legittimità.Peraltro, la giurisprudenza pure richiamata dalle difese (Sez. 6, n. 12080 del15/12/2022, dep. 2023, Rossetto, Rv. 285364), in motivazione (par. 4 delconsiderato in diritto), ha affermato di condividere i principi giurisprudenziali soprarichiamati.Ne discende che è conforme a diritto l’argomentazione secondo cui leoperazioni di intercettazione in casa [OSCURATO:PERSONA], autorizzate nel 2010 sulla base di unaiscrizione del 2008 anche per i reati scopo qui esaminati, risultano effettuate entroil termine biennale e sono, pertanto, pienamente utilizzabili.[OSCURATO:PERSONA] osserva, sotto distinto angolo visuale, che, come emerge dallamotivazione della Corte territoriale, le risultanze captative, vagliate alla luce di unapluralità di riscontri esterni coerenti con la successiva iscrizione, hannoevidenziato, non solo un giudizio di certezza sull'ascrivibilità delle voci esull'identificazione dei partecipanti, ma anche la conferma della suddettaimpostazione.Si tratta di un apprezzamento che, nella prospettiva propria del giudizio dilegittimità, risulta sorretto da motivazione non manifestamente illogica, poiché laCorte territoriale ha valorizzato un complesso di riscontri esterni, convergentirispetto al dato captativo e idonei a confermare tanto l’identificazione dei soggettipresenti agli incontri quanto la coerenza dell’autonoma iscrizione investigativa.In particolare, sono stati richiamati gli esiti della videosorveglianzadell’ingresso di via Borrello, sistema che inquadrava stabilmente l’accessoall’abitazione e che ha consentito l’identificazione di [OSCURATO:PERSONA] sin dal 10 marzo2010, di [OSCURATO:PERSONA] il 31 marzo, di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il 6aprile, di [OSCURATO:PERSONA] il 7 aprile e di [OSCURATO:PERSONA] il 9 aprile; i tabulatitelefonici, dai quali risulta che l’utenza n. 331-1692775, in uso a [OSCURATO:PERSONA],contattava il 6 aprile, alle ore 16.29, pochi istanti dopo il dialogo ambientale prog.8309, l’utenza n. 338-8519760, intestata alla sorella di [OSCURATO:PERSONA] e da questi utilizzata,come indicato a pag. 35 della sentenza di primo grado; la perizia trascrittiva delconsulente; il riconoscimento fonico operato dal [OSCURATO:PERSONA] con riferimentoal [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto riportato a pag. 51 della sentenza di primo grado inrelazione alla deposizione resa all’udienza del 18 febbraio 2021.È, d’altro canto, dirimente rilevare che, rispetto a tali statuizioni, i ricorsi sirivelano generici e privi di autosufficienza, non avendo documentato lasovrapponibilità assoluta dei procedimenti richiamati.3.

La doglianza, sollevata in via gradata da [OSCURATO:PERSONA] (motivo 2.2dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]), concernente l'incompetenza territoriale del Tribunale di Locri, èmanifestamente infondata.Il ricorrente sostiene che l'ultimo atto esecutivo del tentativo di importazionecontestato al capo 1) si sarebbe consumato in Buccinasco (Milano) il 7 aprile 2010,con conseguente competenza del Tribunale di Milano ex art. 8, comma 4,cod.proc.pen.; evidenzia, inoltre, una pretesa contraddittorietà tra ilriconoscimento, in sede cautelare milanese, della medesimezza fattuale ai fini delne bis in idem, e l'affermazione di diversità del fatto effettuata nel presenteprocedimento.Va anzitutto chiarito che, in tema di delitto tentato, il forum commissi delictisi radica nel luogo in cui è stato compiuto l'ultimo atto esecutivo, vale a direl'ultimo segmento di condotta idonea e univocamente diretta alla consumazionedel reato (art. 8, comma 4, cod.proc.pen.).Nel caso di specie, il Tribunale di Locri (cfr. pag. 20 sentenza I grado,ordinanza del 28 gennaio 2021 di rigetto dell'eccezione) e la Corte territoriale(pp. 11-12 della sentenza impugnata) hanno collocato l'ultimo atto esecutivonell'incontro del 9 aprile 2010 tenutosi presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] inBovalino, ove, alla presenza di [OSCURATO:PERSONA] accompagnato da [OSCURATO:PERSONA],vennero definiti gli ultimi snodi operativi — riepilogo dei punti dell'accordo supercentuali, frequenza delle consegne (due o tre la settimana), prezzo e compensodi [OSCURATO:PERSONA], nonché conferma del contatto diretto con la controparte estera («ora lidevo chiamare, però gli ho detto che li chiamo dopo che parlo con voi», prog. 8900RIT 1626/2009, a pag 38 sent. Trib.

Locri).L'individuazione si rivela coerente, sul piano logico-fattuale, con lacomplessiva ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno posto in lucecome l'incontro del 9 aprile a Bovalino non costituisca mera prosecuzionediscorsiva di quanto convenuto a Buccinasco il 7 aprile, bensì lo snodo conclusivodella pianificazione, come dimostrato dall'impazienza di [OSCURATO:PERSONA] di«incominciare qualche cosa compare Antò» e dal fatto che fu in quella sede chel'imputato fu posto in contatto diretto con [OSCURATO:PERSONA], soggetto deputato acurare il transito della valigia presso lo scalo di [OSCURATO:PERSONA].L'eccepita contraddizione con il provvedimento milanese non apparesussistente.

Il giudice di primo grado ha logicamente rilevato (cfr. pag. 20sentenza I grado, in relazione all'udienza del 28 gennaio 2021) come «ilprocedimento svoltosi dinnanzi all'[OSCURATO:PERSONA] milanese riguarda un fattodiverso (per quantità di stupefacente e modalità di importazione) da quello oggettodel presente giudizio», e come «l'utilizzo ai fini della contestazione di cui al capo1, di medesime fonti di prova già poste a fondamento del processo milanese, nonconfigurando l'identità del fatto, non comporta alcuno spostamento dicompetenza».In senso conforme, la Corte territoriale (p. 12) rimarca che il giudizio milaneseSudamerica, riguardante coimputati e contesto temporale solo parzialmentesovrapponibile, ma fatti materialmente diversi quanto a provenienza geograficadella sostanza, modalità di trasporto, quantitativi e ruoli.È stato pertanto correttamente ritenuto che la diversità ontologica dei fattiesclude la configurabilità del bis in idem e non determina alcun riflesso sullacompetenza per territorio, atteso che il radicamento del forum commissi delicti3.1.

Sempre con riferimento alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], è parimentiinammissibile la censura, proposta dal medesimo, con cui si denuncia la nullitàdella sentenza impugnata per motivazione apparente e per asserito recepimentoacritico della decisione di primo grado.La doglianza non considera che, nel caso di doppia conforme, le motivazionidelle due sentenze si saldano in un unico corpo argomentativo, sempre che ilgiudice di appello, nel richiamare la decisione appellata, dia conto dellacondivisione critica del percorso logico seguito e si confronti con i punti essenzialidevoluti.Nella specie, la Corte territoriale non si è limitata a riprodurre clausoleadesive, ma ha riesaminato i profili centrali della responsabilità del ricorrente,prendendo posizione sulla competenza territoriale, sulla configurabilità deltentativo punibile, sulla natura della sostanza, sull’identificazione del [OSCURATO:PERSONA] nelsoggetto indicato come “Mico” e sul ruolo operativo a lui attribuito.Il rinvio alla sentenza di primo grado, pertanto, non assume naturameramente recettizia, ma opera quale integrazione di una motivazione checonserva autonoma capacità giustificativa, essendo fondata su specifici datiprobatori, quali le conversazioni captate, i tabulati telefonici, la videosorveglianzadell’abitazione di via Borrello e la progressione temporale degli incontri.4.

Manifestamente infondata è la censura che investe la configurabilità deltentativo punibile di importazione di sostanze stupefacenti contestato al capo 1)della rubrica, articolata in modo sovrapponibile nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Le difese — pur con sfumature diverse — convergono nel sostenere che lacondotta degli imputati si sarebbe arrestata alla soglia della mera ideazioneprogettuale, senza superare la fase preparatoria irrilevante, in difetto di elementiidonei a integrare una trattativa "affidante" con controparte determinata, e inassenza di certezza sui dati essenziali dell'operazione (paese di provenienza,identità dei fornitori, prezzo definitivo, quantitativo, modalità esecutive).Va richiamato, quale punto di partenza, l'orientamento elaborato da questaCorte sulla individuazione della soglia di rilevanza penale del tentativo in materiadi importazione di stupefacenti, su cui sia il Tribunale (pp. 30-31 sentenza I grado)sia la Corte di appello (p. 14 ss.) hanno correttamente ancorato il proprio percorsomotivazionale.Si è a più riprese affermato che integra il tentativo di importazione di sostanzestupefacenti la condotta che, collocandosi in una fase antecedente all'acquistodella proprietà della droga destinata ad essere trasferita nel territorio nazionale,si presenti come idonea ed univocamente diretta alla conclusione di tale accordotraslativo, dando vita ad una trattativa sul cui positivo esito risulti che per lanatura, la qualità ed il numero dei contatti intervenuti, i contraenti abbiano ripostoconcreto affidamento (Sez. 1, n. 6180 del 27/11/2019, dep. 2020, Rv. 278484– 01; Sez. 3, n. 7806 del 15/11/2017, dep. 2018, Rv. 272446 - 01).Entro siffatto perimetro ermeneutico, i giudici di merito hanno valorizzato, conmotivazione non manifestamente illogica, una pluralità di indicatori fattuali ritenuticonvergenti nel senso della serietà e dell’affidabilità della trattativa.Le sentenze doppiamente conformi hanno analiticamente ricostruito laprogressione delle trattative attraverso la disamina di una serie di conversazionicaptate tra il 10 marzo e il 9 aprile 2010.È stato osservato come la sequenza, lungi dall'esibire i tratti di una meraspeculazione astratta, riveli una progressione lineare e cumulativa, ove ciascunincontro integra e perfeziona il precedente, sino al definitivo allestimento del pianooperativo.In particolare, le decisioni hanno evidenziato le seguenti conversazioni.Un primo dato è costituito dalla conversazione del 10 marzo 2010 (prog. 2808RIT 1626/2009) tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 32 sentenza I grado;p. 15 sentenza appello), nella quale i due — ben lungi dall'avviare un astrattoprogetto — danno conto di contatti già imbastiti con una controparte («dice quatroviamo gli accordi, dice voglio fargli vedere che siamo seri [...] in modo che glidimostriamo che siamo seri dice [...] può mandare uno alla settimana [...] intantodice noi restiamo con quelli che ci prendiamo venti giorni»), nota agli imputati neisuoi desiderata operativi («l'importante che sia un volo diretto, a loro interessache sia Alitalia o Lufthansa, per loro è uguale»), e con la prospettiva di operativitàentro venti giorni e cadenza settimanale delle consegne.Un secondo, decisivo snodo è individuato nella conversazione del 31 marzo2010 (prog. 7124 RIT 1626/2009) alla quale partecipano [OSCURATO:PERSONA], PelleAntonio e [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pp. 33-34 sentenza I grado; pp. 14-15 sentenzaappello).

Vengono in rilievo plurimi indicatori di concretezza: la definizione delprezzo a duecentocinquantamila euro (importo confermato dalle stesse difesecome "indiscusso", cfr. trascr. ud. 13.06.2022, pag. 44, richiamata a pag. 41 sent.I grado); l'attribuzione a [OSCURATO:PERSONA] del compito di mediare con tale "Bruno", attivo aSan [OSCURATO:PERSONA], in vista di un possibile ribasso («voi ditegli a Bruno [...] possiamocalare [...] è calato, il prezzo di là [...] fai che cala il prezzo»); l'individuazione di"Mico" (poi identificato in [OSCURATO:PERSONA]) quale soggetto incaricato del trasporto («voil'avete incontrato a Mico, avete parlato pure per quel fatto? — quello dopo Pasquaviene»); la consistenza numerica della controparte («loro sono una squadra diotto, dieci e sono organizzati»); la pianificazione del cambio macchine per eludereeventuali inconvenienti («non è che deve andare quello con la macchina che havisto a loro [...] lui la ficca là sopra e quella macchina, no!»); la pretesa del Pelledi un incontro de visu con i fornitori («ma noi che dobbiamo fare per conoscercicon loro?»); il sistema di comunicazione del nominativo della valigia per via fax(«poi quello dice, partono e ci manda il fax e ci dice il nominativo della valigia»).A questi, le sentenze di merito collegano i dialoghi del 6 aprile 2010.

Nelpomeriggio, alle ore 13.00 circa, l'incontro presso casa [OSCURATO:PERSONA] vede i [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] cl. 90, [OSCURATO:PERSONA] cl. 86) confluire all'abitazione di via Borrello,ove [OSCURATO:PERSONA] riferisce dell'imminente arrivo di una valigia «verso giovedì» (cfr.pag. 34-35 sentenza I grado); alle ore 15.15, nella conversazione prog. 8308 RIT1626/2009, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] trattano espressamente diquantità e prezzi («noi ci prendiamo la nostra... a noi poi ci vengono 08, 10, ce liprendiamo e poi gli altri se li prendono quegli altri [...] ma se te la portano, e dicea 30, va bene»), con [OSCURATO:PERSONA] che propone l'aumento del prezzo di rivendita («sepoi non vuole fare e noi ce la cacciamo a 45») e [OSCURATO:PERSONA] che annuncia la conclusione«in settimana» dell'accordo (cfr. pp. 34-35 sentenza I grado; pp. 15-16 sentenzaappello).Viene poi evidenziata la conversazione prog. 8309 delle ore 16.06, nella qualePelle indica a [OSCURATO:PERSONA] la collaborazione di "Mico" e fornisce elementi identificativi(«si li è mangiati mio padre... suo padre, suo padre gli diceva prestagli a questi,prestagli a quelli... tutti di pizzo»), tutti convergenti sull'identificazione di SergiDomenico, comprovata dai successivi contatti telefonici dell'utenza in uso alBarbaro verso quella di [OSCURATO:PERSONA] alle 16.29 dello stesso giorno (cfr. pag. 35 sentenzaI grado).È poi richiamata la conversazione del 7 aprile 2010 (prog. 8487 RIT1626/2009), nella quale si registra l'incontro a casa [OSCURATO:PERSONA] tra [OSCURATO:PERSONA], PelleAntonio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pp. 36-37 sentenza I grado; pp.16-17 sentenza appello). [OSCURATO:PERSONA] viene messo al corrente dei termini dell'affare,propone uno stratagemma alternativo al cambio macchina («io mi presento lì, apiedi... con un ragazzo... e gli dico al ragazzo, prenditi la loro macchina e vaidavanti... dove noi abbiamo l'altra macchina»). [OSCURATO:PERSONA], in tale frangente,conferma la qualità della merce («hanno detto che è buona, buona, buona,buona») e [OSCURATO:PERSONA] ribadisce il prezzo massimo accettabile di 30.000 euroal chilo.Ancora, evidenziano i giudici di merito che alle ore 19.56 della medesimagiornata, le conversazioni progg. 8501 e 8502 RIT 1626/2009 (cfr. pag. 37sentenza I grado; p. 17 sentenza appello) vedono il dialogo tra [OSCURATO:PERSONA] el'identificato [OSCURATO:PERSONA] (riconosciuto attraverso il riferimento ai fratelli Bruno detenutoa Milano e Mario operante nello stesso capoluogo, l'intercalare "dice" tipico, e ilriconoscimento fonico del [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA] comunica la conclusionedell'accordo di massima con la controparte («stamattina sono andato là e mi hadetto di procedere»), introduce per la prima volta [OSCURATO:PERSONA] comesoggetto deputato all'estrapolazione della valigia all'aeroporto («ha detto,possiamo fare pure un segno sopra la valigia»), specifica la sua percentuale del5%, e convengono di vedersi il venerdì pomeriggio.

Nel prog. 8502 compare perla prima volta il termine esplicito "droga" («sì, lui si spaventa che non si scopra ladroga»), che dissolve ogni residuo dubbio interpretativo sull'oggetto dellatrattativa.I giudici di merito sottolineano, infine, l’episodio del 9 aprile 2010, progg.8900-8903 RIT 1626/2009 (cfr. pp. 37-38 sentenza I grado; p. 18 sentenzaappello), ove [OSCURATO:PERSONA] si presenta a casa [OSCURATO:PERSONA] accompagnato da [OSCURATO:PERSONA]: vengonorinnovate la percentuale, la frequenza di due o tre viaggi a settimana, le modalitàdel prelievo e del cambio macchina, e [OSCURATO:PERSONA] conferma di essere incontatto diretto con la controparte («ora li devo chiamare, però gli ho detto che lichiamo dopo che parlo con voi»).Alla luce della ricostruzione così dettagliatamente formulata nelle conformisentenze di merito, non manifestamente illogica appare la conclusione a cui lestesse pervengono secondo cui questa serrata progressione temporale comprova,oltre ogni ragionevole dubbio, come la condotta degli imputati abbia varcato lasoglia della mera ideazione e si sia tradotta in atti idonei, univocamente direttiall'importazione del carico.Invero, il Tribunale, alla pag. 47 della sentenza, conclude rilevando che «ilgrado di dettaglio della programmazione dell'affare, testimoniato dall'impazienzadi [OSCURATO:PERSONA] con riguardo all'avvio dell'operazione, non lascia residuare,pertanto, alcun dubbio, circa la serietà e concretezza di una trattativa, su cui tuttele parti riponevano il proprio affidamento»; e la Corte territoriale (p. 19) afferma,conformemente, che «non è possibile definire la condotta degli imputati comemera speculazione astratta sulla possibilità di organizzare un'importazione disostanza stupefacente dall'estero, bensì la stessa deve inquadrarsi nel concretotentativo di eseguire uno specifico piano operativo, interrotto da causa nondipendente dai soggetti agenti», coincidente con l'arresto del [OSCURATO:PERSONA] e delfiglio [OSCURATO:PERSONA] in data 21 aprile 2010 nell'ambito dell'operazione Reale, e di Macrìin data 11 maggio 2010 per associazione mafiosa.Le argomentazioni, al vaglio degli indicatori giurisprudenziali consolidati —natura, qualità e numero dei contatti — risultano scevre da vizi logici e sisottraggono al sindacato di legittimità.È manifestamente infondata, in tale prospettiva, la censura proposta da [OSCURATO:PERSONA]Giorgio, nella parte in cui assume che, anche ai fini del tentativo di importazione,sarebbe necessario un principio di esecuzione dell’attività materiale di introduzionedello stupefacente nel territorio nazionale.La doglianza non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata esovrappone impropriamente il piano della consumazione a quello del tentativopunibile.

L’orientamento più recente, richiamato dalla Corte territoriale, richiede,ai fini della consumazione del delitto di importazione, l’assunzione, da partedell’importatore, della gestione dell’attività volta all’effettivo trasferimento dellostupefacente nel territorio nazionale; ma, proprio perché colloca in tale momentola soglia consumativa, ammette che le condotte anteriori al conseguimento, ancheall’estero, della disponibilità della sostanza possano integrare il tentativo quandosiano connotate da serietà e affidabilità e risultino univoche e idonee a determinarel’introduzione dello stupefacente nel territorio nazionale.

In tal senso si sonoespresse Sez. 6, n. 40044 del 29/09/2022, Rv. 283942-01, nonché, in terminiconformi, Sez. 6, n. 9854 del 14/02/2024, Rv. 286165-01, e Sez. 4, n. 22863 del17/06/2025, non massimata, in fattispecie sovrapponibile di organizzazionedell’importazione di cocaina dalla [OSCURATO:PERSONA].Nel caso in esame, le conformi sentenze di merito hanno individuato, conmotivazione non manifestamente illogica, una trattativa avanzata, articolata suprezzo, quantitativo, modalità di trasporto e di ricezione in Italia, ruoli esecutivi econtatti con la controparte estera espressamente finalizzati all’importazione,sicché la censura si risolve nella richiesta di una diversa lettura del compendioprobatorio, non consentita in sede di legittimità.5.

Sotto un ulteriore profilo, va affrontata la doglianza — sviluppatasegnatamente nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] — secondocui la mancata identificazione anagrafica della controparte cedente impedirebbe diconfigurare una trattativa "affidante", risolvendosi l'operazione in un contatto consoggetti meramente ipotetici.La censura è manifestamente infondata.Invero, ai fini del tentativo punibile, ciò che rileva non è l'identificazioneanagrafica della controparte, bensì l'esistenza di contatti effettivi e dotati diconcretezza con i fornitori, accertabile anche attraverso elementi indiretti: iresoconti che i mediatori riportino al committente, l'andamento progressivo delletrattative, la specificità dei termini negoziali (qualità, quantità, prezzo, modalità diconsegna).Nei precedenti già richiamati, non risulta elevata a requisito indefettibile laprevia identificazione nominativa della controparte; viene invece in rilievo laserietà della interlocuzione e la sua attitudine a collocare la condotta oltre la meraideazione.Nella vicenda in scrutinio, il giudice di merito (cfr. pag. 48 sentenza I grado;pp. 18-19 sentenza appello) ha dato puntualmente atto come dalle conversazioniemerga in modo univoco l'esistenza di interlocutori esterni al gruppo, con i qualiPelle [OSCURATO:PERSONA] — per il tramite di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e poi di MannoAlessandro — intratteneva contatti continuativi.

La controparte risulta nota agliimputati nei suoi profili operativi («in settimana concludiamo il discorso con loro»;«l'importante è che sia un volo diretto, a loro interessa che sia Alitalia oLufthansa»; «quando loro la cacciano, ce la portano dove gli diciamo noi») e nellasua consistenza numerica («loro sono una squadra di otto, dieci e sonoorganizzati»).

Il Tribunale osserva, con efficacia argomentativa, come la mancataidentificazione anagrafica della controparte non valga a smentire la comprovataesistenza dei contatti.A ciò si aggiunge — e si tratta di rilievo nodale — che la Corte territoriale hacorrettamente enucleato l'irrilevanza dell'individuazione del paese estero diprovenienza dello stupefacente, «risultando sufficiente, ai fini della decisione,constatare che si tratta di una località sita all'estero, poiché il trasporto dellasostanza doveva avvenire tramite volo internazionale, preferibilmente diretto edeffettuato, secondo i desiderata dei fornitori, da compagnie quali Lufthansa oAlitalia» (p. 19 sentenza appello).Ne consegue la manifesta infondatezza del rilievo.6.

Va affrontata, nella medesima prospettiva, la doglianza relativa allaqualificazione della sostanza come cocaina, profilo apparentemente investito dalladifesa di [OSCURATO:PERSONA] attraverso la deduzione di travisamento ma che, in realtà,nell'art. 73, comma 1, anziché comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; connotevoli ricadute sanzionatorie ed estintive.L'apprezzamento della natura della sostanza quale cocaina, in regime di"droga parlata", riposa nella vicenda in scrutinio su un fascio convergente di indici,vagliati con rigore dai giudici di merito.Nel caso in disamina, i giudici di merito, con valutazione non manifestamenteillogica, hanno valorizzato plurimi convergenti indizi: il prezzo di acquisto, fissatoin 30.000 euro al chilogrammo, corrispondente — secondo la deposizione del testeM.llo Mauri (cfr. pag. 35 sentenza I grado) — al prezzo medio di importazione dellacocaina in [OSCURATO:PERSONA] nel periodo di riferimento; il quantitativo previsto perl’importazione, oscillante tra otto e dieci chilogrammi, dato non compatibile consostanze a basso valore unitario; la somma complessiva di 250.000 euro pattuita,perfettamente congruente col calcolo aritmetico (30.000 € × 8 kg = 240.000-250.000 €); in minor misura, la necessità di trasporto aereo internazionale, indifetto di senso operativo per la cannabis, posto che — come correttamenteosservato dal Tribunale alla pag. 47 — «se si fosse trattato di marijuana il gruppoPelle non avrebbe, di certo, avuto il bisogno di importarla, essendo notorial'esistenza di una cospicua attività di coltivazione di detta sostanza in [OSCURATO:PERSONA]», econ l'ulteriore considerazione che il valore unitario della cannabis nongiustificherebbe il costo di un'importazione aerea; gli apprezzamenti qualitativiricorrenti, scanditi dall'iterato «buona, buona, buona» di [OSCURATO:PERSONA] nel prog.8487 del 7 aprile 2010 e dalla domanda di [OSCURATO:PERSONA] «dipende che tipo è!», chepresuppongono una merce a destinazione di consumo che giustifichidifferenziazioni di qualità.I giudici di merito, per contestualizzare il dato, hanno poi rilevato come ilpresente procedimento si inserisca nel più ampio quadro investigativo che hacondotto all'accertamento di un'estesa rete di narcotraffico riconducibile alle'ndrine [OSCURATO:PERSONA] "Gambazza" e [OSCURATO:PERSONA] "Castanu", con la cocaina importata dalSudamerica come asse portante delle attività transnazionali (cfr. pp. 23-30sentenza I grado).Dunque, le conformi sentenze di merito hanno adeguatamente procedutoall'inquadramento del capo 1), quale segmento di un complessivo modus operandidedito al traffico di cocaina, in piena consonanza logico-sistematica con il datoemergente dalle altre operazioni accertate.Ne discende che la qualificazione della sostanza come cocaina risulta sorrettada motivazione logica, coerente e plurifattoriale, e in quanto tale sottratta alsindacato di legittimità.La censura è, di conseguenza, inammissibile.7.

I motivi che lamentano il travisamento della prova —dedotti da SergiDomenico quanto all'identificazione e dalla difesa [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla tipologiadella sostanza — sono inammissibili.Questa Corte ha costantemente affermato che il vizio di travisamento dellaprova si configura esclusivamente in presenza di un errore di natura percettiva, ilquale cada sul significante — ossia sul contenuto oggettivo e materiale dell'attoprobatorio — e non già sul significato, vale a dire sull'apprezzamento del valoredimostrativo della prova medesima.

Il travisamento, in altri termini, ricorrequando il giudice fondi il proprio convincimento su una prova inesistente nelprocesso, ovvero ne ignori una realmente acquisita, ovvero ancora ne alteri ilcontenuto in modo incontrovertibile, dando per dimostrato un fatto che l'attoprocessuale, nella sua oggettività, smentisce, o, di converso, negando un fatto cheil medesimo atto, nella sua evidenza testuale, afferma.Si tratta, per utilizzare un'immagine ricorrente nella giurisprudenza di questaCorte, di un errore "quasi fotografico", che investe la fedeltà della trasposizionedel dato probatorio decisivo nel ragionamento del giudice, senza attingere allasfera della valutazione (Sez. 5, n. 26455 del 9/06/2022, Rv. 283370 - 01; Sez. 6,n. 8610 del 5/02/2020, Rv. 278457 – 01; Sez. 5, n. 8188 del 4/12/2017, dep.2018, Rv. 272406 - 01).Sotto altro profilo, questa Corte ha chiarito che il vizio di travisamento, perassumere rilievo, deve possedere il requisito della decisività: l'errore percettivodeve essere idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo lamotivazione manifestamente illogica per l'essenziale forza dimostrativa del datoprocessuale travisato.

Un errore marginale, inidoneo a scardinare l'impiantoargomentativo della sentenza, non integra il vizio in esame (Sez. 5, n.48050 del02/07/2019, Rv. 277758 – 01; Sez. 6, n.5246 del 16/01/2014, Rv. 258774 - 01).Le doglianze formulate dai ricorrenti non assolvono a siffatto onere e sirisolvono in una rivisitazione del compendio captativo finalizzata a sollecitare unarilettura delle conversazioni intercettate e dei riscontri esterni (videosorveglianza,tabulati, perizia trascrittiva, identificazione fonica).Quanto all'identificazione di [OSCURATO:PERSONA] nel "Mico" delle conversazioni, la [OSCURATO:PERSONA] (pp. 23-24 sentenza appello) ha esibito un percorso ricostruttivoarticolato — emersione del nominativo nelle ambientali del 31 marzo e 6 aprile,coincidenza temporale dell'arrivo «dopo Pasqua» ([OSCURATO:PERSONA] entra in casa [OSCURATO:PERSONA] ilmercoledì 7 aprile, tre giorni dopo la domenica di Pasqua), contatto telefonico del6 aprile alle 16.29 dall'utenza [OSCURATO:PERSONA] a quella in uso a [OSCURATO:PERSONA], identificazione visivatramite videosorveglianza, riconoscimento fonico — che si sottrae al sindacato dilegittimità.Ne consegue l'inammissibilità.È altresì inammissibile il profilo con cui [OSCURATO:PERSONA] prospetta l’omesso esame dellalettura alternativa di talune espressioni captate, e in particolare del riferimento al«buttare il cemento», ricondotto dalla difesa a un appalto edile.

La censura nonindividua un travisamento percettivo del dato probatorio, ma contrappone allavalutazione convergente dei giudici di merito una diversa ipotesi interpretativa,isolando un segmento lessicale dal contesto complessivo della conversazione edalla sequenza degli incontri successivi.

La Corte territoriale, infatti, ha valorizzatonon una singola espressione, ma un quadro conversazionale unitario, nel qualericorrono il riferimento alla valigia, al volo internazionale, al nominativo dacomunicare via fax, al cambio di autovetture, alla frequenza delle consegne, alprezzo al chilogrammo, alla qualità della merce e al ruolo del soggetto incaricatodel prelievo.

In tale cornice, la prospettazione difensiva resta priva di decisività,poiché non scardina l’impianto logico della decisione e non si confronta con lapluralità degli indicatori, già esaminati, che sorreggono la qualificazione dellavicenda come trattativa avanzata per l’importazione di sostanza stupefacente.In ordine alla tipologia della sostanza, a fronte della approfondita analisi sopraillustrata, non risultano prospettate argomentazioni decisive idonee a disarticolarela non manifestamente illogica conclusione a cui giungono i giudici di merito.8.

Il motivo che invoca la desistenza volontaria ex art. 56, comma 3, cod.pen.— radicandola nell'espressione «bloccate tutto» pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] nelprog. 8903 del 9 aprile 2010 — è manifestamente infondato.L'istituto della desistenza richiede una determinazione volontaria, autonomae non condizionata da fattori esterni, idonea a interrompere il processo causalegià avviato; la mancata consumazione del delitto deve dipendere dalla volontarietàche non deve essere intesa come spontaneità, per cui la scelta di non proseguirenell'azione criminosa deve essere non necessitata, ma operata in una situazionedi libertà interiore, indipendente da circostanze esterne che rendono irrealizzabileo troppo rischioso il proseguimento dell'azione criminosa (Sez. 4, n. 12240 del13/02/2018, Rv. 272535 – 01; Sez. 2, n. 7036 del 29/01/2014, Rv. 258791 –01).La pronuncia impugnata (p. 22), in piena consonanza con la sentenza di primogrado (pag. 46), ha valutato l'espressione «bloccate tutto» alla luce del contestoconversazionale complessivo, qualificandola come «sfogo provocatorio» rivolto asollecitare la controparte.

Risultato esegetico corroborato dal fatto che,nell'immediato prosieguo del medesimo dialogo (sempre prog. 8903), il Pellecontinua a discorrere con [OSCURATO:PERSONA] di percentuali e di ripartizione del quantitativo eche [OSCURATO:PERSONA] riafferma la pretesa del compenso per l'attività di trasporto.La motivazione regge sotto il profilo logico-giuridico, escludendo che la meramanifestazione verbale possa integrare desistenza.

Invero, la precisazionecontestuale sancisce, inequivocabilmente, che la frase costituiva pressione tatticadiretta a sollecitare il "via libera" della controparte, e non già rinuncia volontariaall'azione delittuosa.Il suddetto motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA], di conseguenza, èmanifestamente infondato.9.

Quanto alla doglianza, formulata da [OSCURATO:PERSONA], secondo cui la suacondotta integrerebbe mera connivenza non punibile, va rilevato come lagiurisprudenza di legittimità individui il discrimen tra connivenza e concorso nelreato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 nella natura del contributoprestato.La connivenza postula un comportamento puramente passivo, di meraassistenza inerte; il concorso ex art. 110 cod.pen. richiede un consapevoleapporto, anche di natura morale, idoneo ad agevolare il proposito criminoso,garantendo all'autore una collaborazione sulla quale poter contare (Sez. 4,n. 34754 del 20/11/2020, Rv. 280244 – 02; Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015,Rv. 265167 - 01).Alla stregua di tali premesse, la censura risulta manifestamente infondata.La pronuncia impugnata (p. 20), in convergenza con la sentenza di primogrado (pag. 56), ha individuato il contributo causale del [OSCURATO:PERSONA] in elementipuntuali e convergenti — la presenza al colloquio del 6 aprile 2010 (prog. 8308),ove discute attivamente di prezzi e quantità e propone l'aumento del prezzo dirivendita («se poi non vuole fare e noi ce la cacciamo a 45»), utilizzando la primapersona plurale che disvela la sua piena adesione al gruppo; l'attivazioneimmediata del contatto telefonico con [OSCURATO:PERSONA] subito dopo aver ricevutol'input dal suocero (alle ore 16.29 del 6 aprile, l'utenza [OSCURATO:PERSONA] contatta quella inuso a [OSCURATO:PERSONA]); l'accompagnamento di [OSCURATO:PERSONA] a casa [OSCURATO:PERSONA] il 7 aprile, dopo averlopreviamente ragguagliato sui termini dell'affare e sul compito assegnato; lapropria disponibilità a prelevare materialmente lo stupefacente all'arrivo a Milanoe di gestirne il trasporto in concorso con [OSCURATO:PERSONA].Si tratta di argomentazione che illustra in termini non manifestamente illogicil’apporto significativo sul piano materiale e morale, lontano dal modello dellapassività che caratterizzerebbe la connivenza.10.

Manifestamente infondato è il motivo articolato nell'interesse di PelleAntonio, che denuncia la sostanziale assenza di un contributo concorsualeautonomo, riferibile all'imputato, idoneo a fondare la responsabilità per concorsoex artt. 110 e 56 cod.pen., 73 d.P.R. n. 309/90.A favore della manifesta infondatezza del motivo militano gli elementi indicatialle pagg. 49-50 della sentenza I grado e alle pp. 23-24 della pronuncia impugnata— la partecipazione attiva al colloquio del 31 marzo 2010, in occasione del quale,insieme al padre e a [OSCURATO:PERSONA], viene definito il modus del trasporto della droga al difuori dell'aeroporto attraverso la doppia autovettura, con l'imputato che aderisceesplicitamente («ma la dobbiamo sempre mettere dall'altra parte», a indicare chela valigia non andasse posta nella vettura visibile alla controparte); la presenzaall'incontro del pomeriggio del 7 aprile 2010 (prog. 8487), ove l'imputato confermala qualità della merce («hanno detto che è buona, buona, buona, buona ... questaè buona, buona, buona»), elemento che presuppone interlocuzioni con soggettidediti al traffico; l'annuncio al padre dell'imminente arrivo di [OSCURATO:PERSONA] quelpomeriggio («questo qua tra oggi e domani vedi che viene»), comprovante ilmantenimento di contatti diretti con altri sodali; le manifestazioni di adesione alpiano operativo del [OSCURATO:PERSONA] alla pag. 50 della sentenza I grado («appunto ... così sifa — così dobbiamo fare, la cosa migliore questa è»).È stato in tal senso logicamente sostenuto che siffatti contributi, pur nonimplicando un ruolo direttivo, integrino quantomeno apporto morale dirafforzamento del proposito criminoso.La difesa richiama, in senso contrario, la sentenza Sez. 2, n. 32569 del16/06/2023, emessa nel processo “Mandamento”, con la quale [OSCURATO:PERSONA] èstato assolto in relazione a una diversa contestazione, sul rilievo della non univocavalenza indiziante della sua presenza ai colloqui paterni.Il richiamo, tuttavia, è aspecifico, poiché muove dal presupposto dell'identitàdei fatti, che qui difetta.Il diverso procedimento riguarda, secondo la stessa prospettazione, unavicenda autonoma, sicché l'apprezzamento compiuto sulla condotta dell'imputatonon è automaticamente trasferibile al presente giudizio, nel quale la responsabilitàè scrutinata con riguardo a un differente fatto di tentata importazione, ricostruitosulla base di un distinto compendio probatorio e di una diversa sequenza diinterlocuzioni.

Ne consegue che il precedente evocato, in quanto aspecifico, nonvale, di per sé, a incrinare la tenuta del ragionamento svolto dalla Corte territorialenel presente processo.Non appare decisivo il rilievo secondo cui [OSCURATO:PERSONA] non avrebbepartecipato alla fase conclusiva di definizione dell’accordo, svoltasi il 9 aprile 2010alla presenza di [OSCURATO:PERSONA], avendo egli preso parte, secondo laprospettazione difensiva, alla sola fase preparatoria.

La censura trascura che ilcontributo concorsuale può radicarsi anche in condotte anteriori, ove causalmenteinserite nella progressiva strutturazione dell’attività criminosa e idonee arafforzarne l’attuazione, come logicamente ritenuto dai giudici di merito sulla basedella partecipazione dell’imputato ai colloqui del 31 marzo e del 7 aprile 2010.10.1.

Non coglie nel segno neppure la censura proposta da [OSCURATO:PERSONA] nellaparte in cui deduce l’assenza di correlazione diretta tra il compendio probatorio ela condotta di intermediazione attiva a lui attribuita.La Corte territoriale ha ricostruito il contributo del ricorrente non sulla base diuna mera presenza occasionale, ma valorizzando il ruolo di raccordo da lui svoltotra il gruppo facente capo a [OSCURATO:PERSONA] e i soggetti deputati alla faseaeroportuale dell’operazione.In particolare, le conversazioni del 7 aprile 2010 hanno consentito diindividuare in [OSCURATO:PERSONA] il soggetto che riferiva l’esito positivo delle interlocuzioni conla controparte, comunicava che «stamattina sono andato là e mi ha detto diprocedere», introduceva la figura di [OSCURATO:PERSONA] quale incaricato del prelievodella valigia presso lo scalo di [OSCURATO:PERSONA] e si confrontava sulle modalità diriconoscimento del bagaglio e sulla percentuale dovuta per tale attività.

Si trattadi condotte che, lette nella sequenza progressiva degli incontri già esaminati,integrano un apporto causalmente significativo alla fase organizzativa deltentativo, poiché consentirono al gruppo acquirente di collegare la trattativa conla concreta modalità di introduzione della sostanza nel territorio nazionale.

Lacensura, pertanto, si risolve nella richiesta di una diversa valutazione delsignificato dimostrativo delle intercettazioni, preclusa in sede di legittimità a frontedi una motivazione non manifestamente illogica.11.

Profilo egualmente meritevole di approfondimento attiene all'aggravanterichiamata dall'art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309/90, della cui sussistenza si duolePelle [OSCURATO:PERSONA].La difesa muove dalla deduzione per cui, una volta esclusa l'aggravante dellaingente quantità ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90 e quella della finalità diagevolare l'associazione mafiosa ex art. 416 bis.1 cod.pen. (esclusionecristallizzata nel “ P.Q.Mappello), la mera invocazione del "comma 6" — succintamente motivata con laformula che «alla commissione del reato hanno attivamente partecipato almeno isei imputati e il coimputato [OSCURATO:PERSONA]» (p. 19 sentenza appello) — non avrebbeconsentito al ricorrente di apprezzare l'esatta qualificazione giuridica dell'aumento.Nel senso della manifesta infondatezza della doglianza milita la considerazioneche la circostanza, contestata sin dall'imputazione formale («Con l'aggravante delfatto commesso da tre o più persone in concorso tra loro», cfr. pag. 8 sentenza Igrado, capo 1), è stata pacificamente accertata in fatto (la partecipazione di seiimputati e di [OSCURATO:PERSONA], oltre al deceduto [OSCURATO:PERSONA] e ai non identificati"Bruno" e membri della «squadra di otto, dieci»), e il riferimento testualedell'art. 73, comma 6, all'aggravante del numero superiore a tre dei concorrentirende univoco l'inquadramento giuridico operato.La motivazione, pur sintetica, è sufficiente a integrare il giudizio disussistenza, atteso che la circostanza si presta ad accertamento essenzialmentefattuale.[OSCURATO:PERSONA] ritiene che la motivazione, ancorché sintetica, superi il sindacato dilegittimità, non emergendo dal testo della pronuncia alcun vizio logico, e tenutoconto della pacifica configurabilità in fatto della circostanza nei termini accertati.Il motivo va dunque ritenuto manifestamente infondato.12.

Ulteriore motivo, sempre articolato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], èdiretto a denunciare la ritenuta recidiva ex art. 99, comma 1, cod.pen.La giurisprudenza costituzionale ha chiarito, con la sentenza n. 185 del 2015della Corte costituzionale, come il riconoscimento della recidiva esiga unavalutazione concreta della "progressione criminosa" tra il precedente e il nuovoreato, attraverso l'apprezzamento della relazione qualificata tra essi: tipologia diillecito, prossimità temporale, natura dei beni giuridici lesi.

La circostanzadell'esistenza di un precedente penale, da sola considerata, non può fondarel'applicazione automatica dell'istituto.

In senso conforme si sono espresse leSezioni Unite (Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibé, Rv. 247838).Tanto premesso in linea generale, il motivo si rivela manifestamenteinfondato.A sostegno della motivazione impugnata milita la considerazione che il giudicedi primo grado (pag. 130 sentenza I grado) ha individuato la «spiccata proclivitàa delinquere» del ricorrente nella circostanza che l'imputato era stato condannatocon sentenza irrevocabile nel 2003 per associazione mafiosa, «il che dimostra unaspiccata proclività a delinquere, non arrestatasi col passare degli anni»; la [OSCURATO:PERSONA] (p. 26), richiamando i criteri di valutazione sulla posizione del [OSCURATO:PERSONA](“Analoghe considerazioni”) ha aggiunto che il dato del precedente reatoassociativo, unitamente alla nuova condotta, depone per la conclusione che il reatogiudicato è frutto della medesima spinta criminosa, insensibile alle pronunceprecedenti dell'autorità giudiziaria.Per altro verso, non può prescindersi dalla circostanza che la sentenzarichiamata risale al 2003 e attiene a una fattispecie associativa, mentre i fatti percui qui si procede sono del marzo-aprile 2010 e attengono al delitto di tentataimportazione di stupefacenti.La formula della medesima spinta criminosa e dell'insensibilità alle pronuncedi poco precedenti, utilizzata dalla Corte territoriale, recupera il canone dellarelazione qualificata enucleato dalla Consulta nella sentenza n. 185 del 2015,ancorando il giudizio non alla mera reiterazione cronologica, ma alla persistenzadi una matrice criminale di stampo organizzato, in cui l'illecito di stupefacenti sipone in continuità funzionale con la militanza in associazione di stampo mafiosoaccertata nel precedente giudizio.Alla luce delle esposte argomentazioni, il [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la motivazioneresa, ancorché sintetica, soddisfi il requisito minimo dell'individuazione della"relazione qualificata", sostanziandosi nella valutazione della reiterazione dicondotte espressione di un comune contesto di militanza criminale strutturata.

Ilmotivo, pertanto, risulta inammissibile per manifesta infondatezza.12.1.

Analogo motivo con cui si contesta la ritenuta recidiva è stato propostoda [OSCURATO:PERSONA], il quale ha contestato la valorizzazione di "precedenti" non ancoraaccertati con sentenza definitiva al momento della condotta in esame.La specifica questione non risulta devoluta in appello.Ne consegue che, in difetto di una specifica censura, non può prospettarsicome vizio della sentenza impugnata l'omessa o insufficiente motivazione su unpunto rimasto fuori dal devolutum.13.

La doglianza relativa alle circostanze attenuanti generiche è statasollevata, con sfumature differenziate, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MacrìGiorgio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].Si impone una valutazione differenziata per ciascun ricorrente.Vale rammentare l'insegnamento di questa Corte secondo cui il diniego delleelementi astrattamente apprezzabili, essendo sufficiente che siano evidenziati gliaspetti ritenuti preponderanti ai fini del rigetto, anche sub specie di richiamoall'oggettiva gravità della condotta e all'assenza di forme di resipiscenza (Sez. 2,n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 – 02; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep.2019, Rv. 275509 – 03; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 – 01).In questa sede non viene in rilievo una nuova ponderazione nel merito deidati indicati dai ricorrenti, ma soltanto la verifica della tenuta logico-giuridica dellamotivazione con cui la Corte territoriale ha negato le attenuanti generiche,motivazione che può essere anche implicita, purché dal complesso della sentenzaemergano gli elementi reputati ostativi alla mitigazione (Sez. 4, n. 23679 del23/04/2013, Rv. 256201 – 01).Sotto tale limitato angolo visuale, le censure non colgono nel segno.Con specifico riguardo a [OSCURATO:PERSONA], la motivazione impugnata resiste alsindacato di legittimità, poiché individua, in modo non illogico, una pluralità dielementi ritenuti ostativi: il ruolo direttivo nel gruppo acquirente, già posto inrisalto dalle conformi sentenze di merito; l'intensità del dolo desumibile dallaprotratta pianificazione e dalla costante pressione esercitata per la conclusionedell'affare; l’assenza di elementi positivamente valutabili, il precedente perassociazione di stampo mafioso.

Si tratta di indicatori che la Corte territoriale hareputato decisivi e che, senza necessità di un'analitica disamina di ogni deduzionedifensiva, sorreggono il diniego delle generiche.Quanto a [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata, letta unitamente a quella diprimo grado, rende percepibile la ragione del diniego nel rilievo attribuito allagravità oggettiva del fatto, all'assenza di elementi positivamente valutabili, alruolo di mediatore qualificato con la controparte fornitrice.

In tal modo, lamotivazione espone gli aspetti ritenuti decisivi e si sottrae alle censure che, inrealtà, sollecitano una diversa graduazione del loro peso nel merito.Con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], il controllo di legittimità deve arrestarsi allaconstatazione che la Corte di merito ha esplicitato, in termini non apparenti, ilrilievo attribuito al suo ruolo di intermediazione con i fornitori esteri, ai contatticoltivati in funzione dell'operazione e alla capacità di raccordare il gruppo per lafase del prelievo della valigia.

Anche l'assenza di elementi favorevoli specificirisulta, sia pure sinteticamente, recepita nel tessuto argomentativo delladecisione, sicché il motivo si risolve nella richiesta di una non consentitarivalutazione del merito.[OSCURATO:PERSONA], la motivazione impugnata non è né mancante némeramente apparente, avendo posto in evidenza il ruolo di preposto alla fase deltrasporto e la contribuzione propositiva manifestata nella elaborazione dellostratagemma alternativo al cambio di autovetture.

La Corte territoriale ha dunquevalorizzato dati specifici di partecipazione attiva e consapevole, ritenendo recessivila giovane età e l'assenza di precedenti specifici: apprezzamento che, in quantosorretto da argomentazione non illogica, non è suscettibile di revisione in questasede.Quanto al [OSCURATO:PERSONA], il diniego delle generiche risulta dall'accertamentodell'attivo coinvolgimento nelle conversazioni dirimenti, dall'assenza di elementipositivi, e dalla collocazione in una rete strutturata.A ciò si aggiunge — con valenza trasversale — che il decorso del tempo daifatti (commessi nel marzo-aprile 2010) è stato esattamente valorizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] (p. 26) non come ostativo al diniego delle generiche, bensì come fattoredi mitigazione del trattamento sanzionatorio.Si è proceduto, infatti, a una sensibile riduzione della pena, applicando unapena base inferiore a quella di primo grado e calcolando l'aumento perl'aggravante con criterio meno severo.

Trattasi di soluzione dosimetricaequilibrata, che incorpora il dato favorevole del decorso temporale senza per ciòsolo ribaltare il diniego delle generiche, motivato sulla base della gravità oggettivae della mancanza di elementi positivi, indicatori che non si elidono col merotrascorrere del tempo.Quanto al profilo comparativo prospettato da [OSCURATO:PERSONA], che invoca ilriconoscimento delle attenuanti generiche in ragione della diversa soluzioneadottata per i concorrenti del capo 24), la doglianza è manifestamente infondata.Il raffronto tra posizioni appartenenti a vicende criminose distinte non puòessere condotto secondo automatismi egualitari, fondati sulla mera comparazionedel trattamento riservato ai coimputati, dovendo invece il giudice procedere a unavalutazione individualizzata della concreta fisionomia del fatto, della diversastruttura dell’operazione, del ruolo del singolo imputato e degli elementi soggettiviemergenti dal compendio probatorio.Ne consegue che il diniego delle generiche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nonviola il principio di parità di trattamento, essendo sorretto da una valutazioneindividualizzata e logicamente distinta.I motivi sono dunque manifestamente infondati per tutti i ricorrenti.13.1.

È manifestamente infondato anche il motivo con cui [OSCURATO:PERSONA] la determinazione della pena ai sensi dell’art. 133 cod.pen., deducendol’assenza di una motivazione rafforzata sullo scostamento dal minimo edittale.

Ladoglianza non considera che il giudice di merito, quando la pena sia contenutaentro limiti inferiori al medio edittale e risulti dal complesso della motivazione ilpercorso valutativo seguito, non è tenuto a una puntuale disamina di tutti i criteridi cui all’art. 133 cod.pen., essendo sufficiente il richiamo agli elementi ritenutipreponderanti.Nel caso in esame, la Corte territoriale ha rideterminato la sanzione in sensofavorevole all’imputato, valorizzando il decorso del tempo e riducendo la penarispetto a quella inflitta in primo grado, ma ha al contempo mantenuto untrattamento differenziato rispetto agli altri concorrenti in ragione del ruolo direttivodi [OSCURATO:PERSONA], della sua posizione di promotore della trattativa, dell’intensitàdel dolo, della pressione esercitata per l’avvio delle consegne, della gravitàoggettiva del fatto e della recidiva ritenuta.La motivazione sul trattamento sanzionatorio, letta unitamente ai passaggidedicati alla ricostruzione del ruolo dell’imputato e al diniego delle attenuantigeneriche, consente dunque di individuare con chiarezza gli indici di gravitàvalorizzati ai fini della dosimetria della pena.

La censura si risolve, pertanto, nellasollecitazione di una rivalutazione quantitativa del trattamento sanzionatorio, nonconsentita in sede di legittimità.13.2.

Con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], è pure manifestamente infondato ilmotivo aggiunto, attinente al trattamento sanzionatorio, con cui lamenta lamancata specificazione della pena base su cui è stata operata la riduzione per ltentativo.Al riguardo è sufficiente richiamare il costante orientamento di questa Corte,secondo cui il delitto tentato costituisce figura autonoma di reato, qualificato dauna propria oggettività giuridica e da una propria struttura, delineate dallacombinazione della norma incriminatrice specifica e dalla disposizione contenutanell'art. 56 cod. pen., che rende punibili, con una pena autonoma, fatti nonaltrimenti sanzionabili, perché arrestatisi al di qua della consumazione.

Da taleautonomia dell'illecito e della sanzione consegue che, in presenza di delittotentato, la determinazione della pena può effettuarsi con il cosiddetto metododiretto o sintetico, cioè senza operare la diminuzione sulla pena fissata per lacorrispondente ipotesi di delitto consumato, oppure con il calcolo "bifasico", cioèmediante scissione dei due momenti indicati, fermo restando che nessuno dei duesistemi può sottrarsi al rispetto dei vincoli normativi relativi al contenimento dellariduzione da uno a due terzi, la cui inosservanza comporta violazione di legge (Sez.5, n. 39475 del 19/06/2013, Rv. 256711 – 01; Sez. 1, n. 37562 del 16/05/2001,Rv. 220189 – 01).Nel caso in esame, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione delcriterio diretto o sintetico, determinando la pena per il delitto tentato entro lacornice edittale risultante dal combinato disposto degli artt. 56 cod. pen. e 73d.P.R. n. 309 del 1990, senza necessità di esplicitare dapprima la penacorrispondente all’ipotesi consumata e di procedere poi alla relativa diminuzione.La doglianza difensiva, incentrata sulla mancata indicazione della pena basedel reato consumato, non individua pertanto alcuna violazione di legge, poichépresuppone come obbligatorio un metodo di calcolo che la giurisprudenza dilegittimità considera soltanto alternativo rispetto a quello sintetico, ferma restandola verifica del rispetto dei limiti edittali propri del tentativo.14.

È inammissibile il motivo aggiunto proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],con il quale si deduce l’omessa pronuncia della Corte di appello sulla richiesta diapplicazione della continuazione, ai sensi dell’art. 81, comma 2, cod.pen., tra ilreato oggetto del presente procedimento e quello giudicato nel procedimentodenominato “Reale”, definito con sentenza irrevocabile.La censura non supera il vaglio di ammissibilità, poiché risulta formulata intermini privi della necessaria specificità e autosufficienza.

Il ricorrente, infatti, nonindica gli estremi essenziali della sentenza irrevocabile invocata quale termine dicomparazione, non ne allega il contenuto rilevante, non precisa gli elementi fattualidai quali desumere l’identità del disegno criminoso e neppure deduce di avereprodotto, nel giudizio di merito, la decisione posta a fondamento della richiesta.In difetto di tali allegazioni, il giudice di appello non era posto nelle condizionidi verificare la sussistenza dei presupposti richiesti per il riconoscimento dellacontinuazione, che esige l’accertamento di una programmazione unitaria originariae non può essere desunta dalla mera omogeneità dei titoli di reato, dalla contiguitàtemporale o dalla comune collocazione dei fatti in un medesimo contesto criminale.Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per l’interessato di proporre l’istanzain sede esecutiva, ove potrà compiutamente documentare la sentenza irrevocabilerichiamata e gli elementi concreti idonei a fondare la dedotta unicità del disegnocriminoso.14.1.

I nuovi motivi depositati nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA](salvo, per quest’ultimo, quanto già osservato al paragrafo 13.2) non introduconoquestioni autonome rispetto a quelle già esaminate, ma ripropongono, sia purecon ulteriori sviluppi argomentativi, i profili concernenti la configurabilità deltentativo, l’affidabilità della trattativa, la natura della sostanza, i rispettivi ruoliconcorsuali e il trattamento sanzionatorio.

Essi restano pertanto già scrutinati nelleconsiderazioni che precedono, le quali hanno preso in esame i nuclei essenzialidelle doglianze originarie e delle successive integrazioni, senza che dalle deduzioniaggiunte emergano elementi nuovi, specifici e decisivi idonei a incrinare la tenutalogico-giuridica della motivazione impugnata.15.

L’esame delle censure proposte dagli imputati chiamati a rispondere delcapo 24) deve muovere dai motivi che investono la dedotta violazione dell'art. 56cod.pen. e il vizio di motivazione sulla configurabilità del tentativo punibile.I quattro ricorrenti convergono nel sostenere che la motivazione dellasentenza impugnata sulla riqualificazione della condotta in tentativo punibile èmanifestamente illogica e contraddittoria.La Corte territoriale — assumono — dà atto, da un lato, di plurimi indicatoridi inaffidabilità della trattativa: le numerose dilazioni dei referenti sudamericaniche fecero «sfumare l'affare» (pag. 32); il sospetto di truffa; la scarsa fiducia deglistessi imputati nel [OSCURATO:PERSONA] (pag. 28); la perseveranza del [OSCURATO:PERSONA] nelperseguimento di interessi personali durante i soggiorni in [OSCURATO:PERSONA]; la dubbiamorte del custode "Mono" e l'estenuante strategia dilatoria seguita; ciononostante,dall'altro lato, perviene alla qualificazione della trattativa come «seria e affidabile».Tale conclusione viene censurata come apodittica, fondata su petizione diprincipio, lesiva del canone in dubio pro reo, in quanto avrebbe inammissibilmenteinvertito l'onere della prova della "serietà" sulla difesa.15.1.

Sul tratto distintivo tra consumazione e tentativo nel delitto diimportazione di stupefacenti coesistono in giurisprudenza due orientamenti.Secondo un primo orientamento, il delitto si consuma con la conclusionedell'accordo tra acquirente e venditore avente ad oggetto qualità, quantità eprezzo, senza che sia necessaria la traditio (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 7806 del15/11/2017, dep. 2018, Rv. 272446; Sez. 3, n. 1555 del 21/09/2021, dep. 2022,Rv. 282407; Sez. 4, n. 21266 del 14/05/2025, espressamente richiamata dallaCorte territoriale).Secondo un orientamento più recente — al quale la Corte di appello haconsapevolmente aderito — «ai fini della consumazione del delitto di importazionedi sostanze stupefacenti ... non è sufficiente la mera conclusione dell'accordo traacquirente e venditore finalizzato all'importazione dello stupefacente, sussistendola quale si configurerebbe la condotta di detenzione, ma è necessaria l'assunzioneda parte dell'importatore della gestione dell'attività volta all'effettivo trasferimentodello stupefacente nel territorio nazionale»; conseguentemente «tutte le condotteche si collocano in una fase antecedente il conseguimento, anche all'estero, delladisponibilità della sostanza possono configurare un tentativo punibile diimportazione solo nel caso in cui siano connotate da serietà e affidabilità ... erisultino univoche e idonee a determinare l'introduzione dello stupefacente nelterritorio nazionale» (Sez.6, n. 40044 del 29/09/2022, Rv. 283942-01.

In sensoconforme, Sez. 6 n. 9854 del 14/02/2024, Rv. 286165-01, in fattispecie del tuttoanaloga di acquisto in Sudamerica per il tramite di intermediari, cui era statoinviato il denaro per gestire la spedizione, non avvenuta per impossibilità diapprovvigionamento; Sez. 4, n. 22863 del 17/06/2025, n.m., in fattispeciesovrapponibile di trafficanti calabresi che avevano organizzato l'importazione dicocaina dalla [OSCURATO:PERSONA]).Con specifico riferimento al tentativo, è comunque assodato che integra iltentativo di importazione di sostanze stupefacenti la condotta che, collocandosi inuna fase antecedente all'acquisto della proprietà della droga destinata ad esseretrasferita nel territorio nazionale, si presenti come idonea ed univocamente direttaalla conclusione di tale accordo traslativo, dando vita ad una trattativa sul cuipositivo esito risulti che per la natura, la qualità ed il numero dei contattiintervenuti, i contraenti abbiano riposto concreto affidamento. (Sez. 1, n. 6180del 27/11/2019, dep. 2020, Rv. 278484).È stato altresì precisato che le condotte che si collocano in una faseantecedente il conseguimento, anche all'estero, della disponibilità della sostanzapossono configurare un tentativo punibile di importazione solo nel caso in cui sianoconnotate da serietà e affidabilità e risultino univoche e idonee a determinarel'introduzione dello stupefacente nel territorio nazionale (Sez. 6, n. 40044 del29/09/2022, Rv. 283942 - 01).In senso opposto, è stato escluso il tentativo punibile in presenza di «unarichiesta dal contenuto meramente esplorativo, in assenza di indicazioni su tipo,quantitativo e prezzo» della sostanza.15.2.

Alla luce dei suindicati principi, i motivi sono manifestamente infondati,per le ragioni che seguono.Va innanzitutto chiarito che la riqualificazione operata dalla Corte di appello— in melius per gli imputati, posto che l’ipotesi di reato consumato è stataricondotta al tentativo, con riduzione di pena — costituisce esercizio coerente delpotere di riqualificazione.La Corte territoriale ha consapevolmente aderito all'orientamento piùrigoroso, che le ha imposto di accertare se vi fosse stato il conseguimento, ancheall'estero, della materiale disponibilità della sostanza e del controllo dellesuccessive operazioni di trasporto.All'esito di tale verifica la Corte ha escluso la consumazione perché «l'unicoelemento mancante rispetto al perfezionamento dell'importazione è la materialepresa di possesso dello stupefacente da parte del gruppo di italiani» (pag. 32); haravvisato invece il tentativo punibile.Tale conclusione è immune da vizi.La doglianza che la condotta sarebbe rimasta nella fase degli atti meramentepreparatori — non punibili — non resiste al confronto con le logiche argomentazioniesposte dalle sentenze di merito.Vengono evidenziati dai giudici di merito, in particolare, i seguenti dati difatto, tratti dalla sentenza di primo grado, cui la Corte di appello espressamenterinvia.È sottolineata la predisposizione di una struttura operativa di collegamento:in data 21 febbraio 2012, [OSCURATO:PERSONA] — accompagnato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]— si recava nella provincia di Catania per acquistare Smartphone e SIM Cardfittiziamente intestati, allo scopo di consentire al gruppo di comunicare attraversoBlackBerry Messenger su chat protette da password (Sent. Trib.

Locri, pag. 120;intercettazioni ambientali del 21-22 febbraio 2012).È valorizzata la raccolta dei fondi e finanziamento bancario di €

25.000. Allafine di maggio 2012 [OSCURATO:PERSONA] stipulava un contratto di finanziamento conMPS, filiale di [OSCURATO:PERSONA], dal quale risulta un accredito di € 25.100,00 in data 14maggio 2012 (Sent. Trib.

Locri, pag. 121, con riferimento al bonificon. 0585099754485).

La conversazione del 26 maggio 2012 (prog. 16564 R.I.T.2327/2011) rende, sul punto, una manifestazione di volontà inequivocabile dellostesso [OSCURATO:PERSONA]: «questi sono soldi che si devono solo investire là, se sidevono investire là ... ma questi qua servono per essere investiti là, non dobbiamofare spese in giro perché non esistono per spese in giro» (passaggio testualmentetrascritto a pag. 121 della sentenza di primo grado).

La destinazione delfinanziamento all'acquisto dello stupefacente è dunque logicamente argomentatain sentenza.Nello stesso senso, vengono considerati i versamenti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Indata 8 maggio 2012 [OSCURATO:PERSONA] conferiva € 1.000 a [OSCURATO:PERSONA], promettendoulteriori versamenti su una carta prepagata che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe portato con séin [OSCURATO:PERSONA] (Sent. Trib.

Locri, pag. 121; prog. 13926 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], R.I.T.2327/2011).

Il 28 maggio 2012 [OSCURATO:PERSONA] consegnava a [OSCURATO:PERSONA] ulteriori€ 1.500 (Sent. Trib.

Locri, pag. 122; conv. del 19.01.2013, prog. 11818, R.I.T.1693/2012).È altresì dato rilievo al viaggio in [OSCURATO:PERSONA] e al contatto diretto con i fornitori.Il 18 luglio 2012 [OSCURATO:PERSONA] partiva da Roma-Fiumicino, via Madrid, per giungere inColombia (volo Avianca — Sent. Trib.

Locri, pag. 122).

Lo seguiva, il 4 agosto2012, [OSCURATO:PERSONA], che — come puntualmente osservato dal Tribunale (pag.122) — era il segnale che GERMANO' aveva raggiunto l'accordo con i fornitoricolombiani per l'acquisto di un quantitativo di stupefacente.È indicata come rilevante la visione personale della sostanza.Nella conversazione ambientale del 30 settembre 2012, prog. 1547 R.I.T.1693/2012 (Sent. App., pag. 29; Sent. Trib.

Locri, pag. 124), [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] di aver visto personalmente lo stupefacente («l'ho incartataio!»).

Lo stesso dato è ribadito nella conversazione ambientale del 28 settembre2012, prog. 28314 R.I.T. 2327/2011 (Sent. Trib.

Locri, pag. 123-124): «tuofratello l'ha vista, non è che non l'ha vista, quando la facevano, tutte cose ... è là... è già trattata».

Non si tratta dunque di mere asserzioni del [OSCURATO:PERSONA], ma diautonoma constatazione de visu del coimputato [OSCURATO:PERSONA], recatosi inColombia.È altresì richiamato in sentenza il pagamento parziale del prezzo (pattofiduciario), quale indicatore di serietà della trattativa, eccedente la soglia dellemere intenzioni. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], conversando con [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],chiariva che lo stesso era avvenuto con un patto fiduciario, in virtù del quale gliitaliani avevano pagato solo la metà del prezzo pattuito, rimandando il saldo deltotale al momento in cui la merce sarebbe giunta sul territorio nazionale (Sent.Trib.

Locri, pag. 127).Sono inoltre valorizzate dagli stessi giudici di merito la definizione dellemodalità di trasporto e progettazione del contenitore. [OSCURATO:PERSONA] avevapersonalmente progettato il contenitore destinato a essere agganciato sotto lachiglia della nave per il trasporto, e aveva contestato l'errata realizzazione da partedei colombiani («gliel'ho disegnato rettangolare e l'hanno fatto rotondo» — Sent.Trib.

Locri, pag. 128, conv. del 23.09.2012, prog. 1150 R.I.T. 1693/2012).

Taletipo di partecipazione attiva alle modalità tecniche del trasporto non è attopreparatorio esplorativo, ma documenta la gestione operativa dell'importazione.È illustrata la definizione del piano di estrazione dal porto.

Nella conversazioneambientale del 28 settembre 2012, prog. 28314 R.I.T. 2327/2011 (Sent. Trib.Locri, pag. 123), [OSCURATO:PERSONA] illustra a [OSCURATO:PERSONA] il piano per il prelievo dellamerce nel porto di [OSCURATO:PERSONA] mediante gommone, prima dello scarico a terra delcontainer («me la danno a me nell'acqua ... li aspetto di sotto con il gommone,me la calano e me ne vengo!»).

Il livello di dettaglio operativo — luogo di carico,luogo di sbarco, modalità di estrazione, complicità nell'area portuale — èlogicamente apprezzato come incompatibile con il piano della mera ideazionecriminosa.Allo stesso modo le sentenze di merito sottolineano la definizione del progettocriminoso a regime.Nella conversazione ambientale del 30 settembre 2012, prog. 1547 R.I.T.1693/2012 (Sent. App., pag. 29; Sent. Trib.

Locri, pag. 124), [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] che il progetto era «acquistare 50 chilogrammi di sostanzastupefacente da rivendere e, con il ricavato, acquistare ulteriori 200 chilogrammi»(«cioè l'obiettivo qual era? Che tu porti 50 scatole di gambero, prendi i soldi e vaicon quelle 50 scatole e ne compri 200 scatole, giusto?»).

Il dato viene sottolineatonel senso della dimensione professionale e progettuale dell'operazione, ben al dilà del singolo atto di approvvigionamento.Viene richiamata come significativa la reazione successiva alla notizia dellamorte di "Mono".

Una volta appresa, il 15 novembre 2012, la notizia della mortedel custode colombiano e del furto dello stupefacente, [OSCURATO:PERSONA] chiedevaimmediatamente la restituzione del denaro già versato ai colombiani. [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre evidenziato che i fornitori, lungi dal rendersi irreperibili,avevano prospettato una nuova spedizione secondo le modalità inizialmenteconcordate.Si tratta di argomentazione che, nel perimetro del sindacato di legittimità,non presenta profili di manifesta illogicità, poiché attribuisce rilievo, da un lato,alla richiesta di restituzione quale indice della pregressa dazione di somme infunzione dell’operazione e, dall’altro, alla prosecuzione delle interlocuzioni con lacontroparte sudamericana quale elemento ritenuto incompatibile con laprospettazione difensiva di una truffa originaria.Alla luce delle circostanze, puntualmente illustrate nelle sentenze di merito,non manifestamente illogica è la conclusione secondo cui l'insieme di tali elementi— singolarmente significativi, e complessivamente convergenti — superaampiamente la soglia degli atti preparatori non punibili e integra il "concretoaffidamento" sull'esito dell'operazione di importazione richiesto dallagiurisprudenza per la configurabilità del tentativo.15.3.

