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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2022

Cassazione n. 22667/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11 dicembre 2020 emessa dalla Corte d'appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, inerenti all'erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen. in relazione all'elemento soggettivo, e all'erronea applicazione e vizio di motivazione in ordine all'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 1, cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate dalla Corte d'appello; Considerato, infatti, che tali censure siano state già disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, che hanno rilevato, rispetto alla configurabilità del dolo di evasione, l'evidente finalità del ricorrente di bloccare l'intervento delle Forze dell'ordine e l'impossibilità di qualificare la condotta alla stregua di una mera manifestazione di ostilità o di disprezzo e, rispetto all'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62, n.1, cod. pen., l'impossibilità di riconoscere alla condotta alcun intento solidaristico; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] ente Maria ipa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11 dicembre 2020 emessa dalla Corte d'appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, inerenti all'erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen. in relazione all'elemento soggettivo, e all'erronea applicazione e vizio di motivazione in ordine all'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 1, cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate dalla Corte d'appello; Considerato, infatti, che tali censure siano state già disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, che hanno rilevato, rispetto alla configurabilità del dolo di evasione, l'evidente finalità del ricorrente di bloccare l'intervento delle Forze dell'ordine e l'impossibilità di qualificare la condotta alla stregua di una mera manifestazione di ostilità o di disprezzo e, rispetto all'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62, n.1, cod. pen., l'impossibilità di riconoscere alla condotta alcun intento solidaristico; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] ente Maria ipa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22667/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris