CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 10041/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- ORDINANZA sul ricorso 723/2018 proposto da: bei [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio del medesimo in [OSCURATO:PERSONA] 80 Pec: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - • [OSCURATO:PERSONA] - intimata - -2D0Q, avverso la sentenza n. 9729/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 16/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2021 da [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Roma n. 5225/2013, con cui gli era stato ingiunto di pagare a [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di C 3.801,36, in relazione a n. 8 fatture riguardanti la fornitura di energia elettrica. Allegò che molte di quelle fatture erano relative a periodi successivi alla cessazione del rapporto con Eni, che erano basate su costi stimati ma non effettivi e che, in ogni caso, l'ente aveva emesso, in data assai posteriore alla cessazione del rapporto contrattuale, ed in particolare in data 25/3/2013, una bolletta di conguaglio di "zero euro" con la quale, evidenziato un credito del Costantini che andava a compensare quanto rimasto non pagato, dava atto della regolarità dei precedenti pagamenti con ciò smentendo che il Costantini dovesse alcunché. [OSCURATO:SOCIETA]. si costituì in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione, assumendo che per un semplice errore aveva riconosciuto i pagamenti effettuati e dichiarando di aver aperto un'istruttoria per le verifiche dell'esattezza dei consumi presunti di cui alle fatture. 2. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Roma, con sentenza n. 371/2014, in parziale accoglimento dell'opposizione, dichiarò nullo il decreto ingiuntivo e condannò il Costantini al pagamento in favore di ENI della minor somma di C 765,88, oltre interessi, ritenendo provato soltanto il credito portato da una delle fatture azionate con il ricorso monitorio, ovverosia la fattura di conguaglio relativa al periodo 1 dicembre 2008 - 16 maggio 2010, riguardante il consumo effettivo. 3. [OSCURATO:PERSONA] propose appello contestando la debenza anche della fattura a saldo, insistendo sulla avvenuta emissione del saldo "pari a zero" del 25/3/2013 con il quale, dandosi atto che i pagamenti delle precedenti bollette erano regolari, l'Ente avrebbe svolto una dichiarazione confessoria agli effetti dell'art. 2730 e 2735 c.c. e il giudice avrebbe dovuto accogliere integralmente l'opposizione dichiarando che nulla fosse dovuto. L'Eni, nel costituirsi in giudizio, propose appello incidentale per ottenere il pagamento dell'intera somma originariamente intimata. 4.11 Tribunale di Roma, con sentenza n. 9729/2017, ha confermato la decisione impugnata, rilevando, per quanto ancora qui di interesse, che la fattura di conguaglio considerata dal giudice di prime cure era stata emessa sulla base di letture effettive, detratti gli acconti addebitati in eccedenza nel periodo in considerazione, detratte le somme relative alle imposte calcolate sulla maggior somma fatturata e addebitate le altre voci di costo, ed inoltre detratta la somma a credito del cliente e applicata l'Iva. Ha altresì osservato che, in mancanza di specifiche contestazioni da parte del somministrato sulle specifiche indicazioni dei consumi e delle altre voci indicate in fattura né nel primo grado né in appello, l'Eni doveva ritenersi aver dimostrato il fondamento del credito posto a base del ricorso monitorio. Ha confermato la sentenza impugnata, dichiarato inammissibile l'appello incidentale e compensato le spese. 5. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, dei quali il secondo e il terzo proposti in via subordinata. 6. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis, co. 1, c.p.c. Ritenuto che: 1.Con il primo motivo - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 342 c.p.c., in relazione all'art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. - il ricorrente lamenta l'omessa pronuncia su un motivo di gravame: il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla rilevanza della fattura di riepilogo emessa il 25/03/2013 di C zero e sul suo valore di prova legale in ordine all'avvenuto pagamento delle bollette precedenti, ancorché tali fatti fossero stati posti a fondamento della censura e se ne fosse quindi chiesto l'esame. 1.1 Il motivo è fondato. Il Tribunale non ha sostanzialmente esaminato il motivo di appello che argomentava - a torto o a ragione - sulla incidenza della fattura (bolletta) 1314370224 sia quanto alla pretesa efficacia confessoria della dichiarazione per cui i pagamenti delle bollette precedenti risultavano regolari, sia sul riconoscimento della compensazione. Con l'atto di appello, infatti, il Costantini aveva fatto riferimento alla bolletta di conguaglio del 25/3/2013, relativa al periodo 23/12/2011- 25/3/2013 definita "di riepilogo" di "zero euro" nella quale si dava, peraltro, atto del fatto che il pagamento delle precedenti bollette fosse regolare. L'appellante aveva evidenziato che la quietanza di pagamento costituiva atto unilaterale di riconoscimento del pagamento integrante una confessione stragiudiziale proveniente dal creditore e rivolta al debitore e che la quietanza non richiedeva forme particolari bastando anche la semplice scritta "pagato". Pertanto, l'appellante ne aveva desunto che, se quella bolletta rendeva manifesto come non vi fossero importi da corrispondere, diveniva inspiegabile la richiesta precedente a titolo di conguaglio di C 765,88. Se vi fosse stato un debito a carico dell'utente il relativo importo sarebbe stato riportato in tale documento finale e riepilogativo quanto meno indicando le fatture rimaste insolute. Quindi vi fu un riconoscimento del creditore dell'erroneità delle precedenti richieste e in particolare di quelle riassunte nella lettera di diffida del 1/4/2011. A fronte di tale articolato motivo di appello il Tribunale, pur dando atto che l'appellante aveva censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui era stato ritenuto provato il credito portato da una delle fatture azionate con il ricorso monitorio, ossia la fattura di conguaglio relativa al periodo 1 dicembre 2008716 maggio 2010, nulla dice in ordine alla fattura di riepilogo portante la cifra 0: nell'argomentazione alla pagina 2 la sentenza non contiene infatti alcun riferimento e alcuna espressione che evidenzi la considerazione e, dunque, la decisione sull'appello per come proposto con i detti profili. Ne consegue che la censura di omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c. è fondata, sicchè il ricorso va accolto in parte qua.II giudice di rinvio provvederà ad esaminare quanto omesso dalla impugnata sentenza. 2. Con il secondo motivo - omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. - lamenta che il Tribunale abbia omesso di considerare l'emissione del riepilogo a costo zero avente valore confessorio. 3. Con il terzo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione degli artt. 2735 e 2733 c.c. dell'art. 116 primo periodo c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. e, in subordine, omessa motivazione in violazione dell'art.132, nn. 3 e 4 c.p.c. contesta che il giudice abbia omesso di attribuire rilievo alla prova legale costituita dalla confessione ex art. 2335 e 2333 c.c. costituita dal riepilogo emesso nel 2013 di C 0, con indicazione della regolarità dei precedenti pagamenti 4. Il secondo ed il terzo motivo sono assorbiti dall'accoglimento del primo. Conclusivamente il ricorso va accolto con riguardo al primo motivo, assorbiti gli altri, la sentenza cassata in relazione e la causa rinviata al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa in relazione l'impugnata sentenza e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in persona di diverso m