Le censure difensive non scalfiscono la tenuta della motivazioneimpugnata, per le seguenti ragioni concorrenti.Come correttamente osservato dalla Corte territoriale, le dilazioni si collocanodopo il raggiungimento dell'accordo nei suoi elementi essenziali (è la stessa Corte,pag. 31, a precisare che «alla partenza dal Sudamerica di [OSCURATO:PERSONA], idettagli dell'operazione, riguardanti natura, quantità e prezzo dello stupefacenteerano stati definiti»); esse, dunque, non incidono sulla serietà della trattativa almomento del suo perfezionamento, ma riguardano la sola fase terminale(consegna e trasporto), ossia la fase in cui l'operazione è naufragata «per causeindipendenti dalla volontà degli imputati», come da contestazione.Con riferimento al dedotto sospetto di truffa, contrariamente a quantoprospettato dai ricorsi, la Corte territoriale non ha invertito l'onere della prova.Il passaggio motivazionale di cui si duole la difesa («per altro verso nonemergono concreti elementi a sostegno di una simile ipotesi» — Sent. App., pag.32) non costituisce inversione del thema probandum, ma è il logico portato dellavalorizzazione di dati positivi che escludono la tesi della truffa originaria: inparticolare, la richiesta immediata di rimborso da parte di [OSCURATO:PERSONA]; la propostaalternativa avanzata dai colombiani; il dato che i fornitori sudamericani non si sonoresi irreperibili ma hanno mantenuto il rapporto.La motivazione sul punto non è dunque solo apparente, ma valorizza specificielementi di segno opposto alla tesi difensiva.Quanto alla dedotta inaffidabilità del [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale ha distinto,con argomentazione che non presenta profili di manifesta illogicità, la sfiducianutrita dagli imputati nelle sue capacità di gestione del denaro dalla diversaquestione concernente la concretezza del programma criminoso nei rapporti con ifornitori sudamericani.In questa prospettiva, le conversazioni richiamate dai ricorsi, e in particolarequella del 26 maggio 2012, prog. 16563, nella quale [OSCURATO:PERSONA] riserve sulle precedenti gestioni del [OSCURATO:PERSONA], sono state lette noncome indice univoco della consapevolezza di un raggiro in atto, ma comeespressione di cautela interna al gruppo finanziatore.La conclusione non si espone a censure di manifesta illogicità, poiché la Corteha valorizzato, in senso coerente, il dato ulteriore del viaggio di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto indicativo di un controllo diretto sull’evoluzionedell’operazione e idoneo, secondo la ricostruzione recepita nelle sentenze dimerito, a rassicurare il gruppo italiano sull’effettività dell’affare.L'argomento delle continue dilazioni come prova di mancanza di volontà o dicapacità di adempiere (motivo I del ricorso [OSCURATO:PERSONA], pag. 5) è aspecifico.Invero, se le dilazioni costituissero, di per sé, indice di mancanza di serietà,sarebbe in radice esclusa la configurabilità stessa del tentativo punibile, perché —per definizione — il tentativo si configura in fattispecie in cui il programmacriminoso non è giunto a compimento.

La giurisprudenza richiede, come si è visto,"univocità" e "idoneità" degli atti, non già la garanzia dell'esito positivo: lavalutazione ex ante sulla idoneità degli atti deve essere condotta con riferimentoal momento in cui essi furono compiuti, non ex post alla luce del fallimento.15.4.

In sintesi, la valutazione complessiva del compendio captativo da partedella Corte territoriale risulta logica, coerente e lineare con le massime diesperienza, e non attinge la soglia della manifesta illogicità.Al riguardo, si rammenta che l'interpretazione delle conversazioni intercettatecostituisca questione di fatto, devoluta alla cognizione esclusiva del giudice dimerito e sottratta al sindacato di legittimità se non nei limiti della manifestaillogicità della motivazione (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01).La sussunzione del fatto nello schema del tentativo punibile ex artt. 56cod.pen. e 73 D.P.R. 309/90 è correttamente operata dalla sentenza impugnata,sulla base di motivazione adeguata, immune da vizi logici e fondata su datiistruttori puntualmente illustrati nella sentenza di primo grado (segnatamente allepp. 120-127), cui la Corte territoriale ha fatto rinvio integrandone i passaggiessenziali.I motivi vanno pertanto dichiarati inammissibili in quanto manifestamenteinfondati.16.

Occorre quindi scrutinare i motivi che investono l’accertamento dellanatura della sostanza e la conseguente qualificazione giuridica della condotta.I ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] (motivo II), [OSCURATO:PERSONA] (motivo 2) eGangemi [OSCURATO:PERSONA] (motivo III) censurano la motivazione sulla qualificazione dellasostanza come cocaina (art. 73, comma 1-bis, D.P.R. 309/90), sostenendo cheessa sia frutto di un'inferenza meramente geografica ("[OSCURATO:PERSONA] → cocaina"); nonconfortata da alcuna risultanza tecnica (mancato sequestro; assenza di analisi);smentita dall'esame dibattimentale del M.llo Mariani all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA](pag. 74 del verbale stenotipico), che ha riconosciuto l'assenza di «alcunaddentellato oggettivo» sulla natura di cocaina; contraddetta dalla modestia dellesomme effettivamente investite (sostanzialmente € 6.000, ove si consideri che ilfinanziamento bancario di € 25.000 a [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe statoutilizzato, come dedotto dagli estratti conto delle carte prepagate).16.1.

Va premesso che, in tema di accertamento della natura della sostanzastupefacente, la giurisprudenza di legittimità è univoca nel principio per cui, incaso di mancato sequestro, «non è necessaria l'effettuazione di una periziatossicologica, essendo sufficienti altri mezzi di prova, quali le dichiarazionitestimoniali o confessorie e le risultanze degli accertamenti di polizia o di altri indizigravi, specifici e concordanti» (Sez. 3, n. 18611 del 18/01/2019, Rv. 275704 -01; Sez. 5, n. 5130 del 04/11/2010, dep. 2011, Rv. 249703 - 01, in fattispeciein cui l'accertamento sul tipo di sostanza commerciata o da importare era statoeffettuato proprio sulla base di intercettazioni telefoniche).Inoltre, qualora residui un dubbio non superabile, opera il principio del favorrei, con qualificazione del fatto nell'ipotesi meno grave configurabile (Sez. 6, n.47523 del 29/10/2013, Rv. 257836 - 01).Il punto di equilibrio è il seguente: il giudice di merito può fondare laqualificazione su prova logica purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti; ilfavor rei opera solo quando, esauriti gli strumenti dell'inferenza logica, residui unasituazione di dubbio sul tipo di sostanza non altrimenti superabile.16.2.

Tanto premesso, i motivi sono manifestamente infondati.La motivazione della sentenza impugnata sulla qualificazione della sostanza,pur sintetica, è giuridicamente corretta e non manifestamente illogica, posto chesi fonda — anche per relationem alla sentenza di primo grado — su un complessodi indici convergenti, gravi, precisi e concordanti, che escludono il dubbio rilevante.Le sentenze di merito hanno desunto la natura della sostanza come cocainada una pluralità di elementi convergenti.Viene in primo luogo sottolineato il valore economico complessivodell'operazione, giacché il progetto, come esplicitato da [OSCURATO:PERSONA] aGangemi nella conversazione del 30 settembre 2012 (prog. 1547 R.I.T.1693/2012; pag. 124 sentenza di primo grado), prevedeva l'acquisto di 50chilogrammi di sostanza con immediato reinvestimento del ricavato per ulteriori200 chilogrammi.

L'investimento documentato dei concorrenti — finanziamentobancario di 25.000 euro specificamente destinato all'operazione e specialmente ilcontributo programmato in misura di 20.000 euro ciascuno, cui si aggiungono ilconferimento di [OSCURATO:PERSONA] per 4.000-4.500 euro e quello iniziale di [OSCURATO:PERSONA] per 1.000euro — si rivela coerente con un acquisto di cocaina, attesi i valori di mercatoall'ingrosso dell'epoca, oscillanti tra 30.000 e 40.000 euro al chilogrammo; nonassume rilievo contrario la dedotta mancata utilizzazione delle carte prepagate,poiché tale dato attiene alla movimentazione del singolo strumento finanziario enon al complessivo apporto economico, pacificamente confermato dallo stessoCortese [OSCURATO:PERSONA] nella conversazione del 19 gennaio 2013 (pag. 116 sentenza diprimo grado), allorché afferma che «abbiamo speso ventimila euro ciascuno».Viene poi valorizzato il profilo operativo dei narcotrafficanti contattati, giacchédalla sentenza di primo grado emerge che i fornitori sudamericani — «Daniel»,«Mono», il gruppo dei «guerriglieri» che gestiva i porti — erano operatori inseritiin un circuito professionale di traffico internazionale, come desumibile daiquantitativi evocati («trecento, cinquecento» chilogrammi), dal riferimento asoglie minime di convenienza economica («non vale la pena») e dalla loro capacitàdi gestire canali logistici complessi.Nella stessa direzione sono state valorizzate le previste modalità di trasportoe di occultamento, anch'esse incompatibili con il traffico di marijuana o hashish,l'alternativa del container, l'uso costante di BlackBerry con chat criptate, l'acquistodi SIM fittiziamente intestate, la pianificazione del prelievo in mare antistante ilporto di [OSCURATO:PERSONA] mediante gommone, il patto fiduciario con pagamento diacconto e saldo all'arrivo della merce, nonché il riferimento a personale corruttibiledello scalo portuale, sono stati ritenuti, con motivazione non manifestamenteillogica, descrittivi di un assetto organizzativo tipico del narcotraffico di cocaina dialto livello.Con riferimento al dato dell'area di approvvigionamento, segnatamente, laColombia, si tratta di rilievo addotto ad abundantiam, privo di autonoma decisività,poiché l'origine geografica della sostanza, isolatamente considerata, resta indizioambiguo e acquista significato soltanto se letta in combinazione con i ben piùpregnanti indicatori economici, soggettivi e logistici appena richiamati.Quanto all'argomento difensivo della "incompatibilità economica" — fondatosulla pretesa modestia delle somme investite — il sindacato di legittimità develimitarsi a verificare se la risposta offerta dalla Corte territoriale, integrata dallaconforme sentenza di primo grado, sia sorretta da motivazione logica e nonapparente.Sotto tale profilo, la conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito trovaadeguato ancoraggio nella conversazione del 19 gennaio 2013, nella quale glistessi imputati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riconoscono l'investimento diventimila euro ciascuno (Sent. App. pag. 30; Sent. Trib.

Locri pag. 125; prog.11817 R.I.T. 1693/2012).La deduzione difensiva, incentrata sulla pretesa modestia delle sommeimmediatamente movimentate, non si confronta con l’ulteriore dato, valorizzatodalle conformi sentenze di merito, secondo cui l’operazione era strutturata sullacorresponsione di un acconto, con differimento del saldo al momento dellaconsegna della sostanza nel territorio nazionale (Sent.

I grado, a pag. 127, terzocapoverso).

Tale ricostruzione, lungi dal presentare profili di manifesta illogicità,consente di spiegare la non integrale corrispondenza tra le considerevoli sommegià documentate e il valore complessivo dell’affare, senza che ciò imponga didegradare la natura della sostanza o di ritenere irrisolto il dubbio prospettato dairicorrenti.A fronte di tale dato, il ricorso sollecita, in realtà, una diversa lettura delmateriale probatorio, contrapponendo un calcolo teorico fondato sui movimentidelle carte prepagate alla valenza dimostrativa attribuita dai giudici di merito allaconversazione intercettata.

Una simile rivalutazione del compendio non èconsentita in questa sede, una volta che la motivazione impugnata esponga, intermini non manifestamente illogici, le ragioni della preferenza accordata al datocaptativo.Nella specie, la motivazione della sentenza impugnata — ancorché formulatacon sintesi nella sua parte conclusiva— si integra per relationem con la più ampiaricostruzione del Tribunale di Locri e si fonda, come esposto, su una pluralità diindici convergenti che non lasciano residuare alcun dubbio rilevante.Le sentenze del 2019 e del 2021 invocate dai ricorsi (Sez. 4 n. 41329/2019 eSez. 6 n. 7537/2021) non sono pertinenti al caso di specie: esse affermano, infatti,il principio del favor rei come regola di chiusura nei casi in cui residui il dubbiodopo l'esame del compendio probatorio.I motivi vanno pertanto ritenuti manifestamente infondati.17.

Devono quindi essere esaminati i motivi che investono, sotto diversiprofili, la configurabilità del contributo concorsuale ai sensi dell’art. 110 cod.pen.17.1.

Posizione di [OSCURATO:PERSONA].La sentenza impugnata inserisce [OSCURATO:PERSONA] tra i principali fautoridell'operazione, attribuendogli compiti di supporto materiale e organizzativo intutte le fasi dell'operazione dall'Italia.I giudici di merito sorreggono tale attribuzione, anche mediante rinvio perrelationem alla sentenza di primo grado, sottolineando i seguenti specificielementi:Oltre al procacciamento dei telefoni BlackBerry necessari per l'infrastrutturacomunicativa del gruppo e alla raccolta dei fondi, sopra richiamati, le decisionihanno altresì sottolineato la costante interlocuzione via chat criptata con Germanòdurante il soggiorno colombiano (Sent. App. pag. 28).Risulta altresì valorizzata l’accoglienza all'aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] deirientri di [OSCURATO:PERSONA] (8 settembre 2012) e [OSCURATO:PERSONA] (27 settembre 2012),nonché la conv. ambientale del 28 settembre 2012 (prog. 28314 R.I.T.2327/2011) durante la quale [OSCURATO:PERSONA] gli espone in dettaglio l'esito della trattativae il piano di estrazione mediante gommone.Viene pure sottolineata la richiesta del finanziamento bancario di € 25.000(Sent. App. pag. 33: «risulta dall'istruttoria che i due fratelli, per finanziarel'operazione, hanno chiesto un prestito in banca pari a 25.000 euro»), elementoche lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ha confermato nelle intercettazioni captate («gliho detto, questi soldi qua noi siamo dovuti andare a farceli prestare in banca ...gli ho detto io, se l'operazione non va in porto, noi dobbiamo pagare quattromilaeuro al mese!» — conv. del 28.05.2012, riportata a pag. 127 della sentenza diprimo grado).Tali elementi, letti nel quadro della motivazione complessiva delle conformisentenze di merito, rendono manifestamente infondata la censura di “motivazionedi gruppo” o di responsabilità per mera relazione familiare, poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha individuato specifici apporti materiali e organizzativi riferibili aCortese [OSCURATO:PERSONA], con argomentazione non apparente né manifestamenteillogica.17.2.

Posizione di [OSCURATO:PERSONA].La sentenza impugnata (Sent. App. pag. 33) ne riconosce la minore frequenzadi contatti, ma lo ritiene comunque concorrente sulla base del versamento di euro1.000 e dell'aspettativa di guadagno.Il ricorrente lamenta che il versamento di € 1.000 del 7 maggio 2012 sarebbestato destinato unicamente a finanziare un primo viaggio esplorativo di [OSCURATO:PERSONA],e successivamente si sarebbe disinteressato; che la trattativa seria si sarebbesviluppata mesi dopo, finanziata con risorse diverse.Il motivo è manifestamente infondato, oltre che, in più punti, generico.Il ricorso, in altri termini, mira a parcellizzare il contributo del [OSCURATO:PERSONA] — isolandoil versamento di maggio 2012 dal contesto del programma criminoso — senzafornire un'allegazione plausibile sulla ratio del versamento medesimo, che sipretende invece di derubricare a finanziamento di un viaggio neutro di unsoggetto, il [OSCURATO:PERSONA], le cui finalità in [OSCURATO:PERSONA] erano note e - alla luce delcompendio captativo - indiscutibilmente illecite.[OSCURATO:PERSONA] – si sottolinea nelle sentenze di merito - era pienamente consapevole,avendo personalmente accompagnato [OSCURATO:PERSONA] in provincia di Catanianel febbraio 2012 per il procacciamento dei BlackBerry destinati alle comunicazionicriptate del gruppo (Sent. Trib.

Locri pag. 120, dato in punto di fatto noncontestato).Sotto il profilo della cesura temporale addotta dal ricorso, i giudici di meritohanno evidenziato che: il [OSCURATO:PERSONA] aveva promesso ulteriori versamenti su cartaprepagata che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe portato con sé in [OSCURATO:PERSONA] (Sent. Trib.

Locri pag.121; conv. dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], prog. 13926 R.I.T. 2327/2011: «mi ha detto ... vaipartendo, che poi ... mi ha detto ... mettiamo sulla carta di che ha bisogno»); lacircostanza che a lui — e non ad altri — [OSCURATO:PERSONA] si rivolgesse, dietro insistenza diGermanò, per il reperimento di altri fondi (Sent. App. pag. 33) è la prova logicadel persistente legame del [OSCURATO:PERSONA] con l'operazione anche dopo il maggio 2012, enon — come pretende la difesa — del suo ritiro funzionale.Quanto poi al rilievo difensivo per cui successivamente al maggio 2012 eglinon sarebbe più apparso nello sviluppo della vicenda, esso è generico e comunquenon ha, in sé, valore dirimente.

Il contributo concorsuale, una volta prestato erimasto causalmente efficiente nel programma criminoso, non si elide per ilsemplice "ritirarsi" dell'agente, salvo l'ipotesi — qui non integrata — del recessocontrospinta al programma criminoso, mai allegata né documentata.Quanto al dolo, esso è stato ritenuto logicamente dimostrato — al di là deldato contestuale del febbraio 2012 (acquisto BlackBerry) — dalla circostanza cheil [OSCURATO:PERSONA] ricevette personalmente [OSCURATO:PERSONA] per il versamento e ne discussel'importo («ha portato i mille euro» — Sent. Trib.

Locri pag. 128, conv.dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]); dall'aspettativa di guadagno espressamente riconosciuta; dal dato— non contestato — di una piena consapevolezza della natura illecitadell'operazione, quale desumibile dall'intera struttura comunicativa criptata che ilCordì aveva contribuito a procurare.La motivazione della sentenza impugnata sul nesso causale e sul dolo delCordì, ancorché sintetica, è dunque sorretta da specifici dati istruttori; non èapparente né manifestamente illogica.17.3.

Posizione di [OSCURATO:PERSONA].Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] (motivo II) censura, sotto il profilo del difetto del dolo,l'attribuzione del concorso fondato sulla sola dazione di € 4.000-4.500 a CorteseGiuseppe.Nel perimetro del sindacato di legittimità, la censura non si confronta con lamotivazione delle conformi sentenze di merito, che hanno fondato l’affermazionedel dolo di concorso su plurimi dati ritenuti convergenti e specificamente riferibilialla posizione del [OSCURATO:PERSONA], segnatamente:(a) La consapevolezza specifica dell'operazione, documentata dallaconversazione del 30 settembre 2012, prog. 1547 R.I.T. 1693/2012 (Sent. App.pag. 29; Sent. Trib.

Locri pag. 124), durante la quale [OSCURATO:PERSONA] espone alGangemi, «con linguaggio criptico», il progetto di acquistare 50 chilogrammi distupefacente il cui ricavato doveva essere subito reinvestito per riacquistarne altri200 kg.

Il dato viene logicamente valorizzato per attestare la piena conoscenza,da parte del [OSCURATO:PERSONA], della natura, dell'entità e della prospettiva di reinvestimentodell'operazione.(b) L'esposizione delle modalità di trasporto, il che viene correttamenteutilizzato in sentenza per escludere qualsiasi dubbio sulla consapevolezza delGangemi circa la natura del programma criminoso.(c) La conferma dell'apporto economico fornita dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] nellaconv. del [OSCURATO:DATA_NASCITA], prog. 11818 R.I.T. 1693/2012 (Sent. Trib.

Locri pag. 125-126).(d) L'investimento di € 20.000 pro capite, confermato dallo stesso Gangeminella conv. del 19.01.2013 (Sent. App. pagg. 29-30): «abbiamo speso ventimilaeuro ciascuno».

Tale dato — opportunamente valorizzato dalla Corte territoriale —colloca l'apporto del [OSCURATO:PERSONA] in una posizione di sostanziale parità con gli altriconcorrenti ed è incompatibile con la ricostruzione difensiva del versamentooccasionale o limitato".(e) Lo scetticismo successivo del [OSCURATO:PERSONA] — manifestato nella stessa conv.del 19.01.2013 sotto forma di volontà di "tirarsi fuori" —, è dunque logicamenteritenuto irrilevante ai fini del dolo originario di concorso, da valutarsi al momentodella prestazione del contributo, non integrando, in alcun modo, ipotesi di recessoex art. 56 ult. co. cod.pen.La motivazione della sentenza impugnata, integrata dalla sentenza di primogrado, è pertanto adeguata e logicamente coerente.18.

Vanno ora vagliate le censure che investono il giudizio di bilanciamentotra circostanze, ai sensi dell’art. 69 cod.pen.I ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] censurano la motivazionecon cui la Corte di appello, pur riconoscendo le attenuanti generiche per il notevolelasso di tempo trascorso (Sent. App. pag. 33-34), le ha ritenute equivalenti — enon prevalenti — all'aggravante ex art. 73, comma 6, D.P.R. 309/90.Argomentano in particolare che la motivazione sterilizza l'efficacia di unfattore positivo (il decorso del tempo) con un richiamo generico alla gravità delfatto; omette la valutazione di ulteriori elementi positivi (incensuratezza,episodicità, condotta successiva irreprensibile); determina disparità ditrattamento, irrogando ai [OSCURATO:PERSONA] la stessa pena di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] pur a frontedi un contributo (a dire dei ricorsi) differenziato.18.1.

Va premesso che il giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod.pen.costituisce esercizio di discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in sede dilegittimità nei soli limiti della manifesta illogicità della motivazione.Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze,implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono alsindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamentoillogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quellache, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la piùidonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713del 25/02/2010, Rv. 245931 - 01).La motivazione può anche essere implicita, allorché il complessivo iterargomentativo della sentenza renda manifesti gli elementi presi in considerazione(Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Rv. 275057).Ciò che resta inammissibile è la motivazione meramente apparente o performule di stile.18.2.

Tanto premesso, il controllo di legittimità deve arrestarsi alla verificache il giudizio di equivalenza non sia frutto di arbitrio argomentativo e trovi, ancheimplicitamente, adeguato supporto nell'apparato motivazionale della sentenzaimpugnata.Sotto tale profilo, la motivazione della Corte territoriale, pur sintetica nellaformulazione conclusiva, risulta integrata da una pluralità di elementi desumibilidall'intero contesto della decisione e idonei a sorreggere il bilanciamento operato.In tale cornice rilevano, anzitutto, la gravità intrinseca del fatto e l'intensitàdel dolo, che la Corte di appello ha potuto desumere — senza incorrere in illogicitàmanifesta — dalla natura dell'operazione, pur rimasta al livello del tentativo: untraffico transcontinentale protrattosi per un considerevole periodo di tempo, con ilcoinvolgimento di una rete colombiana, con investimenti consistenti, con laprospettiva di importare 50 chilogrammi di sostanza e di reinvestireimmediatamente il ricavato per ulteriori 200 chilogrammi.Nello stesso senso vengono valorizzate nel contesto della decisione lapredisposizione di un sistema di comunicazioni criptate, i viaggi in [OSCURATO:PERSONA], ladefinizione di modalità di trasporto sofisticate, il patto fiduciario con pagamentoparziale e saldo differito, nonché il ricorso a canali logistici complessi.

Si tratta didati che, letti complessivamente, legittimano il rilievo attribuito dalla sentenzaimpugnata alla particolare consistenza del programma criminoso e alla sua nonepisodica pianificazione.Nel caso di specie, la Corte territoriale ha potuto valorizzare, in termini nonillogici, il coinvolgimento di più finanziatori italiani, di un mediatore operativo e diuna rete di fornitori e ausiliari collocati nell'area portuale, ravvisando in taleassetto una struttura criminale complessa, idonea a giustificare il mantenimentodell'equivalenza.Quanto agli elementi favorevoli richiamati dai ricorrenti, la motivazioneimpugnata non li ha ignorati, ma li ha già valorizzati nella concessione delleLo stesso vale per l'incensuratezza, che, secondo la costante giurisprudenzadi legittimità, non giustifica ex se il riconoscimento delle attenuanti generiche, amaggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125(Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489 – 01).

Allo stesso modo,l’incensuratezza non impone automaticamente una valutazione di prevalenza,specie a fronte di condotte caratterizzate da articolata pianificazione.Quanto alla dedotta condotta di vita successiva al reato, la sentenza non eratenuta a una specifica disamina di allegazioni non puntualmente documentate, unavolta che dal complesso della motivazione emergesse la ragione della ritenutarecessività di tali profili rispetto agli elementi di segno contrario.Neppure coglie nel segno il richiamo alla pretesa disparità di trattamento.

Insede di legittimità non è infatti consentito sindacare in chiave comparativa lamisura della pena o il giudizio di bilanciamento attraverso il raffronto atomisticocon la posizione dei coimputati, salvo che emerga una macroscopica frattura logicadel ragionamento decisorio, qui non ravvisabile.La Corte territoriale ha espresso un apprezzamento unitario della complessivaoffensività del fatto e del ruolo dei concorrenti, approdando a una soluzione chenon risulta né apparente né intrinsecamente contraddittoria.Ne discende che il giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche eaggravante ex art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990 resta sorretto damotivazione non manifestamente illogica e coerente con i criteri dell'art. 133 cod.pen., mentre la richiesta di riconoscere la prevalenza si risolve, in definitiva, nellasollecitazione di una rivalutazione del merito preclusa in questa sede.Ne consegue che anche tali motivi non superano il vaglio di ammissibilità,risolvendosi in censure manifestamente infondate.19.

Ulteriore profilo di censura concerne il diniego dell’attenuante dellaminima partecipazione prevista dall’art. 114 cod.pen.Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con il terzo motivo, censura il diniego dell'attenuante di cuiall’art. 114 cod.pen., assumendo che il proprio contributo (€ 1.000 a fronte di€ 20.000 pro capite dei correi) sarebbe trascurabile.Il motivo è manifestamente infondato.Invero, in tema di concorso di persone nel reato, la preclusione di cuiall'art. 114, comma secondo, cod. pen., a tenore della quale è esclusal'applicazione dell'attenuante della minima partecipazione al fatto pluripersonaleove ricorra una delle aggravanti delineate all'art. 112 cod. pen., si riferisce ancheai casi in cui il numero dei concorrenti nel reato sia posto a base di unaggravamento della pena in forza di disposizioni specificamente riguardanti il reatostesso (Sez. 3, n. 26676 del 08/05/2025, Rv. 288738 – 05, riguardante fattispecierelativa all'aggravante di cui all'art. 73, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).20.

Resta da esaminare la censura concernente le pene accessorie ex art. 85d.P.R. 309/90.Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta l'omessa pronuncia della sentenza impugnatasulle pene accessorie del divieto di espatrio e del ritiro della patente di guida,applicate dal Tribunale di Locri ex art. 85 d.P.R. 309/90 per la durata di anni uno(Sent. Trib.

Locri pag. 129).

Argomenta che, a fronte della rideterminazione dellapena principale (da anni 6 e mesi 6 ad anni 2 e mesi 6) e della contestuale revocadell'interdizione perpetua e dell'interdizione legale, la Corte di appello avrebbedovuto rivisitare anche tali ulteriori pene accessorie.Il motivo è inammissibile, poiché la questione relativa al mantenimento dellepene accessorie previste dall’art. 85 d.P.R. n. 309 del 1990 non risulta essere statadevoluta con l’atto di appello.Tali sanzioni, a differenza dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici edell’interdizione legale, non sono automaticamente condizionate dall’entità dellapena principale irrogata e non risultano divenute illegali per effetto dellariqualificazione del fatto e della rideterminazione del trattamento sanzionatorio.Ne consegue che l’imputato avrebbe dovuto censurare già in sede di gravamel’eventuale vizio motivazionale concernente la loro applicazione o permanenza,non potendo prospettare per la prima volta in cassazione una doglianza rimastaestranea al devolutum.Invero, ai sensi dell’art. 85 d.P.R. n. 309/90, in caso di condanna per il reatodi cui all’art. 73, il giudice può disporre le pene accessorie del divieto di espatrio edel ritiro della patente di guida per un periodo non superiore a tre anni; la duratain concreto resta affidata alla discrezionalità del giudice.Nella specie, il Tribunale di Locri (pag. 130) aveva applicato al [OSCURATO:PERSONA] lepene accessorie del divieto di espatrio e del ritiro della patente di guida per ladurata di anni uno, in misura contenuta e collocata ben al di sotto del massimoedittale (tre anni).La Corte di appello, con la riforma in melius, ha revocato esclusivamente lepene accessorie incompatibili con la nuova entità della pena principale(interdizione perpetua e interdizione legale, applicate ai sensi degli artt. 29 e 32cod.pen. in funzione della pena detentiva originariamente irrogata di anni 6 e mesi6, e divenute non più applicabili a fronte di una pena di anni 2 e mesi 6 inferiorealla soglia di anni 5).Le pene accessorie ex art. 85 D.P.R. 309/90 non sono incompatibili con lanuova pena principale rideterminata e, in difetto di specifico motivo di appello, nonrientravano nel perimetro devoluto al giudice del gravame, il cui potere dicognizione resta circoscritto, ai sensi dell'art. 597 cod.proc.pen., ai punti delladecisione espressamente investiti dall'impugnazione, salvo il potere-dovere dirilevare d'ufficio soltanto le statuizioni illegali o comunque incompatibili con lariforma pronunciata.Ne consegue che l'assenza di una espressa statuizione sul divieto di espatrioe sul ritiro della patente non integra omessa pronuncia, risolvendosi nellaconferma implicita di pene accessorie rimaste estranee alla devoluzione e tuttoracompatibili con il trattamento sanzionatorio rideterminato.21.

Deve, infine, essere esaminata la questione relativa alla dedottaestinzione del reato per prescrizione.Alcuni ricorrenti hanno eccepito l’intervenuta prescrizione del reato, sia purequale conseguenza della diversa qualificazione giuridica sollecitata ai sensidell’art.73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990.La censura resta priva di fondamento, poiché presuppone l’accoglimento dellarichiesta di riqualificazione del fatto nell’ipotesi meno grave di cui al comma 4,mentre, per le ragioni già esposte, la qualificazione ai sensi dell’art. 73, comma 1,d.P.R. n. 309 del 1990 è stata ritenuta immune da vizi logici e giuridici.Per completezza, va osservato che il reato del capo 24) è contestato comecommesso fino al febbraio 2013.Trattandosi di tentativo punibile ex art. 56 cod.pen. e 73, comma 1, d.P.R.309/90, la pena edittale massima è quella ridotta di un terzo rispetto al massimodel reato consumato, pari ad anni 13 e mesi 4 di reclusione.

Ai sensi dell'art. 157cod.pen. il termine ordinario è di anni 13 e mesi 4; il termine massimo ex art. 161,comma 2, cod.pen. (incremento di un quarto) è di anni 16 e mesi 8.La prescrizione, anche al netto delle eventuali sospensioni intervenute nelprocedimento, maturerebbe, dunque, in epoca successiva al mese di ottobre 2029,oltre la data della presente decisione.Con riferimento al capo 1) (censura proposta con i motivi aggiunti da SergiDomenico), la prescrizione non è ugualmente maturata, non essendo decorso ilsuddetto termine a partire dalla data di consumazione risalente al marzo - aprile2010.22.

Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensidell’art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e, non ravvisandosi ragioni idonee a escludere la colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma infavore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremilaper ciascuno.P.Q.M.Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassadelle ammende.Così deciso il 20 maggio 2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
7Cortese [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Cortese [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Gangemi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Macrì [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Pelle [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Pelle [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Polito [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Sergi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 20/05/2025 della Corte d'appello di Reggio CalabriaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Procuratore generale il quale si è riportato alla memoria scritta e haconcluso per l'annullamento con rinvio quanto al trattamento sanzionatorio perMacrì [OSCURATO:PERSONA], rigetto nel resto del relativo ricorso; rigetto dei ricorsi di BarbaroGiuseppe, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; inammissibilità per gli altri ricorsi;Udito l'[OSCURATO:PERSONA] del Foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di SergiDomenico che si è riportata ai motivi di ricorso, ai motivi aggiunti e alle note direplica, chiedendone l'accoglimento;udito l'[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma in difesa di [OSCURATO:PERSONA] ePelle [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato ai ricorsi e ne ha chiesto l'accoglimento;udito l'[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Palmi in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che si èriportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento;udito l'[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Locri in difesa di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato ai motivi di ricorso e ha chiestol'annullamento senza rinvio della sentenza della Corte di appello di ReggioCalabria;udito l'[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Locri in difesa di [OSCURATO:PERSONA], ilquale si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento;udito l'[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Locri in difesa di [OSCURATO:PERSONA], ilquale si è riportato ai motivi di ricorso, insistendo per l'accoglimento;udito l'[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Locri, in sostituzione dell'AvvocatoAnnunziato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che siè riportato ai motivi di ricorso, chiedendo l'annullamento senza rinvio dellasentenza impugnata;udito l'[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Napoli, in sostituzione dell'AvvocatoGiovanni [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Napoli in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale siè riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento;udito l'[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Palmi, in sostituzione dell’AvvocatoDavide [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportatoai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento;udito l'[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Palmi, in sostituzione dell'avvocatoDomenico [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Palmi in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che si è riportatoai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza indicata in epigrafe,in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Locri del 27 giugno 2022, haribadito il giudizio di responsabilità penale degli imputati per il delitto di tentataimportazione di sostanze stupefacenti contestato al capo 1) e ha riqualificato intentativo il fatto descritto al capo 24), originariamente ritenuto consumato,ridimensionando il trattamento sanzionatorio per entrambe le contestazioni.Il primo episodio, ascritto a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riguarda la pianificazione, tramarzo e aprile 2010, di un'importazione di otto-dieci chilogrammi di cocaina, alprezzo di 250.000 euro, da far giungere a Bovalino tramite valigia inviata per viaaerea ed elusione dei controlli presso lo scalo di [OSCURATO:PERSONA].Il secondo episodio, addebitato a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], attiene al finanziamento e all'organizzazione, trail febbraio 2012 e il febbraio 2013, dell'acquisto di una partita di droga in [OSCURATO:PERSONA],con introduzione in Italia attraverso il porto di [OSCURATO:PERSONA], attività non giunta acompimento.In sede preliminare, la decisione ha disatteso le eccezioni di incompetenzaterritoriale formulate dalle difese di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], individuando l'ultimo attoesecutivo della tentata importazione contestata al capo 1) nell'incontro del 9 aprile2010 avvenuto a Bovalino; per il capo 24), la competenza è stata collegata alTribunale di Locri, in ragione della condotta posta in essere in territorio di [OSCURATO:PERSONA].È stata respinta l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni di cui al R.I.T.1626/2009 sollevata da [OSCURATO:PERSONA], ritenendo legittima e tempestiva l'iscrizione delPelle nel procedimento “Labirinto”, autonoma rispetto a quella del procedimento“Fheida”; è stato ritenuto applicabile il principio per cui, nei reati permanenti,l'emergere di nuove circostanze attestanti il perdurare della condotta consente alpubblico ministero un'autonoma iscrizione, da cui decorre un nuovo termine diindagine.1.1. Quanto al merito del capo 1), il giudice del gravame ha ritenuto leconversazioni captate presso l'abitazione dei [OSCURATO:PERSONA] non già sintomatiche di propositiastratti, bensì rappresentative di una trattativa già avviata al 10 marzo 2010 e inprogressivo avanzamento, nella quale gli imputati operavano ciascuno secondo ilproprio specifico ruolo. Dai dialoghi del 31 marzo e del 6, 7, 9 aprile 2010 ha trattola prova della definizione del prezzo (trenta-trentacinquemila euro al chilogrammo,per un totale di 250.000 euro), del quantitativo, della cadenza bisettimanale delleconsegne, delle modalità di prelievo all'aeroporto attraverso un cambio diautovetture, oltre che dell'attribuzione dei singoli ruoli: direttivo per GiuseppePelle, di mediazione per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], operativo per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di ingressoaeroportuale per [OSCURATO:PERSONA].Con riferimento all'oggetto della trattativa, ha desunto la natura di cocainadalla combinazione del prezzo dichiarato — congruente con il valore di mercatodell'epoca, riferito dagli operanti — e dal contesto degli accordi.Ha poi disatteso la lettura difensiva incentrata sull'espressione "bloccatetutto" pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] il 9 aprile 2010 (prog. 8903), inquadrandola comeprovocazione rivolta alla controparte estera per accelerare l'avvio delle consegnee non come desistenza volontaria ai sensi dell'art. 56, comma 3, cod.pen.Sul versante delle condotte individuali, ha valorizzato l'uso della primapersona plurale impiegato da [OSCURATO:PERSONA] nella discussione su prezzi e quantitativi(prog. 8308), riconducendo all'imputato il compito della presa in carico dellasostanza a Milano anche nell’interesse dei correi; ha ricostruito il contributo delMacrì attraverso la trattativa con il presunto mediatore "Bruno", soggettopregiudicato di [OSCURATO:PERSONA] mai identificato dagli inquirenti, e l'impegno acoinvolgere il [OSCURATO:PERSONA] nelle operazioni di trasporto; ha individuato in [OSCURATO:PERSONA] partecipe attivo, dotato di un proprio autonomo ruolo, sulla base delladiscussione sul cambio di autovetture del 31 marzo 2010 e dei riferimenti del 7aprile 2010 alla qualità della sostanza e all'appuntamento con [OSCURATO:PERSONA]; haconfermato l'identificazione di [OSCURATO:PERSONA] nel soggetto "Micu", attraverso il combinatodi intercettazioni, tabulati telefonici sull'utenza intestata alla sorella evideosorveglianza dell'abitazione del [OSCURATO:PERSONA]; ha attribuito al [OSCURATO:PERSONA] la veste direferente presso i fornitori esteri.La Corte territoriale ha respinto le richieste di esclusione della recidivaavanzate da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in ragione dei precedenti specifici a carico dei dueimputati, e ha confermato il diniego delle attenuanti generiche, richiamando lagravità del fatto — un tentativo di importazione di circa dieci chilogrammi dicocaina arrestatosi in fase avanzata — e l'assenza di forme di resipiscenza. Hainvece ridotto la pena, per effetto del decorso del tempo dai fatti e dellarivalutazione della effettiva portata lesiva del reato.Per effetto della parziale riforma sul trattamento sanzionatorio, la pena è statarideterminata, per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e DomenicoSergi, in tre anni, tre mesi di reclusione e 30.000 euro di multa ciascuno; perGiorgio [OSCURATO:PERSONA], in tre anni, nove mesi di reclusione e 36.000 euro di multa; perGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], in quattro anni, nove mesi di reclusione e 39.000 euro di multa.1.2. Quanto al capo 24), la Corte di merito ha aderito all'orientamentosecondo cui il delitto di importazione si consuma con l'acquisizione della materialedisponibilità della sostanza e del controllo sulle successive operazioni di trasporto,configurandosi tentativo punibile soltanto allorché le trattative siano connotate daserietà e affidabilità, risultando, secondo il paradigma legale descritto dall'art. 56cod. pen., univoche e idonee a determinare l'introduzione dello stupefacente nelterritorio nazionale.Su questa base ha ritenuto integrato il tentativo, osservando che, allapartenza di [OSCURATO:PERSONA] dal Sudamerica, natura, quantità, prezzo e modalità dispedizione tramite container risultavano definiti, residuando soltanto la materialepresa in consegna del carico, di volta in volta rinviata dai colombiani sino adeterminare l'insofferenza della controparte italiana.Ha respinto l'ipotesi difensiva della truffa ordita dai fornitori sudamericani,osservando che, dopo l'asserita uccisione del custode "Mono", costoro avevanocomunque proposto vie alternative all'esecuzione dell'accordo.Ha riconosciuto le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispettoall'aggravante del numero delle persone, in ragione del lungo tempo trascorso,della sostanziale incensuratezza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dell'episodicità delreato, rideterminando la pena nei confronti dei quattro imputati in due anni e seimesi di reclusione e 15.000 euro di multa, con conseguente revocadell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale.Ha rigettato l'invocata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod.pen.nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], osservando che il contributo al finanziamento dei viaggiesplorativi di [OSCURATO:PERSONA] non poteva ritenersi marginale (Sez. 4, n. 26525 del07/06/2023), e ha respinto la richiesta di riqualificazione ai sensi dell'art. 73,comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, valorizzando la provenienzasudamericana, le somme investite e le modalità di trasporto come indicisintomatici della natura di cocaina della sostanza acquistata.Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione, separatamente, iseguenti imputati.2. [OSCURATO:PERSONA], con un primo atto sottoscritto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA],deduce i seguenti motivi.2.1.1. Denuncia la violazione degli artt. 56 cod.pen. e 73 d.P.R. n. 309/90,contestando il passaggio della sentenza (pp. 14 ss.) in cui il giudice di appelloricava la prova della trattativa affidante dalle conversazioni intercettate tra ilmarzo e l'aprile 2010.Osserva che le captazioni valorizzate in sentenza documentano contattimeramente interni al gruppo di presunti acquirenti e riflessioni sulle compagnieaeree per i voli internazionali, ma non l'esistenza di un'effettiva interlocuzione conla controparte cedente, mai identificata.Il dialogo del 31 marzo 2010, prog. 7124, è valorizzato per ricostruirel'esistenza di un ipotetico mediatore di nome "Bruno" e di un gruppo organizzatodi una decina di persone, ma "Bruno" è rimasto sconosciuto e il preteso incontrocon i fornitori non è mai stato registrato.La conversazione del 6 aprile 2010 (prog. 8308) — in cui [OSCURATO:PERSONA] dice «a noi poici vengono 08, 10, ce li prendiamo e poi gli altri se li prendono quegli altri [...] mase te la portano, e dice a 30... va bene» — non rivela un accordo definito sulquantitativo né sul prezzo, esprimendo soltanto ipotesi e congetture.La qualificazione della sostanza come cocaina, dedotta a p. 17 della pronunciadal commento sulla qualità ("buona") e dal prezzo ipotizzato, è frutto di merainferenza, non sorretta da sequestri, da analisi o da riferimenti gergali univoci.Si tratta, in definitiva, di "droga parlata" valutata in spregio al rigoroso oneremotivazionale richiesto dalla giurisprudenza consolidata, secondo cui le soleintercettazioni, in difetto di sequestro, esigono una valutazione "con particolareAggiunge che l'espressione «bloccate tutto» pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] il 9 aprile2010 (prog. 8903), è stata letta dal giudice di secondo grado come provocazione,ma costituisce in realtà un atto di desistenza volontaria ai sensi dell'art. 56,comma 3, cod.pen., poiché interrompe il presunto disegno operativo prima diqualsiasi avvio dell'esecuzione.2.1.2. Lamenta altresì l'omessa motivazione sulla circostanza aggravante dicui all'art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309/90.La sentenza, a p. 20, si limita ad affermarne la sussistenza «poiché allacommissione del reato hanno attivamente partecipato almeno i sei imputati e ilcoimputato [OSCURATO:PERSONA]», in forma puramente assertiva, senza indicare glielementi dimostrativi della partecipazione attiva di ciascuno alla concretaesecuzione del piano.2.1.3. Il ricorrente contesta l'applicazione della recidiva semplice ex art. 99cod.pen.La pronuncia (p. 25) la ricava dalla condanna divenuta irrevocabile nel 2003per associazione mafiosa, ma si tratta di precedente cronologicamente moltodistante dai fatti del 2010. Manca, soprattutto, la ricostruzione della "progressionecriminosa" che, secondo Corte cost. n. 185 del 2015, deve formare oggetto diaccertamento specifico e in concreto, in difetto di una "relazione qualificata" traprecedente e nuovo delitto.2.1.4. Censura, ancora, il diniego delle attenuanti generiche.Il giudice del gravame, a p. 25, vi ha provveduto con la sola argomentazionedella gravità del fatto, senza confrontarsi con il decorso di quindici anni dai fatticontestati e con le doglianze articolate nei motivi di appello sulla rilevanza dellequalità personali e della condotta successiva. Si tratta di motivazione affidata aformula astratta, che disattende la funzione dell'istituto, volto a adeguare lasanzione al disvalore concreto del fatto e alla finalità rieducativa della pena, sancitadall'art. 27, comma 3, Cost.2.1.5. Insiste, infine, sulla violazione dell'art. 133 cod.pen. nel calcolo dellasanzione.La pena, pur ridotta ad anni quattro e mesi nove di reclusione, si discostasensibilmente dal minimo edittale senza che la pronuncia indichi specificamentegli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie ritenuti rilevanti, in spregioall’insegnamento secondo cui l'allontanamento dal minimo edittale impone unonere motivazionale tanto più stringente quanto maggiore è la distanza dal limiteinferiore.La pena, pur ridotta ad anni quattro e mesi nove di reclusione, si discostasensibilmente dal minimo edittale senza che la pronuncia indichi specificamentegli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie ritenuti rilevanti, in violazionedel principio secondo cui l'allontanamento dal minimo edittale impone un oneremotivazionale tanto più stringente quanto maggiore è la distanza dal limiteinferiore.2.2.1. Con il secondo atto, eccepisce, in via preliminare, l'inutilizzabilità delleintercettazioni di cui al R.I.T. 1626/2009 per violazione del termine di durata delleindagini ex art. 407 cod.proc.pen., conseguente al divieto di iscrizione a catena.Il punto critico è individuato nel fatto che la sentenza impugnata, alle pp. 13-14, ha respinto la doglianza richiamando la circostanza che le captazioni furonodisposte nel procedimento n. 891/2008 R.G.N.R. D.D.A. (denominato “Labirinto”),nei due anni successivi all'iscrizione del 10 luglio 2008, dunque entro i termini dilegge.Senonché — e questo è il nucleo della censura — la difesa non avevacontestato il rispetto del termine biennale rispetto all'iscrizione del procedimento“Labirinto”, ma aveva sollevato una questione affatto diversa, ossia se la notitiacriminis utilizzata per detta iscrizione fosse genuinamente nuova o nonrappresentasse, invece, una mera duplicazione di quella già impiegata nelprocedimento “Fheida” (n. 1895/2007 R.G.N.R. D.D.A.), all'esito del qualeGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto.Il giudice del gravame ha così risposto a una censura diversa da quellaeffettivamente devoluta, in quella che si traduce in motivazione apparente.In particolare, il ricorso evidenzia che il [OSCURATO:PERSONA] fu iscritto nel procedimento“Fheida” il 13 agosto 2007 per associazione mafiosa, qualificata poi come concorsoesterno; che ancor prima della conclusione di quel giudizio, sulla medesima notitiacriminis tratta dal “Fheida” fu disposta una nuova iscrizione nel procedimento“Labirinto” nel luglio 2008; che il proc. “Labirinto”, nel dicembre 2009, fu riunitoal procedimento “Crimine”, dal quale è poi derivato, per stralcio del 4 marzo 2010,il procedimento “Reale” e, successivamente, il presente procedimento.La duplicazione dell'iscrizione, in violazione del divieto desumibile dall'art. 335cod.proc.pen., comporta la retrodatazione del termine alla prima iscrizione el'inutilizzabilità patologica del materiale captativo, dovendosi ritenere illegittima etanquam non esset la nuova iscrizione, anche perché lo stralcio non integra unprocedimento ab origine distinto, idoneo ad attivare ex novo il regime dell'art. 270cod.proc.pen.2.2.2. Sotto altro profilo, lamenta la violazione degli artt. 192 e 533cod.proc.pen., con riferimento ai canoni elaborati dalla giurisprudenza in tema di"droga parlata".Osserva che il giudice del gravame ha individuato in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e PasqualeBarbaro i pretesi intermediari tra il gruppo acquirente e quello cedente, salvo poideclassarli al ruolo logistico, quando dalle intercettazioni non emerge alcuncontatto effettivo tra [OSCURATO:PERSONA] e il preteso "Bruno", e neppure tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e traPolito e i fornitori, sicché si tratta di un congegno argomentativo che inseriscesoggetti mai realmente operanti.Alla data del 6 aprile 2010, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ammetteva con [OSCURATO:PERSONA] non avere ancora incontrato alcun intermediario, mentre poco dopo,conversando con [OSCURATO:PERSONA], parlava di imminente chiusura della trattativa,in una contraddizione interna che il giudice del gravame ha omesso di sciogliere.L'espressione «può darsi che facciamo», attribuita al [OSCURATO:PERSONA] nel dialogo con ilSergi, esprime incertezza («forse», «probabilmente»), sicché la decisione hatravisato il significato del compendio captativo.Manca, in definitiva, ogni traccia di una controparte cedente realmenteindividuata, di un broker effettivo, di un accordo sugli elementi essenziali delnegozio illecito. La pretesa di acquistare a credito la sostanza, manifestata dalPelle, è inoltre inverosimile, atteso che la cocaina notoriamente si paga primadell'invio.2.2.3. Il ricorrente deduce altresì l'illogicità della motivazione sulla sussistenzadel reato in relazione agli artt. 56 cod.pen. e 73 d.P.R. n. 309/90, tornando sultema della trattativa affidante e dei suoi presupposti strutturali. La cessione disostanza stupefacente costituisce un negozio illecito che, alla stregua di uncontratto, presuppone l'incontro delle volontà di acquirente e cedente; in assenzadella parte cedente — che il giudice del gravame non è riuscito a individuare neisuoi referenti, o direttamente o per il tramite di un mediatore identificato — siverte nell'alveo della mera ideazione, non punibile. Senza un broker e senzaaccordo su qualità, quantità, prezzo e modalità di trasporto, le condotteintercettate restano confinate nella fase preparatoria, senza varcare quel "puntodi non ritorno" che, secondo la giurisprudenza costante, segna il confine con iltentativo punibile.3. [OSCURATO:PERSONA] propone due distinti ricorsi.3.1.1. Con il primo, sottoscritto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], articola censurelargamente sovrapposte a quelle del padre [OSCURATO:PERSONA], riproducendol'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni del R.I.T. 1626/2009 per il divietodi iscrizione a catena e la critica sul difetto di una trattativa affidante, in relazionealla quale ribadisce l'assenza di una controparte cedente, di un broker identificatoe di un accordo sugli elementi essenziali del negozio illecito.3.1.2. Per altro verso, denuncia l'omessa o illogica motivazione sulla suacondotta partecipativa.La pronuncia (p. 23) gli ascrive un ruolo di partecipe attivo sulla base dellasola intercettazione del 31 marzo 2010.Senonché, alla luce della vasta piattaforma investigativa dispiegata —comprensiva di intercettazioni ambientali e telefoniche, pedinamenti eosservazioni sino al 21 aprile 2010 — non risulta alcuna ulteriore condottadimostrativa di un'adesione consapevole al progetto criminoso, né attività dipredisposizione di mezzi o di reperimento delle autovetture, atteso che il compitodi trasporto venne in seguito affidato ad altro soggetto.La sola intercettazione indicata, peraltro non letta nella sua interezza, nonbasta a integrare il tentativo, men che meno la consapevole compartecipazionedell'imputato.3.2.1 Con un secondo atto, congiuntamente sottoscritto dagli Avv.ti AntonioGiampaolo e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] si giova ai sensi dell'art. 587, comma 1,cod.proc.pen. delle censure svolte dai coimputati sulla configurabilità del tentativoe approfondisce in via specifica il tema del concorso di persone.Richiama, in chiave di parallelismo ermeneutico, la sentenza Sez. 2, n. 32569del 16/06/2023, emessa nell'ambito del processo Mandamento, vertente su ipotesidi tentata estorsione coeve a quella oggi giudicata e collocate negli stessi mesi del2010.In quel procedimento, la condanna pronunciata dai giudici di merito neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] è stata annullata senza rinvio per insussistenza del fattoai sensi dell’art. 620, lett. l) cod. proc. pen., con motivazione che ha qualificato lasua occasionale presenza ai colloqui paterni come "mero indizio di colpevolezzache, anche a prescindere dalla valutazione in ordine alla sua gravità e precisione,non risulta corroborato da alcunché" (p. 150 della sentenza Cass. n. 32569/2023,cit.).Nel presente procedimento le dinamiche relazionali sono identiche — AntonioPelle viveva nella stessa casa del padre [OSCURATO:PERSONA], sorvegliato speciale, e si trovavatalvolta presente ai colloqui con persone terze, senza alcuna ingerenza neicontenuti — e dunque la pronuncia oggi gravata si pone in contrasto con l'opzioneermeneutica già accolta dalla Suprema Corte sulla medesima persona e per fatticoevi.3.2.2.Con un ulteriore profilo di censura, contesta che il giudice del gravameabbia attribuito a un giovanissimo incensurato — l'imputato aveva ventitré anniall'epoca dei fatti — un ruolo "autonomo" sulla base di due frammenti privi divalenza concorsuale.Il commento sulla qualità («buona, buona, buona, buona», preceduto da«dice», che riporta una frase di terzi) non documenta che la sostanza fosse stataeffettivamente saggiata, anzi rivela un’enfasi narrativa sintomatica del fatto cheessa non fosse stata mai vista. L'indicazione al padre della prossima venuta diPolito non rivela alcun appuntamento dotato di un oggetto preciso.Si tratta di un giovane che si muove ai margini dei discorsi degli adulti,limitandosi a ripetere quanto ascolta.Sul piano sostanziale, manca la tipizzazione della condotta di concorso inrelazione al reato che si doveva commettere, atteso che all'imputato non è maistata affidata alcuna incombenza e che egli non è mai stato considerato comesoggetto da coinvolgere nella predisposizione dell'attività illecita.Sull'eccentricità della pretesa di [OSCURATO:PERSONA] di pagare lo stupefacente avendita avvenuta — profilo decisivo, atteso che senza accordo su prezzo e modalitàdi pagamento nessuna trattativa di compravendita può dirsi seriamente avviata —la pronuncia (p. 19) tronca apoditticamente con l'affermazione secondo cui «inogni caso, la circostanza non risulta idonea a smentire la pluralità degli elementiprobatori a sostegno della tesi accusatoria», senza indicare a quali specificielementi alluda.3.2.3. Si duole, infine, dell'illogicità del diniego delle attenuanti generiche,anche alla luce del fatto che, per il capo 24), per fatto identico, le attenuanti sonostate riconosciute ai coimputati, in spregio della par condicio tra imputati divicende analoghe e a fronte della giovane età, dell'incensuratezza dell'epoca e dellungo tempo trascorso.4. [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], affida il suoricorso ai seguenti motivi.4.1. Deduce, anzitutto, la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e),cod.proc.pen. in relazione all'art. 56 cod.pen. e con riferimento all'art. 73 deld.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. La pronuncia gravata ha ritenuto le condottericostruite in giudizio idonee a integrare l'ipotesi di tentativo di importazione disostanza stupefacente, illustrando una serie di elementi di carattere ricostruttivosenza confrontarsi con i rilievi devoluti in sede di impugnazione, diretti aevidenziare come le condotte in esame non avessero raggiunto la soglia degli attidi esecuzione idonei a configurare la fattispecie tentata.Il ricorrente rammenta come si sia al cospetto di una contestazione di"importazione" di sostanza stupefacente, dato chiaramente evincibile dal tenoredel capo 1) della rubrica e dalla stessa ricostruzione operata dalla decisioneimpugnata a partire da foglio 14. Entro siffatta cornice, la giurisprudenza dilegittimità maggioritaria non reputa sufficiente il mero accordo di volontà trasoggetto-venditore e soggetto-acquirente, esigendo piuttosto che a esso facciaseguito un'azione esecutiva idonea a far ritenere avviata l'attività di importazione,ovvero, quantomeno, che il soggetto importatore abbia conseguito la disponibilitàmateriale dello stupefacente, sia pure presso il luogo di spedizione.Inoltre, in difetto di alcun accordo, ogni questione legata alle modalità diimportazione risulta priva di una concreta — sia pure potenziale — capacità lesivaidonea a integrare la fattispecie de qua. L'inizio dell'esecuzione, nel caso di specie,non può prescindere dalla intervenuta dimostrazione del raggiungimentodell'accordo tra le parti, ovvero di un momento assolutamente prossimo alla suarealizzazione, circostanza che la stessa pronuncia esclude, atteso che laricostruzione operata evidenzia come non fossero ancora state approntate lecondizioni idonee a soddisfare le richieste di parte venditrice.La sentenza, inoltre, si è prodigata nel formulare rilievi ricostruttivi orientatiesclusivamente alla dimostrazione della serietà dei discorsi affrontati dai soggettiintercettati, nulla riferendo in ordine alla concreta dimostrazione del superamentodella soglia di esecuzione in relazione alla condotta di importazione, profilo deltutto inesplorato dai giudici del merito, sì che la pronuncia gravata risulta affetta— anche sotto questo angolo visuale — da vizio di carenza motivazionale, ancorprima che valutativa.Il ricorrente richiama la consolidata giurisprudenza di legittimità che, ai finidell'integrazione dell'ipotesi tentata, esige che sia quantomeno realizzata lacomponente della condotta che risulti, ex se, idonea a produrre l'effetto lesivo,assumendo rilievo non solo i veri e propri atti esecutivi, ma anche quelli che, purclassificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente,definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad4.2. Lamenta, altresì, la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e),cod.proc.pen. in relazione all'art. 99 cod.pen.L'assunto, che ha condotto i giudici del gravame a ritenere integrata anchel'aggravante della recidiva, poggia su un dato processuale destituito difondamento, vale a dire la circostanza secondo cui, «all'epoca dei fatti», ilricorrente sarebbe stato «gravato da due precedenti, dei quali uno per il reatoassociativo…» (foglio 26).Si tratta, per contro, di rilievo destituito di consistenza poiché, alla data dicommissione della condotta — contestata «tra marzo e aprile 2010» —, ilricorrente non aveva riportato alcuna condanna definitiva per il delitto diestorsione e, tantomeno, per quello di associazione mafiosa, essendo le pronunceirrevocabili intervenute in un momento successivo all'aprile del 2010.Entro siffatta prospettiva, la valorizzazione dei "precedenti" espone conevidenza la decisione impugnata alle censure odierne, atteso che la pendenza diun procedimento penale non assume rilievo ai fini dell'aggravante in parola,occorrendo viceversa che, al momento della commissione della condotta delittuosade qua, fosse già intervenuta sentenza definitiva di condanna, circostanzapacificamente esclusa dall'analisi del certificato del casellario del ricorrente.4.3. Lo stesso [OSCURATO:PERSONA] propone un ulteriore motivo, integrativo del gravame giàproposto, denunciando la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e),cod.proc.pen. in relazione all'art. 546, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., conriferimento all'art. 81 cod.pen.L'oggetto della censura è circoscritto all'omessa pronuncia sulla continuazionetra il reato oggetto del presente procedimento e quello giudicato nel procedimento“Reale”, definito con sentenza irrevocabile.Il punto è stato devoluto con i motivi di appello, come dà atto la stessapronuncia impugnata nella parte ricognitiva (foglio 8), in cui è stato evidenziatoche «con un secondo motivo, l'appellante chiede il riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche, mentre con un terzo motivo chiede, in ogni caso,il riconoscimento della continuazione tra il reato giudicato nel presenteprocedimento e quello giudicato nel procedimento Reale, definito con sentenzairrevocabile».La pronuncia, tuttavia, mentre si pronuncia sulle attenuanti generiche al foglio25, non offre alcuna risposta sulla domanda di continuazione, in difetto persinodella possibilità di configurare una motivazione implicita, attesa la peculiarità especificità della richiesta.Si verte, dunque, in un'ipotesi di radicale omessa motivazione su un aspettodella regiudicanda specificamente devoluto, idonea a condurre all'annullamentodella sentenza in parte qua.5. [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA],affida il ricorso ai seguenti motivi.5.1. Reitera, anzitutto, l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni delR.I.T. 1626/2009 per divieto di iscrizione a catena, riproducendo l'apparatoargomentativo richiamato a proposito del ricorso di [OSCURATO:PERSONA].Il procedimento “Labirinto” costituisce stralcio del “Fheida”, sicché l'iscrizionedel medesimo [OSCURATO:PERSONA] sulla stessa notitia criminis integra una duplicazione illegittima,con retrodatazione del termine ex artt. 405 cod.proc.pen. ss., e conseguenteinutilizzabilità patologica del materiale captativo. La pronuncia impugnata ha elusoil punto, rispondendo a una censura diversa da quella effettivamente devoluta.5.2. Lamenta altresì la violazione degli artt. 192 e 533 cod.proc.pen. nellavalutazione delle prove di "droga parlata".Pur richiamando i canoni elaborati dalle Sezioni Unite e dalla giurisprudenzacostante, il giudice del gravame avrebbe ricostruito una trattativa affidante indifetto di una controparte identificata e di un accordo concretamente verificabilesui suoi elementi essenziali.Sintomatici, in tal senso, sono due passaggi della pronuncia (foglio 19) neiquali la stessa Corte di appello riconosce circostanze decisive contro la propriaconclusione, ammettendo che «appare irrilevante la circostanza che il gruppo difornitori non è stato individuato dagli inquirenti» e che «non rileva che non siastato individuato il luogo esatto di provenienza dello stupefacente, risultandosufficiente, ai fini della decisione, constatare che si tratta di una località sitaall'estero».Si tratta di un'ammissione di assenza degli elementi probatori essenziali —fornitori, luogo di provenienza — sui quali si fonda il giudizio di affidabilità dellatrattativa, sicché la pronuncia incorre in una palese contraddittorietà interna.Anche l'ulteriore passaggio in cui la sentenza afferma testualmente «benchél'indagine alla base del presente procedimento non abbia direttamente registratoincontri con gli imputati, dalle conversazioni si evince che tali incontri vi eranostati», rivela come gli incontri tra gruppo italiano e fornitori non siano mai statirealmente accertati, essendo dedotti per via meramente induttiva dagli stessidialoghi dei presunti acquirenti.5.3. Sotto altro profilo, contesta, sotto i profili del vizio di motivazione e diviolazione di legge, la configurabilità del reato nella forma tentata e il giudizio sulproprio ruolo concorsuale.Vengono reiterate le contestazioni sulla assenza di una trattativa affidante,sulla mancata individuazione del cedente e in ordine alla mera programmazionerimasta priva di attuazione.Si osserva che la pronuncia (pp. 20 ss.) ha escluso la connivenza non punibile,ritenendo che il [OSCURATO:PERSONA], pur non avendo preso parte alle trattative dirette con lacontroparte, avrebbe garantito la disponibilità a occuparsi della presa in caricodella droga all'aeroporto di Milano.Senonché il presupposto stesso del ragionamento — l'esistenza di unaconcreta trattativa con una controparte identificata — è venuto meno per le ragioniesposte, sicché l'attribuzione del compito di trasporto a un soggetto coinvoltosoltanto in conversazioni interne al gruppo dei presunti acquirenti, prive diqualsiasi riscontro di interlocuzione con una controparte contrattuale, non puòintegrare il concorso punibile, che presuppone un contributo causalmenteapprezzabile a un fatto-reato già strutturato nei