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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37172/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo del ricorso; Il ricorso, che contesta il vizio di motivazione in punto di affermata responsabilità, evidenziando che l'imputato non era riuscito a rispondere in tempo al citofono, poiché le forze dell'ordine avevano suonato molto rapidamente e, stante l'ora - 0.48 -, non era riuscito ad alzarsi rapidamente è versato in fatto e generico, omettendo qualsiasi rilievo critico con riguardo a specifici profili che in concreto denotano il dedotto vizio a fronte della articolata motivazione della sentenza impugnata che ha evidenziato la incredibilità della versione dei fatti fornita dall'imputato (pag. 3).

Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo del ricorso; Il ricorso, che contesta il vizio di motivazione in punto di affermata responsabilità, evidenziando che l'imputato non era riuscito a rispondere in tempo al citofono, poiché le forze dell'ordine avevano suonato molto rapidamente e, stante l'ora - 0.48 -, non era riuscito ad alzarsi rapidamente è versato in fatto e generico, omettendo qualsiasi rilievo critico con riguardo a specifici profili che in concreto denotano il dedotto vizio a fronte della articolata motivazione della sentenza impugnata che ha evidenziato la incredibilità della versione dei fatti fornita dall'imputato (pag. 3). Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 37172/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris