CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 febbraio 2021
Cassazione n. 43110/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore ricorso trattato ex art, 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Roma, con ordinanza del 7 maggio 2021 ha confermato, in relazione ad alcuni reati oggetto di incolpazione provvisoria, l'ordinanza del GIP del medesimo Tribunale, emessa in data 25 febbraio 2021, con la quale era stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a reati tributari posti in essere quale amministratore di fatto di due società, aggravati ai sensi dell'art. 416bis.1 cod. pen. per avere agito anche al fine di agevolare organizzazioni criminali di stampo mafioso e, segnatamente, il "clan Moccia", il "clan Formicola" ed il "clan dei casalesi". Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo í motivi di seguito enunciati. 2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, lamentando che il provvedimento impugnato sarebbe solo formalmente motivato, non avendo i giudici del riesame esposto le ragioni per le quali gli elementi fattuali valorizzati sarebbero idonei a dimostrare il ruolo di amministratore di fatto. A tal fine vengono presi in considerazione i singoli passaggi della motivazione dell'ordinanza impugnata riproducendoli testualmente ed evidenziando, rispetto a ciascun singolo punto, le circostanze neutre o equivoche che il Tribunale avrebbe posto a sostegno della decisione. All'esito di tale disamina si osserva che l'ordinanza impugnata avrebbe travisato il contenuto delle conversazioni intercettate, omettendo di chiarire in quali termini esse, unitamente ad altre attività d'indagine, sarebbero in grado di dimostrare il ruolo di dominus ed ideatore dell'indagato nell'ambito del sistema fraudolento oggetto di provvisoria contestazione. 3. Con un secondo motivo di ricorso denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. peri., facendo presente di aver sottoposto al Tribunale specifici argomenti critici, contestando la sussistenza della gravità indiziaria in ragione del fatto che, dalle conversazioni valorizzate, emergerebbe soltanto un indizio di interessamento negli affari delle società da parte di diversi soggetti, ancorché gravitanti presso organizzazioni criminali, ma non certamente il fatto che egli fosse a disposizione di diversi sodalizi mafiosi al fine di avvantaggiarli. Richiamate quindi le censure prospettate ai giudici del riesame, osserva che, anche in questo caso, l'ordinanza sarebbe solo apparentemente motivata, non avendo i giudici del riesame operato alcun riferimento a gravi indizi dai quali si ricaverebbe la prova dell'esistenza reale e non meramente supposta delle associazioni criminali che sarebbero state agevolate, ciò in quanto l'ordinanza impugnata avrebbe parcellizzato i singoli elementi indiziari decontestualizzandoli e non operando una loro ricostruzione globale. Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. 4. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Occorre preliminarmente ricordare, con riferimento al primo motivo di ricorso, che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari personali deve riguardare esclusivamente la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione entro i limiti indicati dalla norma, con la conseguenza che il controllo di legittimità non può riferirsi alla ricostruzione dei fatti o censure che, seppure formalmente rivolte alla motivazione, si concretino in realtà nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già prese in considerazione dal giudice di merito (v. da ultimo, Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, Di lasi, Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro,Rv. 241997). Il controllo del giudice di legittimità non concerne, dunque, né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito su attendibilità delle fonti, rilevanza e/o concludenza dei dati probatori, essendo inammissibile, in questa sede, la prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito e resta circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/6/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. F, n. 47748 del 11/8/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 7, n. 12406 del 19/2/2015, Micciche', Rv. 262948; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 243698; Sez. 6, n. 3529 del 12/11/1998 (dep. 1999), Sabatini, Rv. 212565). Nel caso di specie le censure formulate dal ricorrente nel motivo di ricorso in esame sono prospettate estrapolando singoli brani dell'articolata motivazione dell'ordinanza impugnata, che vengono testualmente riprodotti facendo seguire alla trascrizione l'indicazione delle ragioni per le quali la motivazione risulterebbe carente o illogica sul punto. Si tratta, ad avviso del Collegio, di un modo di procedere non ammissibile, perché prescinde dal considerare il percorso argomentativo seguito dai giudici nella sua interezza, sostanzialmente