suoi elementi.6. [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA],propone i seguenti motivi di ricorso.6.1 Denuncia, anzitutto, la nullità della sentenza per motivazione apparenteex art. 125, comma 3, cod.proc.pen.La pronuncia, in violazione dell'obbligo di valutazione critica e autonoma dellerisultanze probatorie, ricalca pedissequamente la motivazione di primo grado informule stereotipate, senza confrontarsi con gli specifici motivi devoluti né con gliIl rinvio adesivo, per relationem, secondo l'insegnamento delle Sezioni UnitePrimavera e Pellegrino, è legittimo soltanto se il giudice esponga un vaglio criticodelle argomentazioni richiamate e si confronti con le censure dell'appellante(Sez. U, n. 17 del 21/06/2000; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003; Sez. 2, n. 1966del 08/02/2022).Nel caso di specie, la doppia conforme è giustificata da clausole adattabili aqualunque vicenda, in difetto della concreta dimostrazione del percorso logicoseguito.6.2. Lamenta, inoltre, l'erronea applicazione degli artt. 56 cod.pen. e 73 d.P.R.n. 309/90 in punto di configurabilità del tentativo punibile e di trattativa affidante.Evidenzia che dalle conversazioni captate non emergono con certezza latipologia di stupefacente — i dialoghi del 6 aprile 2010, prog. 8308 R.I.T. 1626/09,fanno riferimento a "fumo", "confetto", "pillola con tante miscitatine", lessicoambiguo e privo di univocità rispetto alla cocaina —, il luogo di provenienza,l'effettiva disponibilità presso fornitori esteri, l'identità del vettore-passeggero el'aeroporto estero di partenza.Lo stesso teste M.llo Mauri, esaminato all'udienza del 22 aprile 2021, haammesso «non è stato identificato questo soggetto» e «non è stato identificatoneppure il luogo da cui la valigia doveva partire».La pretesa di acquistare la partita "a debito", con pagamento futuro daiproventi della vendita, è incompatibile con l'ordinaria logica dei traffici di cocainaed evidenzia il carattere ipotetico del progetto, mentre tra gli arresti del 21 aprile2010 ([OSCURATO:PERSONA]) e dell'11 maggio 2010 ([OSCURATO:PERSONA]), nessun dato fattuale documentaun'avanzata fase di esecuzione, non risultando alcuna spedizione, alcun viaggio ealcun sequestro.Si è dunque anticipata la soglia del tentativo alla mera fase diprogrammazione, in violazione del paradigma dell'art. 56 cod. pen. e dei canonisulla "droga parlata", che esigono la verifica di atti puntualmente direttiall'esecuzione e dotati di un'elevata probabilità di conseguimento dell'obiettivo.6.3. Per altro verso, censura l'erronea applicazione degli artt. 8, commi 4 e 9,cod.proc.pen. in punto di competenza territoriale.Pur essendo la questione devoluta sin dall'udienza preliminare, la sentenza(pp. 11-12) ha individuato l'ultimo atto esecutivo nell'incontro del 9 aprile 2010 aBovalino, escludendo che lo stesso potesse coincidere con l'incontro del 7 aprile2010 a Buccinasco.Senonché la stessa pronuncia riconosce che, alla data del 7 aprile 2010, eranoancora in corso trattative sui dettagli dell'operazione e che, anche al 9 aprile 2010,i contorni dell'operazione risultavano in via di definizione.Il dato decisivo, ignorato dal giudice del gravame, è poi che, sulla base dellestesse conversazioni, tre concorrenti del [OSCURATO:PERSONA] sono già stati giudicati a Milano peril medesimo tentativo di importazione, circostanza valorizzata dal giudice per leindagini preliminari ai fini della preclusione ne bis in idem in sede cautelare e cheavrebbe dovuto orientare anche la decisione sulla competenza.Una volta riconosciuta la dimensione transnazionale del reato, occorrevaverificare dove si collocasse l'ultimo atto esecutivo possibile, anche nelle attivitàdi sdoganamento e presa in carico della valigia, e in caso di incertezza applicarele regole suppletive dell'art. 9 cod.proc.pen., considerando il giudice che per primoha proceduto, ossia il Tribunale di Milano.6.4. Lamenta, ancora, il travisamento della prova in ordine alla qualità etipologia della sostanza e all'identificazione del [OSCURATO:PERSONA] nel soggetto "Micu".La pronuncia afferma con certezza, alla p. 17, che l'oggetto dell'accordo ècocaina, sulla base di generici riferimenti a "droga" e "merce buona", del prezzodi 30-35.000 euro al chilogrammo e di prassi note alla polizia giudiziaria, senzaconfrontarsi con i passaggi del prog. 8308 in cui si parla di "fumo", "confetto" e"pillola con tante miscitatine".Quanto all'identificazione del ricorrente, valorizzata dalla sentenza alle pp. 23-24, la pronuncia recepisce l'ipotesi accusatoria, senza confrontarsi con leammissioni di incertezza degli operanti.L'utenza intestata ad [OSCURATO:PERSONA], sorella del ricorrente, non era sottoposta aintercettazione nel periodo dal 2 al 12 aprile 2010, sicché non è noto il contenutodelle conversazioni; l'attribuzione dell'utenza al ricorrente è frutto di unadeduzione investigativa successiva al 5 maggio 2010, allorché fu captata una suaconversazione; l'identificazione del soggetto entrato a casa [OSCURATO:PERSONA] il 7 aprile 2010 èavvenuta solo nel 2014, attraverso un confronto a vista con il cartellino biografico,senza alcuna procedura tecnica di riconoscimento antropometrico, atteso che almomento del fatto egli era per gli operanti — secondo le testuali parole deglistessi — un «perfetto sconosciuto».Il giudice del gravame, ignorando queste ammissioni, ha trasformato in datocerto ciò che gli operatori qualificavano come mera deduzione, in spregio delcanone di valutazione rigorosa delle prove indiziarie.Con un distinto profilo di censura, denuncia l'omesso esame di alternativericostruzioni difensive prospettate nei motivi di appello e nelle memorie,segnatamente la lettura di alcuni passaggi del prog. 7124 («buttare il cemento»)come riferimento a un appalto edile e non a un traffico di stupefacenti,l'inverosimiglianza dell'acquisto a debito e la possibile riconducibilità della vicendaall'accordo non punibile ex art. 115 cod.pen., per assenza di qualsiasi attivitàincidente in modo oggettivo sul bene giuridico tutelato.6.5. Si duole, infine, del diniego delle attenuanti generiche e delladeterminazione della pena.La pronuncia, pur riducendo la sanzione per effetto del decorso del tempo, haconfermato l'esclusione dell'art. 62 bis cod.pen. richiamando la gravità oggettivadel fatto, il ruolo non marginale del ricorrente e l'assenza di resipiscenza, informule stereotipate prive di individualizzazione. Non si è confrontata conl'incensuratezza del [OSCURATO:PERSONA], con il suo ruolo subordinato rispetto ai [OSCURATO:PERSONA] e aimediatori, con la condotta processuale corretta. Non ha spiegato perché, purriconoscendo il rilievo del decorso del tempo per tutti i coimputati, non vi sia spazioper un'ulteriore mitigazione attraverso le generiche, in spregio dei criteridell'art.133 cod.pen. e dell'obbligo di motivazione individualizzata nell'esercizio delpotere discrezionale.7. [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], affida il ricorsoai seguenti motivi.7.1. Denuncia la violazione degli artt. 56 cod.pen., 73 d.P.R. n. 309/90, 192e 533, comma 1, cod.proc.pen.La pronuncia, ai fogli 14 e seguenti, ricava la prova della trattativa affidantedalla sequenza delle ambientali del 10, 26 e 31 marzo 2010 e del 7-9 aprile 2010,ritenendo definiti il prezzo, le modalità di prelievo della merce, i singoli ruoli deicorrei e infine il quantitativo.Senonché — e qui sta il fulcro della censura — il compendio probatorio nonconsente di accertare elementi che la giurisprudenza considera indefettibili perritenere raggiunta la soglia del tentativo punibile.La tipologia di stupefacente non è certa, come si ricava dall'estratto dellaconversazione del 6 aprile 2010, prog. 8308, in cui si parla di "fumo" e di "cartadorata"; il luogo di provenienza dello stupefacente è ignoto, come riconosciuto dalteste M.llo Mauri all'udienza del 22 aprile 2021, allorché ha dichiarato che glioperanti non erano riusciti a stabilire e a indicare l'eventuale luogo di partenza;inoltre l'identità del passeggero che avrebbe dovuto trasportare la valigia non èmai emersa.In presenza di captazioni che raccolgono conversazioni generiche sullaprogettata transazione e non specificano qualità, quantità e prezzo dellostupefacente oggetto della trattativa, il fatto resta confinato negli atti meramenteprodromici, non punibili neppure nella forma tentata, secondo l'insegnamentodella Suprema Corte.Ne deriva un palese errore di diritto, atteso che il giudice del gravame havalorizzato dati ontologicamente equivoci, privi di correlazione diretta e immediatacon il factum probandum, ossia con la condotta di intermediazione attiva del Politonella trattativa per l'acquisto dello stupefacente.7.2. Con una ulteriore censura, lamenta il diniego delle attenuanti generiche.La sentenza, a p. 25, vi ha provveduto con l'argomentazione che osterebberoalla concessione delle attenuanti la gravità, le modalità e le circostanze dei fatti,in un richiamo alla mera tipologia di reato, senza alcun approfondimento deldefilato e marginale ruolo serbato dal ricorrente rispetto alla vicenda contestata.Si tratta di motivazione apparente, che disattende la funzione dell'istituto,volto a adeguare la pena al disvalore concreto del fatto e alle "non preventivabilisituazioni" che incidono sull'apprezzamento della gravità del reato e della capacitàa delinquere, in coerenza con il principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. e con lafinalità rieducativa di cui all'art. 27, comma 3, Cost.8. [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], affida il ricorsoai seguenti motivi.8.1. Lamenta, anzitutto, l'erronea applicazione degli artt. 56 cod.pen. e 73d.P.R. n. 309/90 e l'illogicità manifesta della motivazione sulla qualificazione dellacondotta come tentativo punibile.La sentenza impugnata, alla p. 31, richiama correttamente l'orientamentosecondo cui le condotte antecedenti al conseguimento del controllo materialepossono integrare tentativo soltanto allorché le trattative siano connotate daserietà e affidabilità. Senonché, alla p. 32, conclude apoditticamente perl'integrazione del tentativo, ignorando gli indici contrari che la stessa narrazionedei fatti evidenzia.La sentenza dà infatti atto che la partenza del carico veniva «di volta in voltarinviata dai colombiani, sino a determinare l'insofferenza della controparte italianae far sfumare l'affare», dato sintomatico di una mancanza di volontà o di capacitàdi adempiere, incompatibile con una trattativa seria. Riconosce, ancora, che «lenumerose dilazioni dei referenti sudamericani potrebbero suggerire il sospetto chegli stessi non avessero intenzione di portare a compimento l'affare», per poiliquidare l'ipotesi di truffa con la motivazione apparente per cui «non emergonoconcreti elementi a sostegno di una simile ipotesi», incorrendo in unainammissibile inversione dell'onere della prova. Ammette, infine, che «l'unicoelemento mancante rispetto al perfezionamento dell'importazione è la materialepresa di possesso dello stupefacente da parte del gruppo di italiani» (p. 32).Tuttavia, una volta condiviso l'orientamento secondo cui la consumazionerichiede il conseguimento del controllo materiale (Sez. 6, n. 27998 del11/07/2011), gli atti che si arrestano nella fase del finanziamento di viaggiesplorativi, in difetto di qualsiasi avvicinamento alla materiale disponibilità dellasostanza, non possono integrare il tentativo idoneo e univoco.La motivazione si fonda dunque su una petizione di principio, che presume laserietà della trattativa per poi qualificarla come tentativo, ignorando tutti gliindicatori contrari riportati nella stessa sentenza.8.2. Deduce inoltre la violazione dell'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/90in punto di qualificazione della sostanza come cocaina.A differenza del ragionamento svolto per il capo 1) — dove la pronunciaalmeno tenta di dedurre la natura della sostanza da discussioni su prezzo e qualità(p. 17) — per il capo 24) la qualificazione è frutto di un mero automatismodeduttivo, poggiato sulla provenienza colombiana.Si tratta di inferenza illogica, atteso che in [OSCURATO:PERSONA], oltre alla cocaina, siproducono anche altre sostanze stupefacenti, inclusa la marijuana, sicché l'originegeografica, in difetto di qualsiasi altro elemento, è un indizio equivoco, non idoneoa fondare un giudizio di responsabilità per la fattispecie più grave.A ciò si aggiunge l'incompatibilità economica delle somme di cui si discute conl'ipotesi accusatoria, atteso che la stessa sentenza dà atto del prestito di 25.000euro chiesto da [OSCURATO:PERSONA] (p. 33), cifra del tutto sproporzionata rispetto alvalore di mercato di svariati chilogrammi di cocaina, ma logicamente compatibilecon un acquisto di droghe leggere.Infine, non vi è stato alcun sequestro, alcuna analisi chimica e nessunaconversazione contenente riferimenti gergali univoci alla cocaina.In presenza di un dubbio totale e irresolubile, il principio del favor reiimponeva la riqualificazione ai sensi del comma 4 dello stesso art. 73, conconseguente declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione,mesi), sarebbe maturato al più tardi nell'agosto 2020, ben prima della sentenzadi primo grado.8.3. Sotto altro profilo, censura la motivazione sul contributo concorsuale alui ascrivibile.La pronuncia, alla p. 33, individua nei due fratelli [OSCURATO:PERSONA] i «principali fautori»dell'operazione, affermando in formula vuota che essi «forniscono supportomateriale e organizzativo in tutte le fasi dell'operazione, [OSCURATO:PERSONA]Italia e [OSCURATO:PERSONA] accompagnando [OSCURATO:PERSONA] in Sudamerica».Si tratta di assimilazione inaccettabile, atteso che la sentenza stessa distinguenettamente il ruolo del fratello [OSCURATO:PERSONA] — recatosi in [OSCURATO:PERSONA], presente allavisione dei contenitori della sostanza, partecipe attivo delle trattative in loco — daquello di [OSCURATO:PERSONA], per il quale l'unico dato concreto è un asserito contributo alfinanziamento dei viaggi, di entità incerta e non destinato all'acquisto dellasostanza.Il finanziamento di un viaggio è condotta di per sé ambigua, che non dimostrala volontà di concorrere nell'importazione di stupefacenti, specie in un contestofamiliare e a fronte delle insistenze di terzi.La motivazione ignora, inoltre, gli elementi che deponevano per l'assenza deldolo di concorso in capo a [OSCURATO:PERSONA], come il suo palese scetticismo versol'operazione e verso [OSCURATO:PERSONA], emerso dalle intercettazioni, profilo incompatibilecon la qualifica di «principale fautore».8.4. Si duole, infine, del giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche,motivato in modo solo apparente.La pronuncia (p. 34) individua nel decorso del tempo un fattore idoneo adprevalenza, in un manifesto ossimoro logico.La gravità del fatto richiamata è una clausola di stile, svuotata di contenutoproprio dal riconoscimento della rilevanza del fattore temporale.Sono inoltre stati ignorati elementi positivi specificamente dedotti con l'attodi appello, come l'incensuratezza del ricorrente, la natura estemporanea e isolatadella condotta, la condotta di vita irreprensibile mantenuta per oltre un decennio.La sentenza palesa, infine, una disparità di trattamento, atteso che a frontedi un contributo causale palesemente inferiore, [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto lamedesima pena di altri coimputati, come [OSCURATO:PERSONA], il cui investimentofinanziario è descritto come superiore.9. [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidail ricorso ai seguenti motivi.9.1. Denuncia la contraddittorietà della motivazione circa l'effettività e laserietà dell'accordo di acquisto della partita di stupefacente.Le emergenze istruttorie offrono prova di un comportamento del Germanòorientato a ottenere disponibilità di denaro per affari personali del tutto sganciatidall'operazione, ipotesi che mette in radicale dubbio la stessa esistenza di unatrattativa seria con i colombiani e che si presenta dotata di pari dignità probatoriarispetto a quella accolta dal giudice del gravame.La conversazione del 23 febbraio 2012, prog. 1099 R.I.T. 11/2012,intercettata sull'utenza intestata al [OSCURATO:PERSONA], documenta interessi privati di costuiin [OSCURATO:PERSONA], con una donna alla quale promette di corrispondere denaro per le suenecessità una volta giunto sul posto.L'ambientale del 20 maggio 2012, prog. 15726, evidenzia la riluttanza delGermanò ad accettare l'accompagnamento di [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] («nonè che lui serve là... lui non serve a niente lui»), così come confermato dal testeM.llo Mariani all'udienza del 10 gennaio 2022.La conversazione del 26 maggio 2012, prog. 16563, contiene poi riferimentidecisivi al fatto che, nei viaggi precedenti, il [OSCURATO:PERSONA] avesse impiegato il denaroricevuto in prestito «per altre cose», recandosi «a puttane dalla mattina alla sera»,e che «lui secondo me, ancora oggi, non ha fatto nulla perché se ne è andatosempre coi soldi dell'uno e dell'altro e se li è mangiati sempre».La chat del 27 novembre 2012 con tale Daniel, R.I.T. 410/2012 — successivaalla scomparsa di "Mono" — palesa la necessità del [OSCURATO:PERSONA] di «fare qualcosavelocemente per poter guadagnare dei soldi», senza alcun riferimento all'affaredel gruppo italiano.A questi indizi si aggiungono gli elementi di riserva mentale dei colombiani,che la stessa pronuncia riferisce alle pp. 28-29.I colombiani, sebbene il [OSCURATO:PERSONA] avesse progettato l'involucro da agganciarealla chiglia della nave, non lo realizzano (prog. 1150 R.I.T. 1693/2012); sfumatal'ipotesi della chiglia, dilazionano l'invio della sostanza sino al momentodell’uccisione di "Mono", custode dello stupefacente, e all'asserito furto dellasostanza, notizie che la stessa polizia giudiziaria ritiene bugie propinate al gruppoitaliano per giustificare l'inadempimento (esame del M.llo Mariani all'udienza del10 gennaio 2022, p. 81).Le conversazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e i due sodali davano conto,fintantoché [OSCURATO:PERSONA] si trovava in [OSCURATO:PERSONA], di un andamento regolare dellatrattativa che, al rientro di costui, diveniva inconcludente.[OSCURATO:PERSONA] rientrava in Italia l'8 settembre 2012, [OSCURATO:PERSONA] il 27settembre 2012, e già il giorno successivo, nella conversazione del 28 settembre2012, prog. 28314, costui prospettava al [OSCURATO:PERSONA] l'esistenza di un«piccolo problema» che avrebbe impedito la spedizione, poi non avvenuta.La pronuncia riconosce a p. 32 che le numerose dilazioni «potrebberosuggerire il sospetto che gli stessi non avessero intenzione di portare acompimento l'affare», per poi optare apoditticamente per la soluzione opposta,senza indicare gli elementi sulla cui base la prima ipotesi sia da preferire allaseconda.Il ricorrente, inoltre, contesta la ritenuta esistenza di un accordo completo neisuoi elementi essenziali.La natura della sostanza è frutto di mera deduzione sillogistica, comeammesso dal teste M.llo Mariano all'udienza del 10 gennaio 2022, allorché alladomanda del Presidente «non c'è nessun addentellato oggettivo che ci consentedi stabilire che si trattasse di cocaina, è presuntivo che sostanzialmente possatrattarsi di quello, ma che si trattasse di quella sostanza piuttosto che di marijuanao di hashish, questo qua non lo sappiamo?», risponde «no».La qualità della droga è rimasta inesplorata, atteso il difetto di sequestri e dianalisi.Il dato ponderale è ignoto, non avendo gli imputati mai fatto riferimento alquantitativo nelle conversazioni intercettate.Il prezzo non emerge dagli atti, atteso che il finanziamento bancario di 25.000euro acceso dai fratelli [OSCURATO:PERSONA] presso MPS, secondo gli estratti conto delle carteprepagate n. 4092 e n. 3029, non risulta impiegato per l'acquisto, residuando unesborso provato di soli 6.000 euro circa, importo del tutto sproporzionato rispettoal valore di mercato di un'ingente partita di cocaina.Le modalità di trasporto, infine, sono state ipotizzate prima sotto forma diaggancio alla chiglia della nave (prog. 1150 R.I.T. 1693/2012), poi tramitecontainer, sempre rinviata e mai realizzata.9.2. Sulla base di tali incertezze, con l’ulteriore censura, sostiene che, allaluce del criterio in dubio pro reo, avrebbe dovuto applicarsi la disciplina menograve dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90.9.3. Infine , si censura il giudizio di equivalenza delle attenuanti genericherispetto all'aggravante del numero dei concorrenti.Il ragionamento del giudice del gravame appare contraddittorio, atteso che,da un lato, riconosce la possibilità di attestarsi sul minimo edittale della penaprevista dal combinato disposto degli artt. 56 cod.pen. e 73, comma 1 bis, d.P.R.n. 309/90 e, dall'altro, ravvisa una gravità del fatto idonea a inibire la prevalenzadelle generiche sull'unica aggravante contestata. Se l'applicazione dei criteri di cuiall'art. 133 cod.pen. ha condotto la pronuncia a irrogare una pena prossima alminimo edittale, sarebbe stato ragionevole riconoscere le generiche prevalentirispetto all'aggravante del numero dei concorrenti, profilo che, riguardando la solapluralità soggettiva, si colloca al di fuori dei criteri stessi dell'art. 133 cod.pen.10. [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], affida il ricorso aiseguenti motivi.10.1. Denuncia la violazione degli artt. 56 cod.pen. e 73 d.P.R. n. 309/90 el'illogicità manifesta della motivazione sulla sussistenza del tentativo punibile.La pronuncia riconosce alla p. 30 che il principale fautore dell'operazione,[OSCURATO:PERSONA], «intendesse raccogliere i finanziamenti da parte dei sodali per poi agirein sostanziale autonomia, unendo alla ricerca di fornitori di stupefacente — unavolta in [OSCURATO:PERSONA] — il perseguimento di interessi personali». Affermazione,questa, che descrive un quadro di sostanziale inganno e di divergenza di scopi trapromotore e presunti finanziatori, e che si pone in insanabile contrasto con lasuccessiva qualificazione della trattativa come "seria" e "affidabile".Una negoziazione condotta da un soggetto che agisce per interessi personalie con sostanziale autonomia non può, per definizione, generare in un contraentedi media diligenza un "affidamento sul buon fine dell'operazione", elemento che lastessa giurisprudenza di legittimità indica come sintomatico della serietà richiestaper il tentativo punibile.La pronuncia ammette, ancora, che le numerose dilazioni dei referentisudamericani «potrebbero suggerire il sospetto che gli stessi non avesserointenzione di portare a compimento l'affare», per poi liquidare l'argomento comeprivo di concreti elementi di sostegno.Una trattativa che si protrae senza esito, contrassegnata da continui rinviisino al definitivo fallimento — «di volta in volta rinviato dai colombiani, sino adeterminare l'insofferenza della controparte italiana e far sfumare l'affare» — nonpuò essere definita "idonea" ai sensi dell'art.56 cod.pen. L'idoneità degli attipostula un giudizio di probabilità ex ante sulla loro capacità di condurre all'eventodelittuoso, mentre nel caso di specie la condotta dei fornitori, come descritta dallastessa pronuncia, rende la realizzazione dell'importazione un'eventualitàmeramente ipotetica e non concretamente probabile.10.2. Lamenta, inoltre, l'erronea affermazione della propria responsabilità atitolo di concorso.La pronuncia, alla p. 33, pur riconoscendo la «minore frequenza dei contatti»con il [OSCURATO:PERSONA], ne afferma comunque la responsabilità per il fatto che egli «nutriva,al pari dei sodali, aspettative di guadagno dall'importazione del carico di droga cheavevano contribuito ad acquistare».Si tratta di motivazione meramente assertiva, che non individua il contributocausale concreto del [OSCURATO:PERSONA] alla specifica fattispecie contestata.Il contributo materiale del ricorrente si è esaurito, secondo quanto risultadall'istruttoria e dalla stessa sentenza di primo grado, nel versamento di 1.000euro il 7 maggio 2012, destinato esclusivamente a finanziare un primo viaggio"esplorativo" del [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], in attività di natura preparatoria. Dopoquesta data, «del [OSCURATO:PERSONA] si perdono le tracce».La trattativa qualificata come "seria e affidabile" si sarebbe sviluppata mesidopo, a partire da agosto 2012, e sarebbe stata finanziata con somme ben diverse— 20.000 euro a testa — alle quali il [OSCURATO:PERSONA] è pacificamente estraneo.Manca dunque la prova di una qualsiasi forma di concorso protrattasi oltre lafase esplorativa e riguardante la successiva e autonoma fase negoziale.10.3. Il ricorrente contesta il diniego della circostanza attenuante dellaminima partecipazione ex art. 114 cod.pen.La pronuncia (p. 33) ha escluso l'attenuante affermando che «non puòritenersi trascurabile il contributo prestato da [OSCURATO:PERSONA], il quale ha contribuitoa fornire le sostanze necessarie a finanziare il viaggio di [OSCURATO:PERSONA] finalizzato allastipulazione dell'accordo con i colombiani, tanto che proprio a lui si rivolge [OSCURATO:PERSONA],dietro insistenza di [OSCURATO:PERSONA], per il reperimento di altri fondi».Si tratta di motivazione manifestamente illogica.Il contributo materiale del [OSCURATO:PERSONA], quantificato in 1.000 euro, èmacroscopicamente sproporzionato rispetto agli investimenti individuali di 20.000euro degli altri sodali, come la stessa sentenza riconosce.Sotto il profilo qualitativo, il denaro è stato destinato a un viaggio meramenteesplorativo, attività preparatoria e fungibile, di efficacia causale minima rispetto alsuccessivo e fallito tentativo di importazione.L'argomento utilizzato dal giudice del gravame, secondo cui al [OSCURATO:PERSONA] sarebberostati richiesti ulteriori fondi, è fuorviante, atteso che ai fini del giudizio sull'art. 114cod.pen. rileva il contributo effettivamente prestato, non quello richiesto e nonfornito.11. [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], affida ilricorso ai seguenti motivi.11.1. Denuncia la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazionesulla sussistenza del tentativo punibile.La pronuncia, dopo avere correttamente aderito all'orientamento secondo cuil'importazione si consuma con il conseguimento della materiale disponibilità dellasostanza, valorizza una pluralità di elementi che minano alla radice la presuntaserietà e affidabilità dell'accordo.Vengono in rilievo le numerose dilazioni dei referenti sudamericani, cherinviavano continuamente la partenza del carico; la notizia, definita dalla stessaCorte di appello come potenzialmente «vera o fittizia», dell'uccisione del custode"Mono" e del conseguente furto della droga; l'esasperazione degli stessi imputatiitaliani, i quali, a fronte dei continui rinvii e delle notizie inverosimili, erano «decisia tirarsi fuori dall'operazione». È sottolineata, infine, la scarsa fiducia riposta nelpromotore dell'affare, [OSCURATO:PERSONA], le cui capacità di gestione del denaro erano messein dubbio dagli stessi coimputati.A fronte di palesi indici di inaffidabilità, riconosciuti come tali dalla stessapronuncia, e che suggeriscono con elevata probabilità una truffa ordita dai presuntifornitori colombiani, il giudice del gravame ha liquidato il dubbio con la motivazioneapparente per cui «se, da un lato, le numerose dilazioni dei referenti sudamericanipotrebbero suggerire il sospetto che gli stessi non avessero intenzione di portarea compimento l'affare, per altro verso non emergono concreti elementi a sostegnodi una simile ipotesi» (p. 32).Si tratta di una inammissibile inversione dell'onere della prova, atteso che èl'accusa a dovere provare oltre ogni ragionevole dubbio la serietà del propositocriminoso e l'idoneità degli atti.Quand'anche si trattasse soltanto di una delle plausibili ipotesi ricostruttive,in presenza di un quadro così incerto e ambiguo si imponeva la conclusione perl'insussistenza di un accordo serio e per l'inidoneità degli atti a configurare untentativo punibile ai sensi dell'art. 56 cod.pen.11.2. Sotto altro profilo, lamenta la carenza di motivazione sul contributoconcorsuale.La pronuncia (p. 33) individua il contributo del ricorrente esclusivamente nelfinanziamento dell'operazione, quantificato in 4.000-5.000 euro, e ritieneirrilevante la «minore frequenza dei contatti» con gli altri sodali, sull'assunto dellasufficienza dell'aspettativa di guadagno.Si tratta di motivazione che non dà conto del necessario accertamento deldolo di concorso.Per la configurabilità del concorso di persone non è sufficiente un contributomateriale costituito dalla dazione di una somma di denaro, ma occorre la coscienzae la volontà di cooperare alla realizzazione del reato.Il giudice del gravame non spiega come e perché la dazione di una somma didenaro a soggetti di dubbia affidabilità, per un'operazione dai contorni incerti eche appariva sempre più come una truffa, possa integrare un contributoconsapevole e volontario a un preciso piano di importazione di stupefacenti.La sola aspettativa di guadagno non integra, di per sé, il dolo di concorso. Lerisultanze processuali — segnatamente la conversazione del 19 gennaio 2013 traGangemi e [OSCURATO:PERSONA], prog. 11817 R.I.T. 1693/2012 — dimostrano anzi loscetticismo del ricorrente e la sua volontà di ritirarsi dall'affare, profili incompatibilicon l'adesione piena e consapevole al presunto progetto criminoso.11.3. È altresì censurata l'omessa motivazione sulla qualificazione dellasostanza come cocaina.È dato pacifico e incontestato che la sostanza non è mai stata sequestrata, néaltrimenti rinvenuta. La sua natura è stata desunta in via meramente presuntivadal luogo di provenienza, senza alcun riscontro oggettivo.In un contesto di assoluta incertezza probatoria su un elemento essenzialedella fattispecie, qual è la tipologia della sostanza, il giudice del gravame nonpoteva assumere come provata l'ipotesi più grave per l'imputato.La distinzione tra le fattispecie di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 73 d.P.R.n. 309/90 non è meramente sanzionatoria, ma delinea due figure autonome direato.Il dubbio irresolubile imponeva l'applicazione del favor rei e la riqualificazionedel fatto ai sensi del comma 4, con conseguente declaratoria di estinzione del reatoper intervenuta prescrizione, atteso che il termine massimo, comprensivodell'interruzione (sette anni e sei mesi), sarebbe maturato nell'agosto 2020, benprima della sentenza di primo grado del 27 giugno 2022.11.4. Si duole, infine, dell'omessa pronuncia sulla revoca delle peneaccessorie del divieto di espatrio e del ritiro della patente di guida, applicate inprimo grado ai sensi dell'art. 85 d.P.R. n. 309/90.La Corte di appello, in sede di riforma parziale, ha correttamente revocato lepene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizionelegale, prendendo atto della drastica riduzione della pena principale, incompatibilecon simili sanzioni. Ha tuttavia omesso di pronunciarsi sulle ulteriori sanzioniaccessorie del divieto di espatrio e del ritiro della patente, così implicitamenteconfermandole.La riqualificazione del fatto da reato consumato a tentato e la conseguenterideterminazione della pena in due anni e sei mesi di reclusione — a fronte dei seianni e sei mesi del primo grado — hanno mutato radicalmente il quadrosanzionatorio, imponendo al giudice del gravame una riconsiderazionecomplessiva di tutte le statuizioni accessorie.L'aver mantenuto in essere sanzioni previste per la fattispecie consumata, afronte di una condanna per il solo tentativo e per una pena sensibilmente inferiore,crea una palese sproporzione e un'intrinseca illogicità del trattamentosanzionatorio complessivo.Coerentemente con quanto avvenuto per le pene accessorie più gravi, lapronuncia avrebbe dovuto, con la medesima logica, revocare anche quelle previstedall'art. 85 d.P.R. n. 309/90, ovvero quantomeno fornire una motivazione sulperché si riteneva di mantenerle, adeguandone eventualmente la durata alla minorgravità del fatto come accertato in appello.12. Le difese di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato nuovi motivi,con cui hanno approfondito profili di censura già esposti nei rispettivi ricorsi; perAntonio [OSCURATO:PERSONA], nel terzo motivo aggiunto, si censura che le sentenze impugnatenon avrebbero specificato la pena base su cui operare la riduzione per il tentativo.La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato nuovi motivi con cui ha eccepitol’intervenuta prescrizione del reato ascritto. Ha depositato, inoltre, una memoriae note di replica alla requisitoria del P.G.La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria.Le parti, all’esito della trattazione orale, hanno concluso come in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito esposte, da esaminaresecondo un ordine logico-giuridico che impone la trattazione congiunta dei motivicomuni o sovrapponibili, proposti da più ricorrenti, e la successiva disamina dellequestioni riferibili alle singole posizioni, esaminando partitamente le posizionirelative al capo 1) e quelle relative al capo 24).2. Va affrontata preliminarmente la doglianza, declinata in termini analoghi inpiù atti d'impugnazione, che investe la utilizzabilità delle intercettazioni ambientalicaptate presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] in Bovalino, via Borrello n. 20,nell'arco temporale 25 febbraio – 16 aprile 2010.La censura, articolata segnatamente nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e diPelle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], postula che le captazioni sarebbero state eseguiteoltre il termine massimo di durata delle indagini preliminari, in quanto il proc. n.891/2008 R.G.N.R. (denominato “Labirinto”), nel cui ambito furono autorizzate leoperazioni tecniche, costituirebbe mera prosecuzione del precedente proc.n. 1895/2007 R.G.N.R. (denominato “Fheida”), all'esito del quale [OSCURATO:PERSONA] assolto in sede di appello dal contestato concorso esterno in associazionemafiosa.La duplicazione, secondo le difese, integrerebbe un illegittimo aggiramentodella scadenza biennale di cui all'art. 407, comma 2, cod.proc.pen., con laconseguente inutilizzabilità del compendio intercettivo.La doglianza è manifestamente infondata.L'eccezione, già rigettata dal Tribunale di Locri con ordinanza del 18 marzo2021 — nel cui corpo motivazionale si dava atto che l'iscrizione del [OSCURATO:PERSONA] nelregistro di cui all'art. 335 cod.proc.pen. risaliva al 10 luglio 2008 per il delitto dipartecipazione in associazione di stampo mafioso, in un contesto investigativodistinto e fondato su autonomi presupposti rispetto al precedente procedimento —è stata reiterata in fase di appello e disattesa dalla Corte territoriale alle pp. 13-14 della motivazione impugnata, con argomentazione che resiste alla criticadifensiva.Va anzitutto rilevato come la Corte di appello abbia esaminato le schermateestrapolate dagli applicativi in uso alla Procura della Repubblica e prodotteall'udienza del 18 febbraio 2021, osservando che le intercettazioni furonoautorizzate tra il 25 febbraio e il 16 aprile 2010, vale a dire entro il termine di annidue decorrente dall'iscrizione del 10 luglio 2008 nel proc. “Labirinto”. Il dato,formalmente acquisito al fascicolo dibattimentale, esclude la denunciata violazionedei termini, e non risulta efficacemente smentito da elementi contrari.La sentenza di primo grado (cfr. pag. 21 della sentenza Tribunale Locri n.483/2022, riferita all'udienza del 18 marzo 2021) aveva rilevato come la nuovaiscrizione si fondasse su «presupposti fattuali distinti» rispetto alla precedente del22 agosto 2007.Sul piano del diritto, l'orientamento richiamato dalla pronuncia gravata siinserisce nel solco tracciato dalle Sezioni Unite, secondo cui il termine di duratadelle indagini preliminari decorre dalla data in cui il pubblico ministero ha iscritto,nel registro delle notizie di reato, il nome della persona cui il reato è attribuito,senza che al G.i.p. sia consentito stabilire una diversa decorrenza, sicché glieventuali ritardi indebiti nella iscrizione, tanto della notizia di reato che del nomedella persona cui il reato è attribuito, pur se abnormi, sono privi di conseguenzeagli effetti di quanto previsto dall'art. 407, comma terzo, cod. proc. pen., fermirestando gli eventuali profili di responsabilità disciplinare o penale del magistratodel P.M. che abbia ritardato l'iscrizione. (Sez. U, n. 40538 del 24/09/2009,Lattanzi, Rv. 244376; Sez. U, n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, Rv.216248-01).Il principio è stato successivamente specificato, in tema di reati permanenti oa condotta protratta, nel senso che, nel corso delle indagini preliminari il pubblicoministero - salvi i casi di mutamento della qualificazione giuridica del fatto odell'accertamento di circostanze aggravanti - deve procedere a nuova iscrizionenel registro delle notizie di reato sia quando acquisisce elementi in ordine adulteriori fatti costituenti reato nei confronti della stessa persona, sia quandoraccolga elementi in relazione al medesimo o ad un nuovo reato a carico di personediverse dall'originario indagato; ne consegue che il termine per le indaginipreliminari decorre in modo autonomo per ciascun indagato dal momentodell'iscrizione del suo nominativo nel registro delle notizie di reato e, per la personaoriginariamente sottoposta ad indagini, da ciascuna successiva iscrizione. (Sez. 2,n. 22016 del 06/03/2019, Nicotra, 276965-01. Nella specie, in applicazione di taleprincipio, la Corte ha ritenuto legittime più iscrizioni successive nei confronti dellastessa persona per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa a seguitodell'acquisizione di nuovi elementi in forza dei contributi dichiarativi di ulterioricollaboratori di giustizia, in relazione a diversi periodi di tempo).L'argomento difensivo che evoca l'orientamento contrario, fondato sullapronuncia Sez. 6, n. 29151 del 12/06/2017, non coglie nel segno.Tale insegnamento si attaglia ai casi in cui l'iscrizione successiva ricalchipedissequamente la prima, senza l'emersione di nuovi elementi indizianti; nellavicenda in scrutinio, di contro, le sentenze di merito hanno evidenziato che il proc.