stravolgendone il senso ed implicitamente sollecitando una differente valutazione del valore indiziario da attribuire ai diversi elementi fattuali considerati. Le carenze motivazionali denunciate, peraltro, non risultano affatto evidenti dall'esame della corposa ordinanza, nella quale vengono posti in luce tutti gli elementi indicativi del ruolo ricoperto dal ricorrente nel porre in essere l'attività criminale per cui è indagato, dando peraltro conto delle deduzioni difensive, alle quali viene fornita puntuale risposta, osservando come anche tali doglianze si fossero sostanziate nella proposta "di analizzare il vasto materiale indiziario in termini frazionati". Nel respingere tale approccio alle risultanze investigative, i giudici del riesame pongono peraltro in evidenza il fatto che l'indagato agiva sostanzialmente nell'interesse del "clan Moccia", con il quale concorreva esternamente secondo gli esiti di altra indagine che lo vedeva coinvolto e che lo stesso era entrato nel sodalizio tramite il Coppola, referente di [OSCURATO:PERSONA], introducendo anche i "casalesi", partecipando attivamente alla attività delle società "cartiere", rappresentando il Coppola quando questi era agli arresti domiciliari, percependo i profitti delle attività criminose. Nell'ordinanza impugnata viene anche fatto rilevare come il ricorrente agisse negli affari illeciti quale braccio destro del Coppola, partecipando spesso a discussioni riguardanti l'attività di società nelle quali egli, come altri soggetti che vi partecipavano, non svolgeva alcun ruolo effettivo. Viene pure evidenziato come l'indagato fosse stabilmente in contatto anche con il gruppo romano del sodalizio criminale e materialmente gestisse il sistema fraudolento attraverso uno stabilimento presso il quale, anche in questo caso, la sua presenza avveniva in assenza di qualunque carica formale. Osservano ancora i giudici del riesame che il ricorrente veniva esplicitamente definito "camorrista" in una conversazione intercettata nel corso della quale erano criticati i suoi comportamenti, che avrebbero potuto indurre i clienti ad allontanarsi qualora avessero compreso la matrice criminale degli appartenenti alle società. 3. A conclusioni identiche deve pervenirsi con riferimento al secondo motivo di ricorso, concernente l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., rispetto alla quale è opportuno ricordare che, in una recente pronuncia, le Sezioni Unite (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019 (dep. 2020), Chioccini, Rv. 278734) ne hanno riconosciuto la natura soggettiva, affermando che la stessa è caratterizzata da dolo intenzionale e che, nel reato concorsuale, essa si applica al concorrente non animato da tale scopo, che risulti consapevole dell'altrui finahtà. Precisano a tale proposito le Sezioni Unite che "la funzionalizzazione della condotta all'agevolazione mafiosa da parte del compartecipe in definitiva deve essere oggetto di rappresentazione, non di volizione, aspetto limitato agli elementi costitutivi de/ reato, e non può caratterizzarsi dal mero sospetto, poiché in tal caso si porrebbe a carico dell'agente un onere A informativo di difficile praticabilità concreta. A tal riguardo occorre accertare se il compartecipe è in grado di cogliere la finalità avuta di mira dal partecipe, condizione che può verificarsi sia a seguito della estrinsecazione espressa da parte dell'agente delle proprie finalità, o per effetto della manifestazione dei suoi elementi concreti, quali particolari rapporti del partecipe con l'associazione illecita territoriale, o di altri elementi di fatto che emergano dalle prove assunte. In presenza di tali dati dimostrativi, non potrebbe negarsi che l'agente, cui si riferisce l'art. 59, secondo comma, cod. pen., concetto che comprende chiunque dia il suo contributo alla realizzazione dell'illecito, e quindi anche il compartecipe, si sia rappresentato la finalità tipizzante la fattispecie aggravata, e pur, non agendo personalmente a tal fine, abbia assicurato il suo apporto al perfezionamento dell'azione illecita, nelle forme volute dai concorrenti". Fatta tale premessa, osserva il Collegio che anche con riferimento a tale seconda censura viene fatto ricorso alla valutazione frazionata della motivazione dell'ordinanza impugnata, prospettando una valutazione alternativa delle emergenze investigative rispetto a quella operata dal Tribunale, la cui tenuta logica e coerenza strutturale pacificamente emergono da quanto già in precedenza ricordato circa la descrizione del ruolo svolto dal ricorrente nell'ambito del sodalizio criminale, che evidenzia chiaramente i legami dello stesso con la criminalità organizzata, l'appartenenza alla quale è espressamente menzionata nelle conversazioni intercettate. 4. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 (tremila) in favore della Cassa delle ammende., Manda alla cancelleria per gli adempimenti d