“Labirinto” trae genesi da risultanze investigative autonome, non riconducibili alperimetro del proc. “Fheida”, che riguardava un diverso quadro fattuale ed erastato definito con statuizione assolutoria.Trattasi, peraltro, di accertamento in fatto, sorretto da motivazione coerentecon il dato documentale, sottratto in quanto tale al sindacato di legittimità.Peraltro, la giurisprudenza pure richiamata dalle difese (Sez. 6, n. 12080 del15/12/2022, dep. 2023, Rossetto, Rv. 285364), in motivazione (par. 4 delconsiderato in diritto), ha affermato di condividere i principi giurisprudenziali soprarichiamati.Ne discende che è conforme a diritto l’argomentazione secondo cui leoperazioni di intercettazione in casa [OSCURATO:PERSONA], autorizzate nel 2010 sulla base di unaiscrizione del 2008 anche per i reati scopo qui esaminati, risultano effettuate entroil termine biennale e sono, pertanto, pienamente utilizzabili.[OSCURATO:PERSONA] osserva, sotto distinto angolo visuale, che, come emerge dallamotivazione della Corte territoriale, le risultanze captative, vagliate alla luce di unapluralità di riscontri esterni coerenti con la successiva iscrizione, hannoevidenziato, non solo un giudizio di certezza sull'ascrivibilità delle voci esull'identificazione dei partecipanti, ma anche la conferma della suddettaimpostazione.Si tratta di un apprezzamento che, nella prospettiva propria del giudizio dilegittimità, risulta sorretto da motivazione non manifestamente illogica, poiché laCorte territoriale ha valorizzato un complesso di riscontri esterni, convergentirispetto al dato captativo e idonei a confermare tanto l’identificazione dei soggettipresenti agli incontri quanto la coerenza dell’autonoma iscrizione investigativa.In particolare, sono stati richiamati gli esiti della videosorveglianzadell’ingresso di via Borrello, sistema che inquadrava stabilmente l’accessoall’abitazione e che ha consentito l’identificazione di [OSCURATO:PERSONA] sin dal 10 marzo2010, di [OSCURATO:PERSONA] il 31 marzo, di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il 6aprile, di [OSCURATO:PERSONA] il 7 aprile e di [OSCURATO:PERSONA] il 9 aprile; i tabulatitelefonici, dai quali risulta che l’utenza n. 331-1692775, in uso a [OSCURATO:PERSONA],contattava il 6 aprile, alle ore 16.29, pochi istanti dopo il dialogo ambientale prog.8309, l’utenza n. 338-8519760, intestata alla sorella di [OSCURATO:PERSONA] e da questi utilizzata,come indicato a pag. 35 della sentenza di primo grado; la perizia trascrittiva delconsulente; il riconoscimento fonico operato dal [OSCURATO:PERSONA] con riferimentoal [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto riportato a pag. 51 della sentenza di primo grado inrelazione alla deposizione resa all’udienza del 18 febbraio 2021.È, d’altro canto, dirimente rilevare che, rispetto a tali statuizioni, i ricorsi sirivelano generici e privi di autosufficienza, non avendo documentato lasovrapponibilità assoluta dei procedimenti richiamati.3. La doglianza, sollevata in via gradata da [OSCURATO:PERSONA] (motivo 2.2dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]), concernente l'incompetenza territoriale del Tribunale di Locri, èmanifestamente infondata.Il ricorrente sostiene che l'ultimo atto esecutivo del tentativo di importazionecontestato al capo 1) si sarebbe consumato in Buccinasco (Milano) il 7 aprile 2010,con conseguente competenza del Tribunale di Milano ex art. 8, comma 4,cod.proc.pen.; evidenzia, inoltre, una pretesa contraddittorietà tra ilriconoscimento, in sede cautelare milanese, della medesimezza fattuale ai fini delne bis in idem, e l'affermazione di diversità del fatto effettuata nel presenteprocedimento.Va anzitutto chiarito che, in tema di delitto tentato, il forum commissi delictisi radica nel luogo in cui è stato compiuto l'ultimo atto esecutivo, vale a direl'ultimo segmento di condotta idonea e univocamente diretta alla consumazionedel reato (art. 8, comma 4, cod.proc.pen.).Nel caso di specie, il Tribunale di Locri (cfr. pag. 20 sentenza I grado,ordinanza del 28 gennaio 2021 di rigetto dell'eccezione) e la Corte territoriale(pp. 11-12 della sentenza impugnata) hanno collocato l'ultimo atto esecutivonell'incontro del 9 aprile 2010 tenutosi presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] inBovalino, ove, alla presenza di [OSCURATO:PERSONA] accompagnato da [OSCURATO:PERSONA],vennero definiti gli ultimi snodi operativi — riepilogo dei punti dell'accordo supercentuali, frequenza delle consegne (due o tre la settimana), prezzo e compensodi [OSCURATO:PERSONA], nonché conferma del contatto diretto con la controparte estera («ora lidevo chiamare, però gli ho detto che li chiamo dopo che parlo con voi», prog. 8900RIT 1626/2009, a pag 38 sent. Trib. Locri).L'individuazione si rivela coerente, sul piano logico-fattuale, con lacomplessiva ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno posto in lucecome l'incontro del 9 aprile a Bovalino non costituisca mera prosecuzionediscorsiva di quanto convenuto a Buccinasco il 7 aprile, bensì lo snodo conclusivodella pianificazione, come dimostrato dall'impazienza di [OSCURATO:PERSONA] di«incominciare qualche cosa compare Antò» e dal fatto che fu in quella sede chel'imputato fu posto in contatto diretto con [OSCURATO:PERSONA], soggetto deputato acurare il transito della valigia presso lo scalo di [OSCURATO:PERSONA].L'eccepita contraddizione con il provvedimento milanese non apparesussistente. Il giudice di primo grado ha logicamente rilevato (cfr. pag. 20sentenza I grado, in relazione all'udienza del 28 gennaio 2021) come «ilprocedimento svoltosi dinnanzi all'[OSCURATO:PERSONA] milanese riguarda un fattodiverso (per quantità di stupefacente e modalità di importazione) da quello oggettodel presente giudizio», e come «l'utilizzo ai fini della contestazione di cui al capo1, di medesime fonti di prova già poste a fondamento del processo milanese, nonconfigurando l'identità del fatto, non comporta alcuno spostamento dicompetenza».In senso conforme, la Corte territoriale (p. 12) rimarca che il giudizio milaneseSudamerica, riguardante coimputati e contesto temporale solo parzialmentesovrapponibile, ma fatti materialmente diversi quanto a provenienza geograficadella sostanza, modalità di trasporto, quantitativi e ruoli.È stato pertanto correttamente ritenuto che la diversità ontologica dei fattiesclude la configurabilità del bis in idem e non determina alcun riflesso sullacompetenza per territorio, atteso che il radicamento del forum commissi delicti3.1. Sempre con riferimento alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], è parimentiinammissibile la censura, proposta dal medesimo, con cui si denuncia la nullitàdella sentenza impugnata per motivazione apparente e per asserito recepimentoacritico della decisione di primo grado.La doglianza non considera che, nel caso di doppia conforme, le motivazionidelle due sentenze si saldano in un unico corpo argomentativo, sempre che ilgiudice di appello, nel richiamare la decisione appellata, dia conto dellacondivisione critica del percorso logico seguito e si confronti con i punti essenzialidevoluti.Nella specie, la Corte territoriale non si è limitata a riprodurre clausoleadesive, ma ha riesaminato i profili centrali della responsabilità del ricorrente,prendendo posizione sulla competenza territoriale, sulla configurabilità deltentativo punibile, sulla natura della sostanza, sull’identificazione del [OSCURATO:PERSONA] nelsoggetto indicato come “Mico” e sul ruolo operativo a lui attribuito.Il rinvio alla sentenza di primo grado, pertanto, non assume naturameramente recettizia, ma opera quale integrazione di una motivazione checonserva autonoma capacità giustificativa, essendo fondata su specifici datiprobatori, quali le conversazioni captate, i tabulati telefonici, la videosorveglianzadell’abitazione di via Borrello e la progressione temporale degli incontri.4. Manifestamente infondata è la censura che investe la configurabilità deltentativo punibile di importazione di sostanze stupefacenti contestato al capo 1)della rubrica, articolata in modo sovrapponibile nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Le difese — pur con sfumature diverse — convergono nel sostenere che lacondotta degli imputati si sarebbe arrestata alla soglia della mera ideazioneprogettuale, senza superare la fase preparatoria irrilevante, in difetto di elementiidonei a integrare una trattativa "affidante" con controparte determinata, e inassenza di certezza sui dati essenziali dell'operazione (paese di provenienza,identità dei fornitori, prezzo definitivo, quantitativo, modalità esecutive).Va richiamato, quale punto di partenza, l'orientamento elaborato da questaCorte sulla individuazione della soglia di rilevanza penale del tentativo in materiadi importazione di stupefacenti, su cui sia il Tribunale (pp. 30-31 sentenza I grado)sia la Corte di appello (p. 14 ss.) hanno correttamente ancorato il proprio percorsomotivazionale.Si è a più riprese affermato che integra il tentativo di importazione di sostanzestupefacenti la condotta che, collocandosi in una fase antecedente all'acquistodella proprietà della droga destinata ad essere trasferita nel territorio nazionale,si presenti come idonea ed univocamente diretta alla conclusione di tale accordotraslativo, dando vita ad una trattativa sul cui positivo esito risulti che per lanatura, la qualità ed il numero dei contatti intervenuti, i contraenti abbiano ripostoconcreto affidamento (Sez. 1, n. 6180 del 27/11/2019, dep. 2020, Rv. 278484– 01; Sez. 3, n. 7806 del 15/11/2017, dep. 2018, Rv. 272446 - 01).Entro siffatto perimetro ermeneutico, i giudici di merito hanno valorizzato, conmotivazione non manifestamente illogica, una pluralità di indicatori fattuali ritenuticonvergenti nel senso della serietà e dell’affidabilità della trattativa.Le sentenze doppiamente conformi hanno analiticamente ricostruito laprogressione delle trattative attraverso la disamina di una serie di conversazionicaptate tra il 10 marzo e il 9 aprile 2010.È stato osservato come la sequenza, lungi dall'esibire i tratti di una meraspeculazione astratta, riveli una progressione lineare e cumulativa, ove ciascunincontro integra e perfeziona il precedente, sino al definitivo allestimento del pianooperativo.In particolare, le decisioni hanno evidenziato le seguenti conversazioni.Un primo dato è costituito dalla conversazione del 10 marzo 2010 (prog. 2808RIT 1626/2009) tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 32 sentenza I grado;p. 15 sentenza appello), nella quale i due — ben lungi dall'avviare un astrattoprogetto — danno conto di contatti già imbastiti con una controparte («dice quatroviamo gli accordi, dice voglio fargli vedere che siamo seri [...] in modo che glidimostriamo che siamo seri dice [...] può mandare uno alla settimana [...] intantodice noi restiamo con quelli che ci prendiamo venti giorni»), nota agli imputati neisuoi desiderata operativi («l'importante che sia un volo diretto, a loro interessache sia Alitalia o Lufthansa, per loro è uguale»), e con la prospettiva di operativitàentro venti giorni e cadenza settimanale delle consegne.Un secondo, decisivo snodo è individuato nella conversazione del 31 marzo2010 (prog. 7124 RIT 1626/2009) alla quale partecipano [OSCURATO:PERSONA], PelleAntonio e [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pp. 33-34 sentenza I grado; pp. 14-15 sentenzaappello). Vengono in rilievo plurimi indicatori di concretezza: la definizione delprezzo a duecentocinquantamila euro (importo confermato dalle stesse difesecome "indiscusso", cfr. trascr. ud. 13.06.2022, pag. 44, richiamata a pag. 41 sent.I grado); l'attribuzione a [OSCURATO:PERSONA] del compito di mediare con tale "Bruno", attivo aSan [OSCURATO:PERSONA], in vista di un possibile ribasso («voi ditegli a Bruno [...] possiamocalare [...] è calato, il prezzo di là [...] fai che cala il prezzo»); l'individuazione di"Mico" (poi identificato in [OSCURATO:PERSONA]) quale soggetto incaricato del trasporto («voil'avete incontrato a Mico, avete parlato pure per quel fatto? — quello dopo Pasquaviene»); la consistenza numerica della controparte («loro sono una squadra diotto, dieci e sono organizzati»); la pianificazione del cambio macchine per eludereeventuali inconvenienti («non è che deve andare quello con la macchina che havisto a loro [...] lui la ficca là sopra e quella macchina, no!»); la pretesa del Pelledi un incontro de visu con i fornitori («ma noi che dobbiamo fare per conoscercicon loro?»); il sistema di comunicazione del nominativo della valigia per via fax(«poi quello dice, partono e ci manda il fax e ci dice il nominativo della valigia»).A questi, le sentenze di merito collegano i dialoghi del 6 aprile 2010. Nelpomeriggio, alle ore 13.00 circa, l'incontro presso casa [OSCURATO:PERSONA] vede i [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] cl. 90, [OSCURATO:PERSONA] cl. 86) confluire all'abitazione di via Borrello,ove [OSCURATO:PERSONA] riferisce dell'imminente arrivo di una valigia «verso giovedì» (cfr.pag. 34-35 sentenza I grado); alle ore 15.15, nella conversazione prog. 8308 RIT1626/2009, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] trattano espressamente diquantità e prezzi («noi ci prendiamo la nostra... a noi poi ci vengono 08, 10, ce liprendiamo e poi gli altri se li prendono quegli altri [...] ma se te la portano, e dicea 30, va bene»), con [OSCURATO:PERSONA] che propone l'aumento del prezzo di rivendita («sepoi non vuole fare e noi ce la cacciamo a 45») e [OSCURATO:PERSONA] che annuncia la conclusione«in settimana» dell'accordo (cfr. pp. 34-35 sentenza I grado; pp. 15-16 sentenzaappello).Viene poi evidenziata la conversazione prog. 8309 delle ore 16.06, nella qualePelle indica a [OSCURATO:PERSONA] la collaborazione di "Mico" e fornisce elementi identificativi(«si li è mangiati mio padre... suo padre, suo padre gli diceva prestagli a questi,prestagli a quelli... tutti di pizzo»), tutti convergenti sull'identificazione di SergiDomenico, comprovata dai successivi contatti telefonici dell'utenza in uso alBarbaro verso quella di [OSCURATO:PERSONA] alle 16.29 dello stesso giorno (cfr. pag. 35 sentenzaI grado).È poi richiamata la conversazione del 7 aprile 2010 (prog. 8487 RIT1626/2009), nella quale si registra l'incontro a casa [OSCURATO:PERSONA] tra [OSCURATO:PERSONA], PelleAntonio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pp. 36-37 sentenza I grado; pp.16-17 sentenza appello). [OSCURATO:PERSONA] viene messo al corrente dei termini dell'affare,propone uno stratagemma alternativo al cambio macchina («io mi presento lì, apiedi... con un ragazzo... e gli dico al ragazzo, prenditi la loro macchina e vaidavanti... dove noi abbiamo l'altra macchina»). [OSCURATO:PERSONA], in tale frangente,conferma la qualità della merce («hanno detto che è buona, buona, buona,buona») e [OSCURATO:PERSONA] ribadisce il prezzo massimo accettabile di 30.000 euroal chilo.Ancora, evidenziano i giudici di merito che alle ore 19.56 della medesimagiornata, le conversazioni progg. 8501 e 8502 RIT 1626/2009 (cfr. pag. 37sentenza I grado; p. 17 sentenza appello) vedono il dialogo tra [OSCURATO:PERSONA] el'identificato [OSCURATO:PERSONA] (riconosciuto attraverso il riferimento ai fratelli Bruno detenutoa Milano e Mario operante nello stesso capoluogo, l'intercalare "dice" tipico, e ilriconoscimento fonico del [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA] comunica la conclusionedell'accordo di massima con la controparte («stamattina sono andato là e mi hadetto di procedere»), introduce per la prima volta [OSCURATO:PERSONA] comesoggetto deputato all'estrapolazione della valigia all'aeroporto («ha detto,possiamo fare pure un segno sopra la valigia»), specifica la sua percentuale del5%, e convengono di vedersi il venerdì pomeriggio. Nel prog. 8502 compare perla prima volta il termine esplicito "droga" («sì, lui si spaventa che non si scopra ladroga»), che dissolve ogni residuo dubbio interpretativo sull'oggetto dellatrattativa.I giudici di merito sottolineano, infine, l’episodio del 9 aprile 2010, progg.8900-8903 RIT 1626/2009 (cfr. pp. 37-38 sentenza I grado; p. 18 sentenzaappello), ove [OSCURATO:PERSONA] si presenta a casa [OSCURATO:PERSONA] accompagnato da [OSCURATO:PERSONA]: vengonorinnovate la percentuale, la frequenza di due o tre viaggi a settimana, le modalitàdel prelievo e del cambio macchina, e [OSCURATO:PERSONA] conferma di essere incontatto diretto con la controparte («ora li devo chiamare, però gli ho detto che lichiamo dopo che parlo con voi»).Alla luce della ricostruzione così dettagliatamente formulata nelle conformisentenze di merito, non manifestamente illogica appare la conclusione a cui lestesse pervengono secondo cui questa serrata progressione temporale comprova,oltre ogni ragionevole dubbio, come la condotta degli imputati abbia varcato lasoglia della mera ideazione e si sia tradotta in atti idonei, univocamente direttiall'importazione del carico.Invero, il Tribunale, alla pag. 47 della sentenza, conclude rilevando che «ilgrado di dettaglio della programmazione dell'affare, testimoniato dall'impazienzadi [OSCURATO:PERSONA] con riguardo all'avvio dell'operazione, non lascia residuare,pertanto, alcun dubbio, circa la serietà e concretezza di una trattativa, su cui tuttele parti riponevano il proprio affidamento»; e la Corte territoriale (p. 19) afferma,conformemente, che «non è possibile definire la condotta degli imputati comemera speculazione astratta sulla possibilità di organizzare un'importazione disostanza stupefacente dall'estero, bensì la stessa deve inquadrarsi nel concretotentativo di eseguire uno specifico piano operativo, interrotto da causa nondipendente dai soggetti agenti», coincidente con l'arresto del [OSCURATO:PERSONA] e delfiglio [OSCURATO:PERSONA] in data 21 aprile 2010 nell'ambito dell'operazione Reale, e di Macrìin data 11 maggio 2010 per associazione mafiosa.Le argomentazioni, al vaglio degli indicatori giurisprudenziali consolidati —natura, qualità e numero dei contatti — risultano scevre da vizi logici e sisottraggono al sindacato di legittimità.È manifestamente infondata, in tale prospettiva, la censura proposta da [OSCURATO:PERSONA]Giorgio, nella parte in cui assume che, anche ai fini del tentativo di importazione,sarebbe necessario un principio di esecuzione dell’attività materiale di introduzionedello stupefacente nel territorio nazionale.La doglianza non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata esovrappone impropriamente il piano della consumazione a quello del tentativopunibile. L’orientamento più recente, richiamato dalla Corte territoriale, richiede,ai fini della consumazione del delitto di importazione, l’assunzione, da partedell’importatore, della gestione dell’attività volta all’effettivo trasferimento dellostupefacente nel territorio nazionale; ma, proprio perché colloca in tale momentola soglia consumativa, ammette che le condotte anteriori al conseguimento, ancheall’estero, della disponibilità della sostanza possano integrare il tentativo quandosiano connotate da serietà e affidabilità e risultino univoche e idonee a determinarel’introduzione dello stupefacente nel territorio nazionale. In tal senso si sonoespresse Sez. 6, n. 40044 del 29/09/2022, Rv. 283942-01, nonché, in terminiconformi, Sez. 6, n. 9854 del 14/02/2024, Rv. 286165-01, e Sez. 4, n. 22863 del17/06/2025, non massimata, in fattispecie sovrapponibile di organizzazionedell’importazione di cocaina dalla [OSCURATO:PERSONA].Nel caso in esame, le conformi sentenze di merito hanno individuato, conmotivazione non manifestamente illogica, una trattativa avanzata, articolata suprezzo, quantitativo, modalità di trasporto e di ricezione in Italia, ruoli esecutivi econtatti con la controparte estera espressamente finalizzati all’importazione,sicché la censura si risolve nella richiesta di una diversa lettura del compendioprobatorio, non consentita in sede di legittimità.5. Sotto un ulteriore profilo, va affrontata la doglianza — sviluppatasegnatamente nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] — secondocui la mancata identificazione anagrafica della controparte cedente impedirebbe diconfigurare una trattativa "affidante", risolvendosi l'operazione in un contatto consoggetti meramente ipotetici.La censura è manifestamente infondata.Invero, ai fini del tentativo punibile, ciò che rileva non è l'identificazioneanagrafica della controparte, bensì l'esistenza di contatti effettivi e dotati diconcretezza con i fornitori, accertabile anche attraverso elementi indiretti: iresoconti che i mediatori riportino al committente, l'andamento progressivo delletrattative, la specificità dei termini negoziali (qualità, quantità, prezzo, modalità diconsegna).Nei precedenti già richiamati, non risulta elevata a requisito indefettibile laprevia identificazione nominativa della controparte; viene invece in rilievo laserietà della interlocuzione e la sua attitudine a collocare la condotta oltre la meraideazione.Nella vicenda in scrutinio, il giudice di merito (cfr. pag. 48 sentenza I grado;pp. 18-19 sentenza appello) ha dato puntualmente atto come dalle conversazioniemerga in modo univoco l'esistenza di interlocutori esterni al gruppo, con i qualiPelle [OSCURATO:PERSONA] — per il tramite di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e poi di MannoAlessandro — intratteneva contatti continuativi. La controparte risulta nota agliimputati nei suoi profili operativi («in settimana concludiamo il discorso con loro»;«l'importante è che sia un volo diretto, a loro interessa che sia Alitalia oLufthansa»; «quando loro la cacciano, ce la portano dove gli diciamo noi») e nellasua consistenza numerica («loro sono una squadra di otto, dieci e sonoorganizzati»). Il Tribunale osserva, con efficacia argomentativa, come la mancataidentificazione anagrafica della controparte non valga a smentire la comprovataesistenza dei contatti.A ciò si aggiunge — e si tratta di rilievo nodale — che la Corte territoriale hacorrettamente enucleato l'irrilevanza dell'individuazione del paese estero diprovenienza dello stupefacente, «risultando sufficiente, ai fini della decisione,constatare che si tratta di una località sita all'estero, poiché il trasporto dellasostanza doveva avvenire tramite volo internazionale, preferibilmente diretto edeffettuato, secondo i desiderata dei fornitori, da compagnie quali Lufthansa oAlitalia» (p. 19 sentenza appello).Ne consegue la manifesta infondatezza del rilievo.6. Va affrontata, nella medesima prospettiva, la doglianza relativa allaqualificazione della sostanza come cocaina, profilo apparentemente investito dalladifesa di [OSCURATO:PERSONA] attraverso la deduzione di travisamento ma che, in realtà,nell'art. 73, comma 1, anziché comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; connotevoli ricadute sanzionatorie ed estintive.L'apprezzamento della natura della sostanza quale cocaina, in regime di"droga parlata", riposa nella vicenda in scrutinio su un fascio convergente di indici,vagliati con rigore dai giudici di merito.Nel caso in disamina, i giudici di merito, con valutazione non manifestamenteillogica, hanno valorizzato plurimi convergenti indizi: il prezzo di acquisto, fissatoin 30.000 euro al chilogrammo, corrispondente — secondo la deposizione del testeM.llo Mauri (cfr. pag. 35 sentenza I grado) — al prezzo medio di importazione dellacocaina in [OSCURATO:PERSONA] nel periodo di riferimento; il quantitativo previsto perl’importazione, oscillante tra otto e dieci chilogrammi, dato non compatibile consostanze a basso valore unitario; la somma complessiva di 250.000 euro pattuita,perfettamente congruente col calcolo aritmetico (30.000 € × 8 kg = 240.000-250.000 €); in minor misura, la necessità di trasporto aereo internazionale, indifetto di senso operativo per la cannabis, posto che — come correttamenteosservato dal Tribunale alla pag. 47 — «se si fosse trattato di marijuana il gruppoPelle non avrebbe, di certo, avuto il bisogno di importarla, essendo notorial'esistenza di una cospicua attività di coltivazione di detta sostanza in [OSCURATO:PERSONA]», econ l'ulteriore considerazione che il valore unitario della cannabis nongiustificherebbe il costo di un'importazione aerea; gli apprezzamenti qualitativiricorrenti, scanditi dall'iterato «buona, buona, buona» di [OSCURATO:PERSONA] nel prog.8487 del 7 aprile 2010 e dalla domanda di [OSCURATO:PERSONA] «dipende che tipo è!», chepresuppongono una merce a destinazione di consumo che giustifichidifferenziazioni di qualità.I giudici di merito, per contestualizzare il dato, hanno poi rilevato come ilpresente procedimento si inserisca nel più ampio quadro investigativo che hacondotto all'accertamento di un'estesa rete di narcotraffico riconducibile alle'ndrine [OSCURATO:PERSONA] "Gambazza" e [OSCURATO:PERSONA] "Castanu", con la cocaina importata dalSudamerica come asse portante delle attività transnazionali (cfr. pp. 23-30sentenza I grado).Dunque, le conformi sentenze di merito hanno adeguatamente procedutoall'inquadramento del capo 1), quale segmento di un complessivo modus operandidedito al traffico di cocaina, in piena consonanza logico-sistematica con il datoemergente dalle altre operazioni accertate.Ne discende che la qualificazione della sostanza come cocaina risulta sorrettada motivazione logica, coerente e plurifattoriale, e in quanto tale sottratta alsindacato di legittimità.La censura è, di conseguenza, inammissibile.7. I motivi che lamentano il travisamento della prova —dedotti da SergiDomenico quanto all'identificazione e dalla difesa [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla tipologiadella sostanza — sono inammissibili.Questa Corte ha costantemente affermato che il vizio di travisamento dellaprova si configura esclusivamente in presenza di un errore di natura percettiva, ilquale cada sul significante — ossia sul contenuto oggettivo e materiale dell'attoprobatorio — e non già sul significato, vale a dire sull'apprezzamento del valoredimostrativo della prova medesima. Il travisamento, in altri termini, ricorrequando il giudice fondi il proprio convincimento su una prova inesistente nelprocesso, ovvero ne ignori una realmente acquisita, ovvero ancora ne alteri ilcontenuto in modo incontrovertibile, dando per dimostrato un fatto che l'attoprocessuale, nella sua oggettività, smentisce, o, di converso, negando un fatto cheil medesimo atto, nella sua evidenza testuale, afferma.Si tratta, per utilizzare un'immagine ricorrente nella giurisprudenza di questaCorte, di un errore "quasi fotografico", che investe la fedeltà della trasposizionedel dato probatorio decisivo nel ragionamento del giudice, senza attingere allasfera della valutazione (Sez. 5, n. 26455 del 9/06/2022, Rv. 283370 - 01; Sez. 6,n. 8610 del 5/02/2020, Rv. 278457 – 01; Sez. 5, n. 8188 del 4/12/2017, dep.2018, Rv. 272406 - 01).Sotto altro profilo, questa Corte ha chiarito che il vizio di travisamento, perassumere rilievo, deve possedere il requisito della decisività: l'errore percettivodeve essere idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo lamotivazione manifestamente illogica per l'essenziale forza dimostrativa del datoprocessuale travisato. Un errore marginale, inidoneo a scardinare l'impiantoargomentativo della sentenza, non integra il vizio in esame (Sez. 5, n.48050 del02/07/2019, Rv. 277758 – 01; Sez. 6, n.5246 del 16/01/2014, Rv. 258774 - 01).Le doglianze formulate dai ricorrenti non assolvono a siffatto onere e sirisolvono in una rivisitazione del compendio captativo finalizzata a sollecitare unarilettura delle conversazioni intercettate e dei riscontri esterni (videosorveglianza,tabulati, perizia trascrittiva, identificazione fonica).Quanto all'identificazione di [OSCURATO:PERSONA] nel "Mico" delle conversazioni, la [OSCURATO:PERSONA] (pp. 23-24 sentenza appello) ha esibito un percorso ricostruttivoarticolato — emersione del nominativo nelle ambientali del 31 marzo e 6 aprile,coincidenza temporale dell'arrivo «dopo Pasqua» ([OSCURATO:PERSONA] entra in casa [OSCURATO:PERSONA] ilmercoledì 7 aprile, tre giorni dopo la domenica di Pasqua), contatto telefonico del6 aprile alle 16.29 dall'utenza [OSCURATO:PERSONA] a quella in uso a [OSCURATO:PERSONA], identificazione visivatramite videosorveglianza, riconoscimento fonico — che si sottrae al sindacato dilegittimità.Ne consegue l'inammissibilità.È altresì inammissibile il profilo con cui [OSCURATO:PERSONA] prospetta l’omesso esame dellalettura alternativa di talune espressioni captate, e in particolare del riferimento al«buttare il cemento», ricondotto dalla difesa a un appalto edile. La censura nonindividua un travisamento percettivo del dato probatorio, ma contrappone allavalutazione convergente dei giudici di merito una diversa ipotesi interpretativa,isolando un segmento lessicale dal contesto complessivo della conversazione edalla sequenza degli incontri successivi. La Corte territoriale, infatti, ha valorizzatonon una singola espressione, ma un quadro conversazionale unitario, nel qualericorrono il riferimento alla valigia, al volo internazionale, al nominativo dacomunicare via fax, al cambio di autovetture, alla frequenza delle consegne, alprezzo al chilogrammo, alla qualità della merce e al ruolo del soggetto incaricatodel prelievo. In tale cornice, la prospettazione difensiva resta priva di decisività,poiché non scardina l’impianto logico della decisione e non si confronta con lapluralità degli indicatori, già esaminati, che sorreggono la qualificazione dellavicenda come trattativa avanzata per l’importazione di sostanza stupefacente.In ordine alla tipologia della sostanza, a fronte della approfondita analisi sopraillustrata, non risultano prospettate argomentazioni decisive idonee a disarticolarela non manifestamente illogica conclusione a cui giungono i giudici di merito.8. Il motivo che invoca la desistenza volontaria ex art. 56, comma 3, cod.pen.— radicandola nell'espressione «bloccate tutto» pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] nelprog. 8903 del 9 aprile 2010 — è manifestamente infondato.L'istituto della desistenza richiede una determinazione volontaria, autonomae non condizionata da fattori esterni, idonea a interrompere il processo causalegià avviato; la mancata consumazione del delitto deve dipendere dalla volontarietàche non deve essere intesa come spontaneità, per cui la scelta di non proseguirenell'azione criminosa deve essere non necessitata, ma operata in una situazionedi libertà interiore, indipendente da circostanze esterne che rendono irrealizzabileo troppo rischioso il proseguimento dell'azione criminosa (Sez. 4, n. 12240 del13/02/2018, Rv. 272535 – 01; Sez. 2, n. 7036 del 29/01/2014, Rv. 258791 –01).La pronuncia impugnata (p. 22), in piena consonanza con la sentenza di primogrado (pag. 46), ha valutato l'espressione «bloccate tutto» alla luce del contestoconversazionale complessivo, qualificandola come «sfogo provocatorio» rivolto asollecitare la controparte. Risultato esegetico corroborato dal fatto che,nell'immediato prosieguo del medesimo dialogo (sempre prog. 8903), il Pellecontinua a discorrere con [OSCURATO:PERSONA] di percentuali e di ripartizione del quantitativo eche [OSCURATO:PERSONA] riafferma la pretesa del compenso per l'attività di trasporto.La motivazione regge sotto il profilo logico-giuridico, escludendo che la meramanifestazione verbale possa integrare desistenza. Invero, la precisazionecontestuale sancisce, inequivocabilmente, che la frase costituiva pressione tatticadiretta a sollecitare il "via libera" della controparte, e non già rinuncia volontariaall'azione delittuosa.Il suddetto motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA], di conseguenza, èmanifestamente infondato.9. Quanto alla doglianza, formulata da [OSCURATO:PERSONA], secondo cui la suacondotta integrerebbe mera connivenza non punibile, va rilevato come lagiurisprudenza di legittimità individui il discrimen tra connivenza e concorso nelreato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 nella natura del contributoprestato.La connivenza postula un comportamento puramente passivo, di meraassistenza inerte; il concorso ex art. 110 cod.pen. richiede un consapevoleapporto, anche di natura morale, idoneo ad agevolare il proposito criminoso,garantendo all'autore una collaborazione sulla quale poter contare (Sez. 4,n. 34754 del 20/11/2020, Rv. 280244 – 02; Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015,Rv. 265167 - 01).Alla stregua di tali premesse, la censura risulta manifestamente infondata.La pronuncia impugnata (p. 20), in convergenza con la sentenza di primogrado (pag. 56), ha individuato il contributo causale del [OSCURATO:PERSONA] in elementipuntuali e convergenti — la presenza al colloquio del 6 aprile 2010 (prog. 8308),ove discute attivamente di prezzi e quantità e propone l'aumento del prezzo dirivendita («se poi non vuole fare e noi ce la cacciamo a 45»), utilizzando la primapersona plurale che disvela la sua piena adesione al gruppo; l'attivazioneimmediata del contatto telefonico con [OSCURATO:PERSONA] subito dopo aver ricevutol'input dal suocero (alle ore 16.29 del 6 aprile, l'utenza [OSCURATO:PERSONA] contatta quella inuso a [OSCURATO:PERSONA]); l'accompagnamento di [OSCURATO:PERSONA] a casa [OSCURATO:PERSONA] il 7 aprile, dopo averlopreviamente ragguagliato sui termini dell'affare e sul compito assegnato; lapropria disponibilità a prelevare materialmente lo stupefacente all'arrivo a Milanoe di gestirne il trasporto in concorso con [OSCURATO:PERSONA].Si tratta di argomentazione che illustra in termini non manifestamente illogicil’apporto significativo sul piano materiale e morale, lontano dal modello dellapassività che caratterizzerebbe la connivenza.10. Manifestamente infondato è il motivo articolato nell'interesse di PelleAntonio, che denuncia la sostanziale assenza di un contributo concorsualeautonomo, riferibile all'imputato, idoneo a fondare la responsabilità per concorsoex artt. 110 e 56 cod.pen., 73 d.P.R. n. 309/90.A favore della manifesta infondatezza del motivo militano gli elementi indicatialle pagg. 49-50 della sentenza I grado e alle pp. 23-24 della pronuncia impugnata— la partecipazione attiva al colloquio del 31 marzo 2010, in occasione del quale,insieme al padre e a [OSCURATO:PERSONA], viene definito il modus del trasporto della droga al difuori dell'aeroporto attraverso la doppia autovettura, con l'imputato che aderisceesplicitamente («ma la dobbiamo sempre mettere dall'altra parte», a indicare chela valigia non andasse posta nella vettura visibile alla controparte); la presenzaall'incontro del pomeriggio del 7 aprile 2010 (prog. 8487), ove l'imputato confermala qualità della merce («hanno detto che è buona, buona, buona, buona ... questaè buona, buona, buona»), elemento che presuppone interlocuzioni con soggettidediti al traffico; l'annuncio al padre dell'imminente arrivo di [OSCURATO:PERSONA] quelpomeriggio («questo qua tra oggi e domani vedi che viene»), comprovante ilmantenimento di contatti diretti con altri sodali; le manifestazioni di adesione alpiano operativo del [OSCURATO:PERSONA] alla pag. 50 della sentenza I grado («appunto ... così sifa — così dobbiamo fare, la cosa migliore questa è»).È stato in tal senso logicamente sostenuto che siffatti contributi, pur nonimplicando un ruolo direttivo, integrino quantomeno apporto morale dirafforzamento del proposito criminoso.La difesa richiama, in senso contrario, la sentenza Sez. 2, n. 32569 del16/06/2023, emessa nel processo “Mandamento”, con la quale [OSCURATO:PERSONA] èstato assolto in relazione a una diversa contestazione, sul rilievo della non univocavalenza indiziante della sua presenza ai colloqui paterni.Il richiamo, tuttavia, è aspecifico, poiché muove dal presupposto dell'identitàdei fatti, che qui difetta.Il diverso procedimento riguarda, secondo la stessa prospettazione, unavicenda autonoma, sicché l'apprezzamento compiuto sulla condotta dell'imputatonon è automaticamente trasferibile al presente giudizio, nel quale la responsabilitàè scrutinata con riguardo a un differente fatto di tentata importazione, ricostruitosulla base di un distinto compendio probatorio e di una diversa sequenza diinterlocuzioni. Ne consegue che il precedente evocato, in quanto aspecifico, nonvale, di per sé, a incrinare la tenuta del ragionamento svolto dalla Corte territorialenel presente processo.Non appare decisivo il rilievo secondo cui [OSCURATO:PERSONA] non avrebbepartecipato alla fase conclusiva di definizione dell’accordo, svoltasi il 9 aprile 2010alla presenza di [OSCURATO:PERSONA], avendo egli preso parte, secondo laprospettazione difensiva, alla sola fase preparatoria. La censura trascura che ilcontributo concorsuale può radicarsi anche in condotte anteriori, ove causalmenteinserite nella progressiva strutturazione dell’attività criminosa e idonee arafforzarne l’attuazione, come logicamente ritenuto dai giudici di merito sulla basedella partecipazione dell’imputato ai colloqui del 31 marzo e del 7 aprile 2010.10.1. Non coglie nel segno neppure la censura proposta da [OSCURATO:PERSONA] nellaparte in cui deduce l’assenza di correlazione diretta tra il compendio probatorio ela condotta di intermediazione attiva a lui attribuita.La Corte territoriale ha ricostruito il contributo del ricorrente non sulla base diuna mera presenza occasionale, ma valorizzando il ruolo di raccordo da lui svoltotra il gruppo facente capo a [OSCURATO:PERSONA] e i soggetti deputati alla faseaeroportuale dell’operazione.In particolare, le conversazioni del 7 aprile 2010 hanno consentito diindividuare in [OSCURATO:PERSONA] il soggetto che riferiva l’esito positivo delle interlocuzioni conla controparte, comunicava che «stamattina sono andato là e mi ha detto diprocedere», introduceva la figura di [OSCURATO:PERSONA] quale incaricato del prelievodella valigia presso lo scalo di [OSCURATO:PERSONA] e si confrontava sulle modalità diriconoscimento del bagaglio e sulla percentuale dovuta per tale attività. Si trattadi condotte che, lette nella sequenza progressiva degli incontri già esaminati,integrano un apporto causalmente significativo alla fase organizzativa deltentativo, poiché consentirono al gruppo acquirente di collegare la trattativa conla concreta modalità di introduzione della sostanza nel territorio nazionale. Lacensura, pertanto, si risolve nella richiesta di una diversa valutazione delsignificato dimostrativo delle intercettazioni, preclusa in sede di legittimità a frontedi una motivazione non manifestamente illogica.11. Profilo egualmente meritevole di approfondimento attiene all'aggravanterichiamata dall'art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309/90, della cui sussistenza si duolePelle [OSCURATO:PERSONA].La difesa muove dalla deduzione per cui, una volta esclusa l'aggravante dellaingente quantità ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90 e quella della finalità diagevolare l'associazione mafiosa ex art. 416 bis.1 cod.pen. (esclusionecristallizzata nel “ P.Q.Mappello), la mera invocazione del "comma 6" — succintamente motivata con laformula che «alla commissione del reato hanno attivamente partecipato almeno isei imputati e il coimputato [OSCURATO:PERSONA]» (p. 19 sentenza appello) — non avrebbeconsentito al ricorrente di apprezzare l'esatta qualificazione giuridica dell'aumento.Nel senso della manifesta infondatezza della doglianza milita la considerazioneche la circostanza, contestata sin dall'imputazione formale («Con l'aggravante delfatto commesso da tre o più persone in concorso tra loro», cfr. pag. 8 sentenza Igrado, capo 1), è stata pacificamente accertata in fatto (la partecipazione di seiimputati e di [OSCURATO:PERSONA], oltre al deceduto [OSCURATO:PERSONA] e ai non identificati"Bruno" e membri della «squadra di otto, dieci»), e il riferimento testualedell'art. 73, comma 6, all'aggravante del numero superiore a tre dei concorrentirende univoco l'inquadramento giuridico operato.La motivazione, pur sintetica, è sufficiente a integrare il giudizio disussistenza, atteso che la circostanza si presta ad accertamento essenzialmentefattuale.[OSCURATO:PERSONA] ritiene che la motivazione, ancorché sintetica, superi il sindacato dilegittimità, non emergendo dal testo della pronuncia alcun vizio logico, e tenutoconto della pacifica configurabilità in fatto della circostanza nei termini accertati.Il motivo va dunque ritenuto manifestamente infondato.12. Ulteriore motivo, sempre articolato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], èdiretto a denunciare la ritenuta recidiva ex art. 99, comma 1, cod.pen.La giurisprudenza costituzionale ha chiarito, con la sentenza n. 185 del 2015della Corte costituzionale, come il riconoscimento della recidiva esiga unavalutazione concreta della "progressione criminosa" tra il precedente e il nuovoreato, attraverso l'apprezzamento della relazione qualificata tra essi: tipologia diillecito, prossimità temporale, natura dei beni giuridici lesi. La circostanzadell'esistenza di un precedente penale, da sola considerata, non può fondarel'applicazione automatica dell'istituto. In senso conforme si sono espresse leSezioni Unite (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibé, Rv. 247838).Tanto premesso in linea generale, il motivo si rivela manifestamenteinfondato.A sostegno della motivazione impugnata milita la considerazione che il giudicedi primo grado (pag. 130 sentenza I grado) ha individuato la «spiccata proclivitàa delinquere» del ricorrente nella circostanza che l'imputato era stato condannatocon sentenza irrevocabile nel 2003 per associazione mafiosa, «il che dimostra unaspiccata proclività a delinquere, non arrestatasi col passare degli anni»; la [OSCURATO:PERSONA] (p. 26), richiamando i criteri di valutazione sulla posizione del [OSCURATO:PERSONA](“Analoghe considerazioni”) ha aggiunto che il dato del precedente reatoassociativo, unitamente alla nuova condotta, depone per la conclusione che il reatogiudicato è frutto della medesima spinta criminosa, insensibile alle pronunceprecedenti dell'autorità giudiziaria.Per altro verso, non può prescindersi dalla circostanza che la sentenzarichiamata risale al 2003 e attiene a una fattispecie associativa, mentre i fatti percui qui si procede sono del marzo-aprile 2010 e attengono al delitto di tentataimportazione di stupefacenti.La formula della medesima spinta criminosa e dell'insensibilità alle pronuncedi poco precedenti, utilizzata dalla Corte territoriale, recupera il canone dellarelazione qualificata enucleato dalla Consulta nella sentenza n. 185 del 2015,ancorando il giudizio non alla mera reiterazione cronologica, ma alla persistenzadi una matrice criminale di stampo organizzato, in cui l'illecito di stupefacenti sipone in continuità funzionale con la militanza in associazione di stampo mafiosoaccertata nel precedente giudizio.Alla luce delle esposte argomentazioni, il [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la motivazioneresa, ancorché sintetica, soddisfi il requisito minimo dell'individuazione della"relazione qualificata", sostanziandosi nella valutazione della reiterazione dicondotte espressione di un comune contesto di militanza criminale strutturata. Ilmotivo, pertanto, risulta inammissibile per manifesta infondatezza.12.1. Analogo motivo con cui si contesta la ritenuta recidiva è stato propostoda [OSCURATO:PERSONA], il quale ha contestato la valorizzazione di "precedenti" non ancoraaccertati con sentenza definitiva al momento della condotta in esame.La specifica questione non risulta devoluta in appello.Ne consegue che, in difetto di una specifica censura, non può prospettarsicome vizio della sentenza impugnata l'omessa o insufficiente motivazione su unpunto rimasto fuori dal devolutum.13. La doglianza relativa alle circostanze attenuanti generiche è statasollevata, con sfumature differenziate, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MacrìGiorgio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].Si impone una valutazione differenziata per ciascun ricorrente.Vale rammentare l'insegnamento di questa Corte secondo cui il diniego delleelementi astrattamente apprezzabili, essendo sufficiente che siano evidenziati gliaspetti ritenuti preponderanti ai fini del rigetto, anche sub specie di richiamoall'oggettiva gravità della condotta e all'assenza di forme di resipiscenza (Sez. 2,n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 – 02; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep.2019, Rv. 275509 – 03; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 – 01).In questa sede non viene in rilievo una nuova ponderazione nel merito deidati indicati dai ricorrenti, ma soltanto la verifica della tenuta logico-giuridica dellamotivazione con cui la Corte territoriale ha negato le attenuanti generiche,motivazione che può essere anche implicita, purché dal complesso della sentenzaemergano gli elementi reputati ostativi alla mitigazione (Sez. 4, n. 23679 del23/04/2013, Rv. 256201 – 01).Sotto tale limitato angolo visuale, le censure non colgono nel segno.Con specifico riguardo a [OSCURATO:PERSONA], la motivazione impugnata resiste alsindacato di legittimità, poiché individua, in modo non illogico, una pluralità dielementi ritenuti ostativi: il ruolo direttivo nel gruppo acquirente, già posto inrisalto dalle conformi sentenze di merito; l'intensità del dolo desumibile dallaprotratta pianificazione e dalla costante pressione esercitata per la conclusionedell'affare; l’assenza di elementi positivamente valutabili, il precedente perassociazione di stampo mafioso. Si tratta di indicatori che la Corte territoriale hareputato decisivi e che, senza necessità di un'analitica disamina di ogni deduzionedifensiva, sorreggono il diniego delle generiche.Quanto a [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata, letta unitamente a quella diprimo grado, rende percepibile la ragione del diniego nel rilievo attribuito allagravità oggettiva del fatto, all'assenza di elementi positivamente valutabili, alruolo di mediatore qualificato con la controparte fornitrice. In tal modo, lamotivazione espone gli aspetti ritenuti decisivi e si sottrae alle censure che, inrealtà, sollecitano una diversa graduazione del loro peso nel merito.Con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], il controllo di legittimità deve arrestarsi allaconstatazione che la Corte di merito ha esplicitato, in termini non apparenti, ilrilievo attribuito al suo ruolo di intermediazione con i fornitori esteri, ai contatticoltivati in funzione dell'operazione e alla capacità di raccordare il gruppo per lafase del prelievo della valigia. Anche l'assenza di elementi favorevoli specificirisulta, sia pure sinteticamente, recepita nel tessuto argomentativo delladecisione, sicché il motivo si risolve nella richiesta di una non consentitarivalutazione del merito.[OSCURATO:PERSONA], la motivazione impugnata non è né mancante némeramente apparente, avendo posto in evidenza il ruolo di preposto alla fase deltrasporto e la contribuzione propositiva manifestata nella elaborazione dellostratagemma alternativo al cambio di autovetture. La Corte territoriale ha dunquevalorizzato dati specifici di partecipazione attiva e consapevole, ritenendo recessivila giovane età e l'assenza di precedenti specifici: apprezzamento che, in quantosorretto da argomentazione non illogica, non è suscettibile di revisione in questasede.Quanto al [OSCURATO:PERSONA], il diniego delle generiche risulta dall'accertamentodell'attivo coinvolgimento nelle conversazioni dirimenti, dall'assenza di elementipositivi, e dalla collocazione in una rete strutturata.A ciò si aggiunge — con valenza trasversale — che il decorso del tempo daifatti (commessi nel marzo-aprile 2010) è stato esattamente valorizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] (p. 26) non come ostativo al diniego delle generiche, bensì come fattoredi mitigazione del trattamento sanzionatorio.Si è proceduto, infatti, a una sensibile riduzione della pena, applicando unapena base inferiore a quella di primo grado e calcolando l'aumento perl'aggravante con criterio meno severo. Trattasi di soluzione dosimetricaequilibrata, che incorpora il dato favorevole del decorso temporale senza per ciòsolo ribaltare il diniego delle generiche, motivato sulla base della gravità oggettivae della mancanza di elementi positivi, indicatori che non si elidono col merotrascorrere del tempo.Quanto al profilo comparativo prospettato da [OSCURATO:PERSONA], che invoca ilriconoscimento delle attenuanti generiche in ragione della diversa soluzioneadottata per i concorrenti del capo 24), la doglianza è manifestamente infondata.Il raffronto tra posizioni appartenenti a vicende criminose distinte non puòessere condotto secondo automatismi egualitari, fondati sulla mera comparazionedel trattamento riservato ai coimputati, dovendo invece il giudice procedere a unavalutazione individualizzata della concreta fisionomia del fatto, della diversastruttura dell’operazione, del ruolo del singolo imputato e degli elementi soggettiviemergenti dal compendio probatorio.Ne consegue che il diniego delle generiche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nonviola il principio di parità di trattamento, essendo sorretto da una valutazioneindividualizzata e logicamente distinta.I motivi sono dunque manifestamente infondati per tutti i ricorrenti.13.1. È manifestamente infondato anche il motivo con cui [OSCURATO:PERSONA] la determinazione della pena ai sensi dell’art. 133 cod.pen., deducendol’assenza di una motivazione rafforzata sullo scostamento dal minimo edittale. Ladoglianza non considera che il giudice di merito, quando la pena sia contenutaentro limiti inferiori al medio edittale e risulti dal complesso della motivazione ilpercorso valutativo seguito, non è tenuto a una puntuale disamina di tutti i criteridi cui all’art. 133 cod.pen., essendo sufficiente il richiamo agli elementi ritenutipreponderanti.Nel caso in esame, la Corte territoriale ha rideterminato la sanzione in sensofavorevole all’imputato, valorizzando il decorso del tempo e riducendo la penarispetto a quella inflitta in primo grado, ma ha al contempo mantenuto untrattamento differenziato rispetto agli altri concorrenti in ragione del ruolo direttivodi [OSCURATO:PERSONA], della sua posizione di promotore della trattativa, dell’intensitàdel dolo, della pressione esercitata per l’avvio delle consegne, della gravitàoggettiva del fatto e della recidiva ritenuta.La motivazione sul trattamento sanzionatorio, letta unitamente ai passaggidedicati alla ricostruzione del ruolo dell’imputato e al diniego delle attenuantigeneriche, consente dunque di individuare con chiarezza gli indici di gravitàvalorizzati ai fini della dosimetria della pena. La censura si risolve, pertanto, nellasollecitazione di una rivalutazione quantitativa del trattamento sanzionatorio, nonconsentita in sede di legittimità.13.2. Con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], è pure manifestamente infondato ilmotivo aggiunto, attinente al trattamento sanzionatorio, con cui lamenta lamancata specificazione della pena base su cui è stata operata la riduzione per ltentativo.Al riguardo è sufficiente richiamare il costante orientamento di questa Corte,secondo cui il delitto tentato costituisce figura autonoma di reato, qualificato dauna propria oggettività giuridica e da una propria struttura, delineate dallacombinazione della norma incriminatrice specifica e dalla disposizione contenutanell'art. 56 cod. pen., che rende punibili, con una pena autonoma, fatti nonaltrimenti sanzionabili, perché arrestatisi al di qua della consumazione. Da taleautonomia dell'illecito e della sanzione consegue che, in presenza di delittotentato, la determinazione della pena può effettuarsi con il cosiddetto metododiretto o sintetico, cioè senza operare la diminuzione sulla pena fissata per lacorrispondente ipotesi di delitto consumato, oppure con il calcolo "bifasico", cioèmediante scissione dei due momenti indicati, fermo restando che nessuno dei duesistemi può sottrarsi al rispetto dei vincoli normativi relativi al contenimento dellariduzione da uno a due terzi, la cui inosservanza comporta violazione di legge (Sez.5, n. 39475 del 19/06/2013, Rv. 256711 – 01; Sez. 1, n. 37562 del 16/05/2001,Rv. 220189 – 01).Nel caso in esame, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione delcriterio diretto o sintetico, determinando la pena per il delitto tentato entro lacornice edittale risultante dal combinato disposto degli artt. 56 cod. pen. e 73d.P.R. n. 309 del 1990, senza necessità di esplicitare dapprima la penacorrispondente all’ipotesi consumata e di procedere poi alla relativa diminuzione.La doglianza difensiva, incentrata sulla mancata indicazione della pena basedel reato consumato, non individua pertanto alcuna violazione di legge, poichépresuppone come obbligatorio un metodo di calcolo che la giurisprudenza dilegittimità considera soltanto alternativo rispetto a quello sintetico, ferma restandola verifica del rispetto dei limiti edittali propri del tentativo.14. È inammissibile il motivo aggiunto proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],con il quale si deduce l’omessa pronuncia della Corte di appello sulla richiesta diapplicazione della continuazione, ai sensi dell’art. 81, comma 2, cod.pen., tra ilreato oggetto del presente procedimento e quello giudicato nel procedimentodenominato “Reale”, definito con sentenza irrevocabile.La censura non supera il vaglio di ammissibilità, poiché risulta formulata intermini privi della necessaria specificità e autosufficienza. Il ricorrente, infatti, nonindica gli estremi essenziali della sentenza irrevocabile invocata quale termine dicomparazione, non ne allega il contenuto rilevante, non precisa gli elementi fattualidai quali desumere l’identità del disegno criminoso e neppure deduce di avereprodotto, nel giudizio di merito, la decisione posta a fondamento della richiesta.In difetto di tali allegazioni, il giudice di appello non era posto nelle condizionidi verificare la sussistenza dei presupposti richiesti per il riconoscimento dellacontinuazione, che esige l’accertamento di una programmazione unitaria originariae non può essere desunta dalla mera omogeneità dei titoli di reato, dalla contiguitàtemporale o dalla comune collocazione dei fatti in un medesimo contesto criminale.Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per l’interessato di proporre l’istanzain sede esecutiva, ove potrà compiutamente documentare la sentenza irrevocabilerichiamata e gli elementi concreti idonei a fondare la dedotta unicità del disegnocriminoso.14.1. I nuovi motivi depositati nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA](salvo, per quest’ultimo, quanto già osservato al paragrafo 13.2) non introduconoquestioni autonome rispetto a quelle già esaminate, ma ripropongono, sia purecon ulteriori sviluppi argomentativi, i profili concernenti la configurabilità deltentativo, l’affidabilità della trattativa, la natura della sostanza, i rispettivi ruoliconcorsuali e il trattamento sanzionatorio. Essi restano pertanto già scrutinati nelleconsiderazioni che precedono, le quali hanno preso in esame i nuclei essenzialidelle doglianze originarie e delle successive integrazioni, senza che dalle deduzioniaggiunte emergano elementi nuovi, specifici e decisivi idonei a incrinare la tenutalogico-giuridica della motivazione impugnata.15. L’esame delle censure proposte dagli imputati chiamati a rispondere delcapo 24) deve muovere dai motivi che investono la dedotta violazione dell'art. 56cod.pen. e il vizio di motivazione sulla configurabilità del tentativo punibile.I quattro ricorrenti convergono nel sostenere che la motivazione dellasentenza impugnata sulla riqualificazione della condotta in tentativo punibile èmanifestamente illogica e contraddittoria.La Corte territoriale — assumono — dà atto, da un lato, di plurimi indicatoridi inaffidabilità della trattativa: le numerose dilazioni dei referenti sudamericaniche fecero «sfumare l'affare» (pag. 32); il sospetto di truffa; la scarsa fiducia deglistessi imputati nel [OSCURATO:PERSONA] (pag. 28); la perseveranza del [OSCURATO:PERSONA] nelperseguimento di interessi personali durante i soggiorni in [OSCURATO:PERSONA]; la dubbiamorte del custode "Mono" e l'estenuante strategia dilatoria seguita; ciononostante,dall'altro lato, perviene alla qualificazione della trattativa come «seria e affidabile».Tale conclusione viene censurata come apodittica, fondata su petizione diprincipio, lesiva del canone in dubio pro reo, in quanto avrebbe inammissibilmenteinvertito l'onere della prova della "serietà" sulla difesa.15.1. Sul tratto distintivo tra consumazione e tentativo nel delitto diimportazione di stupefacenti coesistono in giurisprudenza due orientamenti.Secondo un primo orientamento, il delitto si consuma con la conclusionedell'accordo tra acquirente e venditore avente ad oggetto qualità, quantità eprezzo, senza che sia necessaria la traditio (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 7806 del15/11/2017, dep. 2018, Rv. 272446; Sez. 3, n. 1555 del 21/09/2021, dep. 2022,Rv. 282407; Sez. 4, n. 21266 del 14/05/2025, espressamente richiamata dallaCorte territoriale).Secondo un orientamento più recente — al quale la Corte di appello haconsapevolmente aderito — «ai fini della consumazione del delitto di importazionedi sostanze stupefacenti ... non è sufficiente la mera conclusione dell'accordo traacquirente e venditore finalizzato all'importazione dello stupefacente, sussistendola quale si configurerebbe la condotta di detenzione, ma è necessaria l'assunzioneda parte dell'importatore della gestione dell'attività volta all'effettivo trasferimentodello stupefacente nel territorio nazionale»; conseguentemente «tutte le condotteche si collocano in una fase antecedente il conseguimento, anche all'estero, delladisponibilità della sostanza possono configurare un tentativo punibile diimportazione solo nel caso in cui siano connotate da serietà e affidabilità ... erisultino univoche e idonee a determinare l'introduzione dello stupefacente nelterritorio nazionale» (Sez.6, n. 40044 del 29/09/2022, Rv. 283942-01. In sensoconforme, Sez. 6 n. 9854 del 14/02/2024, Rv. 286165-01, in fattispecie del tuttoanaloga di acquisto in Sudamerica per il tramite di intermediari, cui era statoinviato il denaro per gestire la spedizione, non avvenuta per impossibilità diapprovvigionamento; Sez. 4, n. 22863 del 17/06/2025, n.m., in fattispeciesovrapponibile di trafficanti calabresi che avevano organizzato l'importazione dicocaina dalla [OSCURATO:PERSONA]).Con specifico riferimento al tentativo, è comunque assodato che integra iltentativo di importazione di sostanze stupefacenti la condotta che, collocandosi inuna fase antecedente all'acquisto della proprietà della droga destinata ad esseretrasferita nel territorio nazionale, si presenti come idonea ed univocamente direttaalla conclusione di tale accordo traslativo, dando vita ad una trattativa sul cuipositivo esito risulti che per la natura, la qualità ed il numero dei contattiintervenuti, i contraenti abbiano riposto concreto affidamento. (Sez. 1, n. 6180del 27/11/2019, dep. 2020, Rv. 278484).È stato altresì precisato che le condotte che si collocano in una faseantecedente il conseguimento, anche all'estero, della disponibilità della sostanzapossono configurare un tentativo punibile di importazione solo nel caso in cui sianoconnotate da serietà e affidabilità e risultino univoche e idonee a determinarel'introduzione dello stupefacente nel territorio nazionale (Sez. 6, n. 40044 del29/09/2022, Rv. 283942 - 01).In senso opposto, è stato escluso il tentativo punibile in presenza di «unarichiesta dal contenuto meramente esplorativo, in assenza di indicazioni su tipo,quantitativo e prezzo» della sostanza.15.2. Alla luce dei suindicati principi, i motivi sono manifestamente infondati,per le ragioni che seguono.Va innanzitutto chiarito che la riqualificazione operata dalla Corte di appello— in melius per gli imputati, posto che l’ipotesi di reato consumato è stataricondotta al tentativo, con riduzione di pena — costituisce esercizio coerente delpotere di riqualificazione.La Corte territoriale ha consapevolmente aderito all'orientamento piùrigoroso, che le ha imposto di accertare se vi fosse stato il conseguimento, ancheall'estero, della materiale disponibilità della sostanza e del controllo dellesuccessive operazioni di trasporto.All'esito di tale verifica la Corte ha escluso la consumazione perché «l'unicoelemento mancante rispetto al perfezionamento dell'importazione è la materialepresa di possesso dello stupefacente da parte del gruppo di italiani» (pag. 32); haravvisato invece il tentativo punibile.Tale conclusione è immune da vizi.La doglianza che la condotta sarebbe rimasta nella fase degli atti meramentepreparatori — non punibili — non resiste al confronto con le logiche argomentazioniesposte dalle sentenze di merito.Vengono evidenziati dai giudici di merito, in particolare, i seguenti dati difatto, tratti dalla sentenza di primo grado, cui la Corte di appello espressamenterinvia.È sottolineata la predisposizione di una struttura operativa di collegamento:in data 21 febbraio 2012, [OSCURATO:PERSONA] — accompagnato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]— si recava nella provincia di Catania per acquistare Smartphone e SIM Cardfittiziamente intestati, allo scopo di consentire al gruppo di comunicare attraversoBlackBerry Messenger su chat protette da password (Sent. Trib. Locri, pag. 120;intercettazioni ambientali del 21-22 febbraio 2012).È valorizzata la raccolta dei fondi e finanziamento bancario di € 25.000. Allafine di maggio 2012 [OSCURATO:PERSONA] stipulava un contratto di finanziamento conMPS, filiale di [OSCURATO:PERSONA], dal quale risulta un accredito di € 25.100,00 in data 14maggio 2012 (Sent. Trib. Locri, pag. 121, con riferimento al bonificon. 0585099754485). La conversazione del 26 maggio 2012 (prog. 16564 R.I.T.2327/2011) rende, sul punto, una manifestazione di volontà inequivocabile dellostesso [OSCURATO:PERSONA]: «questi sono soldi che si devono solo investire là, se sidevono investire là ... ma questi qua servono per essere investiti là, non dobbiamofare spese in giro perché non esistono per spese in giro» (passaggio testualmentetrascritto a pag. 121 della sentenza di primo grado). La destinazione delfinanziamento all'acquisto dello stupefacente è dunque logicamente argomentatain sentenza.Nello stesso senso, vengono considerati i versamenti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Indata 8 maggio 2012 [OSCURATO:PERSONA] conferiva € 1.000 a [OSCURATO:PERSONA], promettendoulteriori versamenti su una carta prepagata che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe portato con séin [OSCURATO:PERSONA] (Sent. Trib. Locri, pag. 121; prog. 13926 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], R.I.T.2327/2011). Il 28 maggio 2012 [OSCURATO:PERSONA] consegnava a [OSCURATO:PERSONA] ulteriori€ 1.500 (Sent. Trib. Locri, pag. 122; conv. del 19.01.2013, prog. 11818, R.I.T.1693/2012).È altresì dato rilievo al viaggio in [OSCURATO:PERSONA] e al contatto diretto con i fornitori.Il 18 luglio 2012 [OSCURATO:PERSONA] partiva da Roma-Fiumicino, via Madrid, per giungere inColombia (volo Avianca — Sent. Trib. Locri, pag. 122). Lo seguiva, il 4 agosto2012, [OSCURATO:PERSONA], che — come puntualmente osservato dal Tribunale (pag.122) — era il segnale che GERMANO' aveva raggiunto l'accordo con i fornitoricolombiani per l'acquisto di un quantitativo di stupefacente.È indicata come rilevante la visione personale della sostanza.Nella conversazione ambientale del 30 settembre 2012, prog. 1547 R.I.T.1693/2012 (Sent. App., pag. 29; Sent. Trib. Locri, pag. 124), [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] di aver visto personalmente lo stupefacente («l'ho incartataio!»). Lo stesso dato è ribadito nella conversazione ambientale del 28 settembre2012, prog. 28314 R.I.T. 2327/2011 (Sent. Trib. Locri, pag. 123-124): «tuofratello l'ha vista, non è che non l'ha vista, quando la facevano, tutte cose ... è là... è già trattata». Non si tratta dunque di mere asserzioni del [OSCURATO:PERSONA], ma diautonoma constatazione de visu del coimputato [OSCURATO:PERSONA], recatosi inColombia.È altresì richiamato in sentenza il pagamento parziale del prezzo (pattofiduciario), quale indicatore di serietà della trattativa, eccedente la soglia dellemere intenzioni. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], conversando con [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],chiariva che lo stesso era avvenuto con un patto fiduciario, in virtù del quale gliitaliani avevano pagato solo la metà del prezzo pattuito, rimandando il saldo deltotale al momento in cui la merce sarebbe giunta sul territorio nazionale (Sent.Trib. Locri, pag. 127).Sono inoltre valorizzate dagli stessi giudici di merito la definizione dellemodalità di trasporto e progettazione del contenitore. [OSCURATO:PERSONA] avevapersonalmente progettato il contenitore destinato a essere agganciato sotto lachiglia della nave per il trasporto, e aveva contestato l'errata realizzazione da partedei colombiani («gliel'ho disegnato rettangolare e l'hanno fatto rotondo» — Sent.Trib. Locri, pag. 128, conv. del 23.09.2012, prog. 1150 R.I.T. 1693/2012). Taletipo di partecipazione attiva alle modalità tecniche del trasporto non è attopreparatorio esplorativo, ma documenta la gestione operativa dell'importazione.È illustrata la definizione del piano di estrazione dal porto. Nella conversazioneambientale del 28 settembre 2012, prog. 28314 R.I.T. 2327/2011 (Sent. Trib.Locri, pag. 123), [OSCURATO:PERSONA] illustra a [OSCURATO:PERSONA] il piano per il prelievo dellamerce nel porto di [OSCURATO:PERSONA] mediante gommone, prima dello scarico a terra delcontainer («me la danno a me nell'acqua ... li aspetto di sotto con il gommone,me la calano e me ne vengo!»). Il livello di dettaglio operativo — luogo di carico,luogo di sbarco, modalità di estrazione, complicità nell'area portuale — èlogicamente apprezzato come incompatibile con il piano della mera ideazionecriminosa.Allo stesso modo le sentenze di merito sottolineano la definizione del progettocriminoso a regime.Nella conversazione ambientale del 30 settembre 2012, prog. 1547 R.I.T.1693/2012 (Sent. App., pag. 29; Sent. Trib. Locri, pag. 124), [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] che il progetto era «acquistare 50 chilogrammi di sostanzastupefacente da rivendere e, con il ricavato, acquistare ulteriori 200 chilogrammi»(«cioè l'obiettivo qual era? Che tu porti 50 scatole di gambero, prendi i soldi e vaicon quelle 50 scatole e ne compri 200 scatole, giusto?»). Il dato viene sottolineatonel senso della dimensione professionale e progettuale dell'operazione, ben al dilà del singolo atto di approvvigionamento.Viene richiamata come significativa la reazione successiva alla notizia dellamorte di "Mono". Una volta appresa, il 15 novembre 2012, la notizia della mortedel custode colombiano e del furto dello stupefacente, [OSCURATO:PERSONA] chiedevaimmediatamente la restituzione del denaro già versato ai colombiani. [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre evidenziato che i fornitori, lungi dal rendersi irreperibili,avevano prospettato una nuova spedizione secondo le modalità inizialmenteconcordate.Si tratta di argomentazione che, nel perimetro del sindacato di legittimità,non presenta profili di manifesta illogicità, poiché attribuisce rilievo, da un lato,alla richiesta di restituzione quale indice della pregressa dazione di somme infunzione dell’operazione e, dall’altro, alla prosecuzione delle interlocuzioni con lacontroparte sudamericana quale elemento ritenuto incompatibile con laprospettazione difensiva di una truffa originaria.Alla luce delle circostanze, puntualmente illustrate nelle sentenze di merito,non manifestamente illogica è la conclusione secondo cui l'insieme di tali elementi— singolarmente significativi, e complessivamente convergenti — superaampiamente la soglia degli atti preparatori non punibili e integra il "concretoaffidamento" sull'esito dell'operazione di importazione richiesto dallagiurisprudenza per la configurabilità del tentativo.15.3. Le censure difensive non scalfiscono la tenuta della motivazioneimpugnata, per le seguenti ragioni concorrenti.Come correttamente osservato dalla Corte territoriale, le dilazioni si collocanodopo il raggiungimento dell'accordo nei suoi elementi essenziali (è la stessa Corte,pag. 31, a precisare che «alla partenza dal Sudamerica di [OSCURATO:PERSONA], idettagli dell'operazione, riguardanti natura, quantità e prezzo dello stupefacenteerano stati definiti»); esse, dunque, non incidono sulla serietà della trattativa almomento del suo perfezionamento, ma riguardano la sola fase terminale(consegna e trasporto), ossia la fase in cui l'operazione è naufragata «per causeindipendenti dalla volontà degli imputati», come da contestazione.Con riferimento al dedotto sospetto di truffa, contrariamente a quantoprospettato dai ricorsi, la Corte territoriale non ha invertito l'onere della prova.Il passaggio motivazionale di cui si duole la difesa («per altro verso nonemergono concreti elementi a sostegno di una simile ipotesi» — Sent. App., pag.32) non costituisce inversione del thema probandum, ma è il logico portato dellavalorizzazione di dati positivi che escludono la tesi della truffa originaria: inparticolare, la richiesta immediata di rimborso da parte di [OSCURATO:PERSONA]; la propostaalternativa avanzata dai colombiani; il dato che i fornitori sudamericani non si sonoresi irreperibili ma hanno mantenuto il rapporto.La motivazione sul punto non è dunque solo apparente, ma valorizza specificielementi di segno opposto alla tesi difensiva.Quanto alla dedotta inaffidabilità del [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale ha distinto,con argomentazione che non presenta profili di manifesta illogicità, la sfiducianutrita dagli imputati nelle sue capacità di gestione del denaro dalla diversaquestione concernente la concretezza del programma criminoso nei rapporti con ifornitori sudamericani.In questa prospettiva, le conversazioni richiamate dai ricorsi, e in particolarequella del 26 maggio 2012, prog. 16563, nella quale [OSCURATO:PERSONA] riserve sulle precedenti gestioni del [OSCURATO:PERSONA], sono state lette noncome indice univoco della consapevolezza di un raggiro in atto, ma comeespressione di cautela interna al gruppo finanziatore.La conclusione non si espone a censure di manifesta illogicità, poiché la Corteha valorizzato, in senso coerente, il dato ulteriore del viaggio di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto indicativo di un controllo diretto sull’evoluzionedell’operazione e idoneo, secondo la ricostruzione recepita nelle sentenze dimerito, a rassicurare il gruppo italiano sull’effettività dell’affare.L'argomento delle continue dilazioni come prova di mancanza di volontà o dicapacità di adempiere (motivo I del ricorso [OSCURATO:PERSONA], pag. 5) è aspecifico.Invero, se le dilazioni costituissero, di per sé, indice di mancanza di serietà,sarebbe in radice esclusa la configurabilità stessa del tentativo punibile, perché —per definizione — il tentativo si configura in fattispecie in cui il programmacriminoso non è giunto a compimento. La giurisprudenza richiede, come si è visto,"univocità" e "idoneità" degli atti, non già la garanzia dell'esito positivo: lavalutazione ex ante sulla idoneità degli atti deve essere condotta con riferimentoal momento in cui essi furono compiuti, non ex post alla luce del fallimento.15.4. In sintesi, la valutazione complessiva del compendio captativo da partedella Corte territoriale risulta logica, coerente e lineare con le massime diesperienza, e non attinge la soglia della manifesta illogicità.Al riguardo, si rammenta che l'interpretazione delle conversazioni intercettatecostituisca questione di fatto, devoluta alla cognizione esclusiva del giudice dimerito e sottratta al sindacato di legittimità se non nei limiti della manifestaillogicità della motivazione (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01).La sussunzione del fatto nello schema del tentativo punibile ex artt. 56cod.pen. e 73 D.P.R. 309/90 è correttamente operata dalla sentenza impugnata,sulla base di motivazione adeguata, immune da vizi logici e fondata su datiistruttori puntualmente illustrati nella sentenza di primo grado (segnatamente allepp. 120-127), cui la Corte territoriale ha fatto rinvio integrandone i passaggiessenziali.I motivi vanno pertanto dichiarati inammissibili in quanto manifestamenteinfondati.16. Occorre quindi scrutinare i motivi che investono l’accertamento dellanatura della sostanza e la conseguente qualificazione giuridica della condotta.I ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] (motivo II), [OSCURATO:PERSONA] (motivo 2) eGangemi [OSCURATO:PERSONA] (motivo III) censurano la motivazione sulla qualificazione dellasostanza come cocaina (art. 73, comma 1-bis, D.P.R. 309/90), sostenendo cheessa sia frutto di un'inferenza meramente geografica ("[OSCURATO:PERSONA] → cocaina"); nonconfortata da alcuna risultanza tecnica (mancato sequestro; assenza di analisi);smentita dall'esame dibattimentale del M.llo Mariani all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA](pag. 74 del verbale stenotipico), che ha riconosciuto l'assenza di «alcunaddentellato oggettivo» sulla natura di cocaina; contraddetta dalla modestia dellesomme effettivamente investite (sostanzialmente € 6.000, ove si consideri che ilfinanziamento bancario di € 25.000 a [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe statoutilizzato, come dedotto dagli estratti conto delle carte prepagate).16.1. Va premesso che, in tema di accertamento della natura della sostanzastupefacente, la giurisprudenza di legittimità è univoca nel principio per cui, incaso di mancato sequestro, «non è necessaria l'effettuazione di una periziatossicologica, essendo sufficienti altri mezzi di prova, quali le dichiarazionitestimoniali o confessorie e le risultanze degli accertamenti di polizia o di altri indizigravi, specifici e concordanti» (Sez. 3, n. 18611 del 18/01/2019, Rv. 275704 -01; Sez. 5, n. 5130 del 04/11/2010, dep. 2011, Rv. 249703 - 01, in fattispeciein cui l'accertamento sul tipo di sostanza commerciata o da importare era statoeffettuato proprio sulla base di intercettazioni telefoniche).Inoltre, qualora residui un dubbio non superabile, opera il principio del favorrei, con qualificazione del fatto nell'ipotesi meno grave configurabile (Sez. 6, n.47523 del 29/10/2013, Rv. 257836 - 01).Il punto di equilibrio è il seguente: il giudice di merito può fondare laqualificazione su prova logica purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti; ilfavor rei opera solo quando, esauriti gli strumenti dell'inferenza logica, residui unasituazione di dubbio sul tipo di sostanza non altrimenti superabile.16.2. Tanto premesso, i motivi sono manifestamente infondati.La motivazione della sentenza impugnata sulla qualificazione della sostanza,pur sintetica, è giuridicamente corretta e non manifestamente illogica, posto chesi fonda — anche per relationem alla sentenza di primo grado — su un complessodi indici convergenti, gravi, precisi e concordanti, che escludono il dubbio rilevante.Le sentenze di merito hanno desunto la natura della sostanza come cocainada una pluralità di elementi convergenti.Viene in primo luogo sottolineato il valore economico complessivodell'operazione, giacché il progetto, come esplicitato da [OSCURATO:PERSONA] aGangemi nella conversazione del 30 settembre 2012 (prog. 1547 R.I.T.1693/2012; pag. 124 sentenza di primo grado), prevedeva l'acquisto di 50chilogrammi di sostanza con immediato reinvestimento del ricavato per ulteriori200 chilogrammi. L'investimento documentato dei concorrenti — finanziamentobancario di 25.000 euro specificamente destinato all'operazione e specialmente ilcontributo programmato in misura di 20.000 euro ciascuno, cui si aggiungono ilconferimento di [OSCURATO:PERSONA] per 4.000-4.500 euro e quello iniziale di [OSCURATO:PERSONA] per 1.000euro — si rivela coerente con un acquisto di cocaina, attesi i valori di mercatoall'ingrosso dell'epoca, oscillanti tra 30.000 e 40.000 euro al chilogrammo; nonassume rilievo contrario la dedotta mancata utilizzazione delle carte prepagate,poiché tale dato attiene alla movimentazione del singolo strumento finanziario enon al complessivo apporto economico, pacificamente confermato dallo stessoCortese [OSCURATO:PERSONA] nella conversazione del 19 gennaio 2013 (pag. 116 sentenza diprimo grado), allorché afferma che «abbiamo speso ventimila euro ciascuno».Viene poi valorizzato il profilo operativo dei narcotrafficanti contattati, giacchédalla sentenza di primo grado emerge che i fornitori sudamericani — «Daniel»,«Mono», il gruppo dei «guerriglieri» che gestiva i porti — erano operatori inseritiin un circuito professionale di traffico internazionale, come desumibile daiquantitativi evocati («trecento, cinquecento» chilogrammi), dal riferimento asoglie minime di convenienza economica («non vale la pena») e dalla loro capacitàdi gestire canali logistici complessi.Nella stessa direzione sono state valorizzate le previste modalità di trasportoe di occultamento, anch'esse incompatibili con il traffico di marijuana o hashish,l'alternativa del container, l'uso costante di BlackBerry con chat criptate, l'acquistodi SIM fittiziamente intestate, la pianificazione del prelievo in mare antistante ilporto di [OSCURATO:PERSONA] mediante gommone, il patto fiduciario con pagamento diacconto e saldo all'arrivo della merce, nonché il riferimento a personale corruttibiledello scalo portuale, sono stati ritenuti, con motivazione non manifestamenteillogica, descrittivi di un assetto organizzativo tipico del narcotraffico di cocaina dialto livello.Con riferimento al dato dell'area di approvvigionamento, segnatamente, laColombia, si tratta di rilievo addotto ad abundantiam, privo di autonoma decisività,poiché l'origine geografica della sostanza, isolatamente considerata, resta indizioambiguo e acquista significato soltanto se letta in combinazione con i ben piùpregnanti indicatori economici, soggettivi e logistici appena richiamati.Quanto all'argomento difensivo della "incompatibilità economica" — fondatosulla pretesa modestia delle somme investite — il sindacato di legittimità develimitarsi a verificare se la risposta offerta dalla Corte territoriale, integrata dallaconforme sentenza di primo grado, sia sorretta da motivazione logica e nonapparente.Sotto tale profilo, la conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito trovaadeguato ancoraggio nella conversazione del 19 gennaio 2013, nella quale glistessi imputati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riconoscono l'investimento diventimila euro ciascuno (Sent. App. pag. 30; Sent. Trib. Locri pag. 125; prog.11817 R.I.T. 1693/2012).La deduzione difensiva, incentrata sulla pretesa modestia delle sommeimmediatamente movimentate, non si confronta con l’ulteriore dato, valorizzatodalle conformi sentenze di merito, secondo cui l’operazione era strutturata sullacorresponsione di un acconto, con differimento del saldo al momento dellaconsegna della sostanza nel territorio nazionale (Sent. I grado, a pag. 127, terzocapoverso). Tale ricostruzione, lungi dal presentare profili di manifesta illogicità,consente di spiegare la non integrale corrispondenza tra le considerevoli sommegià documentate e il valore complessivo dell’affare, senza che ciò imponga didegradare la natura della sostanza o di ritenere irrisolto il dubbio prospettato dairicorrenti.A fronte di tale dato, il ricorso sollecita, in realtà, una diversa lettura delmateriale probatorio, contrapponendo un calcolo teorico fondato sui movimentidelle carte prepagate alla valenza dimostrativa attribuita dai giudici di merito allaconversazione intercettata. Una simile rivalutazione del compendio non èconsentita in questa sede, una volta che la motivazione impugnata esponga, intermini non manifestamente illogici, le ragioni della preferenza accordata al datocaptativo.Nella specie, la motivazione della sentenza impugnata — ancorché formulatacon sintesi nella sua parte conclusiva— si integra per relationem con la più ampiaricostruzione del Tribunale di Locri e si fonda, come esposto, su una pluralità diindici convergenti che non lasciano residuare alcun dubbio rilevante.Le sentenze del 2019 e del 2021 invocate dai ricorsi (Sez. 4 n. 41329/2019 eSez. 6 n. 7537/2021) non sono pertinenti al caso di specie: esse affermano, infatti,il principio del favor rei come regola di chiusura nei casi in cui residui il dubbiodopo l'esame del compendio probatorio.I motivi vanno pertanto ritenuti manifestamente infondati.17. Devono quindi essere esaminati i motivi che investono, sotto diversiprofili, la configurabilità del contributo concorsuale ai sensi dell’art. 110 cod.pen.17.1. Posizione di [OSCURATO:PERSONA].La sentenza impugnata inserisce [OSCURATO:PERSONA] tra i principali fautoridell'operazione, attribuendogli compiti di supporto materiale e organizzativo intutte le fasi dell'operazione dall'Italia.I giudici di merito sorreggono tale attribuzione, anche mediante rinvio perrelationem alla sentenza di primo grado, sottolineando i seguenti specificielementi:Oltre al procacciamento dei telefoni BlackBerry necessari per l'infrastrutturacomunicativa del gruppo e alla raccolta dei fondi, sopra richiamati, le decisionihanno altresì sottolineato la costante interlocuzione via chat criptata con Germanòdurante il soggiorno colombiano (Sent. App. pag. 28).Risulta altresì valorizzata l’accoglienza all'aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] deirientri di [OSCURATO:PERSONA] (8 settembre 2012) e [OSCURATO:PERSONA] (27 settembre 2012),nonché la conv. ambientale del 28 settembre 2012 (prog. 28314 R.I.T.2327/2011) durante la quale [OSCURATO:PERSONA] gli espone in dettaglio l'esito della trattativae il piano di estrazione mediante gommone.Viene pure sottolineata la richiesta del finanziamento bancario di € 25.000(Sent. App. pag. 33: «risulta dall'istruttoria che i due fratelli, per finanziarel'operazione, hanno chiesto un prestito in banca pari a 25.000 euro»), elementoche lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ha confermato nelle intercettazioni captate («gliho detto, questi soldi qua noi siamo dovuti andare a farceli prestare in banca ...gli ho detto io, se l'operazione non va in porto, noi dobbiamo pagare quattromilaeuro al mese!» — conv. del 28.05.2012, riportata a pag. 127 della sentenza diprimo grado).Tali elementi, letti nel quadro della motivazione complessiva delle conformisentenze di merito, rendono manifestamente infondata la censura di “motivazionedi gruppo” o di responsabilità per mera relazione familiare, poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha individuato specifici apporti materiali e organizzativi riferibili aCortese [OSCURATO:PERSONA], con argomentazione non apparente né manifestamenteillogica.17.2. Posizione di [OSCURATO:PERSONA].La sentenza impugnata (Sent. App. pag. 33) ne riconosce la minore frequenzadi contatti, ma lo ritiene comunque concorrente sulla base del versamento di euro1.000 e dell'aspettativa di guadagno.Il ricorrente lamenta che il versamento di € 1.000 del 7 maggio 2012 sarebbestato destinato unicamente a finanziare un primo viaggio esplorativo di [OSCURATO:PERSONA],e successivamente si sarebbe disinteressato; che la trattativa seria si sarebbesviluppata mesi dopo, finanziata con risorse diverse.Il motivo è manifestamente infondato, oltre che, in più punti, generico.Il ricorso, in altri termini, mira a parcellizzare il contributo del [OSCURATO:PERSONA] — isolandoil versamento di maggio 2012 dal contesto del programma criminoso — senzafornire un'allegazione plausibile sulla ratio del versamento medesimo, che sipretende invece di derubricare a finanziamento di un viaggio neutro di unsoggetto, il [OSCURATO:PERSONA], le cui finalità in [OSCURATO:PERSONA] erano note e - alla luce delcompendio captativo - indiscutibilmente illecite.[OSCURATO:PERSONA] – si sottolinea nelle sentenze di merito - era pienamente consapevole,avendo personalmente accompagnato [OSCURATO:PERSONA] in provincia di Catanianel febbraio 2012 per il procacciamento dei BlackBerry destinati alle comunicazionicriptate del gruppo (Sent. Trib. Locri pag. 120, dato in punto di fatto noncontestato).Sotto il profilo della cesura temporale addotta dal ricorso, i giudici di meritohanno evidenziato che: il [OSCURATO:PERSONA] aveva promesso ulteriori versamenti su cartaprepagata che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe portato con sé in [OSCURATO:PERSONA] (Sent. Trib. Locri pag.121; conv. dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], prog. 13926 R.I.T. 2327/2011: «mi ha detto ... vaipartendo, che poi ... mi ha detto ... mettiamo sulla carta di che ha bisogno»); lacircostanza che a lui — e non ad altri — [OSCURATO:PERSONA] si rivolgesse, dietro insistenza diGermanò, per il reperimento di altri fondi (Sent. App. pag. 33) è la prova logicadel persistente legame del [OSCURATO:PERSONA] con l'operazione anche dopo il maggio 2012, enon — come pretende la difesa — del suo ritiro funzionale.Quanto poi al rilievo difensivo per cui successivamente al maggio 2012 eglinon sarebbe più apparso nello sviluppo della vicenda, esso è generico e comunquenon ha, in sé, valore dirimente. Il contributo concorsuale, una volta prestato erimasto causalmente efficiente nel programma criminoso, non si elide per ilsemplice "ritirarsi" dell'agente, salvo l'ipotesi — qui non integrata — del recessocontrospinta al programma criminoso, mai allegata né documentata.Quanto al dolo, esso è stato ritenuto logicamente dimostrato — al di là deldato contestuale del febbraio 2012 (acquisto BlackBerry) — dalla circostanza cheil [OSCURATO:PERSONA] ricevette personalmente [OSCURATO:PERSONA] per il versamento e ne discussel'importo («ha portato i mille euro» — Sent. Trib. Locri pag. 128, conv.dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]); dall'aspettativa di guadagno espressamente riconosciuta; dal dato— non contestato — di una piena consapevolezza della natura illecitadell'operazione, quale desumibile dall'intera struttura comunicativa criptata che ilCordì aveva contribuito a procurare.La motivazione della sentenza impugnata sul nesso causale e sul dolo delCordì, ancorché sintetica, è dunque sorretta da specifici dati istruttori; non èapparente né manifestamente illogica.17.3. Posizione di [OSCURATO:PERSONA].Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] (motivo II) censura, sotto il profilo del difetto del dolo,l'attribuzione del concorso fondato sulla sola dazione di € 4.000-4.500 a CorteseGiuseppe.Nel perimetro del sindacato di legittimità, la censura non si confronta con lamotivazione delle conformi sentenze di merito, che hanno fondato l’affermazionedel dolo di concorso su plurimi dati ritenuti convergenti e specificamente riferibilialla posizione del [OSCURATO:PERSONA], segnatamente:(a) La consapevolezza specifica dell'operazione, documentata dallaconversazione del 30 settembre 2012, prog. 1547 R.I.T. 1693/2012 (Sent. App.pag. 29; Sent. Trib. Locri pag. 124), durante la quale [OSCURATO:PERSONA] espone alGangemi, «con linguaggio criptico», il progetto di acquistare 50 chilogrammi distupefacente il cui ricavato doveva essere subito reinvestito per riacquistarne altri200 kg. Il dato viene logicamente valorizzato per attestare la piena conoscenza,da parte del [OSCURATO:PERSONA], della natura, dell'entità e della prospettiva di reinvestimentodell'operazione.(b) L'esposizione delle modalità di trasporto, il che viene correttamenteutilizzato in sentenza per escludere qualsiasi dubbio sulla consapevolezza delGangemi circa la natura del programma criminoso.(c) La conferma dell'apporto economico fornita dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] nellaconv. del [OSCURATO:DATA_NASCITA], prog. 11818 R.I.T. 1693/2012 (Sent. Trib. Locri pag. 125-126).(d) L'investimento di € 20.000 pro capite, confermato dallo stesso Gangeminella conv. del 19.01.2013 (Sent. App. pagg. 29-30): «abbiamo speso ventimilaeuro ciascuno». Tale dato — opportunamente valorizzato dalla Corte territoriale —colloca l'apporto del [OSCURATO:PERSONA] in una posizione di sostanziale parità con gli altriconcorrenti ed è incompatibile con la ricostruzione difensiva del versamentooccasionale o limitato".(e) Lo scetticismo successivo del [OSCURATO:PERSONA] — manifestato nella stessa conv.del 19.01.2013 sotto forma di volontà di "tirarsi fuori" —, è dunque logicamenteritenuto irrilevante ai fini del dolo originario di concorso, da valutarsi al momentodella prestazione del contributo, non integrando, in alcun modo, ipotesi di recessoex art. 56 ult. co. cod.pen.La motivazione della sentenza impugnata, integrata dalla sentenza di primogrado, è pertanto adeguata e logicamente coerente.18. Vanno ora vagliate le censure che investono il giudizio di bilanciamentotra circostanze, ai sensi dell’art. 69 cod.pen.I ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] censurano la motivazionecon cui la Corte di appello, pur riconoscendo le attenuanti generiche per il notevolelasso di tempo trascorso (Sent. App. pag. 33-34), le ha ritenute equivalenti — enon prevalenti — all'aggravante ex art. 73, comma 6, D.P.R. 309/90.Argomentano in particolare che la motivazione sterilizza l'efficacia di unfattore positivo (il decorso del tempo) con un richiamo generico alla gravità delfatto; omette la valutazione di ulteriori elementi positivi (incensuratezza,episodicità, condotta successiva irreprensibile); determina disparità ditrattamento, irrogando ai [OSCURATO:PERSONA] la stessa pena di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] pur a frontedi un contributo (a dire dei ricorsi) differenziato.18.1. Va premesso che il giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod.pen.costituisce esercizio di discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in sede dilegittimità nei soli limiti della manifesta illogicità della motivazione.Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze,implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono alsindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamentoillogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quellache, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la piùidonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713del 25/02/2010, Rv. 245931 - 01).La motivazione può anche essere implicita, allorché il complessivo iterargomentativo della sentenza renda manifesti gli elementi presi in considerazione(Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Rv. 275057).Ciò che resta inammissibile è la motivazione meramente apparente o performule di stile.18.2. Tanto premesso, il controllo di legittimità deve arrestarsi alla verificache il giudizio di equivalenza non sia frutto di arbitrio argomentativo e trovi, ancheimplicitamente, adeguato supporto nell'apparato motivazionale della sentenzaimpugnata.Sotto tale profilo, la motivazione della Corte territoriale, pur sintetica nellaformulazione conclusiva, risulta integrata da una pluralità di elementi desumibilidall'intero contesto della decisione e idonei a sorreggere il bilanciamento operato.In tale cornice rilevano, anzitutto, la gravità intrinseca del fatto e l'intensitàdel dolo, che la Corte di appello ha potuto desumere — senza incorrere in illogicitàmanifesta — dalla natura dell'operazione, pur rimasta al livello del tentativo: untraffico transcontinentale protrattosi per un considerevole periodo di tempo, con ilcoinvolgimento di una rete colombiana, con investimenti consistenti, con laprospettiva di importare 50 chilogrammi di sostanza e di reinvestireimmediatamente il ricavato per ulteriori 200 chilogrammi.Nello stesso senso vengono valorizzate nel contesto della decisione lapredisposizione di un sistema di comunicazioni criptate, i viaggi in [OSCURATO:PERSONA], ladefinizione di modalità di trasporto sofisticate, il patto fiduciario con pagamentoparziale e saldo differito, nonché il ricorso a canali logistici complessi. Si tratta didati che, letti complessivamente, legittimano il rilievo attribuito dalla sentenzaimpugnata alla particolare consistenza del programma criminoso e alla sua nonepisodica pianificazione.Nel caso di specie, la Corte territoriale ha potuto valorizzare, in termini nonillogici, il coinvolgimento di più finanziatori italiani, di un mediatore operativo e diuna rete di fornitori e ausiliari collocati nell'area portuale, ravvisando in taleassetto una struttura criminale complessa, idonea a giustificare il mantenimentodell'equivalenza.Quanto agli elementi favorevoli richiamati dai ricorrenti, la motivazioneimpugnata non li ha ignorati, ma li ha già valorizzati nella concessione delleLo stesso vale per l'incensuratezza, che, secondo la costante giurisprudenzadi legittimità, non giustifica ex se il riconoscimento delle attenuanti generiche, amaggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125(Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489 – 01). Allo stesso modo,l’incensuratezza non impone automaticamente una valutazione di prevalenza,specie a fronte di condotte caratterizzate da articolata pianificazione.Quanto alla dedotta condotta di vita successiva al reato, la sentenza non eratenuta a una specifica disamina di allegazioni non puntualmente documentate, unavolta che dal complesso della motivazione emergesse la ragione della ritenutarecessività di tali profili rispetto agli elementi di segno contrario.Neppure coglie nel segno il richiamo alla pretesa disparità di trattamento. Insede di legittimità non è infatti consentito sindacare in chiave comparativa lamisura della pena o il giudizio di bilanciamento attraverso il raffronto atomisticocon la posizione dei coimputati, salvo che emerga una macroscopica frattura logicadel ragionamento decisorio, qui non ravvisabile.La Corte territoriale ha espresso un apprezzamento unitario della complessivaoffensività del fatto e del ruolo dei concorrenti, approdando a una soluzione chenon risulta né apparente né intrinsecamente contraddittoria.Ne discende che il giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche eaggravante ex art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990 resta sorretto damotivazione non manifestamente illogica e coerente con i criteri dell'art. 133 cod.pen., mentre la richiesta di riconoscere la prevalenza si risolve, in definitiva, nellasollecitazione di una rivalutazione del merito preclusa in questa sede.Ne consegue che anche tali motivi non superano il vaglio di ammissibilità,risolvendosi in censure manifestamente infondate.19. Ulteriore profilo di censura concerne il diniego dell’attenuante dellaminima partecipazione prevista dall’art. 114 cod.pen.Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con il terzo motivo, censura il diniego dell'attenuante di cuiall’art. 114 cod.pen., assumendo che il proprio contributo (€ 1.000 a fronte di€ 20.000 pro capite dei correi) sarebbe trascurabile.Il motivo è manifestamente infondato.Invero, in tema di concorso di persone nel reato, la preclusione di cuiall'art. 114, comma secondo, cod. pen., a tenore della quale è esclusal'applicazione dell'attenuante della minima partecipazione al fatto pluripersonaleove ricorra una delle aggravanti delineate all'art. 112 cod. pen., si riferisce ancheai casi in cui il numero dei concorrenti nel reato sia posto a base di unaggravamento della pena in forza di disposizioni specificamente riguardanti il reatostesso (Sez. 3, n. 26676 del 08/05/2025, Rv. 288738 – 05, riguardante fattispecierelativa all'aggravante di cui all'art. 73, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).20. Resta da esaminare la censura concernente le pene accessorie ex art. 85d.P.R. 309/90.Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta l'omessa pronuncia della sentenza impugnatasulle pene accessorie del divieto di espatrio e del ritiro della patente di guida,applicate dal Tribunale di Locri ex art. 85 d.P.R. 309/90 per la durata di anni uno(Sent. Trib. Locri pag. 129). Argomenta che, a fronte della rideterminazione dellapena principale (da anni 6 e mesi 6 ad anni 2 e mesi 6) e della contestuale revocadell'interdizione perpetua e dell'interdizione legale, la Corte di appello avrebbedovuto rivisitare anche tali ulteriori pene accessorie.Il motivo è inammissibile, poiché la questione relativa al mantenimento dellepene accessorie previste dall’art. 85 d.P.R. n. 309 del 1990 non risulta essere statadevoluta con l’atto di appello.Tali sanzioni, a differenza dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici edell’interdizione legale, non sono automaticamente condizionate dall’entità dellapena principale irrogata e non risultano divenute illegali per effetto dellariqualificazione del fatto e della rideterminazione del trattamento sanzionatorio.Ne consegue che l’imputato avrebbe dovuto censurare già in sede di gravamel’eventuale vizio motivazionale concernente la loro applicazione o permanenza,non potendo prospettare per la prima volta in cassazione una doglianza rimastaestranea al devolutum.Invero, ai sensi dell’art. 85 d.P.R. n. 309/90, in caso di condanna per il reatodi cui all’art. 73, il giudice può disporre le pene accessorie del divieto di espatrio edel ritiro della patente di guida per un periodo non superiore a tre anni; la duratain concreto resta affidata alla discrezionalità del giudice.Nella specie, il Tribunale di Locri (pag. 130) aveva applicato al [OSCURATO:PERSONA] lepene accessorie del divieto di espatrio e del ritiro della patente di guida per ladurata di anni uno, in misura contenuta e collocata ben al di sotto del massimoedittale (tre anni).La Corte di appello, con la riforma in melius, ha revocato esclusivamente lepene accessorie incompatibili con la nuova entità della pena principale(interdizione perpetua e interdizione legale, applicate ai sensi degli artt. 29 e 32cod.pen. in funzione della pena detentiva originariamente irrogata di anni 6 e mesi6, e divenute non più applicabili a fronte di una pena di anni 2 e mesi 6 inferiorealla soglia di anni 5).Le pene accessorie ex art. 85 D.P.R. 309/90 non sono incompatibili con lanuova pena principale rideterminata e, in difetto di specifico motivo di appello, nonrientravano nel perimetro devoluto al giudice del gravame, il cui potere dicognizione resta circoscritto, ai sensi dell'art. 597 cod.proc.pen., ai punti delladecisione espressamente investiti dall'impugnazione, salvo il potere-dovere dirilevare d'ufficio soltanto le statuizioni illegali o comunque incompatibili con lariforma pronunciata.Ne consegue che l'assenza di una espressa statuizione sul divieto di espatrioe sul ritiro della patente non integra omessa pronuncia, risolvendosi nellaconferma implicita di pene accessorie rimaste estranee alla devoluzione e tuttoracompatibili con il trattamento sanzionatorio rideterminato.21. Deve, infine, essere esaminata la questione relativa alla dedottaestinzione del reato per prescrizione.Alcuni ricorrenti hanno eccepito l’intervenuta prescrizione del reato, sia purequale conseguenza della diversa qualificazione giuridica sollecitata ai sensidell’art.73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990.La censura resta priva di fondamento, poiché presuppone l’accoglimento dellarichiesta di riqualificazione del fatto nell’ipotesi meno grave di cui al comma 4,mentre, per le ragioni già esposte, la qualificazione ai sensi dell’art. 73, comma 1,d.P.R. n. 309 del 1990 è stata ritenuta immune da vizi logici e giuridici.Per completezza, va osservato che il reato del capo 24) è contestato comecommesso fino al febbraio 2013.Trattandosi di tentativo punibile ex art. 56 cod.pen. e 73, comma 1, d.P.R.309/90, la pena edittale massima è quella ridotta di un terzo rispetto al massimodel reato consumato, pari ad anni 13 e mesi 4 di reclusione. Ai sensi dell'art. 157cod.pen. il termine ordinario è di anni 13 e mesi 4; il termine massimo ex art. 161,comma 2, cod.pen. (incremento di un quarto) è di anni 16 e mesi 8.La prescrizione, anche al netto delle eventuali sospensioni intervenute nelprocedimento, maturerebbe, dunque, in epoca successiva al mese di ottobre 2029,oltre la data della presente decisione.Con riferimento al capo 1) (censura proposta con i motivi aggiunti da SergiDomenico), la prescrizione non è ugualmente maturata, non essendo decorso ilsuddetto termine a partire dalla data di consumazione risalente al marzo - aprile2010.22. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensidell’art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e, non ravvisandosi ragioni idonee a escludere la colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma infavore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremilaper ciascuno.P.Q.M.Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassadelle ammende.Così deciso il 20 maggio 2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 26